Perdonate la mia ignoranza ma il contributo previdenziale invocato, cioè quello da corrispondere mensilmente fino al raggiungimento dei 60 anni, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997, non si riferisce alla base pensionabile? Se questo è vero, non capisco a quale trattenuta si riferisca il Giudice rigettante visto che i sei scatti sul TFS non sono stati attribuiti.panorama ha scritto: ↑gio mar 03, 2022 6:40 pm Il Tar Lazio oggi pubblica 1 sentenza di rigetto su 2 CC.
- ) L’INPS, pur avendo provveduto ad attribuire loro i previsti sei scatti nel computo della base pensionabile non li ha calcolati nel TFS per il sig. M., mentre, per il sig. C., che deve ancora percepirlo,
- ) l’INPS .... a mezzo pec del 7.12.2020 ha asserito che questa voce non deve essere calcolata nel computo del TFS.
- ) Come al solito il Giudice di questo Tar, fa riferimento alla sentenza del T.A.R. Trento, sez. I, 114/2021, ove viene preso in esame l'art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997 e si legge:
N.B.: a mio avviso, oltre ad allegare il prospetto di liquidazione nel ricorso, è molto importante allegare anche i Cedolini di pensione ove si evince che mensilmente l'INPS trattiene la quota di pagamento dei 6 SCATTI con inizio dal mese di ......... fino al raggiungimento del 60° anno di età anagrafica, giusto per trasparenza visto che l'INPS ignora sempre e non ne menziona negli atti, in modo da permettere al giudice di esprimersi correttamente circa la prova dell'evidenza. Inoltre, visto che molti partono a razzo nello scrivere nel ricorso che si aveva 55 anni e 35 di servizio effettivo, sarebbe meglio abbandonare questo concetto e procedere in direzione che chi va in pensione a domanda è tenuto al pagamento della relativa contribuzione previdenziale fino al raggiungimento dei 60 anni di età anagrafica. Quindi, l'INPS ho procede al calcolo direttamente nel TFS e poi rateizzando la contribuzione per come ha fatto sino ad oggi (come avviene per un prestito bancario/postale), oppure, in automatico procede alla ulteriore riliquidazione allo scadere del 60 anno di età o in alternativa alla fine dell'ultima rata.
sei scatti
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Re: sei scatti
Messaggio da Straniero60 »
Re: sei scatti
XxxxxxxxxxxStraniero60 ha scritto: ↑gio mar 10, 2022 7:43 amPerdonate la mia ignoranza ma il contributo previdenziale invocato, cioè quello da corrispondere mensilmente fino al raggiungimento dei 60 anni, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997, non si riferisce alla base pensionabile? Se questo è vero, non capisco a quale trattenuta si riferisca il Giudice rigettante visto che i sei scatti sul TFS non sono stati attribuiti.panorama ha scritto: ↑gio mar 03, 2022 6:40 pm Il Tar Lazio oggi pubblica 1 sentenza di rigetto su 2 CC.
- ) L’INPS, pur avendo provveduto ad attribuire loro i previsti sei scatti nel computo della base pensionabile non li ha calcolati nel TFS per il sig. M., mentre, per il sig. C., che deve ancora percepirlo,
- ) l’INPS .... a mezzo pec del 7.12.2020 ha asserito che questa voce non deve essere calcolata nel computo del TFS.
- ) Come al solito il Giudice di questo Tar, fa riferimento alla sentenza del T.A.R. Trento, sez. I, 114/2021, ove viene preso in esame l'art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997 e si legge:
N.B.: a mio avviso, oltre ad allegare il prospetto di liquidazione nel ricorso, è molto importante allegare anche i Cedolini di pensione ove si evince che mensilmente l'INPS trattiene la quota di pagamento dei 6 SCATTI con inizio dal mese di ......... fino al raggiungimento del 60° anno di età anagrafica, giusto per trasparenza visto che l'INPS ignora sempre e non ne menziona negli atti, in modo da permettere al giudice di esprimersi correttamente circa la prova dell'evidenza. Inoltre, visto che molti partono a razzo nello scrivere nel ricorso che si aveva 55 anni e 35 di servizio effettivo, sarebbe meglio abbandonare questo concetto e procedere in direzione che chi va in pensione a domanda è tenuto al pagamento della relativa contribuzione previdenziale fino al raggiungimento dei 60 anni di età anagrafica. Quindi, l'INPS ho procede al calcolo direttamente nel TFS e poi rateizzando la contribuzione per come ha fatto sino ad oggi (come avviene per un prestito bancario/postale), oppure, in automatico procede alla ulteriore riliquidazione allo scadere del 60 anno di età o in alternativa alla fine dell'ultima rata.
Penso si voglia e speriamo sia così essere potenzialmente riconosciuto il requisito dei 6 scatti, solo e dopo aver compiuto i 60 di età ed aver pagato quello che si deve e non prima.
