TRASFERIMENTO X CHIUSURA COMANDO

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Re: TRASFERIMENTO X CHIUSURA COMANDO

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Interessante sentenza del Tar Campania sezione staccata di Salerno che accoglie il ricorso di 2 ricorrenti nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

- pagamento dell'indennità di trasferimento così come prevista dall'art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, dalla data di avvenuto trasferimento dalla sede di servizio di Potenza ad Altamura (BA), oltre il maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo i criteri stabiliti dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato 15 giugno 1988, n. 3, 13 ottobre 2011, n. 18 e 5 giugno 2012, n. 18;

- Trasferimento avvenuto in data 20 novembre 2009, la richiesta di pagamento avanzata a maggio 2016 ...... Omissis

Per meglio comprendere il giudizio, bisogna leggere tutti i punti n. 6 della sentenza.

6. Il dies a quo del termine di prescrizione, peraltro, non coincide con le verifiche dell'amministrazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, ma, secondo la regola generale, deve essere individuato nel momento in cui il credito può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), vale a dire in ogni scadenza mensile successiva alla data del trasferimento.
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Re: TRASFERIMENTO X CHIUSURA COMANDO

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L'Appello è stato proposto dal Ministero della Difesa,

- sono stati tutti trasferiti, per riorganizzazione dei reparti, dalla sede di Altamura a quella di Lecce, con effetto dal 15 febbraio 2012.

Il CdS precisa:

1) - La più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito che l’indennità di trasferimento, al pari dell’indennità di prima sistemazione prevista dall’art. 21 della legge 18 dicembre 1973 n. 836, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale contemplato dall’art. 2, comma 1, del R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295, come modificato dalla L. n. 428 del 1985 (Consiglio di Stato sez. IV, 4 marzo 2019, n. 1470 e sez. II 4 giugno 2020 n. 3538).

2) - La disposizione sopra indicata, infatti, si applica alle indennità di missione, tramutamento e simili riconosciuti ai dipendenti pubblici dall’articolo unico del D. Lgs. Lgt. 2 agosto 1917, n. 1278 il cui contenuto, attraverso il rinvio statico, è incorporato nel testo dell’articolo richiamante.

3) - La natura meramente materiale e statica del rinvio esclude qualunque rilevanza dell’intervenuta abrogazione del citato D. Lgs. Lgt. 2 agosto 1917, n. 1278 (avvenuta con il D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, conv. nella legge 18 febbraio 2009, n. 9) sull’ambito di applicazione dall’art. 2, comma 1, del R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295, con la conseguenza che l’indennità di trasferimento continua ad essere assoggettata al termine di prescrizione quinquennale.

4) - Con riferimento al dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, è stato chiarito che lo stesso “non coincide con le verifiche dell'amministrazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, ma, secondo la regola generale, deve essere individuato nel momento in cui il credito può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), vale a dire in ogni scadenza mensile successiva alla data del trasferimento” (Cons. Stato 1470/2019, cit.).

5) - Ne discende che il momento dal quale il diritto può essere fatto valere deve essere individuato in ogni scadenza mensile successiva al trasferimento, fino alla scadenza dei ventiquattro mesi per i quali, in base all’art. 1, comma 1, della L. n. 86 del 2001, deve essere corrisposta l’indennità in questione.

6) - Per tale ragione, contrariamente a quanto sostenuto dal TAR, il credito si è parzialmente prescritto.

7) - Gli appellati, infatti, sono stati tutti trasferiti, per riorganizzazione dei reparti, dalla sede di Altamura a quella di Lecce con effetto dal 15 febbraio 2012 e hanno compiuto il primo atto interruttivo della prescrizione in data 27 aprile 2017 con la conseguenza che il diritto di credito si è prescritto dal periodo 15.02.2012 al 27.04.2012.

