luiscypher ha scritto: mar mag 04, 2021 1:07 pm
In pensione dal 6 marzo 2017..
Per quanto concerne la detassazione 1^ rata non ti compete, in quanto corrisposta a fine giugno 2019 non ancora decorsi 12 mesi dal 01/01/2019 data di decorrenza.
L'1,5% sulla restante 2^ rata poichè liquidata a fine marzo 2020 trascorsi quasi 15 mesi dal 01/01/2019, comunque meno di 24 mesi per aver diritto al 3%.
Grazie mille mauri64, a questo punto credo me l'abbiano già rimborsata ma non ne sono sicuro. Ho avuto un piccolo rimborso del TFS ma in realtà credevo si trattasse della differenza del ricalcolo per la promozione e per il contratto. Nel prospetto c'è scritto "imposta rimborsata" ...
luiscypher ha scritto: mar mag 04, 2021 5:12 pm
Grazie mille mauri64, a questo punto credo me l'abbiano già rimborsata ma non ne sono sicuro. Ho avuto un piccolo rimborso del TFS ma in realtà credevo si trattasse della differenza del ricalcolo per la promozione e per il contratto. Nel prospetto c'è scritto "imposta rimborsata" ...
Senz'altro è quella, però l'INPS poteva anche aggiungere D.L. 4/2019.
@ luiscypher, per toglierti il dubbio scrivi ad "Inps Risponde", oppure in base ai dati riportati sulla tua determina, applica il calcolo effettuato da Gianfranco64 al link sottostante
Mauri64 in realtà guardando la determina con attenzione ho visto che c'è scritto "ai sensi del DL 4/2019...in pratica mi hanno calcolato 2,5% sull'imponibile e poi lo hanno tassato del 23%...
Buonasera ,visto l'argomento, volevo chiedere: in pensione a domanda dal 01.01.2018 prima rata del tfs il 24.02.2020 seconda rata 27.01.2021. Secondo voi rientro nella detassazione in entrambi le rate o solo nella seconda?...o in nessuna delle due? Nel CUD 2021 non risulta nulla....tramite "inps risponde" ho chiesto delucidazioni all'Inps .....senza nessuna risposta. Ringrazio anticipatamente.
Salve Alalabert, ai fini della detassazione del TFS, hai diritto alla riduzione dell'imposta su un imponibile fino a 50.000 euro.
L’importo di 50.000 euro costituisce il limite massimo entro il quale applicare le agevolazioni percentuali previste dal citato articolo 24 e si riferisce all’imponibile fiscale complessivo del TFS.
In caso di pagamento rateale, la detassazione riguarderà le singole rate, ma sempre entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro.
Pertanto, a fronte di un imponibile fiscale complessivo superiore a 50.000 euro la riduzione dell’aliquota di tassazione competerà solo sui primi 50.000 euro.
In allegato la relativa circolare.
Spetta a decorrere dal 1° gennaio 2019, infatti al punto 3 si legge:
- Per le risoluzioni del rapporto del lavoro avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2019, occorre procedere ad una riduzione dell’aliquota fiscale crescente in funzione dell’intervallo temporale che intercorre tra la data di cessazione dal servizio dell’iscritto e la data di decorrenza del pagamento del trattamento di fine servizio.
Alalabert ha scritto: mar mag 11, 2021 7:19 pm
Buonasera ,visto l'argomento, volevo chiedere: in pensione a domanda dal 01.01.2018 prima rata del tfs il 24.02.2020 seconda rata 27.01.2021. Secondo voi rientro nella detassazione in entrambi le rate o solo nella seconda?...o in nessuna delle due? Nel CUD 2021 non risulta nulla....tramite "inps risponde" ho chiesto delucidazioni all'Inps .....senza nessuna risposta. Ringrazio anticipatamente.
Salve, certo avresti dovuto prendere la detassazione del tfs primo anno 1,5% (2020) e 3% (2021), una domanda ma tu hai chiesto la quantificazione del tfs negli anni 2018 o 2019?
panorama ha scritto: mar mag 11, 2021 8:19 pm
Spetta a decorrere dal 1° gennaio 2019, infatti al punto 3 si legge:
- Per le risoluzioni del rapporto del lavoro avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2019, occorre procedere ad una riduzione dell’aliquota fiscale crescente in funzione dell’intervallo temporale che intercorre tra la data di cessazione dal servizio dell’iscritto e la data di decorrenza del pagamento del trattamento di fine servizio.
Ciao Panorama, infatti nel mio post ho scritto che il collega ha diritto alla riduzione dell'imposta, per non sembrare troppo ripetitivo ho voluto evidenziare il punto 4 meno conosciuto rispetto agli altri punti della circolare che, sono stati ampiamente dibattuti nelle pagine precedenti.