Doppio calcolo per i retributivi
Re: Doppio calcolo per i retributivi
Messaggio da Paco1960 »
Ad integrazione sulla mia "teoria" sul secondo calcolo.
Ho visto ora che Domenico ha una anzianità sia di servizio e che contributiva superiore alla mia.
Io al 31.12.92 avevo poco meno di 15 anni lui aveva 20 anni. e si è congedato piu' di un anno dopo. quindi applicando il 2% ad oltranza si arrivava ad un importo superiore.probabilmente arrivava ad una aliquota 105-110%. anche considerando retribuzioni medie e alla cessazione abbastanza alte.
Ho visto ora che Domenico ha una anzianità sia di servizio e che contributiva superiore alla mia.
Io al 31.12.92 avevo poco meno di 15 anni lui aveva 20 anni. e si è congedato piu' di un anno dopo. quindi applicando il 2% ad oltranza si arrivava ad un importo superiore.probabilmente arrivava ad una aliquota 105-110%. anche considerando retribuzioni medie e alla cessazione abbastanza alte.
Re: Doppio calcolo per i retributivi
Anch'io avevo fatto la stessa domanda a Domenico (vedasi suo link dopo le determine), infatti mi sembrava strano da parte dell'INPS tale efficienza.domenico.c ha scritto: ↑mar mar 01, 2022 4:57 pm @p@Paco1960
Ho visto che a Domenicoc. gli hanno dato un dettaglio con il calcolo delle retribuzioni medie..a noi no.
Mi è stato dato su mia esplicita richiesta
Saluti
Re: Doppio calcolo per i retributivi
Domenico al 31.12.1992 con arrotondamento aveva 17 anni 2 mesi di anzianità contributiva.Paco1960 ha scritto: ↑mar mar 01, 2022 5:06 pm Ad integrazione sulla mia "teoria" sul secondo calcolo.
Ho visto ora che Domenico ha una anzianità sia di servizio e che contributiva superiore alla mia.
Io al 31.12.92 avevo poco meno di 15 anni lui aveva 20 anni. e si è congedato piu' di un anno dopo. quindi applicando il 2% ad oltranza si arrivava ad un importo superiore.probabilmente arrivava ad una aliquota 105-110%. anche considerando retribuzioni medie e alla cessazione abbastanza alte.
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Re: Doppio calcolo per i retributivi
Messaggio da domenico.c »
alla fine cosa mi devo aspettare dal doppio calcolo? una conferma della PAL attuale? di + di - o cosa? aspettiamo il buon sasabl?
Re: Doppio calcolo per i retributivi
A mio avviso essendo andato in quiescenza per raggiunti limiti di età, con il doppio calcolo dovresti subire la riduzione della PAL a causa del moltiplicatore, in quanto tale beneficio non rientra nel calcolo retributivo.domenico.c ha scritto: ↑mar mar 01, 2022 5:23 pm alla fine cosa mi devo aspettare dal doppio calcolo? una conferma della PAL attuale? di + di - o cosa? aspettiamo il buon sasabl?
Saluti
Re: Doppio calcolo per i retributivi
Messaggio da Paco1960 »
@m@mauri64

Domenico secondo me per i motivi già esposti sopra la pensione è quella...non avrai un secondo calcolo....................ammenocchè...domenico.c ha scritto: ↑mar mar 01, 2022 5:23 pm alla fine cosa mi devo aspettare dal doppio calcolo? una conferma della PAL attuale? di + di - o cosa? aspettiamo il buon sasabl?

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Re: Doppio calcolo per i retributivi
Messaggio da Gianfranco64 »
Per Domenico, non era mia intenzione crearti confusione
, ma solo tutelare la tua Pal.
Il concetto del doppio calcolo a livello normativo risulta ambiguo sul termine tutto retributivo ad oltranza oltre 80%
In sintesi la discussione verte sulla applicazione di tale calcolo.
I Pa04 della G.d.F da me menzionati, sono stati redatti dal loro centro , l’INPS a messo in pagamento quanto riferito con i Pa04.
Per la Polizia, le Prefetture non effettuano tale calcolo, l’INPS ne effettua uno con calcoli difformi, penalizzando i pensionati.
Il concetto del doppio calcolo a livello normativo risulta ambiguo sul termine tutto retributivo ad oltranza oltre 80%
In sintesi la discussione verte sulla applicazione di tale calcolo.
I Pa04 della G.d.F da me menzionati, sono stati redatti dal loro centro , l’INPS a messo in pagamento quanto riferito con i Pa04.
