Gent.le Avvocato CARTA.
Sono un appartenente alla Polizia di Stato e recentemente ho presentato formale istanza ex art.art.7 del D.P.R. 254/99 per l'assegnazione temporanea ad una sede vicina alla mia residenza per gravissima situazione personale e di salute del coniuge.
Il Ministero dell'Interno in data odierna con una nota indirizzata al mio ufficio a firma del direttore la divisione Sovrintendenti Assistenti ed Agenti incaricava quest'ultimo a comunicarmi che la domanda non poteva essere accolta senza poter effettuare le osservazioni di cui art.10 bis L.241/90 e nemmeno indicazione relativa alla facoltà di ricorso.
Chiedo cortesemente un suo punto di vista e sono disponibile anche a contattarla per maggiori dettagli.
Grazie.
art.7 del D.P.R. 254/99
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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- Avv. Giorgio Carta
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Re: art.7 del D.P.R. 254/99
Certamente l'amministrazione era tenuta ad entrambi gli adempimenti: darle la possibilità di presentare osservazioni ed informarla sui termini e sull'autorità cui presentare ricorso. Resta il fatto che - nella pratica - tali vizi non sono normalmente ritenuti tali da rendere illegittimo l'atto finale, ma solo, eventualmente, ad obbligare l'amministrazione a fare la comunicazione ex art. 10 bis. Ciò premesso, le suggerisco di valutare direttamente la motivazione del diniego ed eventualmente impugnarla se la ritiene illegittima.
In bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
In bocca al lupo,
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