DIRITTO PERSONALE NON IN SPE AL TRASFERIMENTO EX LEGE N. 104/92

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aeronatica
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DIRITTO PERSONALE NON IN SPE AL TRASFERIMENTO EX LEGE N. 104/92

Messaggio da aeronatica »

Buon giorno a tutti.
Senza molti preamboli allego di seguito sentenza che credo di interesse estremamente generale che riguarda tutto il personale NON IN SPE che - purtroppo - ha tra i propri congiunti familiari disabili in stato di gravità da assistere e nella assoluta totalità dei casi si sente rispondere dal Collega dell'ufficio personale che non può neanche presentare istanza dei benefici di legge (permessi e trasferimento) perchè il DIPE nella circolare P001 ha espressamente dichiarato che le disposizioni dettate valgono solamente per il personale in servizio permanente.
CIO' NON E' ASSOLUTAMENTE VERO E LA SENTENZA CHE ALLEGO NE E' LA PROVA.
IL DIPE - ADDIRITTURA - IN CORSO DI CAUSA HA ACCOLTO L'ISTANZA PRESENTATA DA COLLEGA VFP4 (PRESENTATA DAL SUO LEGALE IN QUANTO L'UFFICIO SI RIFIUTAVA DI RITIRARLA, COMMETTENDO ANCHE COMMISSIONE DI OMISSIONE D'ATTI D'UFFICIO) ED HA TRASFERITO L'INTERESSATO NELLA SEDE RICHIESTA PRIMA DELL'UDIENZA DI MERITO OTTENENDO COSI' L'IMPROCEDIBILITA' DEL RICORSO PER CESSATA MATERIA DI INTERESSE SENZA RISCHIARE UNA SENTENZA DI CONDANNA NEL MERITO.
Poco importa la sorte processuale ma ciò che conta (e qui ancora di più) è il fatto che il Collega abbia ottenuto l'accoglimento dell'istanza di trasferimento oltre che l'accoglimento del diritto a presentare istanza che gli era sempre stato negato (oltre al trasferimento).
IL DIPE QUINDI NELLA CIRCOLARE HA SCRITTO UNA COSA E POI IN TRIBUNALE FA ESATTAMENTE L'OPPOSTO NELLA CIRCOLARE DICHIARA CHE NON SUSSISTE IL DIRITTO DEL PERSONALE VFP1 E VFP4 E POI DINANZI AI MAGISTRATI ACCOGLIE L'ISTANZA E SI EVITA LA SENTENZA DI PROBABILE CONDANNA (non si può sapere in quanto mirabilmente non emessa in condanna dell'amministrazione).
QUANTO SOPRA E QUANTO SEGUE NON VUOLE DIRE CHE TUTTI POTRANNO ESSERE TRASFERITI MA E' CERTO CHE TUTTI POTRANNO PRESENTARE ISTANZA DATO CHE LA TUTELA DEL DISABILE NON PUO' DIPENDERE DALLA TIPOLOGIA DEL RAPPORTO PROFESSIONALE SE INDETERMINATO OPPURE DETERMINATO.
NON POSSONO ESISTERE DISABILI DI SERIE A E DI SERIE B OPPURE ADDIRITTURA DI SERIE C.
L'amministrazione con il provvedimento che segue è stata anche condannata alla rifusione delle spese legali sostenute dal Collega ma tali spese finchè non cambierà la legge non verranno pagate dal dirigente che ha assunto il provvedimento di rigetto impugnato o dal DIPE che ha emanato la circolare che sono state poi sconfessate dal trasferimento assunto in accoglimento dell'istanza avanzata ma verranno corrisposte al Collega con soldi ancora nostri e quindi chi ha sbagliato resta integro sotto ogni profilo e tipicamente fa anche fulgida carriera.
Da piccolo mi hanno insegnato che chi sbagli paga....ma qui non è mai così....forse sono passati troppi anni da quando ero piccolo.
Chi ha patrocinato la causa, lo so con estrema certezza, ha anche cercato in ogni modo di ottenere l'annullamento della circolare P001 al fine di produrre un risultato utile per tutti ma il sistema giuridico e la scelta processuale del DIPE che ha inteso accogliere l'istanza prima dell'udienza di merito non lo ha permesso con profondo rammarico anche del Collega
Resto a disposizione nel forum per tutti gli interessati oppure con MP (popibear2001@yahoo.it oppure manlioferrario@gmail.com) augurando ogni bene a tutti, anche al personale del DIPE.

