Meno male che il giovane ha fatto il ricorso straordinario al PDR ed il Consiglio di Stato lo ha accolto, riscontrando:
1)- Secondo l’amministrazione, poi, il giudizio formulato non può essere smentito dalla certificazione medica rilasciata da strutture pubbliche le quali non hanno competenza per esprimere un giudizio sulla inidoneità allo svolgimento del tipo di servizio militare, giudizio discrezionale che spetta soltanto agli organi della sanità militare.
2)- Il ricorso è fondato. Come si ricava dalla relazione allegata agli atti redatta dal tenente colonnello OMISSIS la diagnosi dello specialista psichiatra non ha delineato un quadro prettamente patologico quanto piuttosto “tratti di personalità ancora impreparati ad affrontare le svariate situazioni ambientali e le articolate difficoltà che la vita militare avrebbe potuto prospettare”. In effetti, dal verbale della visita medica, redatto dalla commissione per gli accertamenti sanitari in data 10 marzo 2009, commissione il cui presidente era proprio il citato ufficiale, la motivazione del giudizio è invero molto generica, limitandosi ad affermare “tratti di insicurezza PS3”.
3)- Anche comunque alla luce del referto rilasciato dalla A.S.L. NA 4 in data 6 aprile 2009, referto che non può assumere valore di accertamento legale, ma certamente esprime un giudizio medico formulato da uno psicologo, che non può essere ignorato e che esclude “tratti psicologici di personalità in atto”, le valutazioni espresse dalla commissione medica militare non risultano essere in linea con quanto previsto dall’articolo 8 e dall’allegato “esercito” del bando di concorso, a proposito dei requisiti posseduti dai candidati i quali devono essere esenti da “patologie”-.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Numero 03226/2011 e data 04/08/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 6 luglio 2011
NUMERO AFFARE 03947/2009
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor OMISSIS, volontario in ferma prefissata, avverso l’esclusione dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 5083 volontari in ferma prefissata quadriennale nell’esercito.
LA SEZIONE
Vista la relazione 24 settembre 2009 con la quale il ministero della difesa, ha chiesto al Consiglio di Stato il previsto parere sul ricorso straordinario sopraindicato;
visto il ricorso straordinario pervenuto al segretariato generale della Presidenza della Repubblica in data 30 aprile 2009;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Mosca;
Premesso:
Il volontario in ferma prefissata annuale signor OMISSIS ricorre avverso l’esclusione dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 5083 volontari in ferma prefissata quadriennale nell’esercito, in quanto sottoposto ai prescritti accertamenti fisico-psico-attitudinali, veniva giudicato inidoneo per “tratti da insicurezza” con atto notificato il 10 marzo 2009.
Il ricorrente deduce l’illegittimità sulla base di una certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica.
Per l’amministrazione, il provvedimento è invece legittimo in quanto adottato dalla competente commissione medica, come si evince dalla relazione sanitaria redatta sulla base di quanto previsto dall’articolo 8 del bando di concorso.
Secondo l’amministrazione, poi, il giudizio formulato non può essere smentito dalla certificazione medica rilasciata da strutture pubbliche le quali non hanno competenza per esprimere un giudizio sulla inidoneità allo svolgimento del tipo di servizio militare, giudizio discrezionale che spetta soltanto agli organi della sanità militare.
Considerato:
Il ricorso è fondato. Come si ricava dalla relazione allegata agli atti redatta dal tenente colonnello OMISSIS la diagnosi dello specialista psichiatra non ha delineato un quadro prettamente patologico quanto piuttosto “tratti di personalità ancora impreparati ad affrontare le svariate situazioni ambientali e le articolate difficoltà che la vita militare avrebbe potuto prospettare”. In effetti, dal verbale della visita medica, redatto dalla commissione per gli accertamenti sanitari in data 10 marzo 2009, commissione il cui presidente era proprio il citato ufficiale, la motivazione del giudizio è invero molto generica, limitandosi ad affermare “tratti di insicurezza PS3”.
Anche comunque alla luce del referto rilasciato dalla A.S.L. NA 4 in data 6 aprile 2009, referto che non può assumere valore di accertamento legale, ma certamente esprime un giudizio medico formulato da uno psicologo, che non può essere ignorato e che esclude “tratti psicologici di personalità in atto”, le valutazioni espresse dalla commissione medica militare non risultano essere in linea con quanto previsto dall’articolo 8 e dall’allegato “esercito” del bando di concorso, a proposito dei requisiti posseduti dai candidati i quali devono essere esenti da “patologie”-.
