ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Sempre più perplesso e confuso.......ma dico, il collegio SSRR estensore della fatidica sentenza 1/2021 non potrebbe, solo per i meno 15, chiarire una volta per sempre con una specifica nota quale coefficiente applicare ?
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
1) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 218 in rif. alla CdC Calabria n. 215/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 219 in rif. alla CdC Calabria n. 213/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
3) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 241 in rif. alla CdC Sardegna n. 141/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
4) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 242 in rif. alla CdC Sardegna n. 36/2020, Accoglie l’Appello dell’INPS, in quanto il collega CC. aveva - 15 anni al 31/12/1995.
2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 219 in rif. alla CdC Calabria n. 213/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
3) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 241 in rif. alla CdC Sardegna n. 141/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
4) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 242 in rif. alla CdC Sardegna n. 36/2020, Accoglie l’Appello dell’INPS, in quanto il collega CC. aveva - 15 anni al 31/12/1995.
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jonnidread
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Faccio presente che la CdC Valle d'Aosta, con le sentenze n. 13 e 14 depositate in data 05/05/2021 ha rigettato i ricorsi con - 15 anni.
Per quanto riguarda i + 15 li accoglie.
Per quanto riguarda i + 15 li accoglie.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
1) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 226 in rif. alla CdC Calabria n. 417/2019, Accoglie l’Appello dell’INPS, poiché il ricorrente arruolato nel Corpo dei Vigili del Fuoco (capo squadra esperto) in data 27.4.1987, aveva – 15 anni al 31/12/1995.
2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 227 in rif. alla CdC Calabria n. 267/2019, Accoglie l’Appello dell’INPS, poiché il ricorrente arruolato nel Corpo dei Vigili del Fuoco (capo reparto) in data 1.3.1983, aveva – 15 anni al 31/12/1995.
3) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 233 in rif. alla CdC Sardegna n. 128/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega della GdF. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
4) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 234 in rif. alla CdC Sardegna n. 25/2020, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
5) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 235 in rif. alla CdC Sardegna n. 32/2020, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando all’Ufficiale Superiore CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
6) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 244 in rif. alla CdC Sardegna n. 28/2020, in merito all’Appello del Ministero della Difesa e dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 227 in rif. alla CdC Calabria n. 267/2019, Accoglie l’Appello dell’INPS, poiché il ricorrente arruolato nel Corpo dei Vigili del Fuoco (capo reparto) in data 1.3.1983, aveva – 15 anni al 31/12/1995.
3) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 233 in rif. alla CdC Sardegna n. 128/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega della GdF. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
4) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 234 in rif. alla CdC Sardegna n. 25/2020, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
5) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 235 in rif. alla CdC Sardegna n. 32/2020, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando all’Ufficiale Superiore CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
6) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 244 in rif. alla CdC Sardegna n. 28/2020, in merito all’Appello del Ministero della Difesa e dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Buongiorno, ma a parte tutte le sentenze positive in tutta Italia , l’INPS ha rideterminato e pagato gli arretrati ai potenziali vincitori delle sentenze ? o ancora non caccia un euro a nessuno ?
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
L'Inps ha 120 gg. per fare i conteggi a seguito della sentenza di 1° grado ma cmq. prima deve elaborare il nuovo Mod. SM.5007 ed aspetta l'OK dalla sede centrale di Roma.
Trascorso tale periodo, conviene sollecitare l'elaborazione del mod. SM.5007 e relativo pagamento anche se devono applicare gli interessi maturati per quanti pochi ma spettano.
Non dimenticatevi di chiedere contestualmente anche il prospetto dei conteggi di liquidazione.
Trascorso tale periodo, conviene sollecitare l'elaborazione del mod. SM.5007 e relativo pagamento anche se devono applicare gli interessi maturati per quanti pochi ma spettano.
Non dimenticatevi di chiedere contestualmente anche il prospetto dei conteggi di liquidazione.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
La CdC sez. 3^ d’Appello n. 248 in rif. alla CdC Molise n. 26/2020, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al Militare con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Perdonami Panorama. Solo una domanda. I 120 giorni che ha INPS per fare i conteggi a seguito della sentenza di primo grado decorrono dalla data della sentenza (pubblicazione) o dalla data di notifica (se notifica c'è stata)?panorama ha scritto: mer mag 19, 2021 11:48 pm L'Inps ha 120 gg. per fare i conteggi a seguito della sentenza di 1° grado ma cmq. prima deve elaborare il nuovo Mod. SM.5007 ed aspetta l'OK dalla sede centrale di Roma.
Trascorso tale periodo, conviene sollecitare l'elaborazione del mod. SM.5007 e relativo pagamento anche se devono applicare gli interessi maturati per quanti pochi ma spettano.
Non dimenticatevi di chiedere contestualmente anche il prospetto dei conteggi di liquidazione.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Ciao mbetto, che io sappia i 120 gg. decorrono da quando il giudice deposita la sentenza e che poi viene inviata alle parte, poi, logicamente tocca all'avvocato inviare copia della sentenza all'INPS di ottemperare al pagamento, (cosa diversa l'invio come valore di notifica al fine di fare appello entro 60gg.o passare in giudicato).
Mi risulta anche un cambiamento di norma - per sentito dire - (ma non so quale art. di legge lo prevede), ossia che, qualora la sentenza non viene notificata, entrambi le parti hanno 6 MESI di tempo (non più 12 mesi) per proporre Appello, quindi, sembrerebbe che hanno ridotto i tempi per proporre gli Appelli. Sicuramente gli avvocati sapranno dire qualche cosa in più.
Mi risulta anche un cambiamento di norma - per sentito dire - (ma non so quale art. di legge lo prevede), ossia che, qualora la sentenza non viene notificata, entrambi le parti hanno 6 MESI di tempo (non più 12 mesi) per proporre Appello, quindi, sembrerebbe che hanno ridotto i tempi per proporre gli Appelli. Sicuramente gli avvocati sapranno dire qualche cosa in più.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
E' esattamente quello che sapevo io. Io mi fermo ad aspettare che passino i 6 mesi (dal deposito) per l'eventuale appello da parte dell'Inps. Poi ancora 60 giorni (qualora si siano decisi a proporre appello proprio al 60mo giorno). A quel punto non so se dovrò chiedere lo stesso la notifica per l'ottemperanza. Solo dopo inizierò a sollecitare. Te l'ho chiesto perché mi risulta che alcune sedi INPS hanno già riliquidato alcune PAL a vincitori (è un eufemismo) di ricorso 2.44% +15 apparentemente senza nessun criterio cronologico e senza nessuna notifica per l'ottemperanza. Anzi ne sono certo. Mi pare di capire che le varie sedi INPS fanno ognuna come vuole.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Mi domando se a tutt' oggi c è qualche collega delle forze armate o dell' ordine che in seguito alla sentenza di appello sia stato liquidato dall' Inps e che potesse illustrare in base agli anni di servizio e al proprio pal di quanto sia stato il beneficio della art 54.
Grazie anticipatamente per chi vorra' esporre il proprio caso.
Grazie anticipatamente per chi vorra' esporre il proprio caso.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Articolo de "IL CENTRO" del 23.05.2021 in merito alle sentenze CdC Abruzzo
Pensioni più sostanziose ........: "Avranno fino a 300 euro al mese in più" ........
Non ho parole
Pensioni più sostanziose ........: "Avranno fino a 300 euro al mese in più" ........
Non ho parole
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
La CdC Toscana nella persona del Giudice dott.ssa MARIA RITA MICCI, con la sentenza n. 175, Accoglie il ricorso del collega CC. con - 15 anni al 1995 con aliquota del 2,44%.
La CdC precisa:
1) - La completa fungibilità tra i periodi di anzianità maturati al 31 dicembre 1995 (> 15 / <15), che logicamente si ricava dalla lettura della decisione in parola, consente a questo giudice di poter individuare nella percentuale di 2.44% il coefficiente annuale in base al quale dover rivalutare anno per anno l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995, e ciò indipendentemente dall’anzianità raggiunta a tale data.
2) - Nessuna giustificazione troverebbe, quindi, la scelta di voler rivalutare gli anni di anzianità maturati sino al 31 dicembre 1995, con coefficiente del 2.20 %, qualora inferiori a 15, per poi riconoscere il coefficiente di 2.44% per le anzianità di servizio ricomprese tra i 15 ed i 18 anni. In tal modo si verrebbe a sottostimare un periodo e, conseguentemente, premiare un “traguardo“, che ad oggi, alla luce dell’attuale sistema di calcolo dei trattamenti di quiescenza, non ha più alcun significato, così come anche ineccepibilmente esposto dalle Sezioni Riunite di questa Corte.
3) - Conseguentemente, la questione prospettata dalla parte ricorrente (applicazione dell’aliquota unica del 44%, che di fatto è pari al 2.93% annuale) va, pertanto, risolta nel senso di accogliere parzialmente la domanda e di riconoscere alla stessa il diritto al ricalcolo, da parte dell’INPS, quale soggetto legittimato dal 2010 alla liquidazione delle pensioni anche per il personale militare, della pensione, con applicazione, per gli anni maturati sino al 31 dicembre 1995, da calcolarsi secondo il sistema retributivo, del coefficiente del 2.44 % per ogni anno utile e ciò anche per coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità di servizio minore di anni 15, come nel caso del ricorrente (v. in tal senso anche Corte conti Calabria 12/2021 – Corte conti Friuli Venezia Giulia 3/2021 – Appello Sicilia 38/2021 – Prima Appello 101/2021 – Seconda Appello 41/2021 – Terza Appello 123/2021).
La CdC precisa:
1) - La completa fungibilità tra i periodi di anzianità maturati al 31 dicembre 1995 (> 15 / <15), che logicamente si ricava dalla lettura della decisione in parola, consente a questo giudice di poter individuare nella percentuale di 2.44% il coefficiente annuale in base al quale dover rivalutare anno per anno l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995, e ciò indipendentemente dall’anzianità raggiunta a tale data.
2) - Nessuna giustificazione troverebbe, quindi, la scelta di voler rivalutare gli anni di anzianità maturati sino al 31 dicembre 1995, con coefficiente del 2.20 %, qualora inferiori a 15, per poi riconoscere il coefficiente di 2.44% per le anzianità di servizio ricomprese tra i 15 ed i 18 anni. In tal modo si verrebbe a sottostimare un periodo e, conseguentemente, premiare un “traguardo“, che ad oggi, alla luce dell’attuale sistema di calcolo dei trattamenti di quiescenza, non ha più alcun significato, così come anche ineccepibilmente esposto dalle Sezioni Riunite di questa Corte.
3) - Conseguentemente, la questione prospettata dalla parte ricorrente (applicazione dell’aliquota unica del 44%, che di fatto è pari al 2.93% annuale) va, pertanto, risolta nel senso di accogliere parzialmente la domanda e di riconoscere alla stessa il diritto al ricalcolo, da parte dell’INPS, quale soggetto legittimato dal 2010 alla liquidazione delle pensioni anche per il personale militare, della pensione, con applicazione, per gli anni maturati sino al 31 dicembre 1995, da calcolarsi secondo il sistema retributivo, del coefficiente del 2.44 % per ogni anno utile e ciò anche per coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità di servizio minore di anni 15, come nel caso del ricorrente (v. in tal senso anche Corte conti Calabria 12/2021 – Corte conti Friuli Venezia Giulia 3/2021 – Appello Sicilia 38/2021 – Prima Appello 101/2021 – Seconda Appello 41/2021 – Terza Appello 123/2021).
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