depressione e riforma

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mau_rina
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depressione e riforma

Messaggio da mau_rina »

Buongiorno a tutti gli iscritti di questo forum.
Mi spinge a scrivervi un quesito che mi pongo e di cui non riesco a trovare risposta.
Nel caso di una depressione NON dipendente da causa di servizio (un medico legale che ho consultato mi ha detto che è molto difficile attribuirla al servizio se non vi è un evento traumatizzante), e si rimane in convalescenza oltre i tempi dell'aspettativa/malattia, cosa prevede la norma?
Ruolo civile? Riformato?
In quest'ultimo caso si ha diritto sin da subito ad una pensione per gli anni maturati? (21)
O si deve aspettare l'età pensionabile per ottenerla?
Dove posso trovare il pacchetto di norme riguardanto questo argomento?
Ringrazio gentilmente quanti abbiano la cortesia di rispondere
e colgo l'occasione per augurare a voi e alle vostre famiglie un 2022 migliore di quelli degli ultimi tempi.
Mau


mauri64
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Re: depressione e riforma

Messaggio da mauri64 »

Salve Mau,
per delucidazioni in merito dovrai attendere la competenza degli esperti del settore.

Saluti
mauri64
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Re: depressione e riforma

Messaggio da mauri64 »

Di seguito riporto la normativa inerente il transito ai ruoli civili.

