ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
1) – La CdC sez. 1^ d’Appello n. 96/2021 in rif. alla CdC T.A.A. sede di Bolzano n. 63/2019, Accoglie parzialmente l’appello del collega CC. con + 15 anni e riforma la sentenza di 1° grado, attribuendo il 2,44%.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Piccola precisazione:Paco1960 ha scritto: lun mar 29, 2021 1:54 pmDavide64Davide64 ha scritto: dom mar 28, 2021 5:22 pm Infatti.
Dovesse passare questo tipo di messaggio, l'INPS dovrà ricalcolare le pensioni di tutti i retributivi al 2,44%.
Spero di no, ma se così fosse, dovrebbe recuperare cifre abbastanza importanti.![]()
guarda che i retributivi prendono una aliquota pensionistica inferiore e cioè il 2,33 fino a 15 anni e poi 1,80 fino al 97 e poi il 2%.......magari..si vedrà.
Fino a 15 aa il 2,33% annuo;
da 16 a 20 aa l'1,8% annuo;
da 21 aa e fino al 31/12/1997 il 3,6% annuo;
dal 01/01/1998 e fino al 31/12/ 2011 il 2,0% annuo.
Altresì, vi sono ulteriori distinzioni che non sto ad elencare.
Eventualmente, sarò ben contento di allegare la relativa guida (composta di 66 pagine), dove sono specificate nel dettaglio le aliquote di rendimento di tutti gli appartenenti del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Un caro saluto
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
1) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 93/2021 in rif. alla CdC Toscana n. 51/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 94/2021 in rif. alla CdC Marche n. 74/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega della GdF con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
3) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 95/2021 in rif. alla CdC Toscana n. 260/2018, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
4) -La CdC sez. 3^ d’Appello n. 97/2021 in rif. alla CdC Toscana n. 261/2018, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con + 15 anni (arruolato in data 5.3.1983), il coefficiente del 2,44% annuo.
5) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 112/2021 in rif. alla CdC Calabria n. 266/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 94/2021 in rif. alla CdC Marche n. 74/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega della GdF con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
3) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 95/2021 in rif. alla CdC Toscana n. 260/2018, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
4) -La CdC sez. 3^ d’Appello n. 97/2021 in rif. alla CdC Toscana n. 261/2018, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con + 15 anni (arruolato in data 5.3.1983), il coefficiente del 2,44% annuo.
5) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 112/2021 in rif. alla CdC Calabria n. 266/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
1) - La CdC sez. d’Appello Sicilia n. 41/2021 in rif. alla CdC Sicilia n. 41/2020, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riconosce al collega della GdF. con - 15 anni (11a. e 3m. - arruolato in data 07/10/1987), il coefficiente del 2,44% annuo. Il ricorrente difeso dall’avv. Santo Delfino
qui sotto alcuni brani parziali:
- Il ricorrente (punto 4 della sentenza), nell’articolata memoria depositata in data 21/1/2021, chiedeva che fosse disattesa la questione di massima di cui alla sentenza n. 1/2021/QM delle sezioni riunite di questa Corte, con sospensione del giudizio e rinvio nuovamente all’organo di nomofilachia; in subordine, chiedeva di rigettare l’appello dell’I.N.P.S., con conferma integrale della sentenza impugnata e “conseguentemente, confermare e dichiarare il diritto […] alla corretta applicazione dell’aliquota di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, in luogo dell’errata applicazione dell’aliquota di cui all’art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973 applicata dall’INPS”.
- Interessante anche i punti 4.1 e 4.2
- Nella parte DIRITTO, si fa riferimento alla sentenza della CdC sez. 2^ d’appello n. 46 del 2021 militare con - 15 anni al 1995.
- SI LEGGE anche: non sussistono, pertanto, i presupposti per rimettere la decisione dell’impugnazione alle sezioni riunite, ai sensi dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 174 del 2016.
LA SENTENZA CONCLUDE così:
- In conclusione, il collegio accoglie parzialmente l’appello proposto dall’I.N.P.S. e, in riforma della sentenza impugnata, riconosce che il sig. omissis ha diritto all’applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% per la valutazione del servizio maturato al 31/12/1995, giusta i principi fissati dalla sentenza n. 1/2021/QM delle sezioni riunite di questa Corte, con conseguente rideterminazione del suo trattamento pensionistico ad opera del citato ente previdenziale; riconosce, altresì, il diritto del sig. omissis al pagamento degli arretrati, con la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, quest’ultima calcolata secondo gli indici I.S.T.A.T.
2) - La CdC sez. d’Appello Sicilia n. 43/2021 in rif. alla CdC Sicilia n. 524/2020, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega della GdF. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44 annuo.
N.B.: allego soltanto la sentenza n. 41 che riguarda il ricorrente con - 15 anni.
qui sotto alcuni brani parziali:
- Il ricorrente (punto 4 della sentenza), nell’articolata memoria depositata in data 21/1/2021, chiedeva che fosse disattesa la questione di massima di cui alla sentenza n. 1/2021/QM delle sezioni riunite di questa Corte, con sospensione del giudizio e rinvio nuovamente all’organo di nomofilachia; in subordine, chiedeva di rigettare l’appello dell’I.N.P.S., con conferma integrale della sentenza impugnata e “conseguentemente, confermare e dichiarare il diritto […] alla corretta applicazione dell’aliquota di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, in luogo dell’errata applicazione dell’aliquota di cui all’art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973 applicata dall’INPS”.