Il giudizio espresso di inidoneità è in conclusione motivato in maniera insufficiente e tale da non configurare una delle patologie che escludono il possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso. L’atto impugnato va pertanto annullato, fermo restando che l’amministrazione potrà nuovamente sottoporre ad ulteriori accertamenti il ricorrente per verificarne più compiutamente l’idoneità.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso vada accolto, fermo restando gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Mosca Alessandro Pajno
IL SEGRETARIO
CONCORSI: inidoneo per “Tratti da insicurezza” e altro.
Re: CONCORSI: inidoneo per “Tratti da insicurezza” e altro.
per opportuna notizia per come devono essere fatte le cose.
---------------------------------------------------------------------------
veniva prosciolta dalla ferma quadriennale.
Accolto.
-------------------------------------------------------
Il TAR LAZIO precisa:
1) - In disparte dal riferito dato fattuale è necessario rilevare che le modalità di accertamento di patologie inabilitanti sono disciplinate dall’art. 584 del DPR 15 marzo 2010, n. 90, che prevede,
- ) - per i militari in servizio, compresi quindi anche gli allievi,
- ) - una più rigorosa procedura che deve necessariamente tenere conto, tra l’altro, dell’età, del grado e sottoporre gli interessati ad una congrua osservazione medica.
2) - Inoltre, nel caso di specie, proprio in considerazione della temporanea inidoneità riscontrata dagli organi medici militari, la ricorrente avrebbe dovuto essere sottoposta, prima del giudizio finale esclusivo, ad un trattamento terapeutico e, solo al termine del quale, poteva adottarsi il giudizio definitivo.
----------------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201706400, Public 2017-05-30-
Pubblicato il 30/05/2017
N. 06400/2017 REG.PROV.COLL.
N. 14291/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14291 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Olga Perugini, Giuseppe Pecorilla, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Pecorilla in Roma, via della Scrofa;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento di espulsione dal 133° corso formativo e proscioglimento dalla ferma quadriennale nei Carabinieri con decorrenza 15/9/2015 per inidoneità attitudinale;
del foglio proposta a rassegna del Reparto osservazione del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, datato 15 settembre 2015, con allegato verbale modello BL/G n. 978/OSS, che attribuisce alla ricorrente il coefficiente PS 2, non accettato;
del provvedimento medico legale di non idoneità n. 26/16-2, datato 14 ottobre 2015, notificato in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2017 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, quale vincitrice del concorso per allievi carabinieri effettivi, è stata arruolata in data 6 maggio 2015.
La stessa in data 15 luglio 2015 veniva giudicata, dall’infermeria della Scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria, temporaneamente non idonea al servizio per giorni 13.
Nell’occasione la direzione della scuola disponeva l’accompagnamento dell’allieva, a mezzo di autovettura di servizio, presso la sua abitazione.
Al termine della riferita convalescenza alla stessa è stato prescritta, dall’infermeria presidiaria, un ulteriore periodo di giorni 30 di temporanea inidoneità, chiedendo una valutazione medico legale da parte della CMO di Messina.
Al termine dei previsti 30 giorni di convalescenza la CMO di Messina ha concesso ulteriori 20 giorni di inidoneità, disponendo ulteriori -OMISSIS- della ASL/TA 1.
In data 3 settembre 2015 la ricorrente si sottoponeva alla richiesta vista medica presso la indicata struttura pubblica.
La ASL/TA 1, previa visita medica, non riscontrava, nei confronti della ricorrente, la patologia rilevata dagli organi medici militari.
Su istanza della ricorrente, l’amministrazione disponeva una anticipazione della visita medica al giorno 14 settembre 2015 presso la citata CMO.
In seguito agli accertamenti diagnostici la predetta è stata riconosciuta idonea con coefficiente P.S. 2.
Tale prognosi è stata poi rettificata dalla CMO, su istanza della resistente, in “ non idonea P.S.2 “.
Tale diagnosi veniva confermata, a seguito di reclamo, dal Centro Nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri.
Conseguentemente la ricorrente veniva prosciolta dalla ferma quadriennale.
Avverso tale determinazione la ricorrente avanzava ricorso giurisdizionale con richiesta di adozione della misura cautelare della sospensione del provvedimento censurato e di quelli presupposti.
Alla camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2016 il Collegio con Ordinanza n. 638/16, disponeva incombenti istruttori, rinviando alla camera di consiglio del giorno 16 marzo 2016.
