Pensioni senza tasse. Sentenza condanna il fisco italiano!

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Fabiogurus
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Re: Pensioni senza tasse. Sentenza condanna il fisco italiano!

Messaggio da Fabiogurus »


perchè dove sei residente..in cecenia o nel donbass? o ad hammamet?
non capisco cosa c entri la Cecenia o il Donbass
e neppure Hammamet ,visto che il problema non sussisterebbe
Ad ogni modo ero residente all estero quando ho avuto quel colloquio


se si vuole risolvere un problema, bisogna fare tutti la propria parte


panorama
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Re: Pensioni senza tasse. Sentenza condanna il fisco italiano!

Messaggio da panorama »

CdC Sez. d’Appello Siciliana n. 75 pubblicata in data 05/11/2025 in Rif. CdC Sicilia n. 2/2024, in relazione all’appello proposto dal ricorrente residente all’Estero al fine della defiscalizzazione del trattamento pensionistico, Respinge il ricorso.


Nella sentenza di 1° Grado si legge:

>> Convenzione per l’eliminazione della doppia imposizione fiscale stipulata tra l’Italia e il Portogallo, ratificata con legge 10 luglio 1982 n. 562.

L’INPS ha pertanto eccepito che, nel caso di specie, il ricorrente non ha reso servizi nell'ambito di un’attività industriale o commerciale, avendo invece svolto attività di pubblico impiego presso l’ASL, alla quale è applicabile l’art. 19 della Convenzione.

In particolare, l’INPS ha evidenziato che, come stabilito dall’art. 19, comma secondo, lettera b), al fine di invocare i benefici di cui al ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto possedere, oltre alla residenza in Portogallo, anche la nazionalità portoghese.

In DIRITTO si legge:

La situazione del ricorrente, che, dopo avere lavorato per enti del servizio sanitario nazionale e dopo avere raggiunto il pensionamento, si è poi trasferito in Portogallo, senza acquisirne la cittadinanza, rientra nel campo di applicazione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, firmata a Roma il 14 maggio 1980, ratificata con la Legge 10/07/1982, n. 562.

In CdC d’Appello Siciliana si legge in FATTO:

il sig. Omissis adiva in riassunzione la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana per vedere accertato il proprio diritto alla “detassazione da parte dell’INPS della pensione INPS VOCPDEL n. Omissis ex INPDAP n. Omissis corrisposta nell’anno 2016 di residenza in Portogallo a decorrere da gennaio 2016” ……..

A tal fine, esponeva:

a) che nel 2016 aveva acquisito la residenza nel Comune di Cascais, in Portogallo, e in data 16 maggio 2016 aveva trasmesso – a mezzo raccomandata - la domanda di iscrizione via mail all’AIRE all’Ambasciata italiana di Lisbona;

OMISSIS

N.B.: Come sempre consiglio di leggere il tutto direttamente dall’allegato per comprendere le richieste e le motivazioni del Giudice. Inoltre, allego anche la sentenza di 1°grado per meglio lumeggiare.
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