Cumulo Pensione Privilegiata e Stipendio
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Re: Cumulo Pensione Privilegiata e Stipendio
se può essere utile, transitato con 24 anni di servizio, causa di servizio tab A cat 6, percepisco lo stipendio intero che avevo da poliziotto e percepisco la pensione di privilegio di € 1.511,42 lorda e netta di € 1.196,58, più la tredicesima. Ho saputo che l'inps ha inviato al mio datore di lavoro la cifra da decurtare ma al momento (per fortuna) non l'hanno fatto. Non ho fatto nessuna richiesta di cumolo e al momento ho 5 anni di servizio nell'amministrazione civile dell'interno. Ben vengano i consigli sul come meglio gestire la cosa, anche perchè nel caso volessi licenziarmi, non capisco quanto riuscirei a prendere. Grazie a chi volesse rispondere. Saluti
Re: Cumulo Pensione Privilegiata e Stipendio
Salve Gianni,
solo a titolo di curiosità, non avendo richiesto il cumulo (pensione privilegiata + stipendio), non dovresti beneficiare della privilegiata.
Saluti
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Re: Cumulo Pensione Privilegiata e Stipendio
Messaggio da antonior76 »
Buongiorno GianniRo. Anche io sono civile da 10 anni, con pensione privilegiata da circa tre. Non si fa nessuna richiesta di cumulo. Anche perché la PPO sei tu a chiederla ( non penso te l'abbiamo data d'ufficio, diversamente potevi rifiutarla se non conveniva). Nel momento in cui chiedi la PPO, tutto ciò che hai fatto da militare ai fini pensionistici giuridicamente lo perdi. È come se avessi iniziato a lavorare da civile e mi sembra ovvio. Ora per maturare la seconda pensione da civile devi lavorare da civile almeno 20 anni. Quindi senza altri motivi di salute (esempio legge 335) andrai in pensione a 67 anni di età' sperando per te di riuscire a fare minimo 20 anni di servizio per quell'età: i due trattamenti pensionistici si uniranno. Se non farai almeno 20 anni da civile, continuerai a percepire la tua PPO che stai percependo senza decurtazioni e, all'età pensionabile prenderai la cosiddetta indennità 'una volta tanto'. Spero di esserti stato d'aiuto. Comunque ci sono già molte sentenze in merito.GianniRo ha scritto: ↑gio dic 09, 2021 2:40 pm se può essere utile, transitato con 24 anni di servizio, causa di servizio tab A cat 6, percepisco lo stipendio intero che avevo da poliziotto e percepisco la pensione di privilegio di € 1.511,42 lorda e netta di € 1.196,58, più la tredicesima. Ho saputo che l'inps ha inviato al mio datore di lavoro la cifra da decurtare ma al momento (per fortuna) non l'hanno fatto. Non ho fatto nessuna richiesta di cumolo e al momento ho 5 anni di servizio nell'amministrazione civile dell'interno. Ben vengano i consigli sul come meglio gestire la cosa, anche perchè nel caso volessi licenziarmi, non capisco quanto riuscirei a prendere. Grazie a chi volesse rispondere. Saluti
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Re: Cumulo Pensione Privilegiata e Stipendio
Messaggio da antonior76 »
In caso di inabilità a proficuo lavoro quindi 335, bisogna fare 2 distinzioni: inabilità dovuta a patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio oppure patologia non dipendente da causa di servizio. Nel primo caso la tua tabella A schizzerebbe in A1 con l'adeguamento della PPO, mentre non so cosa succederebbe con gli anni da civile. Nel secondo caso dovresti continuare a percepire la PPO e la seconda pensione grazie alla 335, ti verrebbe riconosciuta come se avessi lavorato fino al limite dell'età pensionabile. Su queste due casistiche anche a me piacerebbe una risposta certa da qualche esperto.
Re: Cumulo Pensione Privilegiata e Stipendio
Si infatti sarebbe interessante saperne di più, in particolare, come nel mio caso, dopo 5 anni di servizio da civile, e con l'insorgenza di patologie diverse da quelle che hanno cagionato la mia riforma nella PS, eventualmente una volta ottenuta la legge 335, se l'assegno diretto di privilegio che sto percependo sia compatibile r in quale misura con una pensione di inabilità.
Spero che i colleghi esperti abbiano la pazienza di rispondere.
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Re: Cumulo Pensione Privilegiata e Stipendio
Messaggio da nonno Alberto »
GianniRo ha scritto: ↑ven dic 10, 2021 3:47 pm Si infatti sarebbe interessante saperne di più, in particolare, come nel mio caso, dopo 5 anni di servizio da civile, e con l'insorgenza di patologie diverse da quelle che hanno cagionato la mia riforma nella PS, eventualmente una volta ottenuta la legge 335, se l'assegno diretto di privilegio che sto percependo sia compatibile r in quale misura con una pensione di inabilità.