Per la Polizia, le Prefetture non effettuano tale calcolo, l’INPS ne effettua uno con calcoli difformi, penalizzando i pensionati.
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Re: Doppio calcolo per i retributivi
Messaggio da domenico.c »
Con il messaggio n. 2214 del 19.05.2016 ( non pubblicato, peraltro, sul proprio sito istituzionale ), l’Inps ha diramato ulteriori istruzioni operative in ordine all'applicazione delle novità introdotte dai commi 707 e 708 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 (finanziaria 2015), riguardanti il calcolo della misura del trattamento pensionistico dei dipendenti cosiddetti "ex retributivi". La riforma del 2011 ( legge Fornero ) ha introdotto, dal 2012, la quota contributiva anche per quei soggetti che, avendo alla data del 31.12.1995 almeno 18 anni di contribuzione, non erano stati interessati fino ad allora dal sistema contributivo. Questa novità ha comportato come, fatto consequenziale, che spesse volte ci si è trovati di fronte alla l'erogazione di trattamenti pensionistici di maggior favore, perché gli interessati hanno potuto sommare ai benefici di una pensione calcolata con le regole del sistema interamente retributivo anche quote aggiuntive calcolate con il sistema contributivo.
Appare chiaro che se la riforma Monti - Fornero non fosse stata emanata , l'aliquota di rendimento sarebbe rimasta cristallizzata in corrispondenza del quarantesimo anno ( massima anzianità di servizio). E’ opportuno evidenziare, a tal proposito, che la prima bozza del decreto prevedeva una clausola di salvaguardia che però successivamente scomparve, in occasione dell'approvazione definitiva. Con la circolare 74/2015, l'Inps ha fornito le indicazioni sull'argomento, alla quale sono seguiti due messaggi di quest'anno (n. 1180 e n.2214).
L'adempimento è scaturito dall'articolo 1, comma 707, della legge 190/2014 con il quale il è stabilito che l'importo "complessivo del trattamento pensionistico liquidato con le regole vigenti dal 1° gennaio 2012 non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della riforma Fornero computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa".
Al fine di determinare il tetto, è necessario effettuare un calcolo piuttosto articolato e complesso:
> prima, deve essere determinato l'importo del trattamento che dovrebbe essere corrisposto con le attuali norme in vigore (cioè retributivo sino al 2011 e contributivo dal 2012) ;
> successivamente, occorre verificare l'importo, per così dire "virtuale", dell'assegno che si sarebbe conseguito applicando interamente il calcolo retributivo anche alle quote di anzianità maturate dopo il 2011 sino alla data di effettivo pensionamento , operando una modifica, non da poco , rispetto alle vecchie regole. In concreto, si supera infatti, il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile, garantendo cioè che l'importo del trattamento possa andare anche oltre quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione tout court del vecchio sistema retributivo, valorizzando, in ultima analisi, anche i periodi contributivi eccedenti i 40 anni.
L'importo minore tra il confronto dei due sistemi sarà quello messo in pagamento.
La sapevo cosi.
Appare chiaro che se la riforma Monti - Fornero non fosse stata emanata , l'aliquota di rendimento sarebbe rimasta cristallizzata in corrispondenza del quarantesimo anno ( massima anzianità di servizio). E’ opportuno evidenziare, a tal proposito, che la prima bozza del decreto prevedeva una clausola di salvaguardia che però successivamente scomparve, in occasione dell'approvazione definitiva. Con la circolare 74/2015, l'Inps ha fornito le indicazioni sull'argomento, alla quale sono seguiti due messaggi di quest'anno (n. 1180 e n.2214).
L'adempimento è scaturito dall'articolo 1, comma 707, della legge 190/2014 con il quale il è stabilito che l'importo "complessivo del trattamento pensionistico liquidato con le regole vigenti dal 1° gennaio 2012 non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della riforma Fornero computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa".
Al fine di determinare il tetto, è necessario effettuare un calcolo piuttosto articolato e complesso:
> prima, deve essere determinato l'importo del trattamento che dovrebbe essere corrisposto con le attuali norme in vigore (cioè retributivo sino al 2011 e contributivo dal 2012) ;
> successivamente, occorre verificare l'importo, per così dire "virtuale", dell'assegno che si sarebbe conseguito applicando interamente il calcolo retributivo anche alle quote di anzianità maturate dopo il 2011 sino alla data di effettivo pensionamento , operando una modifica, non da poco , rispetto alle vecchie regole. In concreto, si supera infatti, il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile, garantendo cioè che l'importo del trattamento possa andare anche oltre quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione tout court del vecchio sistema retributivo, valorizzando, in ultima analisi, anche i periodi contributivi eccedenti i 40 anni.
