Buon sabato
Vediamo se c'è qualche esperto di disciplina e/o diritto amministrativo qui nel Gruppo.
Secondo Voi, è legittimo, oppure no, che ad un militare che si trovava in sospensione cautelare obbligatoria (art. 915, comma 1, del C.O.M.) da luglio 2021, l'Amministrazione, a dicembre 2021, abbia dato anche inizio al procedimento amm.vo al fine di valutare la sospensione cautelare facoltativa ( art. 916, del C.O.M.) e poi sospendendolo quindi da metà febbraio 2022 anche a titolo facoltativo?
Il militare, per ben circa 5 mesi, risulta quindi in una strana doppia posizione giuridica (cioè sospeso sia a titolo obbligatorio che a titolo facoltativo), finchè poi non gli hanno notificato la revoca della sospensione obbligatoria una settimana fa.
A parere dello scrivente, le due diverse tipologie di sospensione (due posizioni giuridiche/di stato) non possono coesistere.
Al venir meno della sospensione obbligatoria (per l'annullamento del provvedimento di detenzione domiciliare ad esempio), l'Amministrazione può comunque disporre, in prosecuzione, la sospensione precauzionale dall'impiego, a titolo facoltativo, essendoci come presupposto un procedimento penale in corso a carico del militare.
Quello che, secondo me, non può è fare coesistere, per circa 5 mesi, due tipi diversi di sospensione.
Agli esperti l'ultima parola.
Sospensione obbligatoria VS Sospensione facoltativa
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Maikol2222
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Re: Sospensione obbligatoria VS Sospensione facoltativa
E corretto l'operato della tua amministrazione- In quanto la sospensione obbligatoria era per effetto della detenzione domiciliare Una volta revocata la detenzione domiciliare,l'amministrazione ha revocato la sospensione obbligatoria che era obbligata a revocarla,ed ha emesso la sospensione facoltativia. Per cui e tutto corretto l'iter.Maikol2222 ha scritto: ↑sab lug 09, 2022 4:40 pm Buon sabato
Vediamo se c'è qualche esperto di disciplina e/o diritto amministrativo qui nel Gruppo.
Secondo Voi, è legittimo, oppure no, che ad un militare che si trovava in sospensione cautelare obbligatoria (art. 915, comma 1, del C.O.M.) da luglio 2021, l'Amministrazione, a dicembre 2021, abbia dato anche inizio al procedimento amm.vo al fine di valutare la sospensione cautelare facoltativa ( art. 916, del C.O.M.) e poi sospendendolo quindi da metà febbraio 2022 anche a titolo facoltativo?
Il militare, per ben circa 5 mesi, risulta quindi in una strana doppia posizione giuridica (cioè sospeso sia a titolo obbligatorio che a titolo facoltativo), finchè poi non gli hanno notificato la revoca della sospensione obbligatoria una settimana fa.
A parere dello scrivente, le due diverse tipologie di sospensione (due posizioni giuridiche/di stato) non possono coesistere.
Al venir meno della sospensione obbligatoria (per l'annullamento del provvedimento di detenzione domiciliare ad esempio), l'Amministrazione può comunque disporre, in prosecuzione, la sospensione precauzionale dall'impiego, a titolo facoltativo, essendoci come presupposto un procedimento penale in corso a carico del militare.
Quello che, secondo me, non può è fare coesistere, per circa 5 mesi, due tipi diversi di sospensione.
Agli esperti l'ultima parola.
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Maikol2222
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Re: Sospensione obbligatoria VS Sospensione facoltativa
Messaggio da Maikol2222 »
Ciao super @avt8
"E corretto l'operato della tua amministrazione- In quanto la sospensione obbligatoria era per effetto della detenzione domiciliare Una volta revocata la detenzione domiciliare, l'amministrazione ha revocato la sospensione obbligatoria che era obbligata a revocarla, ed ha emesso la sospensione facoltativa. Per cui e tutto corretto l'iter."
Sarebbe stato corretto se la tempistica fosse quella da te citata (forse non mi ero spiegato chiaramente).
Ma invece è la seguente:
metà luglio 2021: inizia la sospensione obbligatoria causa misura cautelare (det. domic.)
metà dicembre 2021: l'Amministrazione avvio l'iter di valutazione per eventuale sospensione facoltativa
metà febbraio 2022: l'Amministrazione decide di sospendere anche a titolo facoltativo (ma non può ovviamente revocare l'altra)
fine giugno 2022: Viene revocata dai Giudici la misura della det. domic. (comunicandolo all'Amministrazione)
inizio luglio 2022: l'Amministrazione notifica la cessazione della sospensione obbligatoria.
Riassumendo da metà febbraio 2022 a inizio luglio 2022 (5 mesi) il militare si trova sospeso sia per una casistica che per l'altra.
