ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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elciad1963
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Si mauri64 sicuramente non si diventa ricchi ma sicuramente a natale prossimo non avrò neppure conservato nulla delle 75/80€ di aumento mensile che invece spero di trovare tutti insieme per cir a 60 mesi.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Salve Elciad, è vero anche questo.
Saluti
Saluti
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ELPOCHO
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Buonasera,
ma gli arretrati per il ricalcolo art.54, da quando vengono calcolati ?
Esempio sottoscritto: in pensione da marzo 2014, ricorso presentato luglio 2020.
Alle mensilità arretrate vanno aggiunte anche le tredicesime?
ma gli arretrati per il ricalcolo art.54, da quando vengono calcolati ?
Esempio sottoscritto: in pensione da marzo 2014, ricorso presentato luglio 2020.
Alle mensilità arretrate vanno aggiunte anche le tredicesime?
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Salve ELPOCHO,
la prescrizione dei ratei sugli arretrati e quinquennale pertanto, avendo presentato ricorso a luglio 2020, gli arretrati decorrono da luglio 2015.
Saluti
la prescrizione dei ratei sugli arretrati e quinquennale pertanto, avendo presentato ricorso a luglio 2020, gli arretrati decorrono da luglio 2015.
Saluti
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Attenzione, il ricorso DEVE ESSERE STATO NECESSARIAMENTE PRECEDUTO DA UNA DIFFIDA. Pertanto, la prescrizione quinquennale va computata dalla DATA DELLA (prima) DIFFIDA e non da quella del ricorso. Ovviamente, gli arretrati saranno comprensivi della tredicesima.ELPOCHO ha scritto: mar ott 26, 2021 11:45 pm Buonasera,
ma gli arretrati per il ricalcolo art.54, da quando vengono calcolati ?
Esempio sottoscritto: in pensione da marzo 2014, ricorso presentato luglio 2020.
Alle mensilità arretrate vanno aggiunte anche le tredicesime?
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Perdona Angelo98, come spieghi l'arrivo delle determine a chi non ha fatto ricorsi amministrativi con precedenti diffide?
Forse l'Inps ha provveduto in merito, onde evitare di dare il quinquennio di arretrati ?
Forse l'Inps ha provveduto in merito, onde evitare di dare il quinquennio di arretrati ?
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Da quanto è mia conoscenza tra gli atti interruttivi della prescrizione rientra anche il Giudizio Pensionistico presso la Corte dei Conti
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Il quinquennio di arretrati, (al momento per i piu' 15), spetta anche a chi non aveva fatto diffide o che si erano rivolti ai giudici amministrativi.
Complimenti a chi ha avuto la tenacia di attendere...
Complimenti a chi ha avuto la tenacia di attendere...
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Ciao Lino,
alla luce degli ultimi sviluppi con circolare 107 del 14.07.2021, l'INPS ha riconosciuto ai più 15 e meno 18 anni di anzianità contributiva il ricalcolo del 2,44% d'ufficio. In merito ai meno 15 anni di anzianità contributiva produrrà integrazione successivamente.
Il collega ELPOCHO ha posto un quesito ben preciso: "gli arretrati da quando vengono ricalcolati visto che sono andato in pensione nel 2014".
Qualora l'Istituto previdenziale ricalcolasse quanto spettante tra due anni (tutto è possibile vista la mole di lavoro arretrato), avendo presentato istanza/diffida o quant'altro nel 2020, avrà diritto a percepire gli arretrati dal 2015 e non dal 2018 (ultimo quinquennio).
Ciò considerato, per coloro andati in pensione tanti anni addietro, prima si presenta l'istanza meno arretrati si perderanno.
Saluti
alla luce degli ultimi sviluppi con circolare 107 del 14.07.2021, l'INPS ha riconosciuto ai più 15 e meno 18 anni di anzianità contributiva il ricalcolo del 2,44% d'ufficio. In merito ai meno 15 anni di anzianità contributiva produrrà integrazione successivamente.
Il collega ELPOCHO ha posto un quesito ben preciso: "gli arretrati da quando vengono ricalcolati visto che sono andato in pensione nel 2014".
Qualora l'Istituto previdenziale ricalcolasse quanto spettante tra due anni (tutto è possibile vista la mole di lavoro arretrato), avendo presentato istanza/diffida o quant'altro nel 2020, avrà diritto a percepire gli arretrati dal 2015 e non dal 2018 (ultimo quinquennio).
Ciò considerato, per coloro andati in pensione tanti anni addietro, prima si presenta l'istanza meno arretrati si perderanno.
Saluti
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Si si grazie ,sapevo, mi riferivo per chi non ha fatto diffide e non è ricorso ai giudici amministrativi..
Visto le spese vive, e le esiguità delle somme siamo li.
Visto le spese vive, e le esiguità delle somme siamo li.
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Manovra governo: Disegno di legge di bilancio 2022 del 28 ottobre 2021
ART. 27.
(Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell’articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)
1. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di
un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla
specificità prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da
liquidarsi con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati in 28.214.318 euro per
l’anno 2022, 32.527.983 euro per l’anno 2023, 46.764.831 per l’anno 2024, 39.840.709 euro per l’anno 2025,
43.000.595 euro per l’anno 2026, 46.901.974 euro, per l’anno 2027, 49.248.807 per l’anno 2028, 49.927.172
per l’anno 2029, 54.721.615 per l’anno 2030 e 57.469.415 euro a decorrere dall’anno 2031, si provvede
mediante……….. ».
ART. 27.
(Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell’articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)
1. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di
un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla
specificità prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da
liquidarsi con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati in 28.214.318 euro per
l’anno 2022, 32.527.983 euro per l’anno 2023, 46.764.831 per l’anno 2024, 39.840.709 euro per l’anno 2025,
43.000.595 euro per l’anno 2026, 46.901.974 euro, per l’anno 2027, 49.248.807 per l’anno 2028, 49.927.172
per l’anno 2029, 54.721.615 per l’anno 2030 e 57.469.415 euro a decorrere dall’anno 2031, si provvede
mediante……….. ».
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Salve anco2010,
abbiamo incominciato a discuterne anche in altre sezioni del forum:
art-54-polizia-di-stato-33754#p238672
Saluti
abbiamo incominciato a discuterne anche in altre sezioni del forum:
art-54-polizia-di-stato-33754#p238672
Saluti
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Altri colleghi fortunati a cui resterà il 44%.
Con le sentenze n. 432 – 434 e 435, la CdC sez. 3^ d’Appello (tutte provenienti dalla CdC Campania) a seguito degli Appelli proposti dall’INPS li dichiara tutti INAMMISSIBILI in quanto ha notificato l’atto di appello oltre il termine dei 60 gg. rispetto alla data di notifica della sentenza di Primo grado da parte della controparte.
Infatti nelle sentenze si legge:
La base normativa costituita dall’ art. 1, comma 5 bis, del d.l. n. 453 del 15 novembre 1993, convertito, con modificazioni, nella l. 14 gennaio 1994 n. 19, aggiunto dall’ art. 1 del d.l. n. 453 del 23 ottobre 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 639 del 20 dicembre 1996, già prevedeva che “l’appello è proponibile … entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza”.
La disposizione ha trovato integrale conferma nell’ art. 178 c.g.c., applicabile ratione temporis che, al comma 2, precisa che “i termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile”.
Occorre, in buona sostanza, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione che la sentenza sia stata notificata, su istanza di parte, nel domicilio eletto dalla controparte; diversamente l’appello può essere proposto utilmente entro un anno (con l’addizione del periodo di sospensione feriale) dalla pubblicazione della sentenza.
Nel caso di specie la notificazione della sentenza è avvenuta regolarmente il 7.12.2019 con pec all’indirizzo mail del difensore come indicato da quest’ultimo nella comparsa di risposta e, pertanto, il termine breve di 60 gg. sarebbe spirato il 6.02.2020 (precedentemente alla sospensione dei termini disposta a causa dell’emergenza covid, che iniziò a decorrere dal 9.3.20) mentre invece l’atto di appello è stato notificato solo in data 29.4.2020.
N.B.: quest’ultima parte è identica per tutte e 3 sentenze ma varia la data di notifica.
Con le sentenze n. 432 – 434 e 435, la CdC sez. 3^ d’Appello (tutte provenienti dalla CdC Campania) a seguito degli Appelli proposti dall’INPS li dichiara tutti INAMMISSIBILI in quanto ha notificato l’atto di appello oltre il termine dei 60 gg. rispetto alla data di notifica della sentenza di Primo grado da parte della controparte.
Infatti nelle sentenze si legge:
La base normativa costituita dall’ art. 1, comma 5 bis, del d.l. n. 453 del 15 novembre 1993, convertito, con modificazioni, nella l. 14 gennaio 1994 n. 19, aggiunto dall’ art. 1 del d.l. n. 453 del 23 ottobre 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 639 del 20 dicembre 1996, già prevedeva che “l’appello è proponibile … entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza”.
La disposizione ha trovato integrale conferma nell’ art. 178 c.g.c., applicabile ratione temporis che, al comma 2, precisa che “i termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile”.
Occorre, in buona sostanza, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione che la sentenza sia stata notificata, su istanza di parte, nel domicilio eletto dalla controparte; diversamente l’appello può essere proposto utilmente entro un anno (con l’addizione del periodo di sospensione feriale) dalla pubblicazione della sentenza.
Nel caso di specie la notificazione della sentenza è avvenuta regolarmente il 7.12.2019 con pec all’indirizzo mail del difensore come indicato da quest’ultimo nella comparsa di risposta e, pertanto, il termine breve di 60 gg. sarebbe spirato il 6.02.2020 (precedentemente alla sospensione dei termini disposta a causa dell’emergenza covid, che iniziò a decorrere dal 9.3.20) mentre invece l’atto di appello è stato notificato solo in data 29.4.2020.
N.B.: quest’ultima parte è identica per tutte e 3 sentenze ma varia la data di notifica.
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