Spero che i colleghi esperti abbiano la pazienza di rispondere.
Queste sono dinamiche da trattate nella
sezione calcoli pensionistici, a cui potrai accedere diventando Sostenitore.
Ciao Alberto
Re: Cumulo Pensione Privilegiata e Stipendio
@ Antonio e Gianni,
Pensione di inabilità per i dipendenti pubblici (legge 335/95, articolo 2, comma 12)
Cos'è
Qualora un dipendente pubblico non sia in grado di proseguire l'attività lavorativa per l'aggravamento del proprio stato di salute, può chiedere al proprio ente datore di lavoro di essere sottoposto alla visita medico-collegiale per il riconoscimento dell'inabilità.
Con effetto dal 1° gennaio 1996, l'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede il diritto a conseguire un trattamento pensionistico nei casi in cui la cessazione del servizio sia dovuta a infermità non dipendente da causa di servizio e per la quale gli interessati si trovino «nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa».
A chi è rivolto
Sono destinatari della pensione d'inabilità tutti i dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
La pensione di inabilità decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. La prestazione è vitalizia e cessa, quindi, con la morte del pensionato. È inoltre reversibile in favore dei superstiti aventi diritto.
Il trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, legge 335/1995 prevede la stessa decorrenza della pensione di inabilità. Tuttavia, se la domanda è stata presentata dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata. Anche in questo caso la prestazione è vitalizia, salvo revoca per esito negativo dell'eventuale revisione dello stato inabilitante.
QUANTO SPETTA
Il riconoscimento della pensione di inabilità secondo l'articolo 2, comma 12, legge 335/1995 comporta l'attribuzione di un "bonus" o di un'anzianità convenzionale come se l'iscritto avesse lavorato fino al compimento del 60° anno di età oppure fino al 40° anno di servizio.
Domanda
REQUISITI
Il diritto alla pensione di inabilità così come disciplinata dall'articolo 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335 spetta alle seguenti condizioni:
possesso di un’anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico; concorrono alla formazione della suddetta anzianità, eventuali periodi riscattati o ricongiunti presso questo Istituto;
risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio.
Questo tipo di pensione è incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all'estero ed è revocata nel caso venissero meno le condizioni per la sua concessione.
Nel caso in cui venga accertata una contribuzione connessa ad attività lavorativa autonoma o subordinata che si collochi in un arco temporale successivo alla decorrenza della pensione di inabilità, il trattamento è revocato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la causa di incompatibilità, con contestuale recupero delle eventuali somme indebitamente percepite. Se ne ricorrono i requisiti, a seguito della revoca può essere corrisposto un trattamento pensionistico considerando nell'anzianità contributiva utile il servizio effettivamente posseduto all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro incrementato dai contributi figurativi accreditati nel periodo di godimento della pensione di inabilità revocata.
L'ex dipendente che ha già prodotto istanza di pensione di inabilità ai sensi della normativa in argomento in attività di servizio e che è già stato sottoposto ad accertamenti sanitari conclusi con il giudizio da parte della Commissione Medica di inabilità assoluta e permanente (a qualsiasi proficuo lavoro o alle mansioni svolte) che hanno dato luogo al collocamento a riposo, non può essere successivamente sottoposto a nuovi accertamenti sanitari in quanto la Commissione Medica si è già espressa.
COME FARE DOMANDA
Per richiedere la pensione di inabilità disciplinata dall'articolo 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335 è necessario presentare domanda all'amministrazione presso la quale il dipendente o l'ex dipendente presta o ha prestato attività lavorativa, esclusivamente secondo lo schema dell'allegato 1 della circolare INPDAP 24 ottobre 1997, n. 57 (pdf 1,8MB). A tale istanza va allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (allegato 2 della medesima circolare).
In funzione dell'ente o amministrazione di appartenenza l'accertamento dello stato di inabilità viene affidato a vari organismi sanitari:
commissioni mediche ospedaliere per il comparto Forze Armate, corpi di Polizia anche a ordinamento civile, dipendenti del Ministeri della Difesa e del Ministero dell'Interno, commissioni mediche ospedaliere per il comparto Forze Armate, corpi di Polizia anche a ordinamento civile, dipendenti del Ministeri della Difesa e del Ministero dell'Interno;
commissione medica dell'ASL per il comparto enti pubblici non economici;
commissione medica di verifica per il comparto scuola, università, ministeri, sanità, enti locali.