L'amministrazione avrebbe dovuto attendere che terminasse quella obbligatoria prima di iniziare la facoltativa.
Spero che ora sia più chiaro.
Buona domenica
"E corretto l'operato della tua amministrazione- In quanto la sospensione obbligatoria era per effetto della detenzione domiciliare Una volta revocata la detenzione domiciliare, l'amministrazione ha revocato la sospensione obbligatoria che era obbligata a revocarla, ed ha emesso la sospensione facoltativa. Per cui e tutto corretto l'iter."
Sarebbe stato corretto se la tempistica fosse quella da te citata (forse non mi ero spiegato chiaramente).
Ma invece è la seguente:
metà luglio 2021: inizia la sospensione obbligatoria causa misura cautelare (det. domic.)
metà dicembre 2021: l'Amministrazione avvio l'iter di valutazione per eventuale sospensione facoltativa
metà febbraio 2022: l'Amministrazione decide di sospendere anche a titolo facoltativo (ma non può ovviamente revocare l'altra)
fine giugno 2022: Viene revocata dai Giudici la misura della det. domic. (comunicandolo all'Amministrazione)
inizio luglio 2022: l'Amministrazione notifica la cessazione della sospensione obbligatoria.
Riassumendo da metà febbraio 2022 a inizio luglio 2022 (5 mesi) il militare si trova sospeso sia per una casistica che per l'altra.
L'amministrazione avrebbe dovuto attendere che terminasse quella obbligatoria prima di iniziare la facoltativa.
Spero che ora sia più chiaro.
Buona domenica
- nonno Alberto
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Re: Sospensione obbligatoria VS Sospensione facoltativa
Messaggio da nonno Alberto »
Ciao, dai un'occhiata
Il caso di specie riguarda un appartenente all’Arma dei Carabinieri che ha impugnato il provvedimento col quale era stata disposta nei suoi confronti la sospensione precauzionale dal servizio in forza dell’art. 915, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 66/2010.
L’art. 915, co.1, lett. b) afferma che: "la sospensione precauzionale dall'impiego è sempre applicata nei confronti del militare se sono adottati a suo carico (...) le misure cautelari coercitive limitative della libertà personale".
Si rileva che, a seguito della sostituzione da parte dell’Autorità giudiziaria della misura coercitiva cautelare adottata nei confronti del militare, il Comando generale dei Carabinieri sostituiva il suddetto provvedimento di sospensione (adottato – si ricorda – ex art. 915, co. 1, lett. b) D.lgs. 66/2010) con un altro provvedimento (che non è stato impugnato dal militare) adottato sempre ai sensi dell’art. 915, co.1, però – questa volta – per quanto disposto dalla lettera c), ovvero per essere state adottate a carico del militare “misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio”.
Il ricorrente ha dedotto in giudizio essenzialmente un difetto di motivazione e un'errata applicazione della disciplina sancita dal codice dell'ordinamento militare.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha fatto valere l'infondatezza del ricorso, con osservazioni che sono state condivise anche dal TAR, il quale ha rigettato il ricorso.
Per quanto riguarda il primo profilo di censura richiamato, cioè per quanto concerne il vizio motivazionale, il TAR ha affermato che: “l'atto impugnato è espressione di potere vincolato, pertanto la motivazione (art. 3 della L. n. 241 del 1990) deve esplicare i soli presupposti di fatto e le ragioni di diritto a fondamento della decisione. In altri termini, non occorre anche l'esplicitazione dell'iter logico che ha condotto alla decisone finale, mancando qui una valutazione discrezionale. … [inoltre] La motivazione … non è solo quella che viene espressamente definita come tale nel provvedimento, ma è anche quella che si può desumere implicitamente dai "visto" e i "considerando" contenuti nell'atto: nella prima ipotesi le ragioni poste a fondamento della decisione sono plasticamente individuate; nel secondo caso si deducono ugualmente dal corpo dell'atto, seppure in via sostanziale.
Con riferimento al secondo profilo di censure mosse nel ricorso, ovvero in relazione all'erronea applicazione della normativa di riferimento, il TAR ha affermato che: “la lettera della legge è chiara. L'art. 915 del D.Lgs. n. 66 del 2010 non lascia all'amministrazione alcun margine di valutazione circa la gravità della condotta del militare, dal momento che la sospensione precauzionale, qualora ricorra uno dei presupposti indicati dal co. 1, va adottata "sempre".
Orbene, la misura degli-OMISSIS-costituisce indubitabilmente una misura coercitiva limitativa della libertà personale, tant'è che viene equiparata dalla legge alla detenzione in carcere. Ricorre, perciò, la condizione prevista dall'art. 915, co. 1, sub lettera b), che parla indistintamente di tutte le "misure cautelari coercitive, limitative della libertà personale".
