Ora il tuo Forum anche su WhatsApp e Telegram
WHATSAPP TELEGRAM

convocazione a ruoli civili e malattia

Forum dedicato agli operatori del comparto Sicurezza e Difesa in transito (o già transitati) all'impiego civile.
Feed - IMPIEGO CIVILE

Abraham

Re: convocazione a ruoli civili e malattia

Messaggio da Abraham »

Il CdS ha ACCOLTO l'Appello del ricorrente, dando torto al Ministero della Difesa circa la data da prendere in considerazione in caso di rinuncia al transito.
Quindi è stato stabilito dal CdS che, la data è quella della sottoscrizione alla rinuncia e non dalla data retroattiva della dichiarata Riforma da parte della C.M.O..
----------------------------------------------------------

Ecco alcuni brani.

1) - in data 21 giugno 2006, il CMO, Sede di Roma, ha accertato la sua inidoneità permanente al servizio nella Marina militare, ma ha riconosciuto altresì l’idoneità alla riserva navale e ad essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 14 della legge n. 266 del 1999.

2) - Soggiunge di avere chiesto, di conseguenza, in data 4 luglio 2006, il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa
e, successivamente,
con istanza del 24 gennaio 2007, di avere rinunciato ad ottenere il suddetto transito.

3) - La Direzione Generale per il Personale Militare, con atto del 18 aprile 2007, ha disposto la cessazione dal servizio permanente dell’interessato per infermità ed ha collocato lo stesso in congedo, categoria della riserva, a decorrere dal 21 giugno 2006, ai sensi dell’art. 29 della legge n. 559 del 1954.

4) - L’Amministrazione, con nota del 17 luglio 2007, in ordine alla pensione provvisoria, ha disposto che avrebbe provveduto:
- a considerare il periodo di tre mesi (21 giugno 2006 – 20 settembre 2006), ai sensi dell’art. 29, ultimo comma, della legge n. 599 del 1954, come corresponsione degli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo;
- a corrispondere il trattamento pensionistico provvisorio a decorrere dal 21 settembre 2006;
- a recuperare, per differenza con la suddetta pensione, a carico dell’interessato il trattamento economico di servizio già corrisposto.

5) - L’Amministrazione, con successiva nota del 3 dicembre 2007, ha informato che la somma da addebitare all’odierno appellante ……….., quale addebito per il periodo dal 21 settembre 2006 al 31 marzo 2007, e che tale somma sarebbe stata recuperata mediante 60 trattenute mensili, in misura percentuale inferiore al quinto delle competenze percepite.

Il C.d.S precisa:

6) - La rinuncia effettuata dall’interessato, di conseguenza, non può qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc (in tema cfr. Cons. Stato, Sez. II, parere 6 novembre 2017, n. 2301; Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2007, n. 6825).

7) - Ne consegue che il thema decidendum del presente giudizio è costituito solo ed esclusivamente dalla valutazione della fondatezza della pretesa dedotta dall’appellante ad individuare la data di collocamento in congedo a decorrere dal 24 gennaio 2017 (data della rinunzia al transito) e ad ottenere il corrispondente trattamento economico, in posizione di aspettativa, sino a tale data.

8) - Di talché, essendosi formato al compimento del centocinquantesimo giorno dal ricevimento dell’istanza (vale a dire, verosimilmente, all’inizio del mese di dicembre 2006) il silenzio assenso sull’istanza di transito e costituendo la rinuncia al transito nei ruoli un’abdicazione al diritto soggettivo garantito dalla normativa, come tale efficace ex nunc, la data di collocamento in congedo dell’appellante deve essere individuata nel giorno della sua rinuncia (24 gennaio 2007) e sino a tale data l’interessato deve essere considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

9) - L’appello, pertanto, è fondato e deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado ed accertato il diritto al collocamento in congedo a decorrere dal 24 gennaio 2007 ed il diritto, sino a tale data, alla percezione del trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

N.B.: leggete il tutto qui sotto per comprendere al meglio.
-----------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201805043
- Public 2018-08-24 -


Pubblicato il 24/08/2018


N. 05044/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00720/2009 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 720 del 2009, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Zito, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, 26;

contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, n. 9851 del 15 ottobre 2008.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2018 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocato Salvatore Dettori, su delega di Alberto Zito, e l’avvocato dello Stato Roberta Guizzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS- espone di avere prestato servizio come sottufficiale della Marina militare dal 16 settembre 1985 e che, in data 21 giugno 2006, il CMO, Sede di Roma, ha accertato la sua inidoneità permanente al servizio nella Marina militare, ma ha riconosciuto altresì l’idoneità alla riserva navale e ad essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 14 della legge n. 266 del 1999.