Transito ex militari impiego civile
TRANSITO MILITARI
-Aspetti giuridici-
1) Qual è la normativa di riferimento per il transito degli ex militari, fisicamente inidonei, nei ruoli civili?
L'art. 14 della legge 28 luglio 1999, n. 266, il relativo Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, attuativo di tale norma e l'art. 930 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare).
Secondo tale normativa il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio transita, a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione e secondo la tabella di comparazione allegata al predetto D.I.
2) Chi sono i destinatari di tale normativa?
Tutto il personale militare giudicato inidoneo, per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, al servizio militare incondizionato, ma idoneo al transito nei ruoli civili che, al momento del giudizio di inidoneità, si trovi nella posizione di servizio permanente effettivo e non abbia superato il periodo massimo d'aspettativa di 730 giorni nel quinquennio.
3) A chi deve essere inoltrata l'istanza di transito ed in quali termini?
L'istanza di transito deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 30 gg. dalla data di notifica del giudizio definitivo di inidoneità al servizio militare per lesioni, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza il quale provvederà a trasmetterla alla competente 1^ Div.-1^Sez. della Direzione generale per il personale civile, nonché alla Direzione generale per il personale militare, corredata dell’apposita documentazione così come indicato nella circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, reperibile su questo sito nella sezione "Circolari ed altra documentazione".
4) E' previsto un modulo per la compilazione dell'istanza?
Sì, è previsto un modulo esemplificativo di proposizione della domanda di transito secondo lo schema di cui al modello Allegato 1) alla sopra richiamata circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, reperibile su questo sito nella sezione "Modulistica".
5) Quali documenti devono essere allegati all'istanza?
Secondo le indicazioni della su indicata circolare la domanda deve pervenire a questa Direzione generale, obbligatoriamente corredata di:
1) processo verbale BL/B o estratto dei verbali mod. BL/G e BL/S firmato da tutti i componenti della competente Commissione medica, in originale o copia conforme, dal quale, nel contesto dei giudizi previsti dalla circolare n. 2/03 di DIFESAN, risulti:
a) il giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato;
b) l’espressa indicazione che l’inidoneità al servizio militare incondizionato sia conseguenza di “lesioni dipendenti o no da causa di servizio”.
In caso di coesistenza di più lesioni dipendenti e non da causa di servizio ovvero per le quali sia in corso il relativo riconoscimento, la Commissione stessa deve precisare se la inabilità permanente sia da attribuire, se del caso in misura prevalente, alle une o alle altre.
c) l’idoneità all’ulteriore reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ovvero l’indicazione della non idoneità a tale ulteriore impiego.
d) eventuali controindicazioni all’ulteriore utilizzazione del personale in relazione ai profili professionali del personale civile del Ministero della difesa, tenendo conto dell'infermità accertata (sia in caso di inidoneità al servizio militare incondizionato con idoneità nella riserva, sia in caso di eventuale inidoneità parziale in attesa del giudizio su dipendenza da causa di servizio, sia in caso di inidoneità assoluta), con l’esplicito richiamo all’art. 930 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2) modello GL Allegato C alla direttiva DIFESAN PROT. N. 5000/2007 con il quale l’Ente-Distaccamento-Reparto-Comando di appartenenza ha richiesto al Dipartimento Militare di Medicina Legale di competenza, ai fini dell’accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, di avviare il militare alla visita medica collegiale da cui è derivato il giudizio di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato e idoneità all’impiego civile.
3) foglio “AVVERTENZE”, di cui all’Allegato A alla circolare di PERSOMIL DGPM/II/5/1.3 del 16 giugno 2003, opportunamente sottoscritto dall’interessato.
4) dichiarazione di autocertificazione di cui al modello in Allegato 2 alla circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, debitamente compilato a cura dell’interessato.
5) foglio notizie di cui al modello in Allegato 3 alla circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011 debitamente compilato a cura dell’Ente/Distaccamento/Reparto/Comando di appartenenza.
6) Come viene determinata la sede di servizio?
I profili professionali da attribuire e l’indicazione delle sedi di servizio cui assegnare il personale militare transitato saranno individuati nell’ambito di apposite riunioni, a scadenza mensile, con i rappresentanti degli Stati Maggiori/Comando Generale delle FF.AA. e del Segretariato Generale della difesa tenendo presente, per quanto possibile, le esigenze degli istanti nonché l’imprescindibile e superiore interesse pubblico al buon andamento della Pubblica Amministrazione nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.
Il personale transitato, ove non in contrasto con le esigenze funzionali dell’Amministrazione, rimane in forza, in qualità di dipendente civile, nella regione in cui era in servizio al momento in cui è stato giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato.
Quanto sopra salvo quelle particolari fattispecie meritevoli di elevata tutela sociale che, opportunamente motivate e documentate e purché sussistano corrispondenti vacanze organiche nelle sedi interessate, potranno costituire deroghe alla procedura.
Il militare giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato transitato nei ruoli civili ha l’obbligo di permanenza presso la sede assegnata per almeno un anno dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Eventuali deroghe potranno essere ammesse solo a fronte di particolari sopravvenute fattispecie degne di elevata protezione sociale opportunamente motivate e documentate, da valutarsi a cura dell’Amministrazione.
7) In quale posizione giuridica si trova il personale in attesa di transito?
In attesa delle determinazioni dell'Amministrazione in ordine alla domanda di transito, il personale militare è considerato in aspettativa.
8) In quale momento gli ex militari possono considerarsi transitati e quindi appartenenti, a tutti gli effetti, ai ruoli civili?
Con la firma del contratto individuale di lavoro il transito di un ex militare si considera concluso e di conseguenza, prima di allora, e dunque durante tutta la fase istruttoria, l'ex militare continuerà ad essere amministrato dalla Direzione generale per il personale militare.
Solo contestualmente alla firma del contratto ed alla presentazione in servizio, l'interessato, divenuto a tutti gli effetti dipendente civile, sarà amministrato dalla Direzione generale del personale civile.
9) Monetizzazione della licenza non fruita.
Eventuali richieste di ferie maturate in ragione del pregresso rapporto di servizio e non fruite all'atto del transito stesso, devono essere fatte valere esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione militare.
Va inoltre chiarito che il periodo di aspettativa previsto dal D.I. 18.04.2002 non dà diritto a maturazione di ferie, trattandosi di speciale aspettativa prevista ad hoc nelle more del perfezionamento del transito stesso.
Eventuali ulteriori quesiti in materia dovranno essere indirizzati alla competente Direzione Generale per il Personale Militare.
TRANSITO MILITARI NEI RUOLI CIVILI AI SENSI DELLA LEGGE 191/75 (riserve di posti in favore della categoria di ex militari congedati senza demerito) e DELLA LEGGE 599/54 (riserve di posti per i sottufficiali che abbiano compiuto 12 anni di effettivo servizio).
Le istanze ai sensi delle leggi indicate non possono essere accolte in quanto le disposizioni contemplate da leggi speciali sono ricadute nell'ambito del dispositivo dell'art. 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, che non le ha fatte salve, a differenza delle riserve in favore delle categorie protette. La legge n. 254/88 ha dunque sospeso l'efficacia degli artt. 28 e 29 della Legge 191/75 e quindi le assunzioni degli ex militari volontari congedati senza demerito e dell'art. 57 della legge 1954 n. 599 e quindi le assunzioni dei sottoufficiali con 12 anni di effettivo servizio. In tal senso si è espressa anche la Corte dei Conti, sez. controllo, con delibera n. 86 del 1993.
Oltretutto il D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, in vigore dal 09/10/2010, ha espressamente abrogato, tra le altre, le due leggi in questione.