N.B.: leggete tutto il contesto direttamente dall'allegato per comprendere il finale.
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Re: TRASFERIMENTO X CHIUSURA COMANDO

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Il CdS con la sentenza n. 10382 pubblicata in data 24/12/2024 rigetta l'Appello del Ministero della Difesa e del R.S.S.T.A. Decimomannu, avendo
la Direzione per l'impiego del personale militare dell'Aeronautica (in breve DIPMA) confermato ai ricorrenti il diniego dell'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, comma 1, della l. 29 marzo 2001, n.86, a seguito della soppressione del Distaccamento Elmas.

I ricorrenti, militari dell’Aeronautica già in servizio presso il Distaccamento Elmas, tra il 1° luglio 2013 e il 19 giugno 2016, in seguito alla soppressione del Distaccamento di Elmas (......), erano stati dislocati presso diversi Comandi.

Gli stessi, in data 15.11.2018, avanzavano richiesta di corresponsione dell’indennità di cui all’art. 1, comma 1, l. 29 marzo 2001, n. 86.

Con nota del 6.12.2018 (.......), il Ministero della Difesa, per il tramite della DIPMA, confermava quanto già contenuto in alcune precedenti note tutte recanti “l’accettazione presso sede individuata senza oneri per l’amministrazione”.

I militari ricorrenti censuravano il diniego della spettanza del diritto alla indennità di trasferimento di autorità, avendo dovuto necessariamente mutare di sede a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, seppur con la facoltà, riconosciuta dall’Amministrazione, di indicare la nuova sede di destinazione.

Ecco alcuni brani del CdS che precisa:

1) - Nel merito l'appello è infondato, alla stregua della maggioritaria giurisprudenza (anche) della sezione (cfr., oltre la n. 9542/2023 citata, la n. 8614 del 2 ottobre 2023, la n. 10529 del 29 novembre 2022 e numerose altre).

2) - Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di discostarsi, per trasferimento d'autorità deve intendersi quello disposto per perseguire in via prioritaria l'interesse dell'amministrazione e non per soddisfare le esigenze personali e familiari dell'interessato, con la precisazione che la natura autoritativa del trasferimento e la conseguente spettanza dell'indennità non viene meno quando l'Amministrazione, in ragione di una programmata rimodulazione riduttiva della propria organizzazione territoriale, abbia invitato il militare ad esprimere il proprio gradimento per un'altra sede, giacché anche in questo caso assume valore decisivo la circostanza che il mutamento di sede origini da una scelta esclusiva dell'amministrazione che per la miglior cura dell'interesse pubblico decida di sopprimere un reparto o una sua articolazione obbligando inderogabilmente i militare di stanza a trasferirsi nella nuova sede, ubicata in altro luogo, ove prestare servizio (oltre le sentenze sopra richiamate, cfr. Cons. Stato, sez. II, 22 giugno 2022, n. 5125; 5 maggio 2021, n. 3499; sez. IV, 24 giugno 2020, n. 4029).

3) - Sulla scorta di tali coordinate giurisprudenziali non può dubitarsi che i trasferimenti de quo debbano essere qualificati come trasferimenti d'ufficio, essendo diretti a soddisfare in via prioritaria l'interesse pubblico.

4) - A diverse conclusioni non può condurre la circostanza che l'Amministrazione abbia previsto un'apposita procedura di trasferimento per i militari in servizio di quella sede, incoraggiando e sollecitando proprio la presentazione da parte degli stessi, tra cui gli appellati, di un'istanza di trasferimento con scelta delle sedi gradite, assicurandone tendenzialmente l'accoglimento, dal momento che, com'è intuibile, detto trasferimento non origina in ragioni personali o familiari del militari, quanto piuttosto ed esclusivamente nelle prioritarie esigenze riorganizzative dell'amministrazione.

5) - Ciò che è decisivo è la causa del movimento necessitato del personale, causa da rinvenire nell'interesse pubblico prioritario dell'Amministrazione e non in esigenze personali o familiari del militare, a nulla rilevando che queste ultime possano avere anche trovato occasionale e indiretta soddisfazione.

N.B.: >> per completezza, vi invito a leggere il tutto direttamente dall'allegato.

P.S.: >> Viene anche richiamata la decisione dell'Adunanza Plenaria n. 1 del 2016.
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