Soggiunge di avere chiesto, di conseguenza, in data 4 luglio 2006, il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa e, successivamente, con istanza del 24 gennaio 2007, di avere rinunciato ad ottenere il suddetto transito.

La Direzione Generale per il Personale Militare, con atto del 18 aprile 2007, ha disposto la cessazione dal servizio permanente dell’interessato per infermità ed ha collocato lo stesso in congedo, categoria della riserva, a decorrere dal 21 giugno 2006, ai sensi dell’art. 29 della legge n. 559 del 1954.

L’Amministrazione, con nota del 17 luglio 2007, in ordine alla pensione provvisoria, ha disposto che avrebbe provveduto:

- a considerare il periodo di tre mesi (21 giugno 2006 – 20 settembre 2006), ai sensi dell’art. 29, ultimo comma, della legge n. 599 del 1954, come corresponsione degli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo;

- a corrispondere il trattamento pensionistico provvisorio a decorrere dal 21 settembre 2006;

- a recuperare, per differenza con la suddetta pensione, a carico dell’interessato il trattamento economico di servizio già corrisposto.

L’Amministrazione, con successiva nota del 3 dicembre 2007, ha informato che la somma da addebitare all’odierno appellante è di euro 6.920,56, quale addebito per il periodo dal 21 settembre 2006 al 31 marzo 2007, e che tale somma sarebbe stata recuperata mediante 60 trattenute mensili, in misura percentuale inferiore al quinto delle competenze percepite.

L’interessato ha chiesto l’annullamento dei predetti atti, ma il T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Prima Bis, con sentenza n. 9851 del 6 novembre 2008, ha dichiarato inammissibile (rectius: irricevibile) il ricorso per tardività.

Di talché, il signor -OMISSIS- ha proposto il presente appello, articolando i seguenti motivi di impugnativa:
Erronea declaratoria di inammissibilità per tardività del ricorso.

La decisione del giudice di primo grado sarebbe errata in quanto nella controversia verrebbe in rilievo un diritto soggettivo e non un interesse legittimo; la giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, afferma che la pretesa al transito, quale discende dal combinato disposto dell’art. 14 della legge n. 266 del 1999 e dell’art. 2 del D.M. 18 aprile 2002, si configurerebbe come un vero e proprio diritto soggettivo in capo al dipendente giudicato inidoneo al servizio militare, ma idoneo a quello civile.

Tale diritto soggettivo sarebbe condizionato unicamente al giudizio formulato dalla CMO e alla tempestiva presentazione della domanda di transito da parte dell’interessato, circostanze entrambe presenti nella fattispecie.

La rinuncia al transito da parte del dipendente non potrebbe qualificarsi come revoca, ma dovrebbe essere ricostruita in termini di negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio giuridico del dipendente che, come tale, sarebbe produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc.

La natura di diritto soggettivo della pretesa al transito determinerebbe la possibilità di proporre azione di accertamento innanzi al giudice amministrativo nel termine di prescrizione previsto per la tutela dei diritti soggettivi.

Violazione e falsa applicazione della legge n. 599 del 1954.

Il militare giudicato idoneo al servizio nel personale civile manterrebbe lo status proprio di un militare, ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, comma 7, del D.M. 18 aprile 2002, fino al momento del passaggio nei ruoli dell’Amministrazione civile oppure, come nel caso di specie, fino alla rinuncia al transito, per cui l’Amministrazione, nel retrodatare gli effetti della rinuncia al transito al momento dell’accertamento dell’invalidità, avrebbe posto in essere un’attività illegittima, lesiva del diritto soggettivo dell’appellante.

Nella fattispecie, infatti, vi sarebbe stata sia l’attestazione della CMO di inabilità al servizio militare e di abilità a quello civile in data 21 giugno 2006 sia la domanda di transita dell’interessato, in data 4 luglio 2006, con successiva rinuncia al transito da parte del medesimo in data 24 gennaio 2007.