Per l'accertamento del diritto alla prestazione, l'ente di appartenenza dell'iscritto deve inviare necessariamente il verbale di visita medico-collegiale attestante lo stato d'inabilità e la delibera di collocamento a riposo per inabilità.
La domanda per la liquidazione di pensione di inabilità per quella disciplinata ai sensi dell'articolo 2, comma 12, legge 335/1995 si presentano online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.
Saluti
Pensione di inabilità per i dipendenti pubblici (legge 335/95, articolo 2, comma 12)
Cos'è
Qualora un dipendente pubblico non sia in grado di proseguire l'attività lavorativa per l'aggravamento del proprio stato di salute, può chiedere al proprio ente datore di lavoro di essere sottoposto alla visita medico-collegiale per il riconoscimento dell'inabilità.
Con effetto dal 1° gennaio 1996, l'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede il diritto a conseguire un trattamento pensionistico nei casi in cui la cessazione del servizio sia dovuta a infermità non dipendente da causa di servizio e per la quale gli interessati si trovino «nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa».
A chi è rivolto
Sono destinatari della pensione d'inabilità tutti i dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
La pensione di inabilità decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. La prestazione è vitalizia e cessa, quindi, con la morte del pensionato. È inoltre reversibile in favore dei superstiti aventi diritto.
Il trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, legge 335/1995 prevede la stessa decorrenza della pensione di inabilità. Tuttavia, se la domanda è stata presentata dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata. Anche in questo caso la prestazione è vitalizia, salvo revoca per esito negativo dell'eventuale revisione dello stato inabilitante.
QUANTO SPETTA
Il riconoscimento della pensione di inabilità secondo l'articolo 2, comma 12, legge 335/1995 comporta l'attribuzione di un "bonus" o di un'anzianità convenzionale come se l'iscritto avesse lavorato fino al compimento del 60° anno di età oppure fino al 40° anno di servizio.
Domanda
REQUISITI
Il diritto alla pensione di inabilità così come disciplinata dall'articolo 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335 spetta alle seguenti condizioni:
possesso di un’anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico; concorrono alla formazione della suddetta anzianità, eventuali periodi riscattati o ricongiunti presso questo Istituto;
risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio.
Questo tipo di pensione è incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all'estero ed è revocata nel caso venissero meno le condizioni per la sua concessione.
Nel caso in cui venga accertata una contribuzione connessa ad attività lavorativa autonoma o subordinata che si collochi in un arco temporale successivo alla decorrenza della pensione di inabilità, il trattamento è revocato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la causa di incompatibilità, con contestuale recupero delle eventuali somme indebitamente percepite. Se ne ricorrono i requisiti, a seguito della revoca può essere corrisposto un trattamento pensionistico considerando nell'anzianità contributiva utile il servizio effettivamente posseduto all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro incrementato dai contributi figurativi accreditati nel periodo di godimento della pensione di inabilità revocata.
L'ex dipendente che ha già prodotto istanza di pensione di inabilità ai sensi della normativa in argomento in attività di servizio e che è già stato sottoposto ad accertamenti sanitari conclusi con il giudizio da parte della Commissione Medica di inabilità assoluta e permanente (a qualsiasi proficuo lavoro o alle mansioni svolte) che hanno dato luogo al collocamento a riposo, non può essere successivamente sottoposto a nuovi accertamenti sanitari in quanto la Commissione Medica si è già espressa.
COME FARE DOMANDA
Per richiedere la pensione di inabilità disciplinata dall'articolo 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335 è necessario presentare domanda all'amministrazione presso la quale il dipendente o l'ex dipendente presta o ha prestato attività lavorativa, esclusivamente secondo lo schema dell'allegato 1 della circolare INPDAP 24 ottobre 1997, n. 57 (pdf 1,8MB). A tale istanza va allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (allegato 2 della medesima circolare).
In funzione dell'ente o amministrazione di appartenenza l'accertamento dello stato di inabilità viene affidato a vari organismi sanitari:
commissioni mediche ospedaliere per il comparto Forze Armate, corpi di Polizia anche a ordinamento civile, dipendenti del Ministeri della Difesa e del Ministero dell'Interno, commissioni mediche ospedaliere per il comparto Forze Armate, corpi di Polizia anche a ordinamento civile, dipendenti del Ministeri della Difesa e del Ministero dell'Interno;
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Per l'accertamento del diritto alla prestazione, l'ente di appartenenza dell'iscritto deve inviare necessariamente il verbale di visita medico-collegiale attestante lo stato d'inabilità e la delibera di collocamento a riposo per inabilità.