Se così fosse stabilito sarebbe già una Vittoria. . Saluti
Re: sei scatti
Fino ad oggi, non ho mai sentito nessuno dire che una volta compiuto i 60 anni abbia avuto una ulteriore liquidazione del TFS.
La problematica sta divenendo una matassa complessa, tanto che ogni singolo giudice mette un principio mentre un altro lo toglie, tanto da ingarbugliare la norma vecchia e nuova, praticamente un gioco di parole, difficile da uscirne vincitori. Abbiamo assistito a diversi giudizi ma di fortemente concreto ancora nulla che dia certezza e tranquillità. Non so se quei pochi con sentenza positiva, ad oggi siano stati liquidati da parte dell'INPS ma, non vorrei che un domani il CdS ribalta le decisioni positive di 1° grado e quindi, quei colleghi dovranno restituire le somme all'Inps.
La problematica sta divenendo una matassa complessa, tanto che ogni singolo giudice mette un principio mentre un altro lo toglie, tanto da ingarbugliare la norma vecchia e nuova, praticamente un gioco di parole, difficile da uscirne vincitori. Abbiamo assistito a diversi giudizi ma di fortemente concreto ancora nulla che dia certezza e tranquillità. Non so se quei pochi con sentenza positiva, ad oggi siano stati liquidati da parte dell'INPS ma, non vorrei che un domani il CdS ribalta le decisioni positive di 1° grado e quindi, quei colleghi dovranno restituire le somme all'Inps.
Re: sei scatti
Panorama abbi pazienza, sino ad oggi o almeno sino ad 2 / 3 anni fa' nessuno aveva avuto sentore potesse pretendere i sei scatti sul TFS per una pensione a domanda, si parla solo come sai di chi riunisce i requisiti di 55 anni di età e 35 di contributi , penso che nessuno che abbia
favorevolmente riconosciuto il ricorso abbia preso un centesimo , probabilmente tra ricorsi riconosciuti e Non finirà come lArt. 54
favorevolmente riconosciuto il ricorso abbia preso un centesimo , probabilmente tra ricorsi riconosciuti e Non finirà come lArt. 54
Re: sei scatti
Il Tar di Catania oggi pubblica 2 sentenze positive a favore dei colleghi della GdF, i cui ricorsi sono stati discussi il 9 Marzo.
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Re: sei scatti
Tar Catania accoglie con sentenza n. 743
Tar Lazio invece rigetta 2 ricorsi, 1 dei CC. e 1 della GdF. (ho messo le 2 sentenze su unico PDF).
Tar Lazio invece rigetta 2 ricorsi, 1 dei CC. e 1 della GdF. (ho messo le 2 sentenze su unico PDF).
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Re: sei scatti
Allego soltanto la sentenza del Tar F.V.G. (Trieste) n. 152 che rigetta il ricorso perchè appartengono all'E.I.
Inoltre, il Tar di Trieste con sentenza n. 153 accoglie il ricorso per alcuni e per alcuni NO del personale della GdF;
Con la n. 154, 155 e 156, ricorsi singoli ed individuali accolti con riferimento ad appartenenti alla GdF
Con la n. 157 respinto per 1 e inammissibile per l’altro ricorrente, in quanto ancora non liquidato il TFS., entrambi appartenenti all’E.I.
Inoltre, il Tar di Trieste con sentenza n. 153 accoglie il ricorso per alcuni e per alcuni NO del personale della GdF;
Con la n. 154, 155 e 156, ricorsi singoli ed individuali accolti con riferimento ad appartenenti alla GdF
Con la n. 157 respinto per 1 e inammissibile per l’altro ricorrente, in quanto ancora non liquidato il TFS., entrambi appartenenti all’E.I.
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Re: sei scatti
Una cosa inconcepibile, figli e figliastri.
Ai colleghi dell'Esercito no, agli appartenenti della G.d.F. alcuni si altri no. È tutta questione di fortuna.
Per ultimo, chi ricorre senza essere ancora liquidato. Quante volte abbiamo detto sul forum di attendere l'esito della corresponsione della 1^ rata.
Saluti
Ai colleghi dell'Esercito no, agli appartenenti della G.d.F. alcuni si altri no. È tutta questione di fortuna.
Per ultimo, chi ricorre senza essere ancora liquidato. Quante volte abbiamo detto sul forum di attendere l'esito della corresponsione della 1^ rata.
Saluti
Re: sei scatti
Il Tar di Catania con n.9 sentenze, la n. 805, 808, 809, 813, 814, 820, 821, 822 e 823 pubblicate il 24/03/2022, Accoglie i ricorsi.
Invece, con la n. 802 dichiara il ricorso inammissibile e compensa fra le parti le spese di giudizio.
Invece, con la n. 802 dichiara il ricorso inammissibile e compensa fra le parti le spese di giudizio.
