assegni famigliari leggi per separati

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
Feed - L'Avv. Giorgio Carta risponde

Moderatore: Avv. Giorgio Carta

Regole del forum
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
Rispondi
marge

assegni famigliari leggi per separati

Messaggio da marge »

salve mi chiamo massi,sono pensionato inpdap nel 'anno 2000 mi sono separato consensualmente con 2 figli minori affidati a mia moglie ,mi detraggono 260'euro dalla busta paga e a mia moglie o lasciato la mia metà della casa tutto tramite tribunale io ho continuato a percepire gli assegni famigliari come sempre col suo consenso e tacito continuo ,dopo 10anni l'inpdap mi chiama per togliermi 10000,euro di tutti questi 10anni,da 5 anni 1figlio e divenuto maggiorenne 1da 1anno,pensavo che fosse tutto automatico dato che non ho mai fatto disdetta ,all'inpdap mi hanno detto che sicome non sono conviventi e alla sentenza di separazione i figli erano affidati alla madre non mi spettavano gli assegni dei figli ,ma io gli passavo e tuttora mi detraggono dalla pensione gli alimenti?la madre da cui non ho piu contatti da hanni puo aver percepito gli assegni senza io sapere niente ?in questi 10anni ho avuto diverse dificolta economiche e di salute ,da circa 5 hanni convivo con la mia compagna e mio figlio avuto con la mia compagna abbiamo da poco piu'di tre hanni acceso un mutuo avendo col caro vita abbastnza disagi a mantenerlo se mi tolgono euro 400,al mese per tre hanni ci ritroviamo come niente in mezzo a una strada.COSI? MI HANNO DETTO OGGI ,SONO DISPERATO E NON SO?COME RIGIRARMI PER FARE APELLO A CHI DI DOVERE TERRORIZZATO CHE IL MESE PROSSIMO MI TOLGANO DALLA PENSIONE TUTTI QUESTI SOLDI NON SO COME FARE EPOSSIBILE CHE ALL?IMPROVVISO SI SVEGLANO E DECIDANO DA SOLI ,IO MI SONO FATTI I CONTI DIVERSI .PAGHIAMO UN MUTUO DI 1261,00e la mia compagna da 1hanno li hanno diminuito le ore di lavoro fà un partayme prende 700,800,al mese dipende ,io prendevo ora non so piu' 1400,al massimo penso mi debbano detrarre da quando i 2 figli sono divenuti maggiorenni e anche rateizzato dato che ero all'oscuro ,mi dia per favore 1 risposta consiglio come fare la ringrazio anche se mi legge solamente


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13222
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: assegni famigliari leggi per separati

Messaggio da panorama »

Per notizia se può interessare a qualcuno che si trova nelle medesime condizioni.

Liquidazione dell’assegno al nucleo familiare su reddito della moglie o sul reddito del marito ?

Interessante e chiarificatrice sentenza del Consiglio di Stato, in quanto la ricorrente, a suo tempo, ha chiesto al Comando Generale della Guardia di Finanza la corresponsione dell’assegno familiare, assumendo di essere ex coniuge dell’appuntato della Guardia di Finanza, ed affidataria della figlia minore giusto accordo di separazione omologato con sentenza del Tribunale.

Appello della ricorrente respnto.

I motivi/fatti potete leggerli qui sotto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

28/02/2013 201301231 Sentenza 4


N. 01231/2013REG.PROV.COLL.
N. 07400/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7400 del 2005, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Intilisano, con domicilio eletto presso Carmelo D'Agostino in Roma, via Lunigiana, 6;

contro
Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO – Venezia - Sezione I n. 01073/2005, resa tra le parti, concernente liquidazione dell’assegno al nucleo familiare

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2013 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati l'avvocato dello Stato Cristina Gerardis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
La sig.ra OMISSIS, odierna appellante, ha chiesto al Comando Generale della Guardia di Finanza la corresponsione dell’assegno familiare, assumendo di essere ex coniuge dell’appuntato della Guardia di Finanza, OMISSIS, ed affidataria della figlia minore giusto accordo di separazione omologato con sentenza del Tribunale di Treviso del 17/06/1999.

L’amministrazione le ha liquidato l’assegno commisurandolo al reddito del dipendente, e non a quello proprio, con ciò riconoscendole un trattamento economico asseritamente inferiore rispetto a quello che le sarebbe spettato in ragione dell’affidamento della minore.

La questione è stata portata dinanzi al TAR Veneto che ha respinto la domanda della sig.ra OMISSIS, ritenendo che “nonostante le modifiche apportate al preesistente istituto degli assegni familiari (………) non sia venuta meno la natura previdenziale di detto assegno”, con il corollario che “titolare del diritto al trattamento di famiglia rimane il lavoratore dipendente (ovvero il pensionato se si tratti di aggiunta di famiglia erogata dall’ente previdenziale), mentre l’ex coniuge affidatario esercita il diritto a percepire l’assegno”.

Dal che l’appello della sig.ra OMISSIS.

L’appello, così come a suo tempo il ricorso, è tutto incentrato sulla sentenza della Corte di Cassazione 9 settembre 2003, n. 13200, secondo la quale “l' assegno per il nucleo familiare , disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, conv. in l. 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare ha natura assistenziale; ne consegue che, ai sensi dei commi 2 e 6 dell'art. 2 cit., il reddito rilevante ai fini dell'ammontare dell' assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente separato anche se titolare del diritto alla corresponsione, rilevando il reddito di quest'ultimo solo ai fini del diritto all'erogazione della provvidenza”.

L’appello non è fondato.

La circostanza che l’assegno al nucleo familiare abbia esclusiva natura assistenziale non può ricavarsi dal tenore delle norme invocate, né dal passaggio da un sistema (quello degli assegni familiari) poggiato su automatismi indifferenziati, ad un sistema invece articolato in relazione alle effettive situazioni di bisogno o disagio legate al numero dei componenti il nucleo familiare o dalla stato di salute fisico e mentale degli stessi (assegno al nucleo familiare), atteso che, se pur è vero che dette finalità hanno natura assistenziale, il presupposto in ragione per la quale l’emolumento è corrisposto, era e rimane il rapporto di lavoro dipendente, o quello pensionistico successivo.

Chiaro è, in tal senso, l’art.2 del D.L. 13 marzo 1988 n. 69, che nell’individuare gli aventi diritto, fa espresso e specifico riferimento al rapporto di lavoro od a quello previdenziale conseguente, disponendo: “per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari……cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare”.

La legge di riforma del diritto di famiglia ha invece inciso sulla titolarità del credito degli (allora) assegni di famiglia disponendone la cessione ex lege al coniuge cui i figli minori sono affidati, anche ove sia l’altro coniuge ad essere titolare del rapporto di lavoro dal quale sorge il diritto (art. 211 l. 571/75), ciò anche al fine di sottrarre, nel precipuo e superiore interesse del minore, la provvidenza citata dalla disponibilità del suo titolare.

In ordine alla quaestio iuris sottoposta al collegio – ossia quale debba essere il reddito di riferimento ai fini della commisurazione dell’assegno – discende che la cessione di cui si è fatto cenno non interferisce sul momento genetico dell’obbligazione previdenziale, comunque connesso al rapporto di lavoro, né su quello della sua quantificazione, essendo quest’ultima operata prima ed a prescindere dalla cessione, sulla base del reddito del nucleo familiare dell’avente diritto.

La diversa ricostruzione che invece assegna il diritto direttamente al coniuge affidatario (anche ove sia l’altro coniuge il titolare del rapporto di lavoro dipendente) consentendone la commisurazione al solo reddito del percettore finirebbe per traslare inammissibilmente anche il momento genetico dell’obbligazione, apparendo invero una fictio, quella per la quale il rapporto di lavoro e gli aspetti previdenziali ad esso legati, comunque rimarrebbero sullo sfondo a giustificare la sola nascita del diritto: un diritto, tuttavia, che avrebbe un contenuto del tutto aleatorio, trovando i parametri per la sua concretizzazione nel reddito di un soggetto che nulla ha a che vedere con il rapporto previdenziale.
Né può darsi rilievo, come pur ha fatto la Corte di Cassazione (trattasi comunque di una pronuncia isolata), all’art. 2 comma 6 della legge 153/88, nella parte in cui definendo il nucleo familiare ne esclude “il coniuge legalmente ed effettivamente separato”, poichè tale riferimento è chiaramente diretto a disciplinare la sola quantificazione dell’assegno, nei casi in cui l’avente diritto all’emolumento, in ragione della titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, non possa più contare, ai fini della gestione del nucleo familiare, sull’ulteriore reddito eventualmente posseduto dal coniuge.

Nel caso di specie, invece, il coniuge separato dall’avente diritto, assume, non solo di essere cessionario del credito, ma pretende che debba essere il coniuge avente diritto ad essere escluso dal nucleo familiare ai fini del computo del reddito, in esecuzione di uno schema che, come sopra visto, non trova specifico supporto nelle disposizioni di legge richiamate.

L’appello è pertanto respinto.

In ragione dell’oggettiva incertezza delle questioni e dell’assenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente FF
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2013
Rispondi