L’appellante, in definitiva, sarebbe da considerarsi a tutti gli effetti dipendente dell’amministrazione militare fino al 24 gennaio 2007, giorno in cui ha rinunziato all’istanza di transito precedentemente presentata.

L’Avvocatura generale dello Stato si è costituita in giudizio per resistere all’appello.

Il signor -OMISSIS- ha depositato altra memoria a sostegno ed illustrazione delle proprie difese.

L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza di questa Sezione n. 845 del 2009.

All’udienza pubblica del 12 luglio 2018, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. La questione principale consiste nell’individuazione della natura della posizione giuridica soggettiva di cui l’interessato ha chiesto tutela in giudizio.

La ricostruzione dei fatti è la seguente:

- il 21 giugno 2006, la CMO ha accertato che l’appellante è permanentemente inidoneo al servizio nella marina militare ed idoneo alla riserva navale e ad essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa;

- il 4 luglio 2006, l’interessato ha presentato istanza al fine di ottenere il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa;

- il 24 gennaio 2007, l’interessato ha rinunciato al transito;

- il 18 aprile 2007 (preannunciato con atto del 29 marzo 2007), il Ministero della Difesa ha decretato il collocamento in congedo del signor -OMISSIS-, categoria della riserva, a decorrere dal 21 giugno 2006;

- il 3 dicembre 2007, l’Amministrazione, in esito a quanto indicato in data 17 luglio 2007, ha comunicato che la somma da addebitare, quale differenza tra il trattamento di pensione spettante e quanto già corrisposto quale trattamento economico di servizio, è pari ad euro 6.920,56 per il periodo dal 21 settembre 2006 al 31 marzo 2007.

L’art. 1 del D.M. 18 aprile 2002 – transito di personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266 del 1999 – prevede che il personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego.

Il successivo art. 2 dispone che la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio definitivo di inidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza.

Il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, quindi, è subordinato al realizzarsi delle seguenti condizioni: giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato; giudizio di idoneità all’ulteriore impiego; tempestiva presentazione della domanda da parte dell’interessato.

Nel caso di specie, come emerge dalla descrizione dei fatti, tali presupposti sono oggettivamente sussistenti.

La giurisprudenza di questa Sezione che ha fatto applicazione dell’art. 14 della legge n. 266 del 2009 e del decreto ministeriale attuativo ha avuto modo di precisare che quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l’idoneità al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare (da ultimo: Cons Stato, Sez. IV. 14 luglio 2017, n. 3471).

La rinuncia effettuata dall’interessato, di conseguenza, non può qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc (in tema cfr. Cons. Stato, Sez. II, parere 6 novembre 2017, n. 2301; Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2007, n. 6825).

La declaratoria di irricevibilità del ricorso per tardività, statuita dal giudice di primo grado, quindi, alla luce di tali considerazioni, non può essere condivisa in quanto la posizione giuridica soggettiva di cui l’interessato ha chiesto tutela in giudizio è di diritto soggettivo, sicché l’azione proposta, sebbene prospettata come azione di annullamento, è qualificabile come azione di accertamento e non involge la legittimità dell’esercizio di un potere di natura pubblicistica.

Il ricorrente nel giudizio di primo grado, nella sostanza, ha agito per l’accertamento del suo diritto soggettivo alla corretta determinazione della data di congedo e per l’accertamento della spettanza del trattamento economico, correlato alla posizione di aspettativa, sino a tale data, per cui, con esclusivo riferimento a tali profili (e non anche alla determinazione di cessazione dal servizio permanente e di collocamento in congedo, che, invece, ha indubbia natura autoritativa), gli atti adottati dal Ministero della difesa non mettono in moto alcun termine di decadenza e sono sostanzialmente irrilevanti ai fini della definizione del rapporto in quanto la soddisfazione della situazione giuridica soggettiva, vale a dire l’accertamento del diritto, è realizzabile indipendentemente dal riconoscimento derivante dalla intermediazione di un provvedimento amministrativo (in tal senso tutta la giurisprudenza sulla distinzione tra atti paritetici ed atti autoritativi, sviluppatasi a seguito della c.d. sentenza Fagiolari, Cons. St., V, 1° dicembre 1939 n. 795).