La ratio della previsione non è da rinvenirsi tanto nell'impossibilità del soggetto di esplicare la propria attività di servizio, quanto nel prestigio dell'Arma, quindi nell'immagine e nell'integrità della stessa.
Coerentemente con tale impostazione va letto il secondo comma dell'art. 915, ai sensi del quale la sospensione obbligatoria (quella del co. 1) viene meno con la revoca della misura cautelare, ma l'amministrazione ha la facoltà di applicare la sospensione facoltativa, di cui all'art. 916, "se la revoca non è stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza". Non è chiaramente l'impossibilità materiale a svolgere il servizio, bensì la possibile colpevolezza del soggetto a giustificare la sospensione precauzionale. Del resto, nel provvedimento (n. prot. 334032/D-1-14) con cui il Comando generale dei Carabinieri sostituisce la precedente disposizione sospensione, una volta che la misura degli-OMISSIS-viene mutata dal GIP nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, si rinviene un passaggio motivazionale emblematico. L'amministrazione afferma a chiare lettere che l'eventuale riammissione in servizio dell'interessato, a fronte della gravità dei fatti, recherebbe pregiudizio al prestigio dell'Arma dei Carabinieri.”
[/i]
[sentenza TAR Napoli (n. 2003 del 29.03.2018), la quale, in tema di sospensione precauzionale obbligatoria e di sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale del militare (previste, rispettivamente, dall’art. 915 e dall’art. 916 del Codice dell’Ordinamento Militare), ha recentemente affermato che “Il provvedimento con cui è stata disposta nei confronti di un'appartenente all'Arma dei Carabinieri la sospensione precauzionale dal servizio in forza dell'art. 915, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 66/2010 è espressione di potere vincolato, la cui motivazione deve esplicare i soli presupposti di fatto e le ragioni di diritto a fondamento della decisione senza che venga esplicitato anche l'iter logico che ha condotto alla decisone finale.”Maikol2222 ha scritto: ↑sab lug 09, 2022 4:40 pm Buon sabato
Vediamo se c'è qualche esperto di disciplina e/o diritto amministrativo qui nel Gruppo.
Secondo Voi, è legittimo, oppure no, che ad un militare che si trovava in sospensione cautelare obbligatoria (art. 915, comma 1, del C.O.M.) da luglio 2021, l'Amministrazione, a dicembre 2021, abbia dato anche inizio al procedimento amm.vo al fine di valutare la sospensione cautelare facoltativa ( art. 916, del C.O.M.) e poi sospendendolo quindi da metà febbraio 2022 anche a titolo facoltativo?
Il militare, per ben circa 5 mesi, risulta quindi in una strana doppia posizione giuridica (cioè sospeso sia a titolo obbligatorio che a titolo facoltativo), finchè poi non gli hanno notificato la revoca della sospensione obbligatoria una settimana fa.
A parere dello scrivente, le due diverse tipologie di sospensione (due posizioni giuridiche/di stato) non possono coesistere.
Al venir meno della sospensione obbligatoria (per l'annullamento del provvedimento di detenzione domiciliare ad esempio), l'Amministrazione può comunque disporre, in prosecuzione, la sospensione precauzionale dall'impiego, a titolo facoltativo, essendoci come presupposto un procedimento penale in corso a carico del militare.
Quello che, secondo me, non può è fare coesistere, per circa 5 mesi, due tipi diversi di sospensione.
Agli esperti l'ultima parola.
Il caso di specie riguarda un appartenente all’Arma dei Carabinieri che ha impugnato il provvedimento col quale era stata disposta nei suoi confronti la sospensione precauzionale dal servizio in forza dell’art. 915, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 66/2010.
L’art. 915, co.1, lett. b) afferma che: "la sospensione precauzionale dall'impiego è sempre applicata nei confronti del militare se sono adottati a suo carico (...) le misure cautelari coercitive limitative della libertà personale".
Si rileva che, a seguito della sostituzione da parte dell’Autorità giudiziaria della misura coercitiva cautelare adottata nei confronti del militare, il Comando generale dei Carabinieri sostituiva il suddetto provvedimento di sospensione (adottato – si ricorda – ex art. 915, co. 1, lett. b) D.lgs. 66/2010) con un altro provvedimento (che non è stato impugnato dal militare) adottato sempre ai sensi dell’art. 915, co.1, però – questa volta – per quanto disposto dalla lettera c), ovvero per essere state adottate a carico del militare “misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio”.
