Buonasera Avvocato,
Dopo essere stato riformato ho presentato formale istanza di transito nella mia corrispondente area funzionale dei ruoli civili delle Amministrazioni dello Stato in base a quanto statuito nel D.P.R. 339 24 aprile 1982 - Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato
http://www.edizionieuropee.it/law/html/ ... 9_118.html
Dunque, ho inoltrato la mia istanza formale di transito ad alcune Amministrazioni dello Stato alcune delle quali hanno risposto con un diniego mentre altre hanno accettato la mia istanza di transito a mezzo l'istituto giuridico del cd "silenzio assenso".
Tale istituto giuridico si è formato in quanto sono abbondantemente decorsi sia i termini di 150 giorni di cui al comma 3 e comma 4 dell'art.8 D.P.R. 339 24 aprile 1982 sia l'ulteriore termine di proroga di massimo 30 giorni previsto nel comma 7 dell'art.2 della legge 7 agosto 1990 n.241 così come novellata della legge 69/2009.
Pertanto, mi corregga cortesemente se sono in errore, mi trovo in quella fase dell'iter di transito in cui sono in attesa della notifica del provvedimento formale di transito Ministeriale ed Interministeriale da parte delle Amministrazioni dello Stato che hanno accolto "de plano" la mia istanza di transito compreso il mio Dicastero di appartenenza?
La ringrazio di cuore per la sua cortese attenzione e buona serata
Polizia di Stato e ruoli civili delle Amministrazioni dello Stato
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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- Avv. Giorgio Carta
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Re: Polizia di Stato e ruoli civili delle Amministrazioni dello Stato
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
sinceramente non ho compreso cosa intende quando dice che alcune amministrazioni (quali?) le hanno rifiutato il transito ed altre (quali?) devono ancora risponderle. La risposta sul transito è una ed, effettivamente, va data entro 150 giorni, sennò si forma il silenzio assenso (lasci stare i 30 giorni aggiuntivi di eventuale sospensione, se nulla le hanno notificato al riguardo).
Non vorrei che il Ministero dell'interno le abbia rifiutato il transito e lei stia ancora aspettando un provvedimento che non verrà. Il mio suggerimento è di confrontarsi, quanto prima e carte alla mano, con un avvocato che conosca la materia.
In bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
Non vorrei che il Ministero dell'interno le abbia rifiutato il transito e lei stia ancora aspettando un provvedimento che non verrà. Il mio suggerimento è di confrontarsi, quanto prima e carte alla mano, con un avvocato che conosca la materia.
In bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
Re: Polizia di Stato e ruoli civili delle Amministrazioni dello Stato
Messaggio da Abraham »
Buongiorno Ill.mo Avv.Carta,
Innanzitutto vorrei ringraziarla per la sua risposta.
Scenderò nel dettaglio.
Dunque, personalmente, non conosco gli istituti giuridici delle altre FF.OO. E FF.AA. che regolano e disciplinano il transito nelle corrispondenti aree funzionali dei ruoli civili e per i quali mi esimo ovviamente dall’esprimermi.
Tuttavia, conosco l’istituto giuridico nel quale sono attualmente assoggettato in qualità di dipendente della Polizia di Stato poiché appunto mi riguarda direttamente che è il summenzionato D.P.R. 339 24 aprile 1982 aprile 1982, n.339 denominato “Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di Polizia ad altri ruoli dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato”
Tale Decreto all’art. 1 statuisce testualmente che:
Art. 1.
Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica.
La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità assoluta.
1) In primo luogo, la CMO2 mi ha giudicato idoneo al transito, a domanda, nelle corrispondenti aeree funzionali dei Ruoli Civili delle Amministrazioni dello Stato (cd “Riforma”);
La medesima Commissione procedeva contestualmente all’ “ascivibilità tabellare delle menomazioni fisica, psichica o sensoriale
Menomazione A Tabella A Categoria 7 Suscettibile miglioramento: Si, Assegno rinnovabile: Anni 4, Superinvalidità Tabella E: Lettera N” a seguito della presentazione di formale istanza per il RICONOSCIMENTO della dipendenza da causa di servizio (D.P.R. 461/01, art.2) e l’ EQUO INDENNIZZO (L.1094/70 – D.P.R. 461/01 art.19).