Ne consegue che il thema decidendum del presente giudizio è costituito solo ed esclusivamente dalla valutazione della fondatezza della pretesa dedotta dall’appellante ad individuare la data di collocamento in congedo a decorrere dal 24 gennaio 2017 (data della rinunzia al transito) e ad ottenere il corrispondente trattamento economico, in posizione di aspettativa, sino a tale data.

La pretesa è fondata.

L’art. 2, comma 4, del D.M. 18 aprile 2002 stabilisce che l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza di transito e che, qualora entro il predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta.

Il successivo settimo comma, inoltre, sancisce che, in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda, il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

Di talché, essendosi formato al compimento del centocinquantesimo giorno dal ricevimento dell’istanza (vale a dire, verosimilmente, all’inizio del mese di dicembre 2006) il silenzio assenso sull’istanza di transito e costituendo la rinuncia al transito nei ruoli un’abdicazione al diritto soggettivo garantito dalla normativa, come tale efficace ex nunc, la data di collocamento in congedo dell’appellante deve essere individuata nel giorno della sua rinuncia (24 gennaio 2007) e sino a tale data l’interessato deve essere considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

L’appello, pertanto, è fondato e deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado ed accertato il diritto al collocamento in congedo a decorrere dal 24 gennaio 2007 ed il diritto, sino a tale data, alla percezione del trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

3. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge, sono poste a carico del Ministero della difesa ed a favore dell’appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed accerta il diritto del signor -OMISSIS- al collocamento in congedo a decorrere dal 24 gennaio 2007 ed il diritto, sino a tale data, alla percezione del trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

Condanna il Ministero della difesa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore dell’appellante.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Caponigro Filippo Patroni Griffi





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati
Abraham

Re: convocazione a ruoli civili e malattia

Messaggio da Abraham »

Riporto quanto contenuto testualmente nel libro intitolato "L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e l'ordinamento del personale" Luigi Mone casa editrice Laurus Robuffo a pag.307 per quanto concerne nello specifico l'istituto giuridico dell'"Aspettativa per passaggio ad altre Amministrazioni":
"Aspettativa per passaggio ad altre Amministrazioni
Si applica al personale della Polizia di Stato non idoneo ai servizi di Polizia e che ha chiesto di transitare ai ruoli civili di altre Amministrazioni. E' prevista dell'art.8 del D.P.R. 339 del 1982; non ha un limite di durata, permane per tutto il tempo di svolgimento dell'iter previsto e consente il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità."
Abraham

Re: convocazione a ruoli civili e malattia

Messaggio da Abraham »

In caso di reati per i quali si procede d'ufficio, ogni Ufficiale e/o Agente di polizia giudiziaria è tenuto, a norma di legge, a procedere penalmente.
Giaguaro
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 197
Iscritto il: mer set 01, 2021 7:06 pm

Re: convocazione a ruoli civili e malattia

Messaggio da Giaguaro »

Abraham la sentenza che citi è roba vecchia ed assolutamente assodata: la data di cessazione dal servizio è quella di rinuncia al transito (mentre prima le Amministrazioni, in caso di rinuncia, la facevano decorrere dalla riforma). Ma ad oggi, si "raccattano" al massimo 5 mesi e non più anni come un tempo. E soprattutto, se si superano i 150 giorni, non spetta nulla dal punto di vista della pecunia.
Abraham

Re: convocazione a ruoli civili e malattia

Messaggio da Abraham »

Giaguaro,
1) Allo stato attuale non esiste alcuna sentenza recente del Consiglio di Stato difforme da quella emessa nel 2018 (parliamo di 4 anni fa non di decadi ed analoga alle altre).
2) In base al quale norma di legge non spetta più nulla dopo i 150 giorni?
Abraham

Re: convocazione a ruoli civili e malattia

Messaggio da Abraham »

Giaguaro,
Non sarebbe il caso di smetterla di fare disinformazione (parlo almeno per le norme riguardanti la Polizia di Stato)?
Abraham

Re: convocazione a ruoli civili e malattia

Messaggio da Abraham »

Per Giaguaro
https://www.studioavvocatolieggi.com/tr ... -transito/
Transito al ruolo civile – pagamento stipendi non percepiti nel periodo di aspettativa in attesa del transito
blocco
Il Tar torna a pronunciarsi, con sentenza del 07 giugno 2018, sul diritto del personale militare, giudicato non idoneo al servizio militare e transitato all’impiego civile, a percepire la retribuzione mensile durante il periodo di aspettativa in attesa del transito. Il caso esaminato riguarda un militare collocato in aspettativa, per motivi di salute, al quale era stata progressivamente decurtata la retribuzione, durante tale periodo, fino al totale azzeramento, in applicazione dell’ art. 26 della legge n. 187/1976.

Dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare, ma idoneo al servizio nei ruoli civili dell’Amministrazione, il militare aveva presentato formale domanda per transitare nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, co. 5°, della legge 28 luglio 1999, n. 266 e dell’art. 1, del D.M. 18 aprile 2002.

Il transito all’impiego civile veniva autorizzato decorsi dodici mesi dalla ricezione della domanda da parte del l’Amministrazione, tuttavia il nuovo contratto di lavoro veniva formalizzato dopo diciotto mesi dalla ricezione da parte dell’Amministrazione della domanda di transito.

Il militare, che nel corso di tale lungo periodo di aspettativa non aveva percepito alcuno stipendio, contattava lo Studio Legale Lieggi al quale conferiva l’incarico di adire il TAR competente al fine di chiedere il riconoscimento del diritto al pagamento di tutte le somme non corrisposte dall’Amministrazione a titolo di retribuzione mensile durante il periodo di aspettativa, eccedente i centocinquanta giorni dalla domanda di transito, in attesa di transito all’impiego civile.

L’Amministrazione costituitasi in giudizio aveva contestato il diritto del ricorrente a percepire una qualsiasi retribuzione durante tutto il periodo di aspettativa e comunque sino all’effettiva sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro ed affermava che tale diritto possa al massimo essere configurabile per il periodo eccedente i 150 giorni previsti per la conclusione del procedimento di transito, ma non oltre la data di adozione del provvedimento di autorizzazione allo stesso.

Il Tar, ha giudicato nel merito richiamando preliminarmente il quadro normativo di riferimento: l’ art. 14 della legge 266/99 – oggi confluito nell’art. 930 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66/2010 “Codice dell’ordinamento militare” – che prevede che “il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione”– nonché la puntuale disciplina del procedimento di transito contenuta nel D.M. del 18.04.2002 che, all’art. 2, comma 4 stabilisce che “l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Qualora entro il predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta”. La medesima norma, al successivo comma 7, prevede che “in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine all’accoglimento della domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”.

In base alla tesi sostenuta dall’Avv. Lieggi, difensore del militare ricorrente, la normativa richiamata prevede un’ipotesi di silenzio-assenso, posto che, una volta trascorso il termine massimo di conclusione del procedimento, la domanda di transito deve intendersi accolta e quindi ogni eventuale decurtazione del trattamento economico operata durante il periodo di aspettativa, in applicazione della normativa citata, diviene illegittima una volta trascorsi inutilmente i 150 giorni previsti dalla legge per la conclusione del procedimento di transito nei ruoli civili, quindi dopo che si è formato il silenzio-assenso ed è stato autorizzato il transito.

Tale argomentazione è stata condivisa dal Tribunale che, rilevando come la legge abbia posto termini precisi per la conclusione del procedimento di transito e abbia previsto il meccanismo del silenzio-assenso, al fine di assicurare una tutela effettiva e forte agli interessi primari dei privati coinvolti in fattispecie del genere, ha ritenuto che, una volta scaduto il termine dei 150 giorni, con il tacito accoglimento dell’istanza di transito, deve essere riconosciuto anche il diritto del soggetto a percepire il trattamento economico in godimento prima della fase di aspettativa, senza alcuna decurtazione.

Il Tar ha inoltre affermato che non possano essere fatte ricadere sul privato le conseguenze negative derivanti dall’inerzia dell’Amministrazione nell’espletamento della procedura di transito nel suo complesso ritenendo “prive di rilievo le circostanze evidenziate dall’Amministrazione, che tenta di attribuire allo stesso ricorrente la responsabilità del ritardo nell’espletamento della procedura di transito” e rilevando come “tra un adempimento e l’altro l’Amministrazione ha impiegato tempi lunghissimi, difficilmente giustificabili, anche a voler tenere conto della complessità dell’iter procedimentale nel suo complesso”.

