Visita fiscale

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mauri64
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Re: Visita fiscale

Messaggio da mauri64 »

Ciao Luca,
per informazioni in merito dovrai attendere gli esperti del settore.


Delta_plano66
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Re: Visita fiscale

Messaggio da Delta_plano66 »

Non sono esperto ma la visita fiscale “può” essere richiesta sempre. Il limite viene posto solo per la spesa che viene sostenuta per l’effettuazione della visita. Chiaro che in caso di PS o causa di servizio sembra superfluo richiederla visto che la patologia è stata costatata da “enti riconosciuti” (passami il termine) ma sotto il punto di vista amministrativo è sempre lecito.
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NavySeals
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Re: Visita fiscale

Messaggio da NavySeals »

Non vedo la domanda iniziale.
mauri64
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Re: Visita fiscale

Messaggio da mauri64 »

Ciao NavySeals,
senz'altro è stato cancellato il messaggio iniziale.
gnakkiti2
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Re: Visita fiscale

Messaggio da gnakkiti2 »

La visita fiscale richiesta per dipendente in convalescenza data dalla cmo cosa dovrebbe accertare?
Come ho scritto altrove diverso se lo facesse l'inps a seguito di certificato telematico nel periodo di malattia data dalla cmo.
mauri64
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Re: Visita fiscale

Messaggio da mauri64 »

Ciao gnakkiti2,
riguardo al tuo quesito dovrai attendere l'intervento degli esperti del settore.
panorama
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Re: Visita fiscale

Messaggio da panorama »

Riforma Madia

Sentenza del Tar Lazio (resa pubblica il 03/11/2023) a seguito del ricorso presentato nel 2018 da UIL Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria e alcuni appartenenti alla Polizia penitenziaria,

CONTRO

- Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

per l’annullamento

- del Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, conosciuto il 29 dicembre 2017 a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 392, concernente il “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

- in particolare, dell’art. 3, laddove il decreto individua le fasce di reperibilità per la visita fiscale in caso di malattia tra le 9 e le 13 e tra le 15 e le 18 di ciascun giorno, mantenendo così gli orari attualmente previsti per la P.A. e lasciando immutata la differenziazione tra il pubblico e il privato, per il quale le finestre sono più brevi, ricomprese tra le ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19.

Il TAR al punto X scrive:

1) - Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell’arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere: la stessa motivazione addotta dall’Amministrazione nell’interlocuzione con il Consiglio di Stato (il mancato allineamento delle fasce di reperibilità per il settore pubblico a quelle del privato è dovuto ad una minore incisività della disciplina dei controlli) è una dimostrazione del fatto che si parte dall’idea che per il settore pubblico servano controlli rafforzati. Tali controlli ripetuti, associati ad una restrizione delle ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall’art. 32.

2( - XI. Le considerazioni svolte nella presente disamina conducono all’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento che ne costituisce l’oggetto.

3) - XI.1. Stante l’effetto conformativo riconosciuto alla sentenza, nell’adozione del nuovo decreto non potrà non tenersi conto di quanto affermato nel presente provvedimento.

e conclude con

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- accoglie nei modi di cui in motivazione il ricorso, come in epigrafe proposto;
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