Con Ordinanza cautelare n. 1302/16 il Collegio ha accolto la chiesta misura cautelare e fissato alla udienza pubblica del 1° marzo 2017 la trattazione del merito del ricorso.
Conseguentemente la ricorrente, reintegrata in servizio, è stata ammessa a frequentare il 135 ° corso di formazione.
Avverso la riportata Ordinanza ha proposto appello l’amministrazione resistente.
Il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 2654/16 ha respinto la domanda cautelare.
Alla udienza del giorno 1° febbraio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Osserva il Collegio.
Il proscioglimento della ricorrente, invero, è da imputarsi al giudizio espresso dai diversi organi medici militari circa le riscontrate -OMISSIS-.
Tale giudizio, in disparte l’effettiva collocazione del coefficiente di P.S. concretamente configurabile, contrasta con i risultati prodotti dalla ricorrente e riconducibili ad una struttura pubblica che, di contro, ha escluso ogni -OMISSIS-della stessa.
A ciò si aggiunga che la predetta, solo poche settimane prima, era già stata sottoposta, dalla amministrazione resistente, a due diverse visite attitudinali, risultando avere un coefficiente P.S. 1.
Non solo.
Risulta dagli atti di causa che la predetta ha terminato positivamente il corso di formazione senza ulteriori -OMISSIS-ed è stata nominata carabiniere effettivo ed assegnata ad un comando territoriale.
In disparte dal riferito dato fattuale è necessario rilevare che le modalità di accertamento di patologie inabilitanti sono disciplinate dall’art. 584 del DPR 15 marzo 2010, n. 90, che prevede, per i militari in servizio, compresi quindi anche gli allievi, una più rigorosa procedura che deve necessariamente tenere conto, tra l’altro, dell’età, del grado e sottoporre gli interessati ad una congrua osservazione medica.
Inoltre, nel caso di specie, proprio in considerazione della temporanea inidoneità riscontrata dagli organi medici militari, la ricorrente avrebbe dovuto essere sottoposta, prima del giudizio finale esclusivo, ad un trattamento terapeutico e, solo al termine del quale, poteva adottarsi il giudizio definitivo.
Ebbene, la p.a., nei confronti del militare ricorrente, non ha adottato la prevista procedura, limitandosi a svolgere meri accertamenti diagnostici senza sottoporre la predetta alle previste osservazioni mediche ed alla eventuale somministrazione delle adeguate terapie del caso.
Pertanto, alla luce delle suindicate motivazione il ricorso deve essere accolto ed annullati i provvedimento censurati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti censurati.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n. 55/2014, complessivamente liquida in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA, CPA e spese generali, oltre alla restituzione, se versato, del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
---------------------------------------------------------------------------
veniva prosciolta dalla ferma quadriennale.
Accolto.
-------------------------------------------------------
Il TAR LAZIO precisa:
1) - In disparte dal riferito dato fattuale è necessario rilevare che le modalità di accertamento di patologie inabilitanti sono disciplinate dall’art. 584 del DPR 15 marzo 2010, n. 90, che prevede,
- ) - per i militari in servizio, compresi quindi anche gli allievi,
- ) - una più rigorosa procedura che deve necessariamente tenere conto, tra l’altro, dell’età, del grado e sottoporre gli interessati ad una congrua osservazione medica.
2) - Inoltre, nel caso di specie, proprio in considerazione della temporanea inidoneità riscontrata dagli organi medici militari, la ricorrente avrebbe dovuto essere sottoposta, prima del giudizio finale esclusivo, ad un trattamento terapeutico e, solo al termine del quale, poteva adottarsi il giudizio definitivo.
----------------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201706400, Public 2017-05-30-
Pubblicato il 30/05/2017
N. 06400/2017 REG.PROV.COLL.
N. 14291/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14291 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Olga Perugini, Giuseppe Pecorilla, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Pecorilla in Roma, via della Scrofa;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento di espulsione dal 133° corso formativo e proscioglimento dalla ferma quadriennale nei Carabinieri con decorrenza 15/9/2015 per inidoneità attitudinale;
del foglio proposta a rassegna del Reparto osservazione del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, datato 15 settembre 2015, con allegato verbale modello BL/G n. 978/OSS, che attribuisce alla ricorrente il coefficiente PS 2, non accettato;
del provvedimento medico legale di non idoneità n. 26/16-2, datato 14 ottobre 2015, notificato in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2017 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, quale vincitrice del concorso per allievi carabinieri effettivi, è stata arruolata in data 6 maggio 2015.
