Buongiorno Maxgal, ringraziandoti x la sentenza allegata , a me pare chiara, ovvero...ci devono riconoscere gli arretrati dell'art. 54...DAL GIORNO DI PENSIONAMENTO.Maxgal64 ha scritto: ↑lun feb 14, 2022 9:09 am Buongiorno, premesso che la sede INPS di Torino, ma non avevo dubbi considerando i pregressi, non risponde alle richieste di informazioni sul ricalcolo, e sono passati oltre 40 giorni da email, PEC e messaggi sul sito, leggo oggi in rete di questa notizia:
Era andato in pensione con il sistema misto che alla data del 31 dicembre 2015 aveva maturato un’anzianità di 17 anni, agente di Polizia di Stato, e la Corte dei conti di Catanzaro ha accolto il ricorso e disposto il ricalcolo. Con la sentenza n. 17/2022 del 13 gennaio, i giudici hanno affermato che l’art. 1
comma 101 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) ha statuito che “al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”. Pertanto, i giudici della Corte dei Conti confermano “il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico originariamente spettante al ricorrente. L’INPS dovrà per conseguenza provvedere a riliquidare la pensione spettante al ricorrente avuto riguardo ai riferiti criteri e, per l’effetto, a pagare al ricorrente tutte le differenze sui ratei arretrati con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, maggiorati degli interessi legali”.
Se così fosse realmente nei termini, ma non ho dubbi, ci troveremmo davanti ad un nuovo patetico scenario, ovvero quello di una legge dai contorni poco chiari, non avere risposte dall'Ente preposto e sentenze della giustizia amministrativa che propendono a conclusioni ancora diverse, mi riferisco al calcolo degli arretrati dalla data di congedo. Credo dunque che ancora una volta districarsi in questo sistema per portare a casa quanto dovuto sarà l'eventuale frutto di una battaglia personale e basta.
""i giudici hanno affermato che l’art. 1
comma 101 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) ha statuito che “al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”. Pertanto, i giudici della Corte dei Conti confermano “il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico originariamente spettante al ricorrente. L’INPS dovrà per conseguenza provvedere a riliquidare la pensione spettante al ricorrente avuto riguardo ai riferiti criteri e, per l’effetto, a pagare al ricorrente tutte le differenze sui ratei arretrati con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, maggiorati degli interessi legali”.