Cos’è il fondo pensione complementare e a chi spetta.
Re: Cos’è il fondo pensione complementare e a chi spetta.
Mauri ma tu ci vedi una grande novità?
Domanda sincera ovviamente e non equivoca.
Io vedo che qualcuno, ha creato da tempo un fondo cercando un accreditamento ufficiale dagli Enti competenti (che mi pare non vi sia ancora) per far si che un domani (quando?) le OOSS e le amministrazioni interessate troveranno un accordo per instaurare la previdenza complementare, questo potrebbe essere il fondo di riferimento...ma anche no?
Ma anche se così fosse, prima si devono sottoscrivere gli accordi, prima si deve vedere quanto mette nel fondo l'amministrazione, per il dipendente e quanto deve mettere il dipendente (volontariamente) dal proprio TFR.
Ovviamente il TFS di oggi, per chi vorrà, dovrà essere trasformato in TFR
Sono io che la vedo ancora lunga e complicata la vicenda
Non vorrei che qualche collega, di qualsiasi amministrazione, istituito questo fondo, da domani pensasse di potervi aderire
Domanda sincera ovviamente e non equivoca.
Io vedo che qualcuno, ha creato da tempo un fondo cercando un accreditamento ufficiale dagli Enti competenti (che mi pare non vi sia ancora) per far si che un domani (quando?) le OOSS e le amministrazioni interessate troveranno un accordo per instaurare la previdenza complementare, questo potrebbe essere il fondo di riferimento...ma anche no?
Ma anche se così fosse, prima si devono sottoscrivere gli accordi, prima si deve vedere quanto mette nel fondo l'amministrazione, per il dipendente e quanto deve mettere il dipendente (volontariamente) dal proprio TFR.
Ovviamente il TFS di oggi, per chi vorrà, dovrà essere trasformato in TFR
Sono io che la vedo ancora lunga e complicata la vicenda

Non vorrei che qualche collega, di qualsiasi amministrazione, istituito questo fondo, da domani pensasse di potervi aderire

Re: Cos’è il fondo pensione complementare e a chi spetta.
Salve firefox,
a mio avviso e di buon auspicio il fatto che le Organizzazioni sindacali abbiano trovato un accordo istituendo un fondo. La strada da percorrere sarà lunga e tortuosa, ma questo non toglie che un passo avanti sia stato compiuto. Logicamente a beneficiarne non saranno coloro che andranno in quiescenza nel breve termine, bensì coloro che si arruoleranno nei prossimi anni.
Saluti
a mio avviso e di buon auspicio il fatto che le Organizzazioni sindacali abbiano trovato un accordo istituendo un fondo. La strada da percorrere sarà lunga e tortuosa, ma questo non toglie che un passo avanti sia stato compiuto. Logicamente a beneficiarne non saranno coloro che andranno in quiescenza nel breve termine, bensì coloro che si arruoleranno nei prossimi anni.
Saluti
- domenico.c
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Re: Cos’è il fondo pensione complementare e a chi spetta.
Messaggio da domenico.c »
Ciao, concordo pienamente con la tua disamina, è un comune fondo pensione come c'e ne sono tanti in giro, la previdenza complementare inserita nella legge di bilancio 2022 è un'altra cosa.firefox ha scritto: ↑mer apr 06, 2022 7:29 pm Mauri ma tu ci vedi una grande novità?
Domanda sincera ovviamente e non equivoca.
Io vedo che qualcuno, ha creato da tempo un fondo cercando un accreditamento ufficiale dagli Enti competenti (che mi pare non vi sia ancora) per far si che un domani (quando?) le OOSS e le amministrazioni interessate troveranno un accordo per instaurare la previdenza complementare, questo potrebbe essere il fondo di riferimento...ma anche no?
Ma anche se così fosse, prima si devono sottoscrivere gli accordi, prima si deve vedere quanto mette nel fondo l'amministrazione, per il dipendente e quanto deve mettere il dipendente (volontariamente) dal proprio TFR.
Ovviamente il TFS di oggi, per chi vorrà, dovrà essere trasformato in TFR
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- domenico.c
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Re: Cos’è il fondo pensione complementare e a chi spetta.
Messaggio da domenico.c »
Mi riferisco alla LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 art. 1 comma 95 e 96 lett. b)
95. In relazione alla specificita' del personale delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre
2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni
di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60
milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
96. Il fondo di cui al comma 95 e' destinato all'adozione di
provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del
relativo regime previdenziale, attraverso l'introduzione, nell'ambito
degli istituti gia' previsti per il medesimo personale, di misure:
a) compensative rispetto agli effetti derivanti dalla
liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in
servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del
relativo provvedimento normativo;
b) integrative delle forme pensionistiche complementari di cui
all'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, per
il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.
°
20. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento
di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza
complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e
di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, potranno definire, per il personale ivi contemplato, la
disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2,
commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, nonche' l'istituzione di forme pensionistiche
complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. Per la prima
applicazione di quanto previsto nel periodo precedente saranno
attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a
quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995.
Per dire che la strada e lunga e il fondo in argomento è fuorviante.
95. In relazione alla specificita' del personale delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre
2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni
di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60
milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
96. Il fondo di cui al comma 95 e' destinato all'adozione di
provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del
relativo regime previdenziale, attraverso l'introduzione, nell'ambito
degli istituti gia' previsti per il medesimo personale, di misure:
a) compensative rispetto agli effetti derivanti dalla
liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in
servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del
relativo provvedimento normativo;
b) integrative delle forme pensionistiche complementari di cui
all'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, per
il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.
°
20. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento
di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza
complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e
di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, potranno definire, per il personale ivi contemplato, la
disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2,
commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, nonche' l'istituzione di forme pensionistiche
complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. Per la prima
applicazione di quanto previsto nel periodo precedente saranno
attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a
quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995.
Per dire che la strada e lunga e il fondo in argomento è fuorviante.
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