La stessa in data 15 luglio 2015 veniva giudicata, dall’infermeria della Scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria, temporaneamente non idonea al servizio per giorni 13.
Nell’occasione la direzione della scuola disponeva l’accompagnamento dell’allieva, a mezzo di autovettura di servizio, presso la sua abitazione.
Al termine della riferita convalescenza alla stessa è stato prescritta, dall’infermeria presidiaria, un ulteriore periodo di giorni 30 di temporanea inidoneità, chiedendo una valutazione medico legale da parte della CMO di Messina.
Al termine dei previsti 30 giorni di convalescenza la CMO di Messina ha concesso ulteriori 20 giorni di inidoneità, disponendo ulteriori -OMISSIS- della ASL/TA 1.
In data 3 settembre 2015 la ricorrente si sottoponeva alla richiesta vista medica presso la indicata struttura pubblica.
La ASL/TA 1, previa visita medica, non riscontrava, nei confronti della ricorrente, la patologia rilevata dagli organi medici militari.
Su istanza della ricorrente, l’amministrazione disponeva una anticipazione della visita medica al giorno 14 settembre 2015 presso la citata CMO.
In seguito agli accertamenti diagnostici la predetta è stata riconosciuta idonea con coefficiente P.S. 2.
Tale prognosi è stata poi rettificata dalla CMO, su istanza della resistente, in “ non idonea P.S.2 “.
Tale diagnosi veniva confermata, a seguito di reclamo, dal Centro Nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri.
Conseguentemente la ricorrente veniva prosciolta dalla ferma quadriennale.
Avverso tale determinazione la ricorrente avanzava ricorso giurisdizionale con richiesta di adozione della misura cautelare della sospensione del provvedimento censurato e di quelli presupposti.
Alla camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2016 il Collegio con Ordinanza n. 638/16, disponeva incombenti istruttori, rinviando alla camera di consiglio del giorno 16 marzo 2016.
Con Ordinanza cautelare n. 1302/16 il Collegio ha accolto la chiesta misura cautelare e fissato alla udienza pubblica del 1° marzo 2017 la trattazione del merito del ricorso.
Conseguentemente la ricorrente, reintegrata in servizio, è stata ammessa a frequentare il 135 ° corso di formazione.
Avverso la riportata Ordinanza ha proposto appello l’amministrazione resistente.
Il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 2654/16 ha respinto la domanda cautelare.
Alla udienza del giorno 1° febbraio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Osserva il Collegio.
Il proscioglimento della ricorrente, invero, è da imputarsi al giudizio espresso dai diversi organi medici militari circa le riscontrate -OMISSIS-.
Tale giudizio, in disparte l’effettiva collocazione del coefficiente di P.S. concretamente configurabile, contrasta con i risultati prodotti dalla ricorrente e riconducibili ad una struttura pubblica che, di contro, ha escluso ogni -OMISSIS-della stessa.
A ciò si aggiunga che la predetta, solo poche settimane prima, era già stata sottoposta, dalla amministrazione resistente, a due diverse visite attitudinali, risultando avere un coefficiente P.S. 1.
Non solo.
Risulta dagli atti di causa che la predetta ha terminato positivamente il corso di formazione senza ulteriori -OMISSIS-ed è stata nominata carabiniere effettivo ed assegnata ad un comando territoriale.
In disparte dal riferito dato fattuale è necessario rilevare che le modalità di accertamento di patologie inabilitanti sono disciplinate dall’art. 584 del DPR 15 marzo 2010, n. 90, che prevede, per i militari in servizio, compresi quindi anche gli allievi, una più rigorosa procedura che deve necessariamente tenere conto, tra l’altro, dell’età, del grado e sottoporre gli interessati ad una congrua osservazione medica.
Inoltre, nel caso di specie, proprio in considerazione della temporanea inidoneità riscontrata dagli organi medici militari, la ricorrente avrebbe dovuto essere sottoposta, prima del giudizio finale esclusivo, ad un trattamento terapeutico e, solo al termine del quale, poteva adottarsi il giudizio definitivo.
Ebbene, la p.a., nei confronti del militare ricorrente, non ha adottato la prevista procedura, limitandosi a svolgere meri accertamenti diagnostici senza sottoporre la predetta alle previste osservazioni mediche ed alla eventuale somministrazione delle adeguate terapie del caso.
Pertanto, alla luce delle suindicate motivazione il ricorso deve essere accolto ed annullati i provvedimento censurati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti censurati.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n. 55/2014, complessivamente liquida in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA, CPA e spese generali, oltre alla restituzione, se versato, del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE