trasferimento per mandato politico
Re: trasferimento per mandato politico
Guardate cosa è successo ha questo collega APP. circa l’assegnazione a reparto prossimo al Comune ai sensi dell’art. 78, comma 6, del d.P.R. 18 agosto 2000, nr. 267,al fine di esercitare il proprio mandato elettivo, essendo ivi stato eletto consigliere comunale.
Sentenza CdS del 14.02.2012.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 00705/2012REG.PROV.COLL.
N. 07541/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello nr. 7541 del 2008, proposto dal signor OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso l’avv. Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga, 7,
contro
il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, e il COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, in persona del Comandante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per l’annullamento e riforma,
previa sospensiva,
della sentenza del Tribunale Regionale della Giustizia Amministrativa di Trento nr. 222/08 del 21 agosto 2008, resa inter partes, con la quale si è respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 19 luglio 2007, nr. Omissis/T-4-5 di prot., successivamente ricevuto, di non accoglimento dell’istanza presentata dal ricorrente in data 19 giugno 2007, avente a oggetto il trasferimento alla Regione Carabinieri del Molise per l’assegnazione a reparto prossimo al Comune di OMISSIS ai sensi dell’art. 78, comma 6, del d.P.R. 18 agosto 2000, nr. 267, nonché di ogni atto connesso, precedente, presupposto ovvero successivo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione delle Amministrazioni appellate;
Viste le memorie prodotte dall’appellante (in data 13 dicembre 2011) e dall’Amministrazione (in date 14 ottobre 2008 e 6 febbraio 2009) a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza di questa Sezione nr. 5429 del 17 ottobre 2008, con la quale è stata accolta la domanda cautelare, nonché la successiva ordinanza nr. 756 del 10 febbraio 2009, resa su istanza di esecuzione della precedente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2012, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Gabriele Bavaro, su delega dell’avv. Colalillo, per l’appellante e l’avv. dello Stato Andrea Fedeli per l’Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor OMISSIS, appuntato in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di OMISSIS, ha appellato – chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione - la sentenza con la quale il T.R.G.A. di Trento ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento con cui l’Amministrazione della Difesa aveva respinto la sua istanza volta a ottenere, ai sensi dell’art. 78, comma 6, del d.P.R. 18 agosto 2000, nr. 267, il trasferimento a sede più prossima al Comune di OMISSIS al fine di esercitare il proprio mandato elettivo, essendo ivi stato eletto consigliere comunale.
A sostegno dell’appello, l’istante ha dedotto: error in iudicando; errata applicazione e interpretazione degli artt. 77 e 78, comma 6, e 42 del d.P.R. nr. 267 del 2000 in relazione all’art. 51 Cost.; errata valutazione degli atti e deduzioni in giudizio; violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione; violazione dell’art. 12 disp. prel. cod. civ. (in relazione all’erronea accezione data dal primo giudice ai doveri incombenti all’Amministrazione a seguito dell’istanza di “avvicinamento” formulata dal dipendente).
Si sono costituiti il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, opponendosi all’accoglimento dell’appello e chiedendone la reiezione siccome infondato.
All’esito della camera di consiglio del 17 ottobre 2008, questa Sezione, in accoglimento della domanda cautelare, ha ordinato all’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza di avvicinamento avanzata dall’appellante.
Di seguito, le parti hanno argomentato in ordine al nuovo provvedimento di reiezione dell’istanza adottato in esecuzione dell’ordinanza collegiale; l’appellante ha anche proposto un’istanza per l’esecuzione della decisione cautelare, che la Sezione ha respinto nella camera di consiglio del 10 febbraio 2009.
All’udienza del 24 gennaio 2012, il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile sussistenza di profili di improcedibilità rilevabili d’ufficio.
All’esito della discussione, la causa è stata poi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’odierno appellante, signor OMISSIS, appuntato già in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di OMISSIS, ha proposto in data 19 giugno 2007 domanda di assegnazione temporanea a sede vicina al Comune di OMISSIS ai sensi dell’art. 78, comma 6, del d.P.R. 18 agosto 2000, nr. 267, essendo stato ivi eletto consigliere comunale.
Con il ricorso di primo grado, egli ha poi impugnato dinanzi al T.R.G.A. di Trento il provvedimento di diniego del chiesto avvicinamento temporaneo, ed oggi appella la sentenza con la quale il primo giudice ha respinto il predetto ricorso.
2. Tanto premesso, la Sezione rileva che l’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, a seguito dell’ordinanza cautelare emessa in data 17 ottobre 2008, l’Amministrazione si è nuovamente determinata sull’istanza proposta dall’appellante respingendola nuovamente con provvedimento del 27 dicembre 2008 (nr. omissis/C1-T-10), che l’istante non risulta avere impugnato.
Il predetto nuovo provvedimento reiettivo, non essendo accompagnato da alcuna espressa riserva all’esito del presente giudizio e seguendo a una nuova e completa valutazione discrezionale delle circostanze rappresentate nell’istanza, ha sostituito in toto il diniego oggetto dell’originaria impugnazione, e pertanto, sulla scorta della pregressa giurisprudenza della Sezione, un eventuale accoglimento dell’originaria domanda di annullamento sarebbe inidoneo a far conseguire all’istante alcuna concreta utilità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 gennaio 2007, nr. 327).
Ne discende altresì, come anticipato con l’ordinanza nr. 756 del 2009 di reiezione dell’istanza di esecuzione della precedente decisione cautelare, che non possono essere presi in esame i profili di illegittimità ipotizzati dall’appellante con semplice memoria nei confronti del nuovo diniego, non potendo in alcun modo addivenirsi a declaratoria di nullità dello stesso per una pretesa violazione o elusione del precedente dictum cautelare.
3. Quanto sopra evidenziato, peraltro, non esime dal verificare incidentalmente la legittimità o illegittimità del provvedimento di diniego originariamente censurato, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.
Infatti, allo stato non è possibile escludere che residui in capo all’istante la possibilità di future iniziative risarcitorie intese a ottenere il ristoro dei danni cagionatigli dal mancato accoglimento della domanda di avvicinamento tempestivamente formulata.
4. Sotto tale ultimo profilo il Collegio, in difformità da quanto ritenuto dal primo giudice, ritiene che il diniego oggetto dell’originaria impugnazione fosse manifestamente illegittimo.
4.1. Tale illegittimità non investe soltanto la qualificazione del Consiglio Comunale come organo chiamato a svolgere “funzioni meramente consultive” (affermazione la cui grossolana erroneità giuridica è stata sottolineata anche dal T.R.G.A.), ma si estende anche all’ulteriore rilievo circa il carattere “occasionale” dell’attività di tale organo ed alla conseguente carenza di prova e documentazione dell’esatta consistenza degli impegni connessi alla carica ricoperta: infatti, non solo è dato di comune esperienza che l’attività del Consiglio Comunale si svolge anche attraverso le sedute delle Commissioni consiliari, e non esclusivamente con le sedute plenarie, ma più in generale non può disconoscersi l’esigenza di mantenere un costante collegamento col territorio per chiunque, come i consiglieri comunali, sia investito di un mandato elettivo.
4.2. Al di là di ciò, la Sezione non condivide l’interpretazione data dal primo giudice al disposto dell’art. 78, comma 6, del d.P.R. nr. 267 del 2000, laddove impone all’Amministrazione di valutare “con priorità” l’istanza di avvicinamento temporaneo proposta dal dipendente il quale faccia valere il proprio interesse a un più agevole esercizio del mandato elettivo.
Secondo la sentenza impugnata, la predetta “priorità” consisterebbe unicamente nell’obbligo di assicurare al dipendente in questione una sorta di “corsia preferenziale” in occasione delle ordinarie procedure di trasferimento e mobilità, esaminandone la posizione prima di quelle di altri dipendenti pure collocati anteriormente in graduatoria, ma tutto ciò a condizione che procedure di trasferimento siano effettivamente indette (in difetto di ciò, non potendo comunque trovare applicazione la disposizione in commento).
Al contrario, la Sezione condivide il diffuso indirizzo secondo cui la norma de qua va intesa nel senso che questo tipo di trasferimento (temporaneo, in quanto legato al mandato amministrativo) va mantenuto al di fuori della normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria, anche per non penalizzare le aspettative di chi è inserito anche da lungo tempo nelle relative graduatorie, e deve essere istruito a parte, come del resto tutte le domande di trasferimento presentate per avvalersi di specifici benefici previsti dalla legge.
Tutto ciò senza pregiudizio dell’ulteriore principio, richiamato dal primo giudice e che qui merita conferma, secondo cui la disposizione non fa sorgere alcun diritto soggettivo al trasferimento in capo al dipendente, dovendo comunque l’istanza essere esaminata tenendo conto delle esigenze organizzative dell’Amministrazione e compatibilmente con esse.
4.3. Ciò precisato, la Sezione considera evidente l’insufficienza della motivazione addotta a sostegno dell’impugnato diniego, laddove ci si limita ad affermare che “il diritto dell’eletto può essere soddisfatto anche con i relativi permessi”.
Tale rilievo appare generico, soprattutto se si tiene conto della grande distanza esistente nel caso di specie fra la sede di servizio e il Comune ove era destinato a svolgersi il mandato elettivo, e inoltre il diniego non appare assistito da alcuno specifico e puntuale richiamo di esigenze logistiche e organizzative dell’Amministrazione (posti vacanti o coperti nella sede di servizio, eventuali scoperture nelle sedi vicine al Comune di auspicata destinazione etc.).
E che una motivazione precisa e puntuale sia necessaria, alla stregua dei parametri e criteri indicati dal più volte citato art. 78, discende dal diretto coinvolgimento, nelle valutazioni compiute sull’istanza de qua, dei diritti connessi all’elettorato passivo e riconducibili a una situazione soggettiva costituzionalmente protetta ex art. 51 Cost.
5. I rilievi che precedono confermano, ai limitati fini che si sono più sopra precisati, la fondatezza delle doglianze di illegittimità originariamente formulate avverso il primo provvedimento di diniego.
6. In considerazione dell’esito processuale cui si è pervenuti, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile l’appello;
- accerta incidentalmente, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., l’illegittimità del provvedimento originariamente impugnato.
Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2012
Sentenza CdS del 14.02.2012.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 00705/2012REG.PROV.COLL.
N. 07541/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello nr. 7541 del 2008, proposto dal signor OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso l’avv. Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga, 7,
contro
il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, e il COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, in persona del Comandante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per l’annullamento e riforma,
previa sospensiva,
della sentenza del Tribunale Regionale della Giustizia Amministrativa di Trento nr. 222/08 del 21 agosto 2008, resa inter partes, con la quale si è respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 19 luglio 2007, nr. Omissis/T-4-5 di prot., successivamente ricevuto, di non accoglimento dell’istanza presentata dal ricorrente in data 19 giugno 2007, avente a oggetto il trasferimento alla Regione Carabinieri del Molise per l’assegnazione a reparto prossimo al Comune di OMISSIS ai sensi dell’art. 78, comma 6, del d.P.R. 18 agosto 2000, nr. 267, nonché di ogni atto connesso, precedente, presupposto ovvero successivo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione delle Amministrazioni appellate;
Viste le memorie prodotte dall’appellante (in data 13 dicembre 2011) e dall’Amministrazione (in date 14 ottobre 2008 e 6 febbraio 2009) a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza di questa Sezione nr. 5429 del 17 ottobre 2008, con la quale è stata accolta la domanda cautelare, nonché la successiva ordinanza nr. 756 del 10 febbraio 2009, resa su istanza di esecuzione della precedente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2012, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Gabriele Bavaro, su delega dell’avv. Colalillo, per l’appellante e l’avv. dello Stato Andrea Fedeli per l’Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor OMISSIS, appuntato in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di OMISSIS, ha appellato – chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione - la sentenza con la quale il T.R.G.A. di Trento ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento con cui l’Amministrazione della Difesa aveva respinto la sua istanza volta a ottenere, ai sensi dell’art. 78, comma 6, del d.P.R. 18 agosto 2000, nr. 267, il trasferimento a sede più prossima al Comune di OMISSIS al fine di esercitare il proprio mandato elettivo, essendo ivi stato eletto consigliere comunale.
A sostegno dell’appello, l’istante ha dedotto: error in iudicando; errata applicazione e interpretazione degli artt. 77 e 78, comma 6, e 42 del d.P.R. nr. 267 del 2000 in relazione all’art. 51 Cost.; errata valutazione degli atti e deduzioni in giudizio; violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione; violazione dell’art. 12 disp. prel. cod. civ. (in relazione all’erronea accezione data dal primo giudice ai doveri incombenti all’Amministrazione a seguito dell’istanza di “avvicinamento” formulata dal dipendente).
Si sono costituiti il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, opponendosi all’accoglimento dell’appello e chiedendone la reiezione siccome infondato.
All’esito della camera di consiglio del 17 ottobre 2008, questa Sezione, in accoglimento della domanda cautelare, ha ordinato all’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza di avvicinamento avanzata dall’appellante.
Di seguito, le parti hanno argomentato in ordine al nuovo provvedimento di reiezione dell’istanza adottato in esecuzione dell’ordinanza collegiale; l’appellante ha anche proposto un’istanza per l’esecuzione della decisione cautelare, che la Sezione ha respinto nella camera di consiglio del 10 febbraio 2009.
All’udienza del 24 gennaio 2012, il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile sussistenza di profili di improcedibilità rilevabili d’ufficio.
All’esito della discussione, la causa è stata poi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’odierno appellante, signor OMISSIS, appuntato già in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di OMISSIS, ha proposto in data 19 giugno 2007 domanda di assegnazione temporanea a sede vicina al Comune di OMISSIS ai sensi dell’art. 78, comma 6, del d.P.R. 18 agosto 2000, nr. 267, essendo stato ivi eletto consigliere comunale.
Con il ricorso di primo grado, egli ha poi impugnato dinanzi al T.R.G.A. di Trento il provvedimento di diniego del chiesto avvicinamento temporaneo, ed oggi appella la sentenza con la quale il primo giudice ha respinto il predetto ricorso.
2. Tanto premesso, la Sezione rileva che l’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, a seguito dell’ordinanza cautelare emessa in data 17 ottobre 2008, l’Amministrazione si è nuovamente determinata sull’istanza proposta dall’appellante respingendola nuovamente con provvedimento del 27 dicembre 2008 (nr. omissis/C1-T-10), che l’istante non risulta avere impugnato.
Il predetto nuovo provvedimento reiettivo, non essendo accompagnato da alcuna espressa riserva all’esito del presente giudizio e seguendo a una nuova e completa valutazione discrezionale delle circostanze rappresentate nell’istanza, ha sostituito in toto il diniego oggetto dell’originaria impugnazione, e pertanto, sulla scorta della pregressa giurisprudenza della Sezione, un eventuale accoglimento dell’originaria domanda di annullamento sarebbe inidoneo a far conseguire all’istante alcuna concreta utilità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 gennaio 2007, nr. 327).
Ne discende altresì, come anticipato con l’ordinanza nr. 756 del 2009 di reiezione dell’istanza di esecuzione della precedente decisione cautelare, che non possono essere presi in esame i profili di illegittimità ipotizzati dall’appellante con semplice memoria nei confronti del nuovo diniego, non potendo in alcun modo addivenirsi a declaratoria di nullità dello stesso per una pretesa violazione o elusione del precedente dictum cautelare.
3. Quanto sopra evidenziato, peraltro, non esime dal verificare incidentalmente la legittimità o illegittimità del provvedimento di diniego originariamente censurato, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.
Infatti, allo stato non è possibile escludere che residui in capo all’istante la possibilità di future iniziative risarcitorie intese a ottenere il ristoro dei danni cagionatigli dal mancato accoglimento della domanda di avvicinamento tempestivamente formulata.
4. Sotto tale ultimo profilo il Collegio, in difformità da quanto ritenuto dal primo giudice, ritiene che il diniego oggetto dell’originaria impugnazione fosse manifestamente illegittimo.
4.1. Tale illegittimità non investe soltanto la qualificazione del Consiglio Comunale come organo chiamato a svolgere “funzioni meramente consultive” (affermazione la cui grossolana erroneità giuridica è stata sottolineata anche dal T.R.G.A.), ma si estende anche all’ulteriore rilievo circa il carattere “occasionale” dell’attività di tale organo ed alla conseguente carenza di prova e documentazione dell’esatta consistenza degli impegni connessi alla carica ricoperta: infatti, non solo è dato di comune esperienza che l’attività del Consiglio Comunale si svolge anche attraverso le sedute delle Commissioni consiliari, e non esclusivamente con le sedute plenarie, ma più in generale non può disconoscersi l’esigenza di mantenere un costante collegamento col territorio per chiunque, come i consiglieri comunali, sia investito di un mandato elettivo.
4.2. Al di là di ciò, la Sezione non condivide l’interpretazione data dal primo giudice al disposto dell’art. 78, comma 6, del d.P.R. nr. 267 del 2000, laddove impone all’Amministrazione di valutare “con priorità” l’istanza di avvicinamento temporaneo proposta dal dipendente il quale faccia valere il proprio interesse a un più agevole esercizio del mandato elettivo.
Secondo la sentenza impugnata, la predetta “priorità” consisterebbe unicamente nell’obbligo di assicurare al dipendente in questione una sorta di “corsia preferenziale” in occasione delle ordinarie procedure di trasferimento e mobilità, esaminandone la posizione prima di quelle di altri dipendenti pure collocati anteriormente in graduatoria, ma tutto ciò a condizione che procedure di trasferimento siano effettivamente indette (in difetto di ciò, non potendo comunque trovare applicazione la disposizione in commento).
Al contrario, la Sezione condivide il diffuso indirizzo secondo cui la norma de qua va intesa nel senso che questo tipo di trasferimento (temporaneo, in quanto legato al mandato amministrativo) va mantenuto al di fuori della normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria, anche per non penalizzare le aspettative di chi è inserito anche da lungo tempo nelle relative graduatorie, e deve essere istruito a parte, come del resto tutte le domande di trasferimento presentate per avvalersi di specifici benefici previsti dalla legge.
Tutto ciò senza pregiudizio dell’ulteriore principio, richiamato dal primo giudice e che qui merita conferma, secondo cui la disposizione non fa sorgere alcun diritto soggettivo al trasferimento in capo al dipendente, dovendo comunque l’istanza essere esaminata tenendo conto delle esigenze organizzative dell’Amministrazione e compatibilmente con esse.
4.3. Ciò precisato, la Sezione considera evidente l’insufficienza della motivazione addotta a sostegno dell’impugnato diniego, laddove ci si limita ad affermare che “il diritto dell’eletto può essere soddisfatto anche con i relativi permessi”.
Tale rilievo appare generico, soprattutto se si tiene conto della grande distanza esistente nel caso di specie fra la sede di servizio e il Comune ove era destinato a svolgersi il mandato elettivo, e inoltre il diniego non appare assistito da alcuno specifico e puntuale richiamo di esigenze logistiche e organizzative dell’Amministrazione (posti vacanti o coperti nella sede di servizio, eventuali scoperture nelle sedi vicine al Comune di auspicata destinazione etc.).
E che una motivazione precisa e puntuale sia necessaria, alla stregua dei parametri e criteri indicati dal più volte citato art. 78, discende dal diretto coinvolgimento, nelle valutazioni compiute sull’istanza de qua, dei diritti connessi all’elettorato passivo e riconducibili a una situazione soggettiva costituzionalmente protetta ex art. 51 Cost.
5. I rilievi che precedono confermano, ai limitati fini che si sono più sopra precisati, la fondatezza delle doglianze di illegittimità originariamente formulate avverso il primo provvedimento di diniego.
6. In considerazione dell’esito processuale cui si è pervenuti, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile l’appello;
- accerta incidentalmente, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., l’illegittimità del provvedimento originariamente impugnato.
Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2012
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Re: trasferimento per mandato politico
Messaggio da gladiatoredicaserta »
davvero molto interessante...grazie per averlo pubblicato, mi interessa peesonalmente.
Re: trasferimento per mandato politico
Rigetto dell’istanza di trasferimento ai sensi art 78 comma 6 T.U.E.L. per mandato elettorale.-
Trasferimento di sede lavorativa ai sensi dell’art. 78, sesto comma, del Testo Unico per gli Enti Locali, poichè lo stesso, oltre ad essere Consigliere Comunale, riveste la carica di Assessore Comunale.
Ricorso Accolto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 02826/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00442/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 442 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, viale Bruno Buozzi, 87;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di trasferimento ai sensi art 78 comma 6 T.U.E.L.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
OMISSIS;
Avvertite le stesse parti circa la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento della determinazione n. OMISSIS di protocollo del 21 ottobre 2011, con la quale il Capo del I Reparto dello Stato Maggiore, Ufficio Personale Brigadieri, Appuntati e Carabinieri del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto il “non accoglimento dell’istanza” dell’8 luglio 2009 con la quale il ricorrente aveva chiesto il trasferimento di sede lavorativa ai sensi dell’art. 78, sesto comma, del Testo Unico per gli Enti Locali;
Considerato che il ricorrente contesta i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di trasferimento individuati dall’Amministrazione nel fatto che il richiedente, prestando servizio in una regione limitrofa a quella richiesta, può espletare il mandato elettorale avvalendosi dei benefici previsti dal D. L.vo n. 267/2000, e con il richiamo a generiche esigenze di organico e servizio dei reparti interessati;
Considerato che il ricorso si appalesa fondato sotto il profilo di una carenza di motivazione dell’impugnato provvedimento, che respinge l’istanza di trasferimento presentata dal ricorrente sulla base del fatto che lo stesso presta servizio in una regione limitrofa a quella richiesta, senza invece considerare la effettiva distanza tra la sede attuale di servizio del ricorrente (OMISSIS) ed il Comune di OMISSIS, dove lo stesso, oltre ad essere Consigliere Comunale, riveste la carica di Assessore Comunale;
Considerato, pertanto, che la ratio dell’art. 79 del Testo Unico degli Enti locali è proprio quella di agevolare il lavoratore investito di una carica pubblica, rimuovendo gli eventuali ostacoli che possano impedire il legittimo svolgimento del suddetto ufficio, per cui il provvedimento impugnato appare il risultato di una carente istruttoria che non ha tenuto conto della effettiva situazione nella quale si trova il ricorrente, il quale per poter svolgere il suo mandato si deve sobbarcare notevoli disagi fisici che possono compromettere anche la sua efficienza nel servizio di istituto;
Considerato, peraltro, che l’accoglimento del proposto gravame con il conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento comporterà per l’Amministrazione resistente l’obbligo di una nuova determinazione che tenga conto delle considerazioni sopra riportate;
Il ricorso va, quindi, accolto mentre le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvo le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2012
Trasferimento di sede lavorativa ai sensi dell’art. 78, sesto comma, del Testo Unico per gli Enti Locali, poichè lo stesso, oltre ad essere Consigliere Comunale, riveste la carica di Assessore Comunale.
Ricorso Accolto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 02826/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00442/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 442 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, viale Bruno Buozzi, 87;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di trasferimento ai sensi art 78 comma 6 T.U.E.L.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
OMISSIS;
Avvertite le stesse parti circa la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento della determinazione n. OMISSIS di protocollo del 21 ottobre 2011, con la quale il Capo del I Reparto dello Stato Maggiore, Ufficio Personale Brigadieri, Appuntati e Carabinieri del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto il “non accoglimento dell’istanza” dell’8 luglio 2009 con la quale il ricorrente aveva chiesto il trasferimento di sede lavorativa ai sensi dell’art. 78, sesto comma, del Testo Unico per gli Enti Locali;
Considerato che il ricorrente contesta i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di trasferimento individuati dall’Amministrazione nel fatto che il richiedente, prestando servizio in una regione limitrofa a quella richiesta, può espletare il mandato elettorale avvalendosi dei benefici previsti dal D. L.vo n. 267/2000, e con il richiamo a generiche esigenze di organico e servizio dei reparti interessati;
Considerato che il ricorso si appalesa fondato sotto il profilo di una carenza di motivazione dell’impugnato provvedimento, che respinge l’istanza di trasferimento presentata dal ricorrente sulla base del fatto che lo stesso presta servizio in una regione limitrofa a quella richiesta, senza invece considerare la effettiva distanza tra la sede attuale di servizio del ricorrente (OMISSIS) ed il Comune di OMISSIS, dove lo stesso, oltre ad essere Consigliere Comunale, riveste la carica di Assessore Comunale;
Considerato, pertanto, che la ratio dell’art. 79 del Testo Unico degli Enti locali è proprio quella di agevolare il lavoratore investito di una carica pubblica, rimuovendo gli eventuali ostacoli che possano impedire il legittimo svolgimento del suddetto ufficio, per cui il provvedimento impugnato appare il risultato di una carente istruttoria che non ha tenuto conto della effettiva situazione nella quale si trova il ricorrente, il quale per poter svolgere il suo mandato si deve sobbarcare notevoli disagi fisici che possono compromettere anche la sua efficienza nel servizio di istituto;
Considerato, peraltro, che l’accoglimento del proposto gravame con il conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento comporterà per l’Amministrazione resistente l’obbligo di una nuova determinazione che tenga conto delle considerazioni sopra riportate;
Il ricorso va, quindi, accolto mentre le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvo le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2012
Re: trasferimento per mandato politico
Questa è positiva.
1) - Trasferimento temporaneo dal comando generale emilia romagna alle province di salerno, potenza e avellino, al fine di espletare in modo più agevole le funzioni di consigliere comunale, di assessore con delega alla "sicurezza e protezione civile" nonchè di vicesindaco presso l'amministrazione municipale del comune di Auletta (sa);
2) - Per espletare detti incarichi ha chiesto, in applicazione dell’art. 78 TUEL, l’assegnazione temporanea, fino al termine del mandato, al Comando regionale Campania – provincia si Salerno o Potenza o Avellino.
3) - Lo spirito della norma che si ispira direttamente all'articolo 51, comma 3, della Costituzione, è quello per cui "chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro".
Il resto potete leggerlo qui sotto in sentenza. Ricorso Accolto.
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09/07/2012 201200479 Sentenza 1
N. 00479/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01383/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1383 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Granese, Marcello Feola, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Comando Generale Guardia di Finanza, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
- della determinazione n. ……… del 3 agosto 2011 a firma del comandante in seconda del comando generale della guardia di finanza, di rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente in data 17.2.2011 per il trasferimento temporaneo dal comando generale emilia romagna alle province di salerno, potenza e avellino, al fine di espletare in modo più agevole le funzioni di consigliere comunale, di assessore con delega alla "sicurezza e protezione civile" nonchè di vicesindaco presso l'amministrazione municipale del comune di Auletta (sa);
- ove necessario, se negativo, del parere espresso in merito dal comandante interregionale dell'italia centro settentrionale con nota prot. ……… in data 22 marzo 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente è appuntato della guardia di Finanza in servizio presso la 1° compagnia di OMISSIS.
E’ stato eletto consigliere comunale e ha avuto l’incarico di Assessore con delega alla sicurezza e protezione civile nonché vicesindaco nel comune di Auletta (SA).
Per espletare detti incarichi ha chiesto, in applicazione dell’art. 78 TUEL, l’assegnazione temporanea, fino al termine del mandato, al Comando regionale Campania – provincia si Salerno o Potenza o Avellino.
Il comandante della 1° compagnia di OMISSIS ha espresso parere favorevole.
Il comando generale della guardia di finanza ha rigettato l’istanza facendo riferimento genericamente al prevalente “interesse istituzionale ad un’ottimale distribuzione delle risorse sul territorio”.
2. Avverso detto provvedimento ha presentato ricorso al T.A.R. l’interessato deducendone l’illegittimità.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza 35/2010 e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.
3. L'articolo 78, del D. Lgs. n. 267 del 2000 dispone testualmente al comma 6 che " 6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Nell'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la proprietà per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine. Il servizio sostitutivo di leva non può essere espletato nell'ente nel quale il soggetto è amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione ".
Lo spirito della norma che si ispira direttamente all'articolo 51, comma 3, della Costituzione, è quello per cui "chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro".
Naturalmente, al di là del nomen utilizzato sia da parte ricorrente sia dall'amministrazione, non si tratta di un trasferimento in senso tecnico, ma di un beneficio temporaneo collegato strettamente al mandato elettorale.
4. In diritto, va condiviso il diffuso indirizzo secondo cui la norma de qua va intesa nel senso che questo tipo di trasferimento (temporaneo, in quanto legato al mandato amministrativo) va mantenuto al di fuori della normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria, anche per non penalizzare le aspettative di chi è inserito anche da lungo tempo nelle relative graduatorie, e deve essere istruito a parte, come del resto tutte le domande di trasferimento presentate per avvalersi di specifici benefici previsti dalla legge.
Tutto ciò senza pregiudizio dell'ulteriore principio, secondo cui la disposizione non fa sorgere alcun diritto soggettivo al trasferimento in capo al dipendente, dovendo comunque l'istanza essere esaminata tenendo conto delle esigenze organizzative dell'Amministrazione e compatibilmente con esse.
5. Ciò premesso il ricorso è fondato
Il collegio considera evidente l'insufficienza della motivazione addotta a sostegno dell'impugnato diniego, laddove ci si limita ad affermare che è prevalente “interesse istituzionale ad un’ottimale distribuzione delle risorse sul territorio”, senza altro aggiungere , pur in presenza del parere favorevole del comandante della compagnia ove il ricorrente presta servizio.
Tale rilievo appare generico, soprattutto se si tiene conto della grande distanza esistente nel caso di specie fra la sede di servizio del ricorrente e il Comune ove è destinato a svolgersi il mandato elettivo, e inoltre il diniego non appare assistito da alcuno specifico e puntuale richiamo di esigenze logistiche e organizzative dell'Amministrazione (posti vacanti o coperti nella sede di servizio, eventuali scoperture nelle sedi vicine al Comune di auspicata destinazione etc.).
E che una motivazione precisa e puntuale sia necessaria, alla stregua dei parametri e criteri indicati dal più volte citato art. 78, discende dal diretto coinvolgimento, nelle valutazioni compiute sull'istanza de qua, dei diritti connessi all'elettorato passivo e riconducibili a una situazione soggettiva costituzionalmente protetta ex art. 51 Cost.( Consiglio di Stato,sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 705).
6. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati.
7. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa, sussistendo contrasti interpretativi sulla disposizione normativa in parola..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
Sergio Fina, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2012
1) - Trasferimento temporaneo dal comando generale emilia romagna alle province di salerno, potenza e avellino, al fine di espletare in modo più agevole le funzioni di consigliere comunale, di assessore con delega alla "sicurezza e protezione civile" nonchè di vicesindaco presso l'amministrazione municipale del comune di Auletta (sa);
2) - Per espletare detti incarichi ha chiesto, in applicazione dell’art. 78 TUEL, l’assegnazione temporanea, fino al termine del mandato, al Comando regionale Campania – provincia si Salerno o Potenza o Avellino.
3) - Lo spirito della norma che si ispira direttamente all'articolo 51, comma 3, della Costituzione, è quello per cui "chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro".
Il resto potete leggerlo qui sotto in sentenza. Ricorso Accolto.
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09/07/2012 201200479 Sentenza 1
N. 00479/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01383/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1383 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Granese, Marcello Feola, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Comando Generale Guardia di Finanza, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
- della determinazione n. ……… del 3 agosto 2011 a firma del comandante in seconda del comando generale della guardia di finanza, di rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente in data 17.2.2011 per il trasferimento temporaneo dal comando generale emilia romagna alle province di salerno, potenza e avellino, al fine di espletare in modo più agevole le funzioni di consigliere comunale, di assessore con delega alla "sicurezza e protezione civile" nonchè di vicesindaco presso l'amministrazione municipale del comune di Auletta (sa);
- ove necessario, se negativo, del parere espresso in merito dal comandante interregionale dell'italia centro settentrionale con nota prot. ……… in data 22 marzo 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente è appuntato della guardia di Finanza in servizio presso la 1° compagnia di OMISSIS.
E’ stato eletto consigliere comunale e ha avuto l’incarico di Assessore con delega alla sicurezza e protezione civile nonché vicesindaco nel comune di Auletta (SA).
Per espletare detti incarichi ha chiesto, in applicazione dell’art. 78 TUEL, l’assegnazione temporanea, fino al termine del mandato, al Comando regionale Campania – provincia si Salerno o Potenza o Avellino.
Il comandante della 1° compagnia di OMISSIS ha espresso parere favorevole.
Il comando generale della guardia di finanza ha rigettato l’istanza facendo riferimento genericamente al prevalente “interesse istituzionale ad un’ottimale distribuzione delle risorse sul territorio”.
2. Avverso detto provvedimento ha presentato ricorso al T.A.R. l’interessato deducendone l’illegittimità.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza 35/2010 e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.
3. L'articolo 78, del D. Lgs. n. 267 del 2000 dispone testualmente al comma 6 che " 6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Nell'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la proprietà per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine. Il servizio sostitutivo di leva non può essere espletato nell'ente nel quale il soggetto è amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione ".
Lo spirito della norma che si ispira direttamente all'articolo 51, comma 3, della Costituzione, è quello per cui "chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro".
Naturalmente, al di là del nomen utilizzato sia da parte ricorrente sia dall'amministrazione, non si tratta di un trasferimento in senso tecnico, ma di un beneficio temporaneo collegato strettamente al mandato elettorale.
4. In diritto, va condiviso il diffuso indirizzo secondo cui la norma de qua va intesa nel senso che questo tipo di trasferimento (temporaneo, in quanto legato al mandato amministrativo) va mantenuto al di fuori della normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria, anche per non penalizzare le aspettative di chi è inserito anche da lungo tempo nelle relative graduatorie, e deve essere istruito a parte, come del resto tutte le domande di trasferimento presentate per avvalersi di specifici benefici previsti dalla legge.
Tutto ciò senza pregiudizio dell'ulteriore principio, secondo cui la disposizione non fa sorgere alcun diritto soggettivo al trasferimento in capo al dipendente, dovendo comunque l'istanza essere esaminata tenendo conto delle esigenze organizzative dell'Amministrazione e compatibilmente con esse.
5. Ciò premesso il ricorso è fondato
Il collegio considera evidente l'insufficienza della motivazione addotta a sostegno dell'impugnato diniego, laddove ci si limita ad affermare che è prevalente “interesse istituzionale ad un’ottimale distribuzione delle risorse sul territorio”, senza altro aggiungere , pur in presenza del parere favorevole del comandante della compagnia ove il ricorrente presta servizio.
Tale rilievo appare generico, soprattutto se si tiene conto della grande distanza esistente nel caso di specie fra la sede di servizio del ricorrente e il Comune ove è destinato a svolgersi il mandato elettivo, e inoltre il diniego non appare assistito da alcuno specifico e puntuale richiamo di esigenze logistiche e organizzative dell'Amministrazione (posti vacanti o coperti nella sede di servizio, eventuali scoperture nelle sedi vicine al Comune di auspicata destinazione etc.).
E che una motivazione precisa e puntuale sia necessaria, alla stregua dei parametri e criteri indicati dal più volte citato art. 78, discende dal diretto coinvolgimento, nelle valutazioni compiute sull'istanza de qua, dei diritti connessi all'elettorato passivo e riconducibili a una situazione soggettiva costituzionalmente protetta ex art. 51 Cost.( Consiglio di Stato,sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 705).
6. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati.
7. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa, sussistendo contrasti interpretativi sulla disposizione normativa in parola..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
Sergio Fina, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2012
Re: trasferimento per mandato politico
Messaggio da SCEPPASAN »
Ciao, si intende circoscrizione Comunale......
Re: trasferimento per mandato politico
distacco amministrativo, in relazione al mandato elettorale.
L’Amministrazione, senza una plausibile ed esplicitata ragione, ha respinto la domanda del ricorrente, assistente capo della Polizia penitenziaria, intesa a ottenere la continuazione del distacco, al fine di consentire la prosecuzione dello svolgimento del mandato elettorale nel Comune ....., nella qualità di consigliere comunale eletto.
Ricorso ACCOLTO.
Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
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18/06/2013 201300428 Sentenza 1
N. 00428/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00515/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 515 del 2009, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Rossella Di Pilato, con elezione di domicilio in Campobasso, via Mazzini n. 88,
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p. t., e D.A.P. – Direzione Generale del Personale, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, sono legalmente domiciliati,
per l'annullamento
dei seguenti atti: 1) il provvedimento prot. n. GDAP0380817-2009 fasc. 10159, notificato al ricorrente in data 21.10.2009, con il quale il D.G. - Personale e Formazione del Ministero della Giustizia, ha comunicato al ricorrente il non accoglimento dell’istanza datata 16.6.2009, intesa a ottenere la continuazione del distacco presso la Casa di reclusione di Isernia; 2) ogni altro atto preordinato o connesso;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione, la memoria e le note di deposito dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Il ricorrente, assistente capo della Polizia penitenziaria, essendo stato eletto nel 2004 consigliere comunale nel Comune di Longano (Is), otteneva un distacco amministrativo presso la Casa di reclusione di Isernia, in relazione al mandato elettorale. Rieletto nel 2009, non otteneva la stessa sede di distacco, bensì quella di Sulmona. Il ricorrente insorge, per impugnare i seguenti atti: 1) il provvedimento prot. n. GDAP0380817-2009 fasc. 10159, notificato in data 21.10.2009, con il quale il D.G. Personale e Formazione ha comunicato il non accoglimento dell’istanza datata 16.6.2009, intesa a ottenere la continuazione del distacco presso la Casa di reclusione di Isernia; 2) ogni altro atto preordinato o connesso. Il ricorrente deduce i seguenti motivi: 1) violazione dei principi generali sull’istruttoria procedimentale, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e seguenti della legge 3 agosto 1999 n. 265, difetto di motivazione, eccesso di potere, mancata ponderazione comparativa degli interessi coinvolti, violazione e falsa applicazione degli artt. 77, 78 comma sesto della legge n. 267/2000, travisamento dei fatti, manifesta illogicità, sviamento di potere, manifesta ingiustizia; 3) violazione e falsa applicazione della legge 27.12.1985 n. 816 e della legge n. 265/1999 art. 19, difetto di motivazione del provvedimento, che risulta illogico rispetto al precedente distacco concesso in data 6.7.2004.
L’Amministrazione intimata si costituisce e, con successive memoria e note di deposito, deduce l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Ne chiede la reiezione.
Con ordinanza collegiale n. 375/2009, questa Sezione accoglie la domanda cautelare del ricorrente.
Con ordinanza presidenziale n. 156/2013, sono disposti incombenti istruttori.
All’udienza del 13 giugno 2013, la causa viene introitata per la decisione.
II – Il ricorso è fondato.
III – L’Amministrazione resistente, senza una plausibile ed esplicitata ragione, ha respinto la domanda del ricorrente, assistente capo della Polizia penitenziaria, intesa a ottenere la continuazione del distacco presso la Casa di reclusione di Isernia, al fine di consentire la prosecuzione dello svolgimento del mandato elettorale nel Comune di Longano (Is), nella qualità di consigliere comunale eletto. In particolare, il provvedimento impugnato non ha considerato che il ricorrente era già distaccato presso la sede di Isernia, talché lo spostamento presso una diversa sede avrebbe dovuto essere giustificato da speciali motivazioni che, viceversa, sono assenti nella parte motiva dell’atto impugnato.
L'art. 51, terzo comma, Cost. prevede che <<chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro>>. L'art. 77 del D.Lgs. n. 267/2000, che ne costituisce attuazione, prevede che <<la Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle Amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese, nei modi e nei limiti previsti dalla legge>> (cfr.: T.a.r. Lazio – Roma III, n. 11643/2008; Cons. Stato IV, 22.6.2011 n. 3795). Il successivo art. 78, al comma sesto, contempla che <<gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità>>.
I soggetti eletti non godono di un vero e proprio diritto all'avvicinamento alla sede dove svolgere il mandato elettorale, ma di un interesse qualificato. Tuttavia, se il dipendente gode già di una posizione di distacco presso una sede lavorativa vicina a quella di espletamento del mandato elettorale, l’Amministrazione ha certamente il dovere di prendere in considerazione tale circostanza, motivando con speciale accuratezza e con forza di argomenti, l’eventuale diniego della prosecuzione del distacco. Se, dunque, in capo al dipendente pubblico non sussiste un diritto soggettivo al trasferimento nella sede di svolgimento del proprio mandato elettorale presso un ente locale, vi è tuttavia un importante “criterio di priorità” nell'assegnazione, nel rispetto del generale principio del bilanciamento degli interessi, nonché nel pieno rispetto dei diritti soggettivi dell'art. 51, terzo comma, Cost., compatibilmente con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, che devono essere valutate avuto riguardo all'interesse pubblico connesso alla prestazione del servizio pubblico (cfr.: T.a.r. Abruzzo Pescara I, 20.7.2011 n. 446).
Nel caso di specie, nel provvedimento impugnato, non vi è alcun cenno – se non generico - alle esigenze organizzative dell’Amministrazione, né a un bilanciamento di interessi, né alle ragioni per le quali la Casa circondariale di Isernia non sarebbe più sede idonea per la prosecuzione del distacco lavorativo del ricorrente.
Inoltre, va considerato che la norma di cui all'art. 78 citato - laddove impone all'Amministrazione di valutare con priorità l'istanza di avvicinamento temporaneo proposta dal dipendente pubblico, il quale faccia valere il proprio interesse a un più agevole esercizio del mandato elettivo - va intesa nel senso che questo tipo di trasferimento (temporaneo, in quanto legato al mandato amministrativo) va mantenuto al di fuori della normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria, anche per non penalizzare le aspettative di chi è inserito da lungo tempo nelle relative graduatorie, e deve essere istruito a parte, come del resto tutte le domande di trasferimento presentate per avvalersi di speciali benefici previsti dalla legge. Tutto ciò, sempre considerando che l'istanza deve essere esaminata, tenendo conto delle esigenze organizzative dell'Amministrazione e compatibilmente con esse (cfr.: Cons. Stato IV, 14.2.2012 n. 705). Nel caso di specie, non risulta – né, invero, l’Amministrazione lo deduce nelle sue difese - che sia stata data priorità all’esame della domanda del ricorrente, con trattazione separata dalla normale programmazione dei movimenti di personale della Polizia penitenziaria.
I motivi del ricorso sono, pertanto, fondati. La normativa di settore non è stata correttamente applicata, il provvedimento impugnato difetta nella motivazione, anche per la mancata ponderazione comparativa degli interessi coinvolti e per una immotivata, illogica contraddittorietà rispetto al precedente distacco concesso in data 6.7.2004.
IV – In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2013, dal Collegio così composto:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere
Antonio Andolfi, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2013
L’Amministrazione, senza una plausibile ed esplicitata ragione, ha respinto la domanda del ricorrente, assistente capo della Polizia penitenziaria, intesa a ottenere la continuazione del distacco, al fine di consentire la prosecuzione dello svolgimento del mandato elettorale nel Comune ....., nella qualità di consigliere comunale eletto.
Ricorso ACCOLTO.
Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
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18/06/2013 201300428 Sentenza 1
N. 00428/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00515/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 515 del 2009, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Rossella Di Pilato, con elezione di domicilio in Campobasso, via Mazzini n. 88,
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p. t., e D.A.P. – Direzione Generale del Personale, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, sono legalmente domiciliati,
per l'annullamento
dei seguenti atti: 1) il provvedimento prot. n. GDAP0380817-2009 fasc. 10159, notificato al ricorrente in data 21.10.2009, con il quale il D.G. - Personale e Formazione del Ministero della Giustizia, ha comunicato al ricorrente il non accoglimento dell’istanza datata 16.6.2009, intesa a ottenere la continuazione del distacco presso la Casa di reclusione di Isernia; 2) ogni altro atto preordinato o connesso;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione, la memoria e le note di deposito dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Il ricorrente, assistente capo della Polizia penitenziaria, essendo stato eletto nel 2004 consigliere comunale nel Comune di Longano (Is), otteneva un distacco amministrativo presso la Casa di reclusione di Isernia, in relazione al mandato elettorale. Rieletto nel 2009, non otteneva la stessa sede di distacco, bensì quella di Sulmona. Il ricorrente insorge, per impugnare i seguenti atti: 1) il provvedimento prot. n. GDAP0380817-2009 fasc. 10159, notificato in data 21.10.2009, con il quale il D.G. Personale e Formazione ha comunicato il non accoglimento dell’istanza datata 16.6.2009, intesa a ottenere la continuazione del distacco presso la Casa di reclusione di Isernia; 2) ogni altro atto preordinato o connesso. Il ricorrente deduce i seguenti motivi: 1) violazione dei principi generali sull’istruttoria procedimentale, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e seguenti della legge 3 agosto 1999 n. 265, difetto di motivazione, eccesso di potere, mancata ponderazione comparativa degli interessi coinvolti, violazione e falsa applicazione degli artt. 77, 78 comma sesto della legge n. 267/2000, travisamento dei fatti, manifesta illogicità, sviamento di potere, manifesta ingiustizia; 3) violazione e falsa applicazione della legge 27.12.1985 n. 816 e della legge n. 265/1999 art. 19, difetto di motivazione del provvedimento, che risulta illogico rispetto al precedente distacco concesso in data 6.7.2004.
L’Amministrazione intimata si costituisce e, con successive memoria e note di deposito, deduce l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Ne chiede la reiezione.
Con ordinanza collegiale n. 375/2009, questa Sezione accoglie la domanda cautelare del ricorrente.
Con ordinanza presidenziale n. 156/2013, sono disposti incombenti istruttori.
All’udienza del 13 giugno 2013, la causa viene introitata per la decisione.
II – Il ricorso è fondato.
III – L’Amministrazione resistente, senza una plausibile ed esplicitata ragione, ha respinto la domanda del ricorrente, assistente capo della Polizia penitenziaria, intesa a ottenere la continuazione del distacco presso la Casa di reclusione di Isernia, al fine di consentire la prosecuzione dello svolgimento del mandato elettorale nel Comune di Longano (Is), nella qualità di consigliere comunale eletto. In particolare, il provvedimento impugnato non ha considerato che il ricorrente era già distaccato presso la sede di Isernia, talché lo spostamento presso una diversa sede avrebbe dovuto essere giustificato da speciali motivazioni che, viceversa, sono assenti nella parte motiva dell’atto impugnato.
L'art. 51, terzo comma, Cost. prevede che <<chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro>>. L'art. 77 del D.Lgs. n. 267/2000, che ne costituisce attuazione, prevede che <<la Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle Amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese, nei modi e nei limiti previsti dalla legge>> (cfr.: T.a.r. Lazio – Roma III, n. 11643/2008; Cons. Stato IV, 22.6.2011 n. 3795). Il successivo art. 78, al comma sesto, contempla che <<gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità>>.
I soggetti eletti non godono di un vero e proprio diritto all'avvicinamento alla sede dove svolgere il mandato elettorale, ma di un interesse qualificato. Tuttavia, se il dipendente gode già di una posizione di distacco presso una sede lavorativa vicina a quella di espletamento del mandato elettorale, l’Amministrazione ha certamente il dovere di prendere in considerazione tale circostanza, motivando con speciale accuratezza e con forza di argomenti, l’eventuale diniego della prosecuzione del distacco. Se, dunque, in capo al dipendente pubblico non sussiste un diritto soggettivo al trasferimento nella sede di svolgimento del proprio mandato elettorale presso un ente locale, vi è tuttavia un importante “criterio di priorità” nell'assegnazione, nel rispetto del generale principio del bilanciamento degli interessi, nonché nel pieno rispetto dei diritti soggettivi dell'art. 51, terzo comma, Cost., compatibilmente con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, che devono essere valutate avuto riguardo all'interesse pubblico connesso alla prestazione del servizio pubblico (cfr.: T.a.r. Abruzzo Pescara I, 20.7.2011 n. 446).
Nel caso di specie, nel provvedimento impugnato, non vi è alcun cenno – se non generico - alle esigenze organizzative dell’Amministrazione, né a un bilanciamento di interessi, né alle ragioni per le quali la Casa circondariale di Isernia non sarebbe più sede idonea per la prosecuzione del distacco lavorativo del ricorrente.
Inoltre, va considerato che la norma di cui all'art. 78 citato - laddove impone all'Amministrazione di valutare con priorità l'istanza di avvicinamento temporaneo proposta dal dipendente pubblico, il quale faccia valere il proprio interesse a un più agevole esercizio del mandato elettivo - va intesa nel senso che questo tipo di trasferimento (temporaneo, in quanto legato al mandato amministrativo) va mantenuto al di fuori della normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria, anche per non penalizzare le aspettative di chi è inserito da lungo tempo nelle relative graduatorie, e deve essere istruito a parte, come del resto tutte le domande di trasferimento presentate per avvalersi di speciali benefici previsti dalla legge. Tutto ciò, sempre considerando che l'istanza deve essere esaminata, tenendo conto delle esigenze organizzative dell'Amministrazione e compatibilmente con esse (cfr.: Cons. Stato IV, 14.2.2012 n. 705). Nel caso di specie, non risulta – né, invero, l’Amministrazione lo deduce nelle sue difese - che sia stata data priorità all’esame della domanda del ricorrente, con trattazione separata dalla normale programmazione dei movimenti di personale della Polizia penitenziaria.
I motivi del ricorso sono, pertanto, fondati. La normativa di settore non è stata correttamente applicata, il provvedimento impugnato difetta nella motivazione, anche per la mancata ponderazione comparativa degli interessi coinvolti e per una immotivata, illogica contraddittorietà rispetto al precedente distacco concesso in data 6.7.2004.
IV – In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2013, dal Collegio così composto:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere
Antonio Andolfi, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2013
Re: trasferimento per mandato politico
Per opportuna notizia.
Occhio se volete fare una cosa simile. - Trasferito e sanzionato il collega CC. -
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Ecco alcuni passaggi del Ricorso/Parere del CdS.
1) - Il ricorso non è fondato per la parte in cui impugna la sanzione disciplinare di corpo. Infatti il punto in questione non sta nella possibilità di un componente delle forze armate di partecipare alla vita politica e di candidarsi alla elezione di organi di rappresentanza politica; questo diritto è riconosciuto, sulla base del principio generale posto in Costituzione, da ultimo nel Codice che disciplina l’ordinamento militare ed era già stato riconosciuto dalla legge n. 382 del 1978.
2) - Il comportamento che ha condotto alla sanzione, irrogata nel rispetto delle procedimento disciplinare, - omissis -, consiste invece nella circostanza che il ricorrente ha consentito la esposizione della sua immagine in divisa militare, sul sito del partito politico in cui aveva deciso di militare, senza alcuna previa informazione formale al corpo di appartenenza della scelta di assumere un incarico di partito, in vista di una competizione elettorale.
3) - Nel caso di specie, è provato che l’interessato ha consentito che per lungo tempo la sua immagine in divisa fosse presentata sul sito del partito di appartenenza, come elemento di specifica identificazione della sua incorporazione in corpo militare.
Per completezza leggete il tutto qui sotto per comprendere la problematica.
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20/11/2013 201103573 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 28/08/2013
Numero 04627/2013 e data 20/11/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 28 agosto 2013
NUMERO AFFARE 03573/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da OMISSIS, per chiedere l’annullamento del provvedimento con cui è stato disposto d’autorità il suo trasferimento per servizio dalla OMISSIS. Chiede altresì l’annullamento della sanzione disciplinare di corpo di due giorni di consegna, inflittagli in data 18 giugno 2010.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0200080, in data 30 aprile 2012, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
visto le pronunce interlocutorie rese da questa Sezione nelle Adunanze del 5 ottobre 2011 e del 6 marzo 2013;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo De Ioanna;
Premesso.
1. Il ricorrente, OMISSIS, chiede l’annullamento del provvedimento con cui è stato disposto d’autorità il suo trasferimento per servizio dalla OMISSIS. Chiede altresì l’annullamento della sanzione disciplinare di corpo di due giorni di consegna, inflittagli in data 18 giugno 2010. Per l’esposizione dei termini giuridici della questione e dei vizi svolti dal ricorrente si fa rinvio in particolare al parere interlocutorio reso da questa Sezione nella Adunanza del 6 marzo 2013, che deve considerarsi parte integrante del presente parere.
In esito al predetto parere interlocutorio, la Sezione ha preso atto degli ulteriori elementi conoscitivi trasmessi dal Comando Legione Carabinieri Campania, in 3 giugno 2013.
Considerato .
La Sezione ritiene che il ricorso non è ammissibile nella parte in cui il OMISSIS ha inteso impugnare il provvedimento, in data 20 maggio 2005, con cui è stato disposto il suo trasferimento per servizio; infatti il ricorrente ha impugnato detto provvedimento anche davanti al T.A.R. della Campania che, con sentenza depositata il 5 maggio 2011, lo ha dichiarato inammissibile, per decorso dei termini decadenziali, relativamente al provvedimento di trasferimento, e per mancata impugnativa quanto al provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico. Al riguardo opera il criterio del ne bis in idem (art. 8 del d.PR n.1199 del 1971) che non consente di riproporre in sede straordinaria una controversia già incardinata in sede giurisdizionale. E non vi è dubbio che nel caso che ci occupa la questione riproposta in questa sede straordinaria è esattamente la stessa, soggettivamente ed oggettivamente, proposta davanti al T.A.R. Campania.
Il ricorso non è fondato per la parte in cui impugna la sanzione disciplinare di corpo. Infatti il punto in questione non sta nella possibilità di un componente delle forze armate di partecipare alla vita politica e di candidarsi alla elezione di organi di rappresentanza politica; questo diritto è riconosciuto, sulla base del principio generale posto in Costituzione, da ultimo nel Codice che disciplina l’ordinamento militare ed era già stato riconosciuto dalla legge n. 382 del 1978. Il comportamento che ha condotto alla sanzione, irrogata nel rispetto delle procedimento disciplinare, - al riguardo il ricorrente non solleva vizi specifici della procedura -, consiste invece nella circostanza che il ricorrente ha consentito la esposizione della sua immagine in divisa militare, sul sito del partito politico in cui aveva deciso di militare, senza alcuna previa informazione formale al corpo di appartenenza della scelta di assumere un incarico di partito, in vista di una competizione elettorale. Al riguardo, il criterio della estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche sta a significare che nel momento in cui il militare decide di concorrere ad una carica elettiva, deve metter in moto tutte quelle garanzia procedurali che consentono di staccare la scelta del militare dalla sua posizione istituzionale, mantenendo la estraneità delle forze armate al confronto politico elettorale.
L’elemento posto a base della sanzione, configura la violazione del D.P.R. n. 545 del 1986 (n. 9 allegato C), nella parte in cui il comportamento fattuale del OMISSIS ha posto in essere una lesione attuale e concreta del principio della estraneità delle forze armate alle competizioni politiche. Infatti, sul sito del partito politico di appartenenza, in vista di una competizione elettorale, è comparsa per lungo tempo la foto del ricorrente in divisa; dove l’esposizione della divisa era un chiaro modo per far convergere sulla sua appartenenza ad un corpo militare un profilo di interesse politico, che tendeva ad immedesimare quel partito col corpo di appartenenza del ricorrente; mentre la partecipazione alle procedure elettorali di un militare deve essere preceduta da fatti amministrativi (messa in fuori ruolo) che isolano il militare dalle sue funzioni di istituto. Quanto alla partecipazione alla vita politica di una formazione partitica, essa deve essere condotta secondo forme e stili che non richiamano il corpo del quale il militare fa parte. Nel caso di specie, è provato che l’interessato ha consentito che per lungo tempo la sua immagine in divisa fosse presentata sul sito del partito di appartenenza, come elemento di specifica identificazione della sua incorporazione in corpo militare. Da questo punto di vista la sanzione irrogata è fondata su elementi di fatto, provati in atti, e di diritto, e risulta proporzionata nel quantum.
:
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto è in parte inammissibile ed in parte infondato, come da motivi. Le misure di cautela richieste restano assorbite.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo De Ioanna Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca
Occhio se volete fare una cosa simile. - Trasferito e sanzionato il collega CC. -
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Ecco alcuni passaggi del Ricorso/Parere del CdS.
1) - Il ricorso non è fondato per la parte in cui impugna la sanzione disciplinare di corpo. Infatti il punto in questione non sta nella possibilità di un componente delle forze armate di partecipare alla vita politica e di candidarsi alla elezione di organi di rappresentanza politica; questo diritto è riconosciuto, sulla base del principio generale posto in Costituzione, da ultimo nel Codice che disciplina l’ordinamento militare ed era già stato riconosciuto dalla legge n. 382 del 1978.
2) - Il comportamento che ha condotto alla sanzione, irrogata nel rispetto delle procedimento disciplinare, - omissis -, consiste invece nella circostanza che il ricorrente ha consentito la esposizione della sua immagine in divisa militare, sul sito del partito politico in cui aveva deciso di militare, senza alcuna previa informazione formale al corpo di appartenenza della scelta di assumere un incarico di partito, in vista di una competizione elettorale.
3) - Nel caso di specie, è provato che l’interessato ha consentito che per lungo tempo la sua immagine in divisa fosse presentata sul sito del partito di appartenenza, come elemento di specifica identificazione della sua incorporazione in corpo militare.
Per completezza leggete il tutto qui sotto per comprendere la problematica.
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20/11/2013 201103573 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 28/08/2013
Numero 04627/2013 e data 20/11/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 28 agosto 2013
NUMERO AFFARE 03573/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da OMISSIS, per chiedere l’annullamento del provvedimento con cui è stato disposto d’autorità il suo trasferimento per servizio dalla OMISSIS. Chiede altresì l’annullamento della sanzione disciplinare di corpo di due giorni di consegna, inflittagli in data 18 giugno 2010.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0200080, in data 30 aprile 2012, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
visto le pronunce interlocutorie rese da questa Sezione nelle Adunanze del 5 ottobre 2011 e del 6 marzo 2013;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo De Ioanna;
Premesso.
1. Il ricorrente, OMISSIS, chiede l’annullamento del provvedimento con cui è stato disposto d’autorità il suo trasferimento per servizio dalla OMISSIS. Chiede altresì l’annullamento della sanzione disciplinare di corpo di due giorni di consegna, inflittagli in data 18 giugno 2010. Per l’esposizione dei termini giuridici della questione e dei vizi svolti dal ricorrente si fa rinvio in particolare al parere interlocutorio reso da questa Sezione nella Adunanza del 6 marzo 2013, che deve considerarsi parte integrante del presente parere.
In esito al predetto parere interlocutorio, la Sezione ha preso atto degli ulteriori elementi conoscitivi trasmessi dal Comando Legione Carabinieri Campania, in 3 giugno 2013.
Considerato .
La Sezione ritiene che il ricorso non è ammissibile nella parte in cui il OMISSIS ha inteso impugnare il provvedimento, in data 20 maggio 2005, con cui è stato disposto il suo trasferimento per servizio; infatti il ricorrente ha impugnato detto provvedimento anche davanti al T.A.R. della Campania che, con sentenza depositata il 5 maggio 2011, lo ha dichiarato inammissibile, per decorso dei termini decadenziali, relativamente al provvedimento di trasferimento, e per mancata impugnativa quanto al provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico. Al riguardo opera il criterio del ne bis in idem (art. 8 del d.PR n.1199 del 1971) che non consente di riproporre in sede straordinaria una controversia già incardinata in sede giurisdizionale. E non vi è dubbio che nel caso che ci occupa la questione riproposta in questa sede straordinaria è esattamente la stessa, soggettivamente ed oggettivamente, proposta davanti al T.A.R. Campania.
Il ricorso non è fondato per la parte in cui impugna la sanzione disciplinare di corpo. Infatti il punto in questione non sta nella possibilità di un componente delle forze armate di partecipare alla vita politica e di candidarsi alla elezione di organi di rappresentanza politica; questo diritto è riconosciuto, sulla base del principio generale posto in Costituzione, da ultimo nel Codice che disciplina l’ordinamento militare ed era già stato riconosciuto dalla legge n. 382 del 1978. Il comportamento che ha condotto alla sanzione, irrogata nel rispetto delle procedimento disciplinare, - al riguardo il ricorrente non solleva vizi specifici della procedura -, consiste invece nella circostanza che il ricorrente ha consentito la esposizione della sua immagine in divisa militare, sul sito del partito politico in cui aveva deciso di militare, senza alcuna previa informazione formale al corpo di appartenenza della scelta di assumere un incarico di partito, in vista di una competizione elettorale. Al riguardo, il criterio della estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche sta a significare che nel momento in cui il militare decide di concorrere ad una carica elettiva, deve metter in moto tutte quelle garanzia procedurali che consentono di staccare la scelta del militare dalla sua posizione istituzionale, mantenendo la estraneità delle forze armate al confronto politico elettorale.
L’elemento posto a base della sanzione, configura la violazione del D.P.R. n. 545 del 1986 (n. 9 allegato C), nella parte in cui il comportamento fattuale del OMISSIS ha posto in essere una lesione attuale e concreta del principio della estraneità delle forze armate alle competizioni politiche. Infatti, sul sito del partito politico di appartenenza, in vista di una competizione elettorale, è comparsa per lungo tempo la foto del ricorrente in divisa; dove l’esposizione della divisa era un chiaro modo per far convergere sulla sua appartenenza ad un corpo militare un profilo di interesse politico, che tendeva ad immedesimare quel partito col corpo di appartenenza del ricorrente; mentre la partecipazione alle procedure elettorali di un militare deve essere preceduta da fatti amministrativi (messa in fuori ruolo) che isolano il militare dalle sue funzioni di istituto. Quanto alla partecipazione alla vita politica di una formazione partitica, essa deve essere condotta secondo forme e stili che non richiamano il corpo del quale il militare fa parte. Nel caso di specie, è provato che l’interessato ha consentito che per lungo tempo la sua immagine in divisa fosse presentata sul sito del partito di appartenenza, come elemento di specifica identificazione della sua incorporazione in corpo militare. Da questo punto di vista la sanzione irrogata è fondata su elementi di fatto, provati in atti, e di diritto, e risulta proporzionata nel quantum.
:
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto è in parte inammissibile ed in parte infondato, come da motivi. Le misure di cautela richieste restano assorbite.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo De Ioanna Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca
Re: trasferimento per mandato politico
Il Ministero dell'Interno perde l'Appello al Consiglio di Stato
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TRASFERIMENTO DI COMMISSARIO DI P.S: IN SEGUITO A CANDIDATURA AD ELEZIONI
1) - il commissario non era stato eletto consigliere comunale
IL CONSIGLIO DI STATO afferma:
2) - Al riguardo appare evidente che la ratio del comma 1 dell’art. 53 citato (il candidato alle elezioni non può prestare servizio per tre anni nell’ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato) è analoga a quella del comma 2 dello stesso articolo 53 ( l’eletto non può prestare servizio nella circoscrizione dove è stato eletto….almeno per tre anni) : cioè è necessario evitare interferenze tra le funzioni di appartenente alle forze di Polizia e l’esercizio dei diritti politici garantito a livello costituzionale al cittadino.
3) - Pertanto. ad avviso del Collegio, privilegiando una interpretazione conforme ai principi costituzionali, il trasferimento alla sede più vicina, quale limite alla discrezionalità organizzativa del Dipartimento di PS introdotto dall’art. 53, comma 2, del DPR n. 335/1982, va riferito anche all’ipotesi del candidato non eletto, rappresentando tale disposizione legislativa un equo contemperamento tra il diritto di esercizio delle funzioni elettive, garantito a tutti dall’art. 51 Cost., . e l’esigenza di preservare l’attività di servizio della Polizia di Stato da interferenze derivanti dal mandato amministrativo o politico.
N.B.: vedi punto n. 2 di cui sopra.
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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29/09/2014 201404861 Sentenza 3
N. 04861/2014REG.PROV.COLL.
N. 01794/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1794 del 2006, proposto da:
Ministero Dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
F. M.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA n. 00713/2005, resa tra le parti, concernente TRASFERIMENTO DI COMMISSARIO DI P.S: IN SEGUITO A CANDIDATURA AD ELEZIONI, disposto con decreto del Capo della Polizia 21 giugno 2005.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2013 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e udito per la parte appellante l’Avvocato dello Stato Ferrante Wally;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 8 marzo 2005 il Sostituto Commissario di PS F. M., in servizio in Polizia dal 1983 ed assegnato alla Questura di Chieti dal 1989, candidatosi alla carica di consigliere alle elezioni comunali, che si sarebbero svolte a Chieti il 3 e 4 aprile 2005, presentò al Dipartimento di PS domanda di trasferimento, ai sensi del DPR n. 335/1982, art. 53, a Pescara, indicando vari uffici della P.S. a cui, con successiva integrazione, aggiunse anche la Questura di Pescara; nella istanza il Commissario, residente a OMISSIS ( PE) con moglie e figli minori, richiamava anche altra recente domanda di trasferimento nelle stesse sedi di Pescara motivata con la necessità di essere più vicino alla madre, invalida al 100% e residente anch’essa a OMISSIS .
Visto che il commissario non era stato eletto consigliere comunale, il Dipartimento di PS con decreto 21 giugno 2005 notificato il 28 luglio 2005) ne disponeva il trasferimento, ai sensi dell’art. 53 DPR n. 335/1982, al Commissariato distaccato di Lanciano (CH) con decorrenza immediata.
1.1. Avverso tale trasferimento il Commissario ha proposto ricorso al TAR Abruzzo, Sezione di Pescara, che, trattata l’istanza cautelare nella camera di consiglio del 17 novembre 2005, ha deciso la causa nel merito ( ai sensi dell’art. 9 legge 205/2000) e, con sentenza semplificata 28 novembre 2005 n. 713/2005, ha accolto il ricorso, annullando il decreto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti della PA, spese compensate.
Con appello ritualmente notificato il Ministero dell’Interno ha chiesto la riforma della suddetta sentenza, deducendone la erroneità con riguardo sia alla interpretazione dell’art. 53 del DPR n. 335/1982 sia al difetto di motivazione.
Il Commissario appellato non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 21 giugno 2013, udito l’Avvocato dello Stato presente, la causa è passata in decisione.
2. L’appello è infondato e la sentenza appellata merita conferma.
Viste le disposizioni dell’art. 53, commi 1 e 2, del DPR 335/1982 , ritiene il Collegio che il trasferimento del personale di Polizia alla sede di servizio più vicina è previsto, compatibilmente con la qualifica rivestita, con riguardo non solo agli eletti, ma anche ai candidati che, poi, risultino non eletti.
Al riguardo appare evidente che la ratio del comma 1 dell’art. 53 citato (il candidato alle elezioni non può prestare servizio per tre anni nell’ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato) è analoga a quella del comma 2 dello stesso articolo 53 ( l’eletto non può prestare servizio nella circoscrizione dove è stato eletto….almeno per tre anni) : cioè è necessario evitare interferenze tra le funzioni di appartenente alle forze di Polizia e l’esercizio dei diritti politici
garantito a livello costituzionale al cittadino.
Inoltre, come ha rilevato la sentenza appellata ( con motivazione analoga ad altra propria pronuncia n. 599/2005 di accoglimento del ricorso proposto da un ispettore in servizio anch’egli a Chieti e candidato non eletto alle elezioni comunali di Chieti), è chiaro che il diritto di esercitare le pubbliche funzioni elettive è speculare e collegato funzionalmente al diritto di elettorato passivo con l’ulteriore conseguenza che ogni compressione dell’esercizio dell’uno si riflette sull’esercizio dell’altro.
2.1. Pertanto. ad avviso del Collegio, privilegiando una interpretazione conforme ai principi costituzionali, il trasferimento alla sede più vicina, quale limite alla discrezionalità organizzativa del Dipartimento di PS introdotto dall’art. 53, comma 2, del DPR n. 335/1982, va riferito anche all’ipotesi del candidato non eletto, rappresentando tale disposizione legislativa un equo contemperamento tra il diritto di esercizio delle funzioni elettive, garantito a tutti dall’art. 51 Cost., . e l’esigenza di preservare l’attività di servizio della Polizia di Stato da interferenze derivanti dal mandato amministrativo o politico.
Tra l’altro, una volta escluso che la ratio del trasferimento alla sede più vicina sia individuata nella finalità di agevolare l’esercizio dell’attività connessa al mandato amministrativo o politico, l’applicazione dell’agevolazione del trasferimento alla sede più vicina alla sola ipotesi del personale di PS eletto, rappresenterebbe anche una irragionevole maggiore gravosità dell’esercizio del diritto a candidarsi in capo al personale di PS, che, per il solo fatto di candidarsi, si esporrebbe al rischio di essere assegnato ad una sede di servizio molto disagevole in quanto distante dalla dimora della sua famiglia, come è accaduto al Commissario appellato, che (in servizio a Chieti dal 1989) è stato trasferito al Commissariato di Lanciano, a distanza di oltre 50 chilometri dalla abitazione familiare situata nel comune di Spoltore ( a km. 5 da Pescare), dove vive con il coniuge e tre figli minori e dove risiede anche la madre invalida al 100% ( vedi domanda di trasferimento da Chieti a Pescara del 8 febbraio 2005).
2.2. D’altra parte, l’impugnato trasferimento al Commissariato di Lanciano, cioè nell’ambito della stessa provincia di Chieti, non rispondeva neanche alle direttive di servizio impartite dal Ministero dell’Interno con la circolare 6 aprile 1995, che, fornendo istruzioni sui casi più incerti, impartisce le seguenti istruzioni : “nel caso di un dipendente in servizio presso la Questura, candidatosi in una circoscrizione ( (collegio) elettorale compreso nella medesima provincia, viene disposto il trasferimento fuori provincia oppure, ove possibile, in uno dei Commissariati distaccati ubicati nella Provincia, la cui circoscrizione, tuttavia, non coincida in tutto o in parte con quella elettorale”.
Quindi, ove il Dipartimento di PS avesse trasferito il ricorrente, anziché al Commissariato di Lanciano, in uno degli uffici di Pescara, avrebbe osservato sia la direttiva che richiede il trasferimento del candidato “fuori provincia”, impartita dalla circolare ministeriale del 1995, sia il limite della “sede più vicina”, dettato dall’art 53 DPR 335/1982 .
Quanto all’ipotesi del trasferimento “fuori provincia”, la diversa lettura della circolare data dall’Avvocatura dello Stato nell’appello all’esame ( il Ministero non si riferirebbe alla provincia più vicina a quella della circoscrizione elettorale) appare, da un lato, immotivata sotto il profilo interpretativo teleologico, e, dall’altro, in contrasto con il principio di ragionevolezza e di proporzionalità in ragione del sotteso intento disincentivante all’esercizio del diritto di elettorato passivo da parte del personale di PS.
2.3. Né tanto meno il trasferimento del ricorrente al Commissariato di Lanciano è sostenuto dalla esposizione di prevalenti esigenze di servizio, non potendosi dare valenza di motivazione alla espressione “valutate altresì le esigenze dell’Amministrazione”, che per la sua genericità e formalismo, come rilevato dalla sentenza appellata, non supera lo scrutinio sul corretto esercizio della discrezionalità, mentre nel ricorso innanzi al TAR l’interessato ha rappresentato che, da un lato, il Commissariato di Lancino non appariva il più sguarnito ( su 45 addetti erano presenti 13 ispettori di cui 2 Sostituti Commissari) e che, dall’altro, il Dipartimento avrebbe potuto considerare le ben più vistose carenze della dotazione organica della Questura di Pescara ( 250 addetti e 6 Sostituti Commissari) e dei vari uffici collegati presenti nella circoscrizione medesima.
3. Per le esposte ragioni l’appello va respinto.
Non vi sono statuizioni in tema di spese di lite, visto che l’appellato non si è costituito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello in epigrafe.
Nulla per le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/09/2014
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TRASFERIMENTO DI COMMISSARIO DI P.S: IN SEGUITO A CANDIDATURA AD ELEZIONI
1) - il commissario non era stato eletto consigliere comunale
IL CONSIGLIO DI STATO afferma:
2) - Al riguardo appare evidente che la ratio del comma 1 dell’art. 53 citato (il candidato alle elezioni non può prestare servizio per tre anni nell’ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato) è analoga a quella del comma 2 dello stesso articolo 53 ( l’eletto non può prestare servizio nella circoscrizione dove è stato eletto….almeno per tre anni) : cioè è necessario evitare interferenze tra le funzioni di appartenente alle forze di Polizia e l’esercizio dei diritti politici garantito a livello costituzionale al cittadino.
3) - Pertanto. ad avviso del Collegio, privilegiando una interpretazione conforme ai principi costituzionali, il trasferimento alla sede più vicina, quale limite alla discrezionalità organizzativa del Dipartimento di PS introdotto dall’art. 53, comma 2, del DPR n. 335/1982, va riferito anche all’ipotesi del candidato non eletto, rappresentando tale disposizione legislativa un equo contemperamento tra il diritto di esercizio delle funzioni elettive, garantito a tutti dall’art. 51 Cost., . e l’esigenza di preservare l’attività di servizio della Polizia di Stato da interferenze derivanti dal mandato amministrativo o politico.
N.B.: vedi punto n. 2 di cui sopra.
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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29/09/2014 201404861 Sentenza 3
N. 04861/2014REG.PROV.COLL.
N. 01794/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1794 del 2006, proposto da:
Ministero Dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
F. M.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA n. 00713/2005, resa tra le parti, concernente TRASFERIMENTO DI COMMISSARIO DI P.S: IN SEGUITO A CANDIDATURA AD ELEZIONI, disposto con decreto del Capo della Polizia 21 giugno 2005.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2013 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e udito per la parte appellante l’Avvocato dello Stato Ferrante Wally;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 8 marzo 2005 il Sostituto Commissario di PS F. M., in servizio in Polizia dal 1983 ed assegnato alla Questura di Chieti dal 1989, candidatosi alla carica di consigliere alle elezioni comunali, che si sarebbero svolte a Chieti il 3 e 4 aprile 2005, presentò al Dipartimento di PS domanda di trasferimento, ai sensi del DPR n. 335/1982, art. 53, a Pescara, indicando vari uffici della P.S. a cui, con successiva integrazione, aggiunse anche la Questura di Pescara; nella istanza il Commissario, residente a OMISSIS ( PE) con moglie e figli minori, richiamava anche altra recente domanda di trasferimento nelle stesse sedi di Pescara motivata con la necessità di essere più vicino alla madre, invalida al 100% e residente anch’essa a OMISSIS .
Visto che il commissario non era stato eletto consigliere comunale, il Dipartimento di PS con decreto 21 giugno 2005 notificato il 28 luglio 2005) ne disponeva il trasferimento, ai sensi dell’art. 53 DPR n. 335/1982, al Commissariato distaccato di Lanciano (CH) con decorrenza immediata.
1.1. Avverso tale trasferimento il Commissario ha proposto ricorso al TAR Abruzzo, Sezione di Pescara, che, trattata l’istanza cautelare nella camera di consiglio del 17 novembre 2005, ha deciso la causa nel merito ( ai sensi dell’art. 9 legge 205/2000) e, con sentenza semplificata 28 novembre 2005 n. 713/2005, ha accolto il ricorso, annullando il decreto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti della PA, spese compensate.
Con appello ritualmente notificato il Ministero dell’Interno ha chiesto la riforma della suddetta sentenza, deducendone la erroneità con riguardo sia alla interpretazione dell’art. 53 del DPR n. 335/1982 sia al difetto di motivazione.
Il Commissario appellato non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 21 giugno 2013, udito l’Avvocato dello Stato presente, la causa è passata in decisione.
2. L’appello è infondato e la sentenza appellata merita conferma.
Viste le disposizioni dell’art. 53, commi 1 e 2, del DPR 335/1982 , ritiene il Collegio che il trasferimento del personale di Polizia alla sede di servizio più vicina è previsto, compatibilmente con la qualifica rivestita, con riguardo non solo agli eletti, ma anche ai candidati che, poi, risultino non eletti.
Al riguardo appare evidente che la ratio del comma 1 dell’art. 53 citato (il candidato alle elezioni non può prestare servizio per tre anni nell’ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato) è analoga a quella del comma 2 dello stesso articolo 53 ( l’eletto non può prestare servizio nella circoscrizione dove è stato eletto….almeno per tre anni) : cioè è necessario evitare interferenze tra le funzioni di appartenente alle forze di Polizia e l’esercizio dei diritti politici
garantito a livello costituzionale al cittadino.
Inoltre, come ha rilevato la sentenza appellata ( con motivazione analoga ad altra propria pronuncia n. 599/2005 di accoglimento del ricorso proposto da un ispettore in servizio anch’egli a Chieti e candidato non eletto alle elezioni comunali di Chieti), è chiaro che il diritto di esercitare le pubbliche funzioni elettive è speculare e collegato funzionalmente al diritto di elettorato passivo con l’ulteriore conseguenza che ogni compressione dell’esercizio dell’uno si riflette sull’esercizio dell’altro.
2.1. Pertanto. ad avviso del Collegio, privilegiando una interpretazione conforme ai principi costituzionali, il trasferimento alla sede più vicina, quale limite alla discrezionalità organizzativa del Dipartimento di PS introdotto dall’art. 53, comma 2, del DPR n. 335/1982, va riferito anche all’ipotesi del candidato non eletto, rappresentando tale disposizione legislativa un equo contemperamento tra il diritto di esercizio delle funzioni elettive, garantito a tutti dall’art. 51 Cost., . e l’esigenza di preservare l’attività di servizio della Polizia di Stato da interferenze derivanti dal mandato amministrativo o politico.
Tra l’altro, una volta escluso che la ratio del trasferimento alla sede più vicina sia individuata nella finalità di agevolare l’esercizio dell’attività connessa al mandato amministrativo o politico, l’applicazione dell’agevolazione del trasferimento alla sede più vicina alla sola ipotesi del personale di PS eletto, rappresenterebbe anche una irragionevole maggiore gravosità dell’esercizio del diritto a candidarsi in capo al personale di PS, che, per il solo fatto di candidarsi, si esporrebbe al rischio di essere assegnato ad una sede di servizio molto disagevole in quanto distante dalla dimora della sua famiglia, come è accaduto al Commissario appellato, che (in servizio a Chieti dal 1989) è stato trasferito al Commissariato di Lanciano, a distanza di oltre 50 chilometri dalla abitazione familiare situata nel comune di Spoltore ( a km. 5 da Pescare), dove vive con il coniuge e tre figli minori e dove risiede anche la madre invalida al 100% ( vedi domanda di trasferimento da Chieti a Pescara del 8 febbraio 2005).
2.2. D’altra parte, l’impugnato trasferimento al Commissariato di Lanciano, cioè nell’ambito della stessa provincia di Chieti, non rispondeva neanche alle direttive di servizio impartite dal Ministero dell’Interno con la circolare 6 aprile 1995, che, fornendo istruzioni sui casi più incerti, impartisce le seguenti istruzioni : “nel caso di un dipendente in servizio presso la Questura, candidatosi in una circoscrizione ( (collegio) elettorale compreso nella medesima provincia, viene disposto il trasferimento fuori provincia oppure, ove possibile, in uno dei Commissariati distaccati ubicati nella Provincia, la cui circoscrizione, tuttavia, non coincida in tutto o in parte con quella elettorale”.
Quindi, ove il Dipartimento di PS avesse trasferito il ricorrente, anziché al Commissariato di Lanciano, in uno degli uffici di Pescara, avrebbe osservato sia la direttiva che richiede il trasferimento del candidato “fuori provincia”, impartita dalla circolare ministeriale del 1995, sia il limite della “sede più vicina”, dettato dall’art 53 DPR 335/1982 .
Quanto all’ipotesi del trasferimento “fuori provincia”, la diversa lettura della circolare data dall’Avvocatura dello Stato nell’appello all’esame ( il Ministero non si riferirebbe alla provincia più vicina a quella della circoscrizione elettorale) appare, da un lato, immotivata sotto il profilo interpretativo teleologico, e, dall’altro, in contrasto con il principio di ragionevolezza e di proporzionalità in ragione del sotteso intento disincentivante all’esercizio del diritto di elettorato passivo da parte del personale di PS.
2.3. Né tanto meno il trasferimento del ricorrente al Commissariato di Lanciano è sostenuto dalla esposizione di prevalenti esigenze di servizio, non potendosi dare valenza di motivazione alla espressione “valutate altresì le esigenze dell’Amministrazione”, che per la sua genericità e formalismo, come rilevato dalla sentenza appellata, non supera lo scrutinio sul corretto esercizio della discrezionalità, mentre nel ricorso innanzi al TAR l’interessato ha rappresentato che, da un lato, il Commissariato di Lancino non appariva il più sguarnito ( su 45 addetti erano presenti 13 ispettori di cui 2 Sostituti Commissari) e che, dall’altro, il Dipartimento avrebbe potuto considerare le ben più vistose carenze della dotazione organica della Questura di Pescara ( 250 addetti e 6 Sostituti Commissari) e dei vari uffici collegati presenti nella circoscrizione medesima.
3. Per le esposte ragioni l’appello va respinto.
Non vi sono statuizioni in tema di spese di lite, visto che l’appellato non si è costituito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello in epigrafe.
Nulla per le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/09/2014
Re: trasferimento per mandato politico
Personale della GdF.
Ricorso respinto.
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Ecco alcuni passaggi.
1) - trasferimento d'autorità per esigenze di servizio e per il risarcimento dei danni.
2) - a seguito della propria candidatura alle elezioni amministrative ..... del 17 aprile 2016, ha ricevuto il provvedimento di trasferimento d'autorità ad altra sede di servizio – in particolare ...... – per un periodo di tre anni
3) - Lamenta che in tale provvedimento viene negato il diritto all' indennità ed al rimborso di cui alla legge n. 86 del 2001 (ex lege n.100/1987).
4) - la mancata elezione del ricorrente nella tornata elettorale avrebbe determinato come conseguenza la caducazione del provvedimento di trasferimento e pertanto ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensione dell’efficacia dello stesso, con condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
IL TAR LAZIO precisa:
5) - si rileva preliminarmente che alla luce dell’orientamento costante della giurisprudenza “…il trasferimento del personale di Polizia alla sede di servizio più vicina è previsto, compatibilmente con la qualifica rivestita, con riguardo non solo agli eletti, ma anche ai candidati che, poi, risultino non eletti.
- ) - Al riguardo, appare evidente che la ratio del comma 1 dell'art. 53 citato (il candidato alle elezioni non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato)
- ) - è analoga a quella del comma 2 dello stesso articolo 53 (l'eletto non può prestare servizio nella circoscrizione dove è stato eletto ... almeno per tre anni):
- cioè
- ) - è necessario evitare interferenze tra le funzioni di appartenente alle forze di Polizia e l'esercizio dei diritti politici garantito a livello costituzionale al cittadino. In sostanza, è chiaro che il diritto di esercitare le pubbliche funzioni elettive è speculare e collegato funzionalmente al diritto di elettorato passivo con l'ulteriore conseguenza che ogni compressione dell'esercizio dell'uno si riflette sull'esercizio dell'altro” (cfr. Cons.St., sez. III, 29 settembre 2014, n. 4861; C.G.A. Regione siciliana, 17 settembre 2015, n. 597).
6) - Pertanto, ad avviso del Collegio, privilegiando una interpretazione conforme ai principi costituzionali, il trasferimento alla sede più vicina, quale limite alla discrezionalità organizzativa del Comando introdotto dall' art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 335 del 1982, va riferito anche all'ipotesi del candidato non eletto, ...
7) - in questo caso non si tratta di un trasferimento d' autorità in senso tecnico, ma di un temporaneo allontanamento dalla sede di servizio in conseguenza del divieto posto dall' art. 53, comma 1 del d.P.R. n. 335 del 1982 di prestare servizio per 3 anni nell' ambito della Circoscrizione nella quale il dipendente si è presentato candidato, non residuando per l’Amministrazione alcuno spazio per esercitare una valutazione discrezionale sull’eventualità di disporre il trasferimento (eccezione posta nell’ipotesi di militari in forza a reparti non operativi);
8) - Infine con riferimento alla doglianza circa il mancato riconoscimento della indennità di cui alla legge n.86/2001 (ex lege n.100/1987) si richiama la posizione della giurisprudenza secondo cui (leggere direttamente in sentenza)
9) - come risulta evidente da tali rilievi, si tratta di un trasferimento che l'Amministrazione si trova nella condizione di dover disporre - in applicazione di una disposizione legislativa - esclusivamente per effetto di una situazione oggettiva in cui il dipendente ha volontariamente scelto di porsi,
- ) - con la conseguenza che l’interessato non ha titolo al trattamento economico di missione, previsto dall'art. 1, l. 10 marzo 1987, n. 100, ciò in quanto il temporaneo allontanamento non è conseguente ad esigenze funzionali ed operative dell'Amministrazione, bensì costituisce atto dovuto al verificarsi dei presupposti di legge (cfr. Cons.Stato, sez. IV, 4 settembre 1996, n.1019; Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 22 maggio 2013, n. 1133; Tar Lazio, Roma, sez. I, 11 gennaio 2013, n. 254; Tar Sicilia, Catania, sez. III, 29 maggio 2014, n. 1561).
Per completezza leggete il tutto qui sotto e valutate per il futuro.
N.B.: rileggi i n. 6, 7, 8 e 9 di cui sopra.
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SENTENZA BREVE ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 2T ,numero provv.: 201703087, - Public 2017-03-03 -
Pubblicato il 03/03/2017
N. 03087/2017 REG.PROV.COLL.
N. 12834/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12834 del 2016, proposto dal signor S. P., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Mammola, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva,
della determinazione prot. n. …../2016 del 15.7.2016 notificata in data 19.7.2016 dal Comando regionale GDF sez. Roma recante il trasferimento d'autorità per esigenze di servizio e per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Riferisce il signor S. P., maresciallo capo nella Guardia di finanza, appartenente alla Compagnia di OMISSIS, che a seguito della propria candidatura alle elezioni amministrative del Comune di OMISSIS (stesso) del 17 aprile 2016, ha ricevuto il provvedimento di trasferimento d'autorità ad altra sede di servizio – in particolare alla Compagnia di OMISSIS – per un periodo di tre anni con decorrenza dal 16 luglio 2016, e riassegnazione per esigenze di servizio al reparto di origine allo spirare del triennio. Lamenta che in tale provvedimento viene negato il diritto all' indennità ed al rimborso di cui alla legge n. 86 del 2001 (ex lege n.100/1987).
1.1.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso ed ha dedotto quali motivi di impugnazione la violazione e falsa applicazione dell' art. 53, comma 2, del d.P.R.n. 335 del 1982 e delle disposizioni in materia di indennità di trasferimento nonché della normativa sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere sotto svariati profili, censurando la erroneità, travisamento e contraddittorietà della individuazione della sede di trasferimento perchè ai sensi della normativa rubricata la sede più vicina non appartenente alla circoscrizione della candidatura sarebbe OMISSIS (dove avrebbe potuto svolgere le mansioni di servizio, attese anche le indicazioni in tal senso delle rappresentanze di Comando apicale), distante 3 km da OMISSIS e non OMISSIS, distante oltre 35 Km. Inoltre l’Amministrazione avrebbe omesso la comunicazione di avvio del procedimento impedendo al ricorrente la corretta partecipazione e l’esercizio del diritto di difesa ed avrebbe fornito una motivazione generica sulle ragioni di servizio di cui alla determinazione assunta, negando altresì il diritto all’indennità di trasferimento e ai rimborsi riconosciuto dalla legge n. 86 del 2001 e succ. mod. ai militari in caso di trasferimento d’autorità.
Infine la mancata elezione del ricorrente nella tornata elettorale avrebbe determinato come conseguenza la caducazione del provvedimento di trasferimento e pertanto ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensione dell’efficacia dello stesso, con condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
1.2. L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, si è opposta al ricorso ed ha rappresentato le specifiche circostanze in fatto in relazione alla posizione del ricorrente e ai settori di servizio di riferimento ed ha argomentato, alla luce del quadro normativo applicabile in materia e giurisprudenziale riguardo il caso in questione, sulla infondatezza delle censure, concludendo per la reiezione del ricorso.
Alla Camera di consiglio del 21 febbraio 2017 la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere decisa nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del cpa, previe le ammonizioni di rito alle parti presenti in camera di consiglio circa la completezza e regolarità del contraddittorio e dell’istruttoria.
2. Il ricorso è infondato per le seguenti considerazioni.
2.1.Osserva il Collegio che appaiono prive di pregio le censure riguardo i vizi procedimentali per la dichiarata omessa comunicazione dell’avvio del procedimento atteso che, come documentato in atti, il Comando Regionale Lazio con nota prot. n. ……/2016 del 13.6.2016 ha comunicato l’avvio del procedimento per il trasferimento d’autorità alla Compagnia di OMISSIS ai fini di rendere edotto di ciò l’interessato, mediante apposita notifica (tra l’altro, obbligo di comunicazione e di motivazione non più previsto per la tipologia degli “ordini militari”, vedi art. 1349, comma 3 del d.lgs. n. 66 del 2010, Codice dell’ordinamento militare; cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2010, n. 8018; Tar Lazio, Roma sez. I 8 settembre 2016, n. 9576 ). Tale nota è stata riscontrata dalla Compagnia di OMISSIS (con atto prot. n. ……/2016) con cui è stato comunicato che l’avvio del procedimento è stato notificato “all’interessato in data 14.06.2016. Il Maresciallo Capo P. S., con propria dichiarazione scritta che sarà custodita agli atti di questo Reparto, ha dichiarato che non intende avvalersi della facoltà di cui all’art.10 bis della legge n.241/90”.
L’Amministrazione resistente ha depositato altresì (allegato 10) la dichiarazione sottoscritta dal ricorrente che “in merito al contenuto della nota nr. ……/1241 datata 13.06.2016 del Comando Regionale Lazio-Roma, notificatomi in data 14/06/2016….non intende produrre osservazioni”: tale flusso di comunicazioni e atti prodotti riguardo la notifica degli atti prodromici del procedimento smentiscono quanto asserito dal ricorrente sui vizi procedimentali dell’atto impugnato e dimostrano la volontà espressa dell’interessato di non partecipare, rinunciando all’esercizio del diritto di difesa in tale fase.
2.2. Parimenti non condivisibili sono le altre censure sulla violazione e falsa applicazione dell' art. 53 del d.P.R.n.. 335 del 1982 ed erroneità, travisamento e contraddittorietà della individuazione della sede di trasferimento, riguardo le quali si rileva preliminarmente che alla luce dell’orientamento costante della giurisprudenza “…il trasferimento del personale di Polizia alla sede di servizio più vicina è previsto, compatibilmente con la qualifica rivestita, con riguardo non solo agli eletti, ma anche ai candidati che, poi, risultino non eletti. Al riguardo, appare evidente che la ratio del comma 1 dell'art. 53 citato (il candidato alle elezioni non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato) è analoga a quella del comma 2 dello stesso articolo 53 (l'eletto non può prestare servizio nella circoscrizione dove è stato eletto ... almeno per tre anni): cioè è necessario evitare interferenze tra le funzioni di appartenente alle forze di Polizia e l'esercizio dei diritti politici garantito a livello costituzionale al cittadino. In sostanza, è chiaro che il diritto di esercitare le pubbliche funzioni elettive è speculare e collegato funzionalmente al diritto di elettorato passivo con l'ulteriore conseguenza che ogni compressione dell'esercizio dell'uno si riflette sull'esercizio dell'altro” (cfr. Cons.St., sez. III, 29 settembre 2014, n. 4861; C.G.A. Regione siciliana, 17 settembre 2015, n. 597).
Pertanto, ad avviso del Collegio, privilegiando una interpretazione conforme ai principi costituzionali, il trasferimento alla sede più vicina, quale limite alla discrezionalità organizzativa del Comando introdotto dall' art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 335 del 1982, va riferito anche all'ipotesi del candidato non eletto, rappresentando tale disposizione legislativa un equo contemperamento tra il diritto di esercizio delle funzioni elettive, garantito a tutti dall'art. 51 Cost., e l'esigenza di preservare l'attività di servizio della Guardia di finanza da interferenze derivanti da tale candidatura e dal mandato amministrativo o politico.
Nella specie si osserva che l’atto impugnato richiama il flusso di comunicazioni e gli atti presupposti riguardanti il procedimento, rendendolo esente da vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, e riporta la giurisprudenza sul punto, nel senso che in questo caso non si tratta di un trasferimento d' autorità in senso tecnico, ma di un temporaneo allontanamento dalla sede di servizio in conseguenza del divieto posto dall' art. 53, comma 1 del d.P.R. n. 335 del 1982 di prestare servizio per 3 anni nell' ambito della Circoscrizione nella quale il dipendente si è presentato candidato, non residuando per l’Amministrazione alcuno spazio per esercitare una valutazione discrezionale sull’eventualità di disporre il trasferimento (eccezione posta nell’ipotesi di militari in forza a reparti non operativi); quanto alla valutazione sulla sede di trasferimento, va rilevato che trattasi di un trasferimento d’autorità adottato nell’interesse generale dell’Amministrazione e necessitato dalle specifiche prescrizioni di legge – comunque strettamente connesso alle esigenze organizzative dell’Amministrazione e alla disciplina connotante il rapporto di servizio del relativo personale - per il quale nella valutazione sulla destinazione le esigenze personali del dipendente recedono di fronte all’interesse pubblico prioritario al buon andamento dell’Amministrazione, inteso anche nel consentire nella ipotesi di trasferimento del personale la continuità nella tipologia degli impieghi, nel caso specifico di quelli operativi. Ed invero risulta che l’interessato prestava servizio “operativo” nella Sezione Volante del Reparto di OMISSIS e nella vicina sede di OMISSIS è stato dato riscontro della presenza soltanto del Reparto della componente OMISSIS della Guardia di Finanza, nel quale il ricorrente, Ispettore del contingente ordinario, non avrebbe potuto trovare impiego in relazione al ruolo (è stato dato atto che i trasferimenti di personale da OMISSIS ad OMISSIS, evocati dal ricorrente, sono stati disposti nel 2013 nei confronti di sovrintendenti e appuntati, ruoli diversi da quello di appartenenza del medesimo), mentre la Compagnia di OMISSIS sede di destinazione costituisce un Reparto limitrofo di analogo livello a quello di appartenenza. Del resto non può assumere rilievo la nota n. …… in data 11 maggio 2016 del Comandante della Compagnia di OMISSIS, il quale nella formulazione delle valutazioni sulla posizione di impiego ex art. 81 della legge n.121 del 1981, ha proposto di valutare quale possibile Reparto limitrofo la Sezione Operativa OMISSIS di OMISSIS, trattandosi di proposta di un organo gerarchico intermedio, atto meramente endoprocedimentale autonomo e non vincolante per l’Autorità competente della decisione finale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 gennaio 2006, parere n. 2433/2005).
2.3. Infine con riferimento alla doglianza circa il mancato riconoscimento della indennità di cui alla legge n.86/2001 (ex lege n.100/1987) si richiama la posizione della giurisprudenza secondo cui
nell'ipotesi di cui all'art. 53, comma 1, d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 – come qualificato nella specie -non si è in presenza di un trasferimento in senso tecnico, cioè della assegnazione di autorità del pubblico dipendente ad altra sede di servizio, a prescindere dalla sua volontà per soddisfare esigenze della p.a. di appartenenza, ma di un temporaneo allontanamento dalla sede di servizio in conseguenza del divieto posto dalla stessa norma di "prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale il dipendente si è presentato candidato"; come risulta evidente da tali rilievi, si tratta di un trasferimento che l'Amministrazione si trova nella condizione di dover disporre - in applicazione di una disposizione legislativa - esclusivamente per effetto di una situazione oggettiva in cui il dipendente ha volontariamente scelto di porsi, con la conseguenza che l’interessato non ha titolo al trattamento economico di missione, previsto dall'art. 1, l. 10 marzo 1987, n. 100, ciò in quanto il temporaneo allontanamento non è conseguente ad esigenze funzionali ed operative dell'Amministrazione, bensì costituisce atto dovuto al verificarsi dei presupposti di legge (cfr. Cons.Stato, sez. IV, 4 settembre 1996, n.1019; Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 22 maggio 2013, n. 1133; Tar Lazio, Roma, sez. I, 11 gennaio 2013, n. 254; Tar Sicilia, Catania, sez. III, 29 maggio 2014, n. 1561).
3. In definitiva il ricorso in quanto infondato va respinto.
La particolarità della vicenda e della materia contenziosa giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art.60 c.p.a, ,sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti Pietro Morabito
IL SEGRETARIO
Ricorso respinto.
-----------------------------------------------------------------------------------
Ecco alcuni passaggi.
1) - trasferimento d'autorità per esigenze di servizio e per il risarcimento dei danni.
2) - a seguito della propria candidatura alle elezioni amministrative ..... del 17 aprile 2016, ha ricevuto il provvedimento di trasferimento d'autorità ad altra sede di servizio – in particolare ...... – per un periodo di tre anni
3) - Lamenta che in tale provvedimento viene negato il diritto all' indennità ed al rimborso di cui alla legge n. 86 del 2001 (ex lege n.100/1987).
4) - la mancata elezione del ricorrente nella tornata elettorale avrebbe determinato come conseguenza la caducazione del provvedimento di trasferimento e pertanto ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensione dell’efficacia dello stesso, con condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
IL TAR LAZIO precisa:
5) - si rileva preliminarmente che alla luce dell’orientamento costante della giurisprudenza “…il trasferimento del personale di Polizia alla sede di servizio più vicina è previsto, compatibilmente con la qualifica rivestita, con riguardo non solo agli eletti, ma anche ai candidati che, poi, risultino non eletti.
- ) - Al riguardo, appare evidente che la ratio del comma 1 dell'art. 53 citato (il candidato alle elezioni non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato)
- ) - è analoga a quella del comma 2 dello stesso articolo 53 (l'eletto non può prestare servizio nella circoscrizione dove è stato eletto ... almeno per tre anni):
- cioè
- ) - è necessario evitare interferenze tra le funzioni di appartenente alle forze di Polizia e l'esercizio dei diritti politici garantito a livello costituzionale al cittadino. In sostanza, è chiaro che il diritto di esercitare le pubbliche funzioni elettive è speculare e collegato funzionalmente al diritto di elettorato passivo con l'ulteriore conseguenza che ogni compressione dell'esercizio dell'uno si riflette sull'esercizio dell'altro” (cfr. Cons.St., sez. III, 29 settembre 2014, n. 4861; C.G.A. Regione siciliana, 17 settembre 2015, n. 597).
6) - Pertanto, ad avviso del Collegio, privilegiando una interpretazione conforme ai principi costituzionali, il trasferimento alla sede più vicina, quale limite alla discrezionalità organizzativa del Comando introdotto dall' art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 335 del 1982, va riferito anche all'ipotesi del candidato non eletto, ...
7) - in questo caso non si tratta di un trasferimento d' autorità in senso tecnico, ma di un temporaneo allontanamento dalla sede di servizio in conseguenza del divieto posto dall' art. 53, comma 1 del d.P.R. n. 335 del 1982 di prestare servizio per 3 anni nell' ambito della Circoscrizione nella quale il dipendente si è presentato candidato, non residuando per l’Amministrazione alcuno spazio per esercitare una valutazione discrezionale sull’eventualità di disporre il trasferimento (eccezione posta nell’ipotesi di militari in forza a reparti non operativi);
8) - Infine con riferimento alla doglianza circa il mancato riconoscimento della indennità di cui alla legge n.86/2001 (ex lege n.100/1987) si richiama la posizione della giurisprudenza secondo cui (leggere direttamente in sentenza)
9) - come risulta evidente da tali rilievi, si tratta di un trasferimento che l'Amministrazione si trova nella condizione di dover disporre - in applicazione di una disposizione legislativa - esclusivamente per effetto di una situazione oggettiva in cui il dipendente ha volontariamente scelto di porsi,
- ) - con la conseguenza che l’interessato non ha titolo al trattamento economico di missione, previsto dall'art. 1, l. 10 marzo 1987, n. 100, ciò in quanto il temporaneo allontanamento non è conseguente ad esigenze funzionali ed operative dell'Amministrazione, bensì costituisce atto dovuto al verificarsi dei presupposti di legge (cfr. Cons.Stato, sez. IV, 4 settembre 1996, n.1019; Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 22 maggio 2013, n. 1133; Tar Lazio, Roma, sez. I, 11 gennaio 2013, n. 254; Tar Sicilia, Catania, sez. III, 29 maggio 2014, n. 1561).
Per completezza leggete il tutto qui sotto e valutate per il futuro.
N.B.: rileggi i n. 6, 7, 8 e 9 di cui sopra.
--------------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA BREVE ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 2T ,numero provv.: 201703087, - Public 2017-03-03 -
Pubblicato il 03/03/2017
N. 03087/2017 REG.PROV.COLL.
N. 12834/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12834 del 2016, proposto dal signor S. P., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Mammola, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva,
della determinazione prot. n. …../2016 del 15.7.2016 notificata in data 19.7.2016 dal Comando regionale GDF sez. Roma recante il trasferimento d'autorità per esigenze di servizio e per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Riferisce il signor S. P., maresciallo capo nella Guardia di finanza, appartenente alla Compagnia di OMISSIS, che a seguito della propria candidatura alle elezioni amministrative del Comune di OMISSIS (stesso) del 17 aprile 2016, ha ricevuto il provvedimento di trasferimento d'autorità ad altra sede di servizio – in particolare alla Compagnia di OMISSIS – per un periodo di tre anni con decorrenza dal 16 luglio 2016, e riassegnazione per esigenze di servizio al reparto di origine allo spirare del triennio. Lamenta che in tale provvedimento viene negato il diritto all' indennità ed al rimborso di cui alla legge n. 86 del 2001 (ex lege n.100/1987).
1.1.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso ed ha dedotto quali motivi di impugnazione la violazione e falsa applicazione dell' art. 53, comma 2, del d.P.R.n. 335 del 1982 e delle disposizioni in materia di indennità di trasferimento nonché della normativa sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere sotto svariati profili, censurando la erroneità, travisamento e contraddittorietà della individuazione della sede di trasferimento perchè ai sensi della normativa rubricata la sede più vicina non appartenente alla circoscrizione della candidatura sarebbe OMISSIS (dove avrebbe potuto svolgere le mansioni di servizio, attese anche le indicazioni in tal senso delle rappresentanze di Comando apicale), distante 3 km da OMISSIS e non OMISSIS, distante oltre 35 Km. Inoltre l’Amministrazione avrebbe omesso la comunicazione di avvio del procedimento impedendo al ricorrente la corretta partecipazione e l’esercizio del diritto di difesa ed avrebbe fornito una motivazione generica sulle ragioni di servizio di cui alla determinazione assunta, negando altresì il diritto all’indennità di trasferimento e ai rimborsi riconosciuto dalla legge n. 86 del 2001 e succ. mod. ai militari in caso di trasferimento d’autorità.
Infine la mancata elezione del ricorrente nella tornata elettorale avrebbe determinato come conseguenza la caducazione del provvedimento di trasferimento e pertanto ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensione dell’efficacia dello stesso, con condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
1.2. L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, si è opposta al ricorso ed ha rappresentato le specifiche circostanze in fatto in relazione alla posizione del ricorrente e ai settori di servizio di riferimento ed ha argomentato, alla luce del quadro normativo applicabile in materia e giurisprudenziale riguardo il caso in questione, sulla infondatezza delle censure, concludendo per la reiezione del ricorso.
Alla Camera di consiglio del 21 febbraio 2017 la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere decisa nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del cpa, previe le ammonizioni di rito alle parti presenti in camera di consiglio circa la completezza e regolarità del contraddittorio e dell’istruttoria.
2. Il ricorso è infondato per le seguenti considerazioni.
2.1.Osserva il Collegio che appaiono prive di pregio le censure riguardo i vizi procedimentali per la dichiarata omessa comunicazione dell’avvio del procedimento atteso che, come documentato in atti, il Comando Regionale Lazio con nota prot. n. ……/2016 del 13.6.2016 ha comunicato l’avvio del procedimento per il trasferimento d’autorità alla Compagnia di OMISSIS ai fini di rendere edotto di ciò l’interessato, mediante apposita notifica (tra l’altro, obbligo di comunicazione e di motivazione non più previsto per la tipologia degli “ordini militari”, vedi art. 1349, comma 3 del d.lgs. n. 66 del 2010, Codice dell’ordinamento militare; cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2010, n. 8018; Tar Lazio, Roma sez. I 8 settembre 2016, n. 9576 ). Tale nota è stata riscontrata dalla Compagnia di OMISSIS (con atto prot. n. ……/2016) con cui è stato comunicato che l’avvio del procedimento è stato notificato “all’interessato in data 14.06.2016. Il Maresciallo Capo P. S., con propria dichiarazione scritta che sarà custodita agli atti di questo Reparto, ha dichiarato che non intende avvalersi della facoltà di cui all’art.10 bis della legge n.241/90”.
L’Amministrazione resistente ha depositato altresì (allegato 10) la dichiarazione sottoscritta dal ricorrente che “in merito al contenuto della nota nr. ……/1241 datata 13.06.2016 del Comando Regionale Lazio-Roma, notificatomi in data 14/06/2016….non intende produrre osservazioni”: tale flusso di comunicazioni e atti prodotti riguardo la notifica degli atti prodromici del procedimento smentiscono quanto asserito dal ricorrente sui vizi procedimentali dell’atto impugnato e dimostrano la volontà espressa dell’interessato di non partecipare, rinunciando all’esercizio del diritto di difesa in tale fase.
2.2. Parimenti non condivisibili sono le altre censure sulla violazione e falsa applicazione dell' art. 53 del d.P.R.n.. 335 del 1982 ed erroneità, travisamento e contraddittorietà della individuazione della sede di trasferimento, riguardo le quali si rileva preliminarmente che alla luce dell’orientamento costante della giurisprudenza “…il trasferimento del personale di Polizia alla sede di servizio più vicina è previsto, compatibilmente con la qualifica rivestita, con riguardo non solo agli eletti, ma anche ai candidati che, poi, risultino non eletti. Al riguardo, appare evidente che la ratio del comma 1 dell'art. 53 citato (il candidato alle elezioni non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato) è analoga a quella del comma 2 dello stesso articolo 53 (l'eletto non può prestare servizio nella circoscrizione dove è stato eletto ... almeno per tre anni): cioè è necessario evitare interferenze tra le funzioni di appartenente alle forze di Polizia e l'esercizio dei diritti politici garantito a livello costituzionale al cittadino. In sostanza, è chiaro che il diritto di esercitare le pubbliche funzioni elettive è speculare e collegato funzionalmente al diritto di elettorato passivo con l'ulteriore conseguenza che ogni compressione dell'esercizio dell'uno si riflette sull'esercizio dell'altro” (cfr. Cons.St., sez. III, 29 settembre 2014, n. 4861; C.G.A. Regione siciliana, 17 settembre 2015, n. 597).
Pertanto, ad avviso del Collegio, privilegiando una interpretazione conforme ai principi costituzionali, il trasferimento alla sede più vicina, quale limite alla discrezionalità organizzativa del Comando introdotto dall' art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 335 del 1982, va riferito anche all'ipotesi del candidato non eletto, rappresentando tale disposizione legislativa un equo contemperamento tra il diritto di esercizio delle funzioni elettive, garantito a tutti dall'art. 51 Cost., e l'esigenza di preservare l'attività di servizio della Guardia di finanza da interferenze derivanti da tale candidatura e dal mandato amministrativo o politico.
Nella specie si osserva che l’atto impugnato richiama il flusso di comunicazioni e gli atti presupposti riguardanti il procedimento, rendendolo esente da vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, e riporta la giurisprudenza sul punto, nel senso che in questo caso non si tratta di un trasferimento d' autorità in senso tecnico, ma di un temporaneo allontanamento dalla sede di servizio in conseguenza del divieto posto dall' art. 53, comma 1 del d.P.R. n. 335 del 1982 di prestare servizio per 3 anni nell' ambito della Circoscrizione nella quale il dipendente si è presentato candidato, non residuando per l’Amministrazione alcuno spazio per esercitare una valutazione discrezionale sull’eventualità di disporre il trasferimento (eccezione posta nell’ipotesi di militari in forza a reparti non operativi); quanto alla valutazione sulla sede di trasferimento, va rilevato che trattasi di un trasferimento d’autorità adottato nell’interesse generale dell’Amministrazione e necessitato dalle specifiche prescrizioni di legge – comunque strettamente connesso alle esigenze organizzative dell’Amministrazione e alla disciplina connotante il rapporto di servizio del relativo personale - per il quale nella valutazione sulla destinazione le esigenze personali del dipendente recedono di fronte all’interesse pubblico prioritario al buon andamento dell’Amministrazione, inteso anche nel consentire nella ipotesi di trasferimento del personale la continuità nella tipologia degli impieghi, nel caso specifico di quelli operativi. Ed invero risulta che l’interessato prestava servizio “operativo” nella Sezione Volante del Reparto di OMISSIS e nella vicina sede di OMISSIS è stato dato riscontro della presenza soltanto del Reparto della componente OMISSIS della Guardia di Finanza, nel quale il ricorrente, Ispettore del contingente ordinario, non avrebbe potuto trovare impiego in relazione al ruolo (è stato dato atto che i trasferimenti di personale da OMISSIS ad OMISSIS, evocati dal ricorrente, sono stati disposti nel 2013 nei confronti di sovrintendenti e appuntati, ruoli diversi da quello di appartenenza del medesimo), mentre la Compagnia di OMISSIS sede di destinazione costituisce un Reparto limitrofo di analogo livello a quello di appartenenza. Del resto non può assumere rilievo la nota n. …… in data 11 maggio 2016 del Comandante della Compagnia di OMISSIS, il quale nella formulazione delle valutazioni sulla posizione di impiego ex art. 81 della legge n.121 del 1981, ha proposto di valutare quale possibile Reparto limitrofo la Sezione Operativa OMISSIS di OMISSIS, trattandosi di proposta di un organo gerarchico intermedio, atto meramente endoprocedimentale autonomo e non vincolante per l’Autorità competente della decisione finale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 gennaio 2006, parere n. 2433/2005).
2.3. Infine con riferimento alla doglianza circa il mancato riconoscimento della indennità di cui alla legge n.86/2001 (ex lege n.100/1987) si richiama la posizione della giurisprudenza secondo cui
nell'ipotesi di cui all'art. 53, comma 1, d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 – come qualificato nella specie -non si è in presenza di un trasferimento in senso tecnico, cioè della assegnazione di autorità del pubblico dipendente ad altra sede di servizio, a prescindere dalla sua volontà per soddisfare esigenze della p.a. di appartenenza, ma di un temporaneo allontanamento dalla sede di servizio in conseguenza del divieto posto dalla stessa norma di "prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale il dipendente si è presentato candidato"; come risulta evidente da tali rilievi, si tratta di un trasferimento che l'Amministrazione si trova nella condizione di dover disporre - in applicazione di una disposizione legislativa - esclusivamente per effetto di una situazione oggettiva in cui il dipendente ha volontariamente scelto di porsi, con la conseguenza che l’interessato non ha titolo al trattamento economico di missione, previsto dall'art. 1, l. 10 marzo 1987, n. 100, ciò in quanto il temporaneo allontanamento non è conseguente ad esigenze funzionali ed operative dell'Amministrazione, bensì costituisce atto dovuto al verificarsi dei presupposti di legge (cfr. Cons.Stato, sez. IV, 4 settembre 1996, n.1019; Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 22 maggio 2013, n. 1133; Tar Lazio, Roma, sez. I, 11 gennaio 2013, n. 254; Tar Sicilia, Catania, sez. III, 29 maggio 2014, n. 1561).
3. In definitiva il ricorso in quanto infondato va respinto.
La particolarità della vicenda e della materia contenziosa giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art.60 c.p.a, ,sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti Pietro Morabito
IL SEGRETARIO
Re: trasferimento per mandato politico
L'Amm.ne perde l'appello.
Il CdS scrive:
1) - I rilievi sollevati dalla parte appellante si muovono, sostanzialmente, su un duplice piano argomentativo, evidenziandosi, da un lato, che alla norma di riferimento non può assegnarsi una ricaduta applicativa tale da inficiare le normali e periodiche movimentazioni di personale e, dall’altro, che le esigenze rappresentate dall’odierno appellato, correlative all’espletamento del mandato di consigliere comunale, sarebbero ampiamente soddisfatte attraverso la concessione dei permessi previsti dall’art. 79 T.U.E.L. così nemmeno palesandosi la necessità di provvedere al trasferimento della sua sede di servizio da -OMISSIS- in -OMISSIS-
2) - Nessuno dei due argomenti a sostegno del gravame possono dirsi convincenti.
N.B.: il resto leggetelo direttamente.
Il CdS scrive:
1) - I rilievi sollevati dalla parte appellante si muovono, sostanzialmente, su un duplice piano argomentativo, evidenziandosi, da un lato, che alla norma di riferimento non può assegnarsi una ricaduta applicativa tale da inficiare le normali e periodiche movimentazioni di personale e, dall’altro, che le esigenze rappresentate dall’odierno appellato, correlative all’espletamento del mandato di consigliere comunale, sarebbero ampiamente soddisfatte attraverso la concessione dei permessi previsti dall’art. 79 T.U.E.L. così nemmeno palesandosi la necessità di provvedere al trasferimento della sua sede di servizio da -OMISSIS- in -OMISSIS-
2) - Nessuno dei due argomenti a sostegno del gravame possono dirsi convincenti.
N.B.: il resto leggetelo direttamente.
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Re: trasferimento per mandato politico
Salve, una domanda. Lo zio di mia moglie (fratello di mio suocero) si è candidato alle elezioni comunali della città
capoluogo di provincia ove faccio servizio presso il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale. C'è incompatibilità per la sola candidatura? Ed in caso di elezione a consigliere comunale di questo affine di terzo grado, c'è incompatibilità?
capoluogo di provincia ove faccio servizio presso il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale. C'è incompatibilità per la sola candidatura? Ed in caso di elezione a consigliere comunale di questo affine di terzo grado, c'è incompatibilità?
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