Il Tar di Milano precisa:
Ritenuto che l’obbligo vaccinale, quale requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, integri lo statuto lavorativo del dipendente appartenente alle forze di polizia e in quanto tale debba sussistere dal momento dell’introduzione legislativa dell’obbligo stesso per tutta la durata del rapporto di lavoro. Ne consegue che tale obbligo non viene meno in caso di congedo ordinario o straordinario del dipendente, non interrompendo o sospendendo tali istituti il rapporto di lavoro;
Obbligo vaccinale e sospensione
Re: Obbligo vaccinale e sospensione
Provvedimento di sospensione
Il Tar Lazio con il Decreto Cautelare n. 919/2022 riguardante diversi Militari e FF.PP. Accoglie le istanze e per l’effetto sospende medio tempore l’efficacia dei provvedimenti sospensivi impugnati.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 marzo 2022
Il Tar Lazio con il Decreto Cautelare n. 919/2022 riguardante diversi Militari e FF.PP. Accoglie le istanze e per l’effetto sospende medio tempore l’efficacia dei provvedimenti sospensivi impugnati.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 marzo 2022
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Re: Obbligo vaccinale e sospensione
Il Tar Lazio con sentenza di alcuni giorni fa, dichiara inammissibile il ricorso presentato dal COSAP,
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della circolare Ministero dell’Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, 10 dicembre 2021, prot. n. 333/6142
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 dicembre 2021:
della circolare Ministero dell’Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, 27 dicembre 2021, prot. n. 23276.
N.B.: i motivi li potete leggere direttamente nella sentenza. Bisogna ora vedere se ci sono gli elementi di ricorrere in Appello al CdS
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della circolare Ministero dell’Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, 10 dicembre 2021, prot. n. 333/6142
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 dicembre 2021:
della circolare Ministero dell’Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, 27 dicembre 2021, prot. n. 23276.
N.B.: i motivi li potete leggere direttamente nella sentenza. Bisogna ora vedere se ci sono gli elementi di ricorrere in Appello al CdS
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