TRANSITO MILITARI
-Aspetti economici-
1) Quale è la normativa di riferimento per il trattamento economico degli ex militari transitati all’impiego civile?
L’art. 2, commi 5 e 8 del Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, attuativo dell’art. 14 della legge 266/1999 (v. ora art. 930 d.lgs. 90/2010), stabilisce che il personale transitato nei ruoli civili mantiene la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico risulti inferiore a quello in godimento, allo stesso titolo, all’atto del transito, l’eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi incrementi economici a titolo di assegni fissi e continuativi.
2) Quale è l’Ufficio competente a determinare il trattamento economico spettante ai militari che transitano nel ruolo del personale civile?
In seguito alla sottoscrizione del contratto di lavoro ed all’effettiva presentazione in servizio in qualità di dipendente civile, la determinazione del trattamento economico diventa competenza della Direzione Generale per il Personale Civile - 3° Reparto - 6^ Divisione, che acquisisce la documentazione relativa agli emolumenti? continuativi e pensionabili – percepiti alla data del giudizio di non idoneità al servizio militare.
3) Il trattamento economico spettante al personale militare, che ha prodotto domanda di transito ed è in attesa della pronuncia dell’amministrazione, è di competenza della Direzione Generale del Personale Civile?
No, il trattamento economico per il periodo di aspettativa, nelle more dell’accoglimento della domanda di transito e fino all’assunzione in servizio come impiegato civile, è di competenza della Direzione Generale per il personale militare. Il momento del transito di detto personale nei ruoli civili si identifica con la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, che produce effetti costitutivi del rapporto. Eventuali pretese economiche relative a detto periodo, pertanto, devono essere avanzate alla Direzione Generale del personale militare.
4) A quale Ente la Direzione Generale per il Personale Civile effettua la richiesta di documentazione economica relativa al militare transitato all’impiego civile?
La richiesta viene indirizzata:
- all’ultimo Ente di servizio ovvero al Centro Documentale (già Distretto Militare) di appartenenza per gli ex militari alle FFAA dell’Esercito Italiano e della Aeronautica Militare;
- alla 10^ Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare ed alla Direzione di Commissariato Marina Militare - Roma, per gli appartenenti alla F.A. della Marina Militare;
- al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, per gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri.
5) Quale trattamento economico spetta al dipendente civile ex militare?
Quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore alla data di assunzione come dipendente civile, integrato da un assegno personale riassorbibile qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento da militare (art. 2, comma 8, D.I. 18 aprile 2002).
6) Come viene calcolato l’assegno riassorbibile?
Sulla base di un raffronto tra gli emolumenti? fissi e continuativi? che compongono la retribuzione percepita nella posizione militare (stipendio, retribuzione individuale di anzianità, indennità di impiego operativo, altri eventuali emolumenti pensionabili) e quella spettante nella qualità di dipendente civile, costituita da stipendio determinato dal CCNL in vigore, retribuzione individuale di anzianità, R.I.A. ed indennità di amministrazione.
7) Quale è il trattamento economico che l’Ente di destinazione del personale militare appena transitato nei ruoli civili è tenuto ad erogare, nelle more della determinazione stipendiale adottata della Direzione Generale per il personale civile?
Nelle more dell’adozione, da parte della Direzione Generale per il personale civile, dell’atto che dispone il trattamento economico, comprensivo dell’assegno personale, gli Enti di destinazione del personale militare transitato nei ruoli civili sono tenuti all’erogazione del solo stipendio base corrispondente all’area e alla fascia retributiva di inquadramento. Successivamente all’adozione del provvedimento di determinazione stipendiale ad opera della Direzione Generale per il personale civile, l’Ente di destinazione del personale in argomento provvede al relativo adeguamento.
8) L’indennità di amministrazione è esclusa dal raffronto delle retribuzioni per il calcolo dell’assegno ad personam?
L’indennità di amministrazione non può essere esclusa dal raffronto delle retribuzioni ai fini del calcolo dell’assegno ad personam, in quanto è elemento fisso e continuativo della retribuzione ed è invariabile nel tempo.
9) Come può essere riassorbito l’assegno personale?
L’assegno personale è definito “riassorbibile” in quanto è una parte di retribuzione che si riduce di pari importo in corrispondenza di miglioramenti economici contrattuali ovvero discendenti da sviluppi economici (acquisizione della fascia retributiva superiore nell’ambito dell’area di inquadramento). Con l'assegno personale, infatti, viene riconosciuto un trattamento economico ad hoc superiore a quello previsto per l’area e la fascia retributiva d’inquadramento fino al suo completo assorbimento, vale a dire fino a quando gli incrementi retributivi predetti progressivamente intervenuti non lo avranno “azzerato”.

10) E’ possibile chiedere l’attribuzione dei benefici economici per un’infermità dipendente da causa di servizio?
Non è più possibile, perché l’art. 70 della legge 133/2008 ha disposto che a decorrere dal 1.1.2009 per i dipendenti civili il riconoscimento della causa di servizio non dà luogo ad un incremento percentuale del trattamento economico.
Tale norma trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti transitati dai ruoli militari per i quali la procedura di riconoscimento della causa di servizio, anche se iniziata quando rivestivano lo status militare, si sia conclusa con provvedimento successivo al 31.12.2008.
mauri64
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Re: depressione e riforma

Messaggio da mauri64 »

Inoltre, per una previsione pensionistica a cura degli esperti in materia al fine di valutare attentamente la soluzione migliore per Te, dovresti diventare Sostenitore con una donazione dell’importo che ritieni opportuno, successivamente avanzare richiesta nella sezione “CALCOLI PENSIONISTICI”, dove allegherò la necessaria modulistica.
mau_rina
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Re: depressione e riforma

Messaggio da mau_rina »

Grazie mauri64,
adesso provvedo a richiedere i calcoli.
Mi chiedevo se hai informazioni sulla riforma dopo l'esaurimento del periodo di malattia/aspettativa: se non si richiedesse il passaggio a ruolo civile si avrebbe diritto da subito alla pensione maturata fino a quel momento? O bisogna aspettare i 60 anni?
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lino
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Re: depressione e riforma

Messaggio da lino »

mau_rina ha scritto: mer dic 29, 2021 11:14 am Buongiorno a tutti gli iscritti di questo forum.
Mi spinge a scrivervi un quesito che mi pongo e di cui non riesco a trovare risposta.
Nel caso di una depressione NON dipendente da causa di servizio (un medico legale che ho consultato mi ha detto che è molto difficile attribuirla al servizio se non vi è un evento traumatizzante), e si rimane in convalescenza oltre i tempi dell'aspettativa/malattia, cosa prevede la norma?
Ruolo civile? Riformato?
In quest'ultimo caso si ha diritto sin da subito ad una pensione per gli anni maturati? (21)
O si deve aspettare l'età pensionabile per ottenerla?
Dove posso trovare il pacchetto di norme riguardanto questo argomento?
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Mau
Sicuramente sei un CC, non hai scritto gli anni di servizio..
Oltre alle norme messe dal buon Maurizio , il tuo amministrativo dovrà inviarti almeno 30 gg prima del dei 730 gg dell'aspettattiva max.,che potresti fare.
Se sei giovane di servizio e vorresti transitare negli impiegati civili dello stato.
Ti consiglio comunque di far domanda di C.di.S. per evitare eventuale decurtazione stipendiale e poter rimanere nei mesi di attesa al transito, con ultimo stipendio percepito al momento della riforma.
Per Aspera ad Astra!!!!
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Re: depressione e riforma

Messaggio da mau_rina »

Grazie lino,
avevo messo tra parentesi "21", che sono gli anni di servizio; avrei dovuto specificare meglio, mea culpa.
La domanda che ancora non trova risposta è: se decidessi di non voler transitare a ruolo civile, avrei diritto ad una forma di pensione corrispondente a quanto maturato?
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Re: depressione e riforma

Messaggio da mauri64 »

mau_rina ha scritto: mer dic 29, 2021 1:18 pm Grazie mauri64,
adesso provvedo a richiedere i calcoli.
se non si richiedesse il passaggio a ruolo civile si avrebbe diritto da subito alla pensione maturata fino a quel momento? O bisogna aspettare i 60 anni?
Si conferma,
qualora tu venga riformato hai diritto alla pensione di inabilità senza dover aspettare il limite ordinamentale (60 anni).
Però sappi che l'importo pensionistico per gli anni maturati è misero.
Per maggiori dettagli attendi la disponibilità degli esperti.

Saluti
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Re: depressione e riforma

Messaggio da nonno Alberto »

Ciao,

mau_rina ha scritto: mer dic 29, 2021 11:14 am Buongiorno a tutti gli iscritti di questo forum.
Mi spinge a scrivervi un quesito che mi pongo e di cui non riesco a trovare risposta.

Vedrai che un minimo di nozione ci saltano fuori :lol:


Nel caso di una depressione NON dipendente da causa di servizio (un medico legale che ho consultato mi ha detto che è molto difficile attribuirla al servizio se non vi è un evento traumatizzante),

Occorre sempre un nesso causale


e si rimane in convalescenza oltre i tempi dell'aspettativa/malattia,

Qui occorre un distinguo sul periodo di aspettativa :

Forze di polizia a ordinamento civile, 548 giorni continuativi e segue riforma, oppure 913 giorni nel quinquennio mobile.


Altre amministrazioni militari, 730 o 731 se anno bisestile segue riforma, se superati in modo continuato o raggiunti nel quinquennio mobile segue riforma.

Per tutti, vanno detratti i primi 45 giorni di congedo straordinario.

Se la patologia lo consente c'è la proposta di transito ai ruoli civili delle Amministrazioni dello Stato.

Anche qui è doveroso un inciso

La riforma operata nei confronti dei colleghi della Polizia di Stato prevede :

La permanenza nel ruolo ( esclusivo)
il transito nei ruoli tecnici
Il transito nei ruoli civili
se causa di servizio, ruoli parziali.


Polizia Penitenziaria

Il transito nei ruoli civili
se causa di servizio, ruoli parziali.


Forze Armate e Forze di polizia ordinamento militare

transito nei ruoli civili
se causa di servizio, ruoli parziali.


cosa prevede la norma?
Ruolo civile? Riformato?