La domanda per la liquidazione di pensione di inabilità per quella disciplinata ai sensi dell'articolo 2, comma 12, legge 335/1995 si presentano online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.
Saluti
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Re: Cumulo Pensione Privilegiata e Stipendio
Messaggio da nonno Alberto »
GianniRo ha scritto: ↑gio dic 09, 2021 2:40 pm se può essere utile, transitato con 24 anni di servizio, causa di servizio tab A cat 6, percepisco lo stipendio intero che avevo da poliziotto e percepisco la pensione di privilegio di € 1.511,42 lorda e netta di € 1.196,58, più la tredicesima. Ho saputo che l'inps ha inviato al mio datore di lavoro la cifra da decurtare ma al momento (per fortuna) non l'hanno fatto.
Verrà fatto poiché l'importo della ppo non è corretta.
Anche in questo caso per determinare l'importo esatto è opportuno interagire nella sezione calcoli pensionistici, diventando Sostenitore.
Non ho fatto nessuna richiesta di cumolo e al momento ho 5 anni di servizio nell'amministrazione civile dell'interno. Ben vengano i consigli sul come meglio gestire la cosa, anche perchè nel caso volessi licenziarmi, non capisco quanto riuscirei a prendere. Grazie a chi volesse rispondere. Saluti
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Re: Cumulo Pensione Privilegiata e Stipendio
Messaggio da antonior76 »
Voglio sottolineare che nel mio caso oltre ad essere intervenuta la PPO dopo 6 anni dal transito, mi viene corrisposto anche l'assegno riassorbibile. Spero sia giusto!!!!
Re: Cumulo Pensione Privilegiata e Stipendio
Grazie mille, farò come consigliato, diventerò sostenitore e riformulo il quesito nel forum. Tuttavia non ho mai firmato nulla all'INPS in quanto la determina dell'assegno di privilegio mi è arrivata, solo dopo averli messo in mora perché credo che non avevano idea come procedere essendo una sede di una piccola città, via plico con raccomandata, né all'ufficio Amministrativo contabile della questura che gestisce sia i PS che i civili. Solo da comunicazioni da Roma che mi ha scritto solo per conoscenza, in quanto avevo messo in mora tutti per le lungaggini della pratica, si riporta una legge che adesso non ho sottomano dove mi comunicavano che se richiedevo il pagamento della Privilegiata, gli anni maturati da poliziotto non potevano essere calcolati per la pensione da civile.
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Re: Cumulo Pensione Privilegiata e Stipendio
Messaggio da Carminiello »
Ineccepibile risposta di NavySeals, che quando scrive è perchè sa cosa scrivere. Confermo, conoscendo un collega che ci è passato.NavySeals ha scritto: ↑ven dic 10, 2021 6:37 pmPer ciò che concerne il cumulo tra PPO e inabilità 335, essa è consentita (la patologia della 335 non deve essere connessa nè riconducibile a quella che ha originato la causa di servizio) ma con i medesimi limiti di reddito previsti per la pensione di invalidità al 100%, che per il 2021 è 16.982 euro lordi.nonno Alberto ha scritto: ↑ven dic 10, 2021 4:17 pmGianniRo ha scritto: ↑ven dic 10, 2021 3:47 pm Si infatti sarebbe interessante saperne di più, in particolare, come nel mio caso, dopo 5 anni di servizio da civile, e con l'insorgenza di patologie diverse da quelle che hanno cagionato la mia riforma nella PS, eventualmente una volta ottenuta la legge 335, se l'assegno diretto di privilegio che sto percependo sia compatibile r in quale misura con una pensione di inabilità.
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Ciao Alberto
In pratica, se ti viene riconosciuta la 335, da quanto ci dici: hai il requisito oggettivo (5 anni di contributi da civile, di cui 3 nell'ultimo quinquennio), ma non hai il requisito di reddito (la tua PPO supera i 16.982). Quindi, nulla ti spetta.
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Re: Cumulo Pensione Privilegiata e Stipendio
Messaggio da antonior76 »
Ad essere sincero mi partì tutto d'ufficio senza che barrai la casella PPO sulla domanda di causa di servizio (inoltrata 8 anni prima). Bloccai tutto all'INPS con PEC, perché non ricevetti nessun documento dal comitato di verifica per errata spedizione da parte di Previmil. Immaginate che vi chiami l'INPS dicendovi che vi deve pagare una pensione di cui non sapete nulla. Quando ebbi le idee chiare inoltrai la domanda. Ovviamente adesso sto andando in causa contro l'Inps per gli arretrati.
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