Il Tribunale, respingendo ogni eccezione formulata dall’Amministrazione ha quindi accolto il ricorso con condanna del Ministero resistente alla corresponsione del trattamento economico dovuto quale retribuzione mensile a decorrere dalla data di scadenza del termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di transito fino alla data di sottoscrizione del nuovo contratto individuale di lavoro e presa di servizio, oltre che alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre che al pagamento delle spese di lite.
Avatar utente
skylord
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 65
Iscritto il: mar giu 16, 2020 9:33 pm

Re: convocazione a ruoli civili e malattia

Messaggio da skylord »

Dunque io ho letto e riletto tutto.
Quindi nel mio caso, visto che ho presentato domanda dopo giorni 3 (tre) dal giudizio di idoneità al transito nel Ministero dell'Interno e superati abbondantemente i 150gg previsti per questo tipo di procedimento amministrativo in attesa di essere convocato per la prova teorico/pratica che faccio? Sfondo la porta dell'Ufficio e torno a lavorare? così di mia iniziativa?
Aggiungo che sono andato personalmente in ASL per prenotare ed effettuare la visita medico legale di idoneità allo svolgimento delle mansioni e sono riuscito a fare tutto in 5gg.
Se volete di sentenze di TAR e C.d.S ve ne trovo una marea, così come vi trovo la normativa secondo la quale spetta un risarcimento del danno per ogni giorno di ritardo dell'Amministrazione.
Fosse stato per me io non sarei rimasto in attesa neanche un solo giorno, invece (con tutto il rispetto) faccio il casalingo.
Allora?
Io credo che ci siano tanti furbi che provano a rubare uno stipendio anche senza ricorrere a questo tipo di umiliazioni, sociali, familiari e professionali.
Non serve ricorrere a questo tipo di procedimento se non si vuole fare nulla in Polizia. In 24 anni di servizio ne ho conosciuti così tanti di svogliati che la cifra supera di gran lunga quella dei volenterosi.
Qui si parla di persone che hanno problemi "veri" di salute e che vengono mortificati ogni singolo giorno.
Io ho 2 bambini e faccio finta di andare a lavorare per non trasmettere loro un messaggio sbagliato.
Ho lavorato da quando avevo 14 anni.
La mia fortuna è che l'amministrazione continua a pagarmi lo stipendio, altrimenti per me sarebbero stati ulteriori dolori. Ora, tra uno sghigniazzo e una risatina compiaciuta qualcuno di voi pensa realmente che dovrò o potrò mai restituire anche solo un centesimo dello stipendio che ho percepito?
Per altro ho anche dovuto pagare diverse migliaia di euro in cure mediche.
Amici cari, io vi voglio bene, ma non credo che in questo forum ci siano persone che provano ad informarsi su come fregare il ministero, perchè stanno fregando sé stessi e ribadisco ci sono tantissimi modi diversi. Viceversa penso che ci si iscriva a questo forum perchè tante volte non si vede facilmente una via di uscita.
Poi le sentenze si studiano, si commentano e si cerca di farne tesoro nella misura in cui si decide di ricorrere nei confronti dell'Amminsitrazione.
Resta il fatto che se fossero così chiare, io sarei già tornato al lavoro o probabilmente non sarei praticamente mai uscito.
Con affetto.
Giaguaro
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 197
Iscritto il: mer set 01, 2021 7:06 pm

Re: convocazione a ruoli civili e malattia

Messaggio da Giaguaro »

Abraham ha scritto: mer mar 02, 2022 2:48 pm Giaguaro,
1) Allo stato attuale non esiste alcuna sentenza recente del Consiglio di Stato difforme da quella emessa nel 2018 (parliamo di 4 anni fa non di decadi ed analoga alle altre).
2) In base al quale norma di legge non spetta più nulla dopo i 150 giorni?
Caro Abraham:

il collega ha fatto domanda di transito il 4 luglio 2006. L'amministrazione NON ha concluso il procedimento nei 150 giorni. Il collega ha rinunciato il 24 gennaio 2007. Pertanto, ha diritto allo stipendio dei 150 giorni, nonchè del ritardo, ovvero sino alla sua rinuncia. In altre parole, qui non è il collega che si è ammalato e ha sforato i 150, ma è la P.A. che non ha concluso l'iter nel tempo previsto.