In quest'ultimo caso si ha diritto sin da subito ad una pensione per gli anni maturati?

Si, sono sufficienti anni 15 di cui 12 effettivo.


Con 21 anni di servizio il rateo è di circa 850 euro, qui sarà opportuno diventare Sostenitore e affidarti a Maurizio che ti fornirà le giuste indicazioni per un calcolo preciso nella sezione calcoli pensionistici da parte dei nostri esperti.


O si deve aspettare l'età pensionabile per ottenerla?

No.

Da premettere, ciò che precede sono dinamiche di base.

Poiché, un provvedimento di riforma può essere adottato da parte della cmo in ogni momento, in considerazione della cronicita' e stabilizzazione della patologia e non di meno con una cura farmacologica non compatibile con il servizio.

Inoltre, le patologie psichiche e relative cure sono monitorate per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi continuati, motivo questo come già suggerito da Lino, indipendentemente dall'esito futuro, è opportuno presentare domanda di riconoscimento causa di servizio prima dello scadere dei 12 mesi nel periodo di aspettativa, ciò serve ad evitare la decurtazione stipendiale del 50%, qualora si permane in aspettativa tra il 13° e 18° mese, poiché, qualora segue una riforma e ci sia la proposta di transito, rimarresti per ulteriori 5 mesi con stipendio decurtato.


Dove posso trovare il pacchetto di norme riguardanto questo argomento?


Spero che le indicazioni fornite siano al momento sufficienti e di orientamento.

Appare evidente, che l'accettazione del transito nei ruoli civili sarà oggetto di ulteriori spunti valutativi




Colgo l'occasione di farti notare che non hai fornito indicazione sulla amministrazione di appartenenza o anzianità di servizio né se nel corso del servizio siano stati redatti modelli ML/C.


Ringrazio gentilmente quanti abbiano la cortesia di rispondere
e colgo l'occasione per augurare a voi e alle vostre famiglie un 2022 migliore di quelli degli ultimi tempi.
Mau


Ciao Alberto
mau_rina
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Re: depressione e riforma

Messaggio da mau_rina »

Grazie Alberto,
ho creduto che scrivendo nella sezione CC si desse per scontato che fossi inquadrato in questa Amministrazione.
Ho 21 anni di servizio effettivi.

Quandio dici che "occorre sempre un nesso causale" intendi che bisogna che mi venga necessariamente riconosciuto un nesso tra il servizio e la patologia affinchè si configurino i presupposti pensionistici che hai elencato?
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Re: depressione e riforma

Messaggio da mauri64 »

Salve Mau,
non sempre chi scrive nella sezione Carabinieri è inquadrato in tale amministrazione, potrebbe essere anche un appartenente alla Marina Militare che scrive nella predetta sezione perchè più frequentata.

Saluti
mau_rina
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Re: depressione e riforma

Messaggio da mau_rina »

Ricevuto, chiedo venia.
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Re: depressione e riforma

Messaggio da nonno Alberto »

mau_rina ha scritto: mer dic 29, 2021 2:54 pm Grazie Alberto,
ho creduto che scrivendo nella sezione CC si desse per scontato che fossi inquadrato in questa Amministrazione.
Ho 21 anni di servizio effettivi.

Quando dici che "occorre sempre un nesso causale" intendi che bisogna che mi venga necessariamente riconosciuto un nesso tra il servizio e la patologia affinchè si configurino i presupposti pensionistici che hai elencato?
La pensione non c'entra nulla, quella è già maturata avendo superato i 12 anni di servizio.


Parlo della causa di servizio hai fatto cenno che per tale patologia sia richiesto un evento traumatizzante, ma per ricondurre un fatto ad un evento occorre visionare tutta la certificazione medica poiché le cause sono molteplici

Le cause e il quadro clinico va valutato da un medico legale con competenze specifiche.

Quindi, non sei ancora in convalescenza /aspettativa, non è stato presentato alcun certificato per ora.

Ciao Alberto
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