Pensione Privilegiata Ordinaria dopo morte dell'assegnatario.
Pensione Privilegiata Ordinaria dopo morte dell'assegnatario.
Buona sera, la Pensione Privilegiata Ordinaria dopo la morte dell'assegnatario passa al coniuge o agli eredi?
Re: Pensione Privilegiata Ordinaria dopo morte dell'assegnatario.
La p.p.o. segue le classiche regole della reversibilità.
Schematizzando, spetta a:
- coniuge, anche se separato. Se invece il coniuge è divorziato, questi ha diritto alla reversibilità solo se il giudice gli ha riconosciuto il diritto all’assegno di divorzio;
- convivente unito civilmente;
- figli minori d’età;
- figli maggiorenni tra 21 e 26 anni di età purché iscritti in corsi universitari e “a carico” del genitore al momento del suo decesso; non devono lavorare;
- figli con una inabilità totale al lavoro purché a “carico” del genitore al momento del suo decesso;
- genitori, dei nipoti, dei fratelli e delle sorelle in assenza di coniuge superstite o figli a carico.
La pensione di reversibilità è riconosciuta di diritto anche ai figli disabili con un’invalidità che, al momento della morte del genitore, non consente loro di intraprendere alcuna attività lavorativa.
Schematizzando, spetta a:
- coniuge, anche se separato. Se invece il coniuge è divorziato, questi ha diritto alla reversibilità solo se il giudice gli ha riconosciuto il diritto all’assegno di divorzio;
- convivente unito civilmente;
- figli minori d’età;
- figli maggiorenni tra 21 e 26 anni di età purché iscritti in corsi universitari e “a carico” del genitore al momento del suo decesso; non devono lavorare;
- figli con una inabilità totale al lavoro purché a “carico” del genitore al momento del suo decesso;
- genitori, dei nipoti, dei fratelli e delle sorelle in assenza di coniuge superstite o figli a carico.
La pensione di reversibilità è riconosciuta di diritto anche ai figli disabili con un’invalidità che, al momento della morte del genitore, non consente loro di intraprendere alcuna attività lavorativa.
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