Tale istanza veniva corroborata da una relazione contenente i fatti di servizio che hanno concorso all’infermità o lesione (D.P.R. 461/01 art.2 c.1);
2) Ho presentato, dunque, al mio Ufficio formale istanza di transito nelle corrispondenti aree funzionali dei ruoli civili di altre Amministrazioni dello Stato compreso il mio Dicastero di appartenenza, sia “brevi manu” che a mezzo p.e.c. su p.e.c. entro 30 giorni dalla notifica;
3) Dopo un po' di tempo, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza mi notificava:
Un Decreto per il tramite del mio Ufficio d’appartenenza all’interno del quale sono indicate le Amministrazioni dello Stato verso le quali ho inoltrato formale istanza di transito disponendo la mia collocazione nella posizione di aspettativa dal “giorno successivo la presentazione dell’istanza di transito, sino alla definizione della procedura di passaggio indicata nel preambolo, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”
Contestualmente, mi veniva notificato un ulteriore atto da parte del medesimo Dipartimento all’interno del quale è testualmente scritto:
“Si prega, altresì, di informare il dipendente che, al termine della procedura di cui trattasi, in caso di mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo farà seguito la revoca, con effetto retroattivo, dell’allegato provvedimento di collocamento in aspettativa, con conseguente recupero delle somme percepite e avvio della procedura di dispensa dal servizio per fisica inabilità.”
Come lei sa meglio di me, l’art.8 del D.P.R. de quo stabilisce testualmente che:
Art. 8.
Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, è disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente.
Quest'ultima può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro competente.
L'Amministrazione alla quale è stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all'art. 1 si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa.
Qualora nel termine sopra indicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.
Nel periodo intercorrente, il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.
3) Durante questi 150 giorni mi sono stati notificati alcuni provvedimenti di diniego da parte di alcune Amministrazioni dello Stato;
Contemporaneamente, il mio Ufficio mi notificava:
Un atto da parte del Dipartimento per l’Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell’Interno nel quale chiedeva al mio Ufficio di voler disporre che io venga “sottoposto a visita medica specialistica presso la A.S.L. competente per territorio in relazione alla residenza, allo scopo di accertarne l’effettiva idoneità fisica a svolgere le mansioni del profilo professionale di assistente amministrativo (area funzionale II – fascia retributiva F4” informandomi dell’art.2, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n.241 il cui comma prevede testualmente che:
“7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.”
Inoltre, mi notificava un atto da parte del mio Dirigente con il quale mi rendeva edotto che “l’Ufficio ha interessato la A.S.L.” del comune capoluogo della mia provincia di residenza allegando “le mansioni previste per il profilo di assistente amministrativo”.
Da allora non mi è stato notificato più nulla né a mezzo p.e.c. su p.e.c. né tanto meno a mezzo raccomandata a/r.
Personalmente credo di aver agito in maniera diritta presentando al mio Ufficio formale domanda di transito nei Ruoli Civili, sia “brevi manu” che a mezzo p.e.c. su p.e.c. entro il termine di 30 giorni dalla notifica.
Non sono interessato al “risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.” di cui all’art. 2-bis, comma 1 e comma 2, della Legge 7 agosto 1990 n.214:
“Art. 2-bis. (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento) (articolo introdotto dall'art. 7, comma 1, legge n. 69 del 2009) 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento. (comma introdotto dall'art. 28, comma 9, legge n. 98 del 2013)”
Tuttavia sono fortemente intenzionato solamente a tutelare il mio giusto interesse legittimo al transito nei Ruoli Civili ed il mio giusto diritto soggettivo al transito nei Ruoli Civili tutelato dalla Legge di cui sono nel contempo divenuto portatore a seguito del decorso abbondante dei termini perentori dei 150 giorni fissati della medesima Legge (compresi i 150 giorni + 30 giorni per quanto concerne il mio Dicastero di appartenenza) e contestuale formazione apodittica dell’istituto giuridico del “silenzio assenso” così come ribadito più volte anche dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez.IV, numero provv.: 201805043 del 24.08.2018, Cons. Stato, Sez. II, parere 6 novembre 2017, n. 2301; Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2007, n. 6825)
Pertanto, Ill.mo Avv.Carta, poiché sono abbondantemente decorsi tutti i termini a norma di legge, le vorrei chiedere se, cortesemente, la potevo contattare comunicandole se possibile privatamente per questioni di riservatezza e privacy, le Amministrazioni dello Stato che mi hanno notificato il provvedimento di diniego e quelle che hanno accolto la mia istanza di transito ai sensi dell’art. 8, comma 3 e comma 4, D.P.R. 24 aprile 1982, n.339.