Tra l'altro, sebbene sentenziata nel 2018 (w l'Italia!) i fatti si riferiscono al 2006/2007, quando le Amministrazioni (sbagliando, infatti non capita più dal 2014), in caso di rinuncia, ti pensionavano retroattivamente alla data della riforma.
Carminiello
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 780
Iscritto il: mer apr 10, 2013 9:58 am
Località: Caserta

Re: convocazione a ruoli civili e malattia

Messaggio da Carminiello »

Abraham ha scritto: mer mar 02, 2022 2:48 pm Giaguaro,
1) Allo stato attuale non esiste alcuna sentenza recente del Consiglio di Stato difforme da quella emessa nel 2018 (parliamo di 4 anni fa non di decadi ed analoga alle altre).
2) In base al quale norma di legge non spetta più nulla dopo i 150 giorni?
Senza offesa, ma non mi sembra che tu abbia ben inteso cosa dicono le sentenze ed il parere del Consiglio di Stato. Semplicemente, si conferma quello che Giaguaro sta dicendo, non ne troverai altre (a meno che siano ricorsi pendenti da 10 anni) perchè ormai è assodato, facendola semplice:

1. se l'Amministrazione tarda oltre i 150 giorni, si prende lo stipendio intero dal giorno 151 in poi (sia che si transiti, sia che si rinunci);
2. se l'Amministrazione conclude il procedimento entro 150 giorni ma si ammala il dipendente, dopo 150 giorni non percepisce nulla.
Abraham

Re: convocazione a ruoli civili e malattia

Messaggio da Abraham »

Ragazzi, non vi dovete scusare, perché ho inteso cosa volevate dire.
La vexata quaestio non riguarda i casi di inerzia da parte delle altre Amministrazioni dello Stato una volta che sono decorsi i termini dei 150 giorni validi, ex lege, ai fini della formazione del cd “silenzio assenso” ma i casi in cui il dipendente si metta in malattia "in itinere".
nicobart
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 225
Iscritto il: lun mag 31, 2021 10:00 pm

Re: convocazione a ruoli civili e malattia

Messaggio da nicobart »

skylord ha scritto: mer mar 02, 2022 4:05 pm Dunque io ho letto e riletto tutto.
Quindi nel mio caso, visto che ho presentato domanda dopo giorni 3 (tre) dal giudizio di idoneità al transito nel Ministero dell'Interno e superati abbondantemente i 150gg previsti per questo tipo di procedimento amministrativo in attesa di essere convocato per la prova teorico/pratica che faccio? Sfondo la porta dell'Ufficio e torno a lavorare? così di mia iniziativa?
Aggiungo che sono andato personalmente in ASL per prenotare ed effettuare la visita medico legale di idoneità allo svolgimento delle mansioni e sono riuscito a fare tutto in 5gg.
Se volete di sentenze di TAR e C.d.S ve ne trovo una marea, così come vi trovo la normativa secondo la quale spetta un risarcimento del danno per ogni giorno di ritardo dell'Amministrazione.
Fosse stato per me io non sarei rimasto in attesa neanche un solo giorno, invece (con tutto il rispetto) faccio il casalingo.
Allora?
Io credo che ci siano tanti furbi che provano a rubare uno stipendio anche senza ricorrere a questo tipo di umiliazioni, sociali, familiari e professionali.
Non serve ricorrere a questo tipo di procedimento se non si vuole fare nulla in Polizia. In 24 anni di servizio ne ho conosciuti così tanti di svogliati che la cifra supera di gran lunga quella dei volenterosi.
Qui si parla di persone che hanno problemi "veri" di salute e che vengono mortificati ogni singolo giorno.
Io ho 2 bambini e faccio finta di andare a lavorare per non trasmettere loro un messaggio sbagliato.
Ho lavorato da quando avevo 14 anni.
La mia fortuna è che l'amministrazione continua a pagarmi lo stipendio, altrimenti per me sarebbero stati ulteriori dolori. Ora, tra uno sghigniazzo e una risatina compiaciuta qualcuno di voi pensa realmente che dovrò o potrò mai restituire anche solo un centesimo dello stipendio che ho percepito?
Per altro ho anche dovuto pagare diverse migliaia di euro in cure mediche.
Amici cari, io vi voglio bene, ma non credo che in questo forum ci siano persone che provano ad informarsi su come fregare il ministero, perchè stanno fregando sé stessi e ribadisco ci sono tantissimi modi diversi. Viceversa penso che ci si iscriva a questo forum perchè tante volte non si vede facilmente una via di uscita.
Poi le sentenze si studiano, si commentano e si cerca di farne tesoro nella misura in cui si decide di ricorrere nei confronti dell'Amminsitrazione.
Resta il fatto che se fossero così chiare, io sarei già tornato al lavoro o probabilmente non sarei praticamente mai uscito.
Con affetto.
Forza e coraggio. Pure io a mio figlio dico che vado a lavorare. E' un anno che sto a casa. devo dire che non mi dispiace. ciò che vorrei sarebbe guarire dalla mia patologia. Per il resto abbiamo un bel paracadute e andare nei civili non mi dispiace. Io sono in attesa del Comitato di Verifica, se mi riconoscono la cds tornerò come parziale inidoneo. Altrimenti si transita...nessun problema, salute a parte.
nicobart
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 225
Iscritto il: lun mag 31, 2021 10:00 pm