L'importo minore tra il confronto dei due sistemi sarà quello messo in pagamento.
La sapevo cosi.
Re: Doppio calcolo per i retributivi
Salve Domenico,
successivamente a quanto hai riportato, l'INPS ha diramato diverse circolari e note riguardante il moltiplicatore nel doppio calcolo.
Saluti
successivamente a quanto hai riportato, l'INPS ha diramato diverse circolari e note riguardante il moltiplicatore nel doppio calcolo.
Saluti
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- domenico.c
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Re: Doppio calcolo per i retributivi
Messaggio da domenico.c »
@m@mauri64
Grazie, quindi si conferma quanto detto, si applica pro-rata o retributivo ad oltranza.
Grazie, quindi si conferma quanto detto, si applica pro-rata o retributivo ad oltranza.
Re: Doppio calcolo per i retributivi
In sintesi il doppio calcolo è il seguente:
1° calcolo;
retributivo dall'arruolamento fino a tutto il 2011 e coefficiente di rendimento bloccato all'80% di tetto massimo.
Contributivo a partire dal gennaio 2012 fino alla cessazione più eventuale moltiplicatore.
2° calcolo;
retributivo dall'arruolamento alla cessazione, valorizzando tutti i periodi anche oltre l'80% senza moltiplicatore.
L'importo inferiore tra i due calcoli è quello messo in pagamento.
Saluti
1° calcolo;
retributivo dall'arruolamento fino a tutto il 2011 e coefficiente di rendimento bloccato all'80% di tetto massimo.
Contributivo a partire dal gennaio 2012 fino alla cessazione più eventuale moltiplicatore.
2° calcolo;
retributivo dall'arruolamento alla cessazione, valorizzando tutti i periodi anche oltre l'80% senza moltiplicatore.
L'importo inferiore tra i due calcoli è quello messo in pagamento.
Saluti
- luiscypher
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Re: Doppio calcolo per i retributivi
Messaggio da luiscypher »
Buongiorno a tutti,
A me, per esempio, nella seconda determina c'è scritto:
"La pensione è riliquidata con elaborazione del doppio calcolo ai sensi dell'articolo 1 comma 707 della legge 190/2014"
La presente annulla e sostituisce l'atto precedente .
Quindi sono a posto o devo aspettarmi un altro ricalcolo?
A me, per esempio, nella seconda determina c'è scritto:
"La pensione è riliquidata con elaborazione del doppio calcolo ai sensi dell'articolo 1 comma 707 della legge 190/2014"
La presente annulla e sostituisce l'atto precedente .
Quindi sono a posto o devo aspettarmi un altro ricalcolo?
Re: Doppio calcolo per i retributivi
Salve luiscypher,
nei tuoi confronti ti è stato applicato l'aggiornamento del contratto economico oppure l'eventuale pensione privilegiata?
Se affermativo, con il doppio calcolo l'INPS dovrebbe uso il condizionale averti definito la partita pensionistica, quindi in futuro non saresti più soggetto a ricalcoli.
Sono anche a conoscenza che l'Istituto quando determina la pensione definitiva riporta tale dicitura nel frontespizio.
Saluti
nei tuoi confronti ti è stato applicato l'aggiornamento del contratto economico oppure l'eventuale pensione privilegiata?
Se affermativo, con il doppio calcolo l'INPS dovrebbe uso il condizionale averti definito la partita pensionistica, quindi in futuro non saresti più soggetto a ricalcoli.
Sono anche a conoscenza che l'Istituto quando determina la pensione definitiva riporta tale dicitura nel frontespizio.
Saluti
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Re: Doppio calcolo per i retributivi
Messaggio da Gianfranco64 »
Per Luiscyper
Avendo avuto l’applicazione del doppio calcolo, hai subito decurtazioni?
Il montante contributivo della prima determina ti risulta uguale a quello della seconda?
Avendo avuto l’applicazione del doppio calcolo, hai subito decurtazioni?
Il montante contributivo della prima determina ti risulta uguale a quello della seconda?
- luiscypher
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Re: Doppio calcolo per i retributivi
Messaggio da luiscypher »
Si, mi risulta uguale...
...o meglio leggermente superiore per effetto dell'aumento 2016/2018...
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