Innanzitutto vorrei ringraziarla per la sua risposta.
Scenderò nel dettaglio.
Dunque, personalmente, non conosco gli istituti giuridici delle altre FF.OO. E FF.AA. che regolano e disciplinano il transito nelle corrispondenti aree funzionali dei ruoli civili e per i quali mi esimo ovviamente dall’esprimermi.
Tuttavia, conosco l’istituto giuridico nel quale sono attualmente assoggettato in qualità di dipendente della Polizia di Stato poiché appunto mi riguarda direttamente che è il summenzionato D.P.R. 339 24 aprile 1982 aprile 1982, n.339 denominato “Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di Polizia ad altri ruoli dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato”
Tale Decreto all’art. 1 statuisce testualmente che:
Art. 1.
Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica.
La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità assoluta.
1) In primo luogo, la CMO2 mi ha giudicato idoneo al transito, a domanda, nelle corrispondenti aeree funzionali dei Ruoli Civili delle Amministrazioni dello Stato (cd “Riforma”);
La medesima Commissione procedeva contestualmente all’ “ascivibilità tabellare delle menomazioni fisica, psichica o sensoriale
Menomazione A Tabella A Categoria 7 Suscettibile miglioramento: Si, Assegno rinnovabile: Anni 4, Superinvalidità Tabella E: Lettera N” a seguito della presentazione di formale istanza per il RICONOSCIMENTO della dipendenza da causa di servizio (D.P.R. 461/01, art.2) e l’ EQUO INDENNIZZO (L.1094/70 – D.P.R. 461/01 art.19).
Tale istanza veniva corroborata da una relazione contenente i fatti di servizio che hanno concorso all’infermità o lesione (D.P.R. 461/01 art.2 c.1);
2) Ho presentato, dunque, al mio Ufficio formale istanza di transito nelle corrispondenti aree funzionali dei ruoli civili di altre Amministrazioni dello Stato compreso il mio Dicastero di appartenenza, sia “brevi manu” che a mezzo p.e.c. su p.e.c. entro 30 giorni dalla notifica;
3) Dopo un po' di tempo, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza mi notificava:
Un Decreto per il tramite del mio Ufficio d’appartenenza all’interno del quale sono indicate le Amministrazioni dello Stato verso le quali ho inoltrato formale istanza di transito disponendo la mia collocazione nella posizione di aspettativa dal “giorno successivo la presentazione dell’istanza di transito, sino alla definizione della procedura di passaggio indicata nel preambolo, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”
Contestualmente, mi veniva notificato un ulteriore atto da parte del medesimo Dipartimento all’interno del quale è testualmente scritto:
“Si prega, altresì, di informare il dipendente che, al termine della procedura di cui trattasi, in caso di mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo farà seguito la revoca, con effetto retroattivo, dell’allegato provvedimento di collocamento in aspettativa, con conseguente recupero delle somme percepite e avvio della procedura di dispensa dal servizio per fisica inabilità.”
Come lei sa meglio di me, l’art.8 del D.P.R. de quo stabilisce testualmente che:
Art. 8.
Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, è disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente.
Quest'ultima può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro competente.
L'Amministrazione alla quale è stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all'art. 1 si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa.
Qualora nel termine sopra indicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.
Nel periodo intercorrente, il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.
3) Durante questi 150 giorni mi sono stati notificati alcuni provvedimenti di diniego da parte di alcune Amministrazioni dello Stato;
Contemporaneamente, il mio Ufficio mi notificava:
Un atto da parte del Dipartimento per l’Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell’Interno nel quale chiedeva al mio Ufficio di voler disporre che io venga “sottoposto a visita medica specialistica presso la A.S.L. competente per territorio in relazione alla residenza, allo scopo di accertarne l’effettiva idoneità fisica a svolgere le mansioni del profilo professionale di assistente amministrativo (area funzionale II – fascia retributiva F4” informandomi dell’art.2, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n.241 il cui comma prevede testualmente che:
“7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.”