Re: convocazione a ruoli civili e malattia

Messaggio da nicobart »

Post molto interessante.

io sono in attesa del decreto del comitato di verifica. se si esprime "si causa di servizio" rientrerò in servizio quale parzialmente inidoneo.

In caso contrario potrei oppormi e fare ricorso entro i 10 gg. Valuterò il da farsi. Comunque sia, ci sarà la possibilità che io debba fare domanda di transito nei ruoli civili. nessun problema. entro 30 giorni dal decreto che mi viene notificato dal comitato di verifica dovrò fare istanza. Dalla data di protocollazione di tale domanda inizia il conto dei 150 gg per essere chiamato a firmare per il contratto individuale presso la P.A. Giusto?

se al 120 gg vengo ricoverato? a chi dovrò inoltrare la documentazione medica?
se vengo convocato a firmare il 120 gg che sono ricoverato che succede?
oppure se vengo dimesso con prognosi di 10gg, agli ipotetici 120 gg trascorsi e vengo convocato al 125 gg?

Premetto che a casa sto bene, ma tornare a lavorare non mi dispiacerebbe, anzi. Vorrei non avere problemi di salute. di certo di fare il furbo non ci penso minimamente. Voglio solo non restare scoperto.

saluti e grazie a tutti.
mauri64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 30636
Iscritto il: gio nov 15, 2018 4:27 pm

Re: convocazione a ruoli civili e malattia

Messaggio da mauri64 »

Salve nicobart,
per delucidazioni in merito ai tuoi numerosi quesiti, dovrai attendere i colleghi competenti in materia.

Saluti
Avatar utente
lino
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 5952
Iscritto il: sab mar 06, 2010 11:25 pm

Re: convocazione a ruoli civili e malattia

Messaggio da lino »

Per Giaguaro
https://www.studioavvocatolieggi.com/tr ... -transito/
Transito al ruolo civile – pagamento stipendi non percepiti nel periodo di aspettativa in attesa del transito
blocco
Il Tar torna a pronunciarsi, con sentenza del 07 giugno 2018, sul diritto del personale militare, giudicato non idoneo al servizio militare e transitato all’impiego civile, a percepire la retribuzione mensile durante il periodo di aspettativa in attesa del transito. Il caso esaminato riguarda un militare collocato in aspettativa, per motivi di salute, al quale era stata progressivamente decurtata la retribuzione, durante tale periodo, fino al totale azzeramento, in applicazione dell’ art. 26 della legge n. 187/1976.
.............



Non conoscevo questa parte .
Nei periodi di transito al momento della firma del contratto , bastava fare malattia per continuare nel percepire lo stipendio...
Se pensi che feci decorrere la mia rinuncia il giorno prima, (per timore) perdendo un anno di tfs ...
Ma non rinnego nulla, anzi.
Come correttamente scrivevi in altro post, vi sono stati colleghi in attesa del riconoscimento della causa di servizio,che hanno atteso molti anni, tra cui uno arrivò anche a 8 anni ( un mar.llo di questo forum).
Un caro saluto.
Per Aspera ad Astra!!!!
Rispondi