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Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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Moderatore: Avv. Giorgio Carta

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giuliaca
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comando

Messaggio da giuliaca »

Salve volevo chiedere delle informazioni, io sono un appartenente alla Polizia di Stato trasferito a domanda nel 2008 presso il commissariato dove attualmente faccio servizio ed ho la residenza, unitamente a mia moglie e mia figlia di mesi 10.
Mia Moglie lavora dal 2004 presso un comune distante 30 km da quello in cui siamo residenti, in qualità di vigile urbano con contratto part-time a tempo indeterminato.
Gia in due occcasioni ha fatto richiesta di mobilità senza successo, ora vorremmo fare la richiesta di comando per dodici mesi, anche in considerazione delle sopravveute necessità familiari (figia di mesi 10 ). Considerato che se mia moglie dovesse essere trasferita per comando, il comando di polizia municipale dove lavora rimarrebbe sotto-organico (2 persone), la domanda è : possiamo appellarci all'art.1 della legge 100/87; considerato che c'è un'altro vigile che lavora con mia moglie che ha già presentato la domanda di comando, non essendo sposata e non avendo figli, motivandola con la legge 104 (assistenza del familiare convivente invalido), possono accettare una domanda e respingere l'altra, o nel caso vengano accettate entrambe le domanda, chi ha diritto di precedenza.
Aspettando una risposta nel più breve tempo possibile, la ringrazio anticipatamente.


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Avv. Giorgio Carta
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Re: comando

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

l'Amministrazione comunale dalla quale dipende sua moglie ha la discrezionalità di accogliere o di respingere entrambe le domande.
Nel procedere al vaglio delle stesse, peraltro, la medesima amministrazione può e deve tenere in considerazione primariamente le proprie esigenze di perseguimento dell'interesse pubblico. In tale contesto, la situazione organica del comando di vigili urbani del comune è motivo più che sufficiente per respingere entrambe le istanze.
Non mi pare, peraltro, che lei rientri nella previsione della legge n. 100/1987, visto che lei stesso mi riferisce di essere stato trasferito a domanda, peraltro diverso tempo fa.
Quanto all'istanza ex legge n. 104/1992 presentata dalla collega di sua moglie, l'Amministarzione deve pronunciarsi a prescindere dalla concomitante istanza che le sta a cuore.

Saluti e auguri,

Avv. Giorgio Carta
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