Inoltre, mi notificava un atto da parte del mio Dirigente con il quale mi rendeva edotto che “l’Ufficio ha interessato la A.S.L.” del comune capoluogo della mia provincia di residenza allegando “le mansioni previste per il profilo di assistente amministrativo”.
Da allora non mi è stato notificato più nulla né a mezzo p.e.c. su p.e.c. né tanto meno a mezzo raccomandata a/r.
Personalmente credo di aver agito in maniera diritta presentando al mio Ufficio formale domanda di transito nei Ruoli Civili, sia “brevi manu” che a mezzo p.e.c. su p.e.c. entro il termine di 30 giorni dalla notifica.
Non sono interessato al “risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.” di cui all’art. 2-bis, comma 1 e comma 2, della Legge 7 agosto 1990 n.214:
“Art. 2-bis. (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento) (articolo introdotto dall'art. 7, comma 1, legge n. 69 del 2009) 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento. (comma introdotto dall'art. 28, comma 9, legge n. 98 del 2013)”
Tuttavia sono fortemente intenzionato solamente a tutelare il mio giusto interesse legittimo al transito nei Ruoli Civili ed il mio giusto diritto soggettivo al transito nei Ruoli Civili tutelato dalla Legge di cui sono nel contempo divenuto portatore a seguito del decorso abbondante dei termini perentori dei 150 giorni fissati della medesima Legge (compresi i 150 giorni + 30 giorni per quanto concerne il mio Dicastero di appartenenza) e contestuale formazione apodittica dell’istituto giuridico del “silenzio assenso” così come ribadito più volte anche dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez.IV, numero provv.: 201805043 del 24.08.2018, Cons. Stato, Sez. II, parere 6 novembre 2017, n. 2301; Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2007, n. 6825)
Pertanto, Ill.mo Avv.Carta, poiché sono abbondantemente decorsi tutti i termini a norma di legge, le vorrei chiedere se, cortesemente, la potevo contattare comunicandole se possibile privatamente per questioni di riservatezza e privacy, le Amministrazioni dello Stato che mi hanno notificato il provvedimento di diniego e quelle che hanno accolto la mia istanza di transito ai sensi dell’art. 8, comma 3 e comma 4, D.P.R. 24 aprile 1982, n.339.
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Re: Polizia di Stato e ruoli civili delle Amministrazioni dello Stato
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
la ringrazio per le precisazioni e mi compiaccio per la sua precisione.
Se ho ben capito, a fronte di richieste riferite a più amministrazioni, solo alcune di queste hanno rigettato l'istanza e lei deve ancora attendere il provvedimento espresso di quelle rimanenti.
Se così è, confermo che, in riferimento a queste ultime, si è effettivamente perfezionato il silenzio assenso, per il decorso dei 150 gg previsti (lasci perdere i 30 giorno aggiuntivi di sospensione se non le hanno mai notificato qualcosa al riguardo). Ne discende che lei sta certamente continuando a percepire lo stipendio, restando in posizione di aspettativa.
Il problema si porrebbe solo se tutte le amministrazioni invocate avessero rigettato l'istanza, perché in tal caso bisognerebbe vagliare la legittimità di tali rifiuti.
Tanto premesso, sono disponibile ad esaminare i suoi atti, ma, a tal fine, deve prendere contatto col mio studio (06/32507056) perché la consulenza personalizzata esula da questo forum.
Anticipatamente grazie,
Avv. Giorgio Carta
Se ho ben capito, a fronte di richieste riferite a più amministrazioni, solo alcune di queste hanno rigettato l'istanza e lei deve ancora attendere il provvedimento espresso di quelle rimanenti.
Se così è, confermo che, in riferimento a queste ultime, si è effettivamente perfezionato il silenzio assenso, per il decorso dei 150 gg previsti (lasci perdere i 30 giorno aggiuntivi di sospensione se non le hanno mai notificato qualcosa al riguardo). Ne discende che lei sta certamente continuando a percepire lo stipendio, restando in posizione di aspettativa.
Il problema si porrebbe solo se tutte le amministrazioni invocate avessero rigettato l'istanza, perché in tal caso bisognerebbe vagliare la legittimità di tali rifiuti.
Tanto premesso, sono disponibile ad esaminare i suoi atti, ma, a tal fine, deve prendere contatto col mio studio (06/32507056) perché la consulenza personalizzata esula da questo forum.
Anticipatamente grazie,
Avv. Giorgio Carta
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