Il ricorrente ha dedotto in giudizio essenzialmente un difetto di motivazione e un'errata applicazione della disciplina sancita dal codice dell'ordinamento militare.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha fatto valere l'infondatezza del ricorso, con osservazioni che sono state condivise anche dal TAR, il quale ha rigettato il ricorso.
Per quanto riguarda il primo profilo di censura richiamato, cioè per quanto concerne il vizio motivazionale, il TAR ha affermato che: “l'atto impugnato è espressione di potere vincolato, pertanto la motivazione (art. 3 della L. n. 241 del 1990) deve esplicare i soli presupposti di fatto e le ragioni di diritto a fondamento della decisione. In altri termini, non occorre anche l'esplicitazione dell'iter logico che ha condotto alla decisone finale, mancando qui una valutazione discrezionale. … [inoltre] La motivazione … non è solo quella che viene espressamente definita come tale nel provvedimento, ma è anche quella che si può desumere implicitamente dai "visto" e i "considerando" contenuti nell'atto: nella prima ipotesi le ragioni poste a fondamento della decisione sono plasticamente individuate; nel secondo caso si deducono ugualmente dal corpo dell'atto, seppure in via sostanziale.
Con riferimento al secondo profilo di censure mosse nel ricorso, ovvero in relazione all'erronea applicazione della normativa di riferimento, il TAR ha affermato che: “la lettera della legge è chiara. L'art. 915 del D.Lgs. n. 66 del 2010 non lascia all'amministrazione alcun margine di valutazione circa la gravità della condotta del militare, dal momento che la sospensione precauzionale, qualora ricorra uno dei presupposti indicati dal co. 1, va adottata "sempre".
Orbene, la misura degli-OMISSIS-costituisce indubitabilmente una misura coercitiva limitativa della libertà personale, tant'è che viene equiparata dalla legge alla detenzione in carcere. Ricorre, perciò, la condizione prevista dall'art. 915, co. 1, sub lettera b), che parla indistintamente di tutte le "misure cautelari coercitive, limitative della libertà personale".
La ratio della previsione non è da rinvenirsi tanto nell'impossibilità del soggetto di esplicare la propria attività di servizio, quanto nel prestigio dell'Arma, quindi nell'immagine e nell'integrità della stessa.
Coerentemente con tale impostazione va letto il secondo comma dell'art. 915, ai sensi del quale la sospensione obbligatoria (quella del co. 1) viene meno con la revoca della misura cautelare, ma l'amministrazione ha la facoltà di applicare la sospensione facoltativa, di cui all'art. 916, "se la revoca non è stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza". Non è chiaramente l'impossibilità materiale a svolgere il servizio, bensì la possibile colpevolezza del soggetto a giustificare la sospensione precauzionale. Del resto, nel provvedimento (n. prot. 334032/D-1-14) con cui il Comando generale dei Carabinieri sostituisce la precedente disposizione sospensione, una volta che la misura degli-OMISSIS-viene mutata dal GIP nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, si rinviene un passaggio motivazionale emblematico. L'amministrazione afferma a chiare lettere che l'eventuale riammissione in servizio dell'interessato, a fronte della gravità dei fatti, recherebbe pregiudizio al prestigio dell'Arma dei Carabinieri.”
[/i]
Re: Sospensione obbligatoria VS Sospensione facoltativa
Maikol2222 ha scritto: ↑dom lug 10, 2022 11:32 am Ciao super @avt8
"E corretto l'operato della tua amministrazione- In quanto la sospensione obbligatoria era per effetto della detenzione domiciliare Una volta revocata la detenzione domiciliare, l'amministrazione ha revocato la sospensione obbligatoria che era obbligata a revocarla, ed ha emesso la sospensione facoltativa. Per cui e tutto corretto l'iter."
Sarebbe stato corretto se la tempistica fosse quella da te citata (forse non mi ero spiegato chiaramente).
Ma invece è la seguente:
metà luglio 2021: inizia la sospensione obbligatoria causa misura cautelare (det. domic.)
metà dicembre 2021: l'Amministrazione avvio l'iter di valutazione per eventuale sospensione facoltativa
metà febbraio 2022: l'Amministrazione decide di sospendere anche a titolo facoltativo (ma non può ovviamente revocare l'altra)
fine giugno 2022: Viene revocata dai Giudici la misura della det. domic. (comunicandolo all'Amministrazione)
inizio luglio 2022: l'Amministrazione notifica la cessazione della sospensione obbligatoria.
Riassumendo da metà febbraio 2022 a inizio luglio 2022 (5 mesi) il militare si trova sospeso sia per una casistica che per l'altra.
Nulla cambia, anche con la coesistenza di due sospensione,il prodotto non cambia.
L'amministrazione avrebbe dovuto attendere che terminasse quella obbligatoria prima di iniziare la facoltativa.
Spero che ora sia più chiaro.
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