Pubblicato il 05/07/2022
N. 09190/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03348/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3348 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Zaccaglino, Manlio Davide Mario Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

del -OMISSIS-di -OMISSIS-; per quanto occorra, la circolare S.M.E. - DIPE n. P0001 edizione 2021 nella parte in cui prevede la sua applicazione solamente al personale in servizio permanente per quanto attiene al caso in scrutinio e degli atti afferenti al procedimento de quo ancorché essi siano prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti, noti od ignoti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2022 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 26.3.2022, il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe individuati.

Tuttavia, in corso di causa, in sede di riedizione del potere, l’Amministrazione, al dichiarato fine di definire il contenzioso, ha accolto le istanze del ricorrente e, avuto riguardo alla specificità della fattispecie, ha disposto, senza soluzione di continuità, dapprima “l’assegnazione temporanea per gravi e contingenti motivi di carattere familiare” e, al termine di efficacia di quest’ultima, “l’assegnazione a domanda, ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. 104/92, del 1^ C.le Magg. -OMISSIS-, incarico “Fuciliere”, presso il 62° Reggimento Fanteria “Sicilia” in Catania, con decorrenza 25 agosto 2022” (cfr. atto prot. 91257 del 15.6.22).

Preso atto di quest’ultima circostanza, quale fatto sopravvenuto potenzialmente idoneo a determinare la definizione della controversia, il Collegio, nella camera di consiglio cautelare del primo luglio 2022, si è espressamente riservato la facoltà di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..

Alla luce del provvedimento sopravvenuto, il quale ha determinato il pieno soddisfacimento dell’interesse del ricorrente al conseguimento del trasferimento a cui aspirava, non sembrano residuare margini per una pronuncia di merito, dovendosi viceversa addivenire ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere ovvero, in alternativa, di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Al riguardo va precisato che non è meritevole di accoglimento la pretesa del ricorrente (e da questi ribadita anche nelle “note per l’udienza” depositate in data 30.6.2022), volta all’ottenimento di una pronuncia di merito avente ad oggetto la legittimità della circolare S.M.E. - DIPE n. P0001 edizione 2021, nella parte in cui prevede la sua applicazione solamente al personale in servizio permanente, atto espressamente impugnato insieme al provvedimento applicativo (diniego di trasferimento).

In realtà, una volta ottenuta dall’istante la realizzazione dell’interesse finale con assegnazione ad una sede di servizio ubicata a Catania e possibilità di garantire, in tal modo, l’assistenza al familiare disabile, non residuano margini per una pronuncia sulla circolare “a monte” che, stante la sopravvenienza “de qua”, finirebbe con l’integrare una pronuncia sull’astratta legalità dell’atto non supportata da alcun interesse concreto ed attuale in capo al ricorrente.

Il che non è ammissibile poiché, come noto, quella che compete al Giudice Amministrativo è una giurisdizione di tipo soggettivo (nella quale l’azione non può prescindere dall’interesse concreto e personale della parte che la promuove).

Per quanto precede va quindi dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..

La considerazione delle ragioni del ricorrente e l’evolversi della vicenda processuale inducono il Collegio al riconoscimento delle spese legali in suo favore, nella misura che viene indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Condanna il Ministero della Difesa alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in Euro 800,00 (ottocento/00), oltre Iva e Cassa Avvocati come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente FF

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Alessandra Vallefuoco, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Vallorani Rosa Perna

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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Re: DIRITTO PERSONALE NON IN SPE AL TRASFERIMENTO EX LEGE N. 104/92

Messaggio da NavySeals »

Bravo aeronatica! Però bisognerebbe considerare le conseguenze. Mi spiego: in diverse caserme del sud, c'è il cosiddetto "battaglione 104", ovvero ove vengono parcheggiati i fruitori di l.104. Il nomignolo denigrante viene dato dai colleghi "a servizio intero", quelli che fanno i servizi, i campi ecc ecc. anche in sostituzione dei colleghi "a metà servizio". Ora, in tutta onestà, la vedo molto dura per un vfp del battaglione 104 passare in s.p., un pò per i punteggi di certo inferiori che questo maturerà, un pò (inutile negarlo) per le note caratteristiche che gli verranno fatte.
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Re: DIRITTO PERSONALE NON IN SPE AL TRASFERIMENTO EX LEGE N. 104/92

Messaggio da mauri64 »

Mi rammarico che ha pagare sia sempre Pantalone e mai i veri responsabili, anzi, questi continuano a ricoprire incarichi prestigiosi come se nulla fosse avvenuto.
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