Re: sei scatti
Sentenze Appellate ad oggi risultano:
Tar Veneto 2022, la n. 2, n. 3 e n. 6 (tutte favorevoli ai ricorrenti);
Tar Napoli 2021, la n. 7749 e 7221;
Tar Catania la n. 3663 e 2962;
Tar Milano la n. 1184;
Tar Trieste la n. 384, n. 378, n. 376, n. 133 e 144.
Tar Veneto 2022, la n. 2, n. 3 e n. 6 (tutte favorevoli ai ricorrenti);
Tar Napoli 2021, la n. 7749 e 7221;
Tar Catania la n. 3663 e 2962;
Tar Milano la n. 1184;
Tar Trieste la n. 384, n. 378, n. 376, n. 133 e 144.
Re: sei scatti
Il Tar Liguria pubblica 3 sentenze, la n. 246 su GdF, perso, la n. 247 inammissibile per 2 motivi e la n. 248 su GdF, rigetta.
- 247, riguarda personale GdF, PolStato e per 2 non indicato a quale Corpo appartenevano, infatti si legge:
1) - Innanzitutto perché, per costante giurisprudenza, il ricorso collettivo è ammissibile soltanto qualora esso postuli la completa identità delle situazioni sostanziali e processuali dei singoli ricorrenti (cfr., per tutte e da ultimo, T.A.R. Lazio, III bis, 28/5/2021, n. 6315), situazione che non è predicabile nei confronti dei ricorrenti, posto che è diversa la normativa specificamente applicabile in materia alla Polizia di Stato (art. 6-bis commi 1 e 2 del D.L. 21.9.1987, n. 387) rispetto a quella riguardante la Guardia di Finanza (art. 1 comma 15-bis del D.L. 16.9.1987, n. 379).
2) - Secondariamente, perché per i ricorrenti N. M. e P. G. non è neppure specificato se essi fossero finanzieri o poliziotti, cioè i fatti che connotano specificamente – ex art. 40 c.p.a. - la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente.
3) - Ed è noto che, “in ambito amministrativo, è inammissibile il ricorso collettivo che non specifichi le condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, atteso che ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l'omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda proposta” (Cons. di St., VI, 15.1.2021, n. 476 T.A.R. Sicilia Catania, III, 24.6.2021, n. 2041; T.A.R. Lombardia Brescia, I, 3.6.2021, n. 506).
N.B.: allego solo la n. 246.
P.S.: nella 246 si legge > Un’interpretazione estensiva che pretendesse di applicare i benefici di cui all’art. 6-bis commi 1 e 2 del D.L. 21.9.1987, n. 387 anche a personale non appartenente ai ruoli della Polizia di Stato si porrebbe dunque in contrasto, oltre che con il tenore letterale della disposizione eccezionale, anche con l’art. 81 Cost., in quanto il D.L. n. 387/1987 ha autorizzato la copertura finanziaria del solo D.P.R. n. 150/1987, e dunque – deve ritenersi - delle nuove spese ivi specificamente previste in favore del (solo) personale della Polizia di Stato.
- 247, riguarda personale GdF, PolStato e per 2 non indicato a quale Corpo appartenevano, infatti si legge:
1) - Innanzitutto perché, per costante giurisprudenza, il ricorso collettivo è ammissibile soltanto qualora esso postuli la completa identità delle situazioni sostanziali e processuali dei singoli ricorrenti (cfr., per tutte e da ultimo, T.A.R. Lazio, III bis, 28/5/2021, n. 6315), situazione che non è predicabile nei confronti dei ricorrenti, posto che è diversa la normativa specificamente applicabile in materia alla Polizia di Stato (art. 6-bis commi 1 e 2 del D.L. 21.9.1987, n. 387) rispetto a quella riguardante la Guardia di Finanza (art. 1 comma 15-bis del D.L. 16.9.1987, n. 379).
2) - Secondariamente, perché per i ricorrenti N. M. e P. G. non è neppure specificato se essi fossero finanzieri o poliziotti, cioè i fatti che connotano specificamente – ex art. 40 c.p.a. - la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente.
3) - Ed è noto che, “in ambito amministrativo, è inammissibile il ricorso collettivo che non specifichi le condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, atteso che ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l'omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda proposta” (Cons. di St., VI, 15.1.2021, n. 476 T.A.R. Sicilia Catania, III, 24.6.2021, n. 2041; T.A.R. Lombardia Brescia, I, 3.6.2021, n. 506).
N.B.: allego solo la n. 246.
P.S.: nella 246 si legge > Un’interpretazione estensiva che pretendesse di applicare i benefici di cui all’art. 6-bis commi 1 e 2 del D.L. 21.9.1987, n. 387 anche a personale non appartenente ai ruoli della Polizia di Stato si porrebbe dunque in contrasto, oltre che con il tenore letterale della disposizione eccezionale, anche con l’art. 81 Cost., in quanto il D.L. n. 387/1987 ha autorizzato la copertura finanziaria del solo D.P.R. n. 150/1987, e dunque – deve ritenersi - delle nuove spese ivi specificamente previste in favore del (solo) personale della Polizia di Stato.
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