- Interessante anche i punti 4.1 e 4.2
- Nella parte DIRITTO, si fa riferimento alla sentenza della CdC sez. 2^ d’appello n. 46 del 2021 militare con - 15 anni al 1995.
- SI LEGGE anche: non sussistono, pertanto, i presupposti per rimettere la decisione dell’impugnazione alle sezioni riunite, ai sensi dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 174 del 2016.
LA SENTENZA CONCLUDE così:
- In conclusione, il collegio accoglie parzialmente l’appello proposto dall’I.N.P.S. e, in riforma della sentenza impugnata, riconosce che il sig. omissis ha diritto all’applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% per la valutazione del servizio maturato al 31/12/1995, giusta i principi fissati dalla sentenza n. 1/2021/QM delle sezioni riunite di questa Corte, con conseguente rideterminazione del suo trattamento pensionistico ad opera del citato ente previdenziale; riconosce, altresì, il diritto del sig. omissis al pagamento degli arretrati, con la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, quest’ultima calcolata secondo gli indici I.S.T.A.T.
2) - La CdC sez. d’Appello Sicilia n. 43/2021 in rif. alla CdC Sicilia n. 524/2020, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega della GdF. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44 annuo.
N.B.: allego soltanto la sentenza n. 41 che riguarda il ricorrente con - 15 anni.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Ma a parte la vicenda di ZioBenito, altri casi di ricalcolo PAL per sentenze e/o appelli omologati alla nota sentenza delle sezioni riunite non ce ne sono?
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
1) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 97/2021 in rif. alla CdC T.A.A. sede di Bolzano n. 64/2019, Accoglie parzialmente l’Appello del collega CC. con + 15 anni e riforma la sentenza di 1° grado attribuendo il 2,44% al numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995.
2) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 98/2021 in rif. alla CdC T.A.A. sede di Bolzano n. 65/2019, Accoglie parzialmente l’Appello del collega CC. con + 15 anni e riconosce il 2,44% anche se, in 1° grado si legge che non aveva presentato all’INPS l’istanza in via amministrativa.
3) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 100/2021 in rif. alla CdC Campania n. 393/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al Militare M.M. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
4) -La CdC sez. 1^ d’Appello n. 101/2021 in rif. alla CdC Veneto n. 114/2019, Accoglie parzialmente l’Appello del Militare E.I. con + 15 anni e riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo il 2,44% - con ragionevole arrotondamento - per ciascuno degli anni maturati fino alla data indicata.
5) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 105/2021 in rif. alla CdC F.V.G. n. 103/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega della GdF. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
2) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 98/2021 in rif. alla CdC T.A.A. sede di Bolzano n. 65/2019, Accoglie parzialmente l’Appello del collega CC. con + 15 anni e riconosce il 2,44% anche se, in 1° grado si legge che non aveva presentato all’INPS l’istanza in via amministrativa.
3) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 100/2021 in rif. alla CdC Campania n. 393/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al Militare M.M. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
4) -La CdC sez. 1^ d’Appello n. 101/2021 in rif. alla CdC Veneto n. 114/2019, Accoglie parzialmente l’Appello del Militare E.I. con + 15 anni e riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo il 2,44% - con ragionevole arrotondamento - per ciascuno degli anni maturati fino alla data indicata.
5) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 105/2021 in rif. alla CdC F.V.G. n. 103/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega della GdF. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
1) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 96/2021 in rif. alla CdC Toscana n. 259/2018, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 98/2021 in rif. alla CdC Marche n. 52/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega della GdF. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
3) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 99/2021 in rif. alla CdC Calabria n. 164/2020, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
4) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 101/2021 in rif. alla CdC Toscana n. 254/2018, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
5) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 109/2021 in rif. alla CdC Calabria n. 142/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega della GdF. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
6) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 110/2021 in rif. alla CdC Calabria n. 65/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
7) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 111/2021 in rif. alla CdC Calabria n. 228/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 98/2021 in rif. alla CdC Marche n. 52/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega della GdF. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
3) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 99/2021 in rif. alla CdC Calabria n. 164/2020, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
4) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 101/2021 in rif. alla CdC Toscana n. 254/2018, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
5) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 109/2021 in rif. alla CdC Calabria n. 142/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega della GdF. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
6) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 110/2021 in rif. alla CdC Calabria n. 65/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
7) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 111/2021 in rif. alla CdC Calabria n. 228/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
La CdC sez. d’Appello Sicilia n. 48/2021 in rif. alla CdC Sicilia n. 735/2019, attribuisce il 2,44% al Militare della M.M. con + 15 anni.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Ciao mbetto, premetto che il ricorso l'ho fatto lo stesso gg con lo stesso avvocato con due colleghi della stessa compagnia cc, siamo andati a sentenza lo stesso gg 21 gennaio 2021 anche per loro sentenza positiva ma a oggi non hanno ricevuto nulla però loro abitano in provincia di Torino quindi inps Torino. Vercelli è una piccola provincia quindi tutto funziona meglio......mbetto ha scritto: mar mar 30, 2021 1:29 pm Ma a parte la vicenda di ZioBenito, altri casi di ricalcolo PAL per sentenze e/o appelli omologati alla nota sentenza delle sezioni riunite non ce ne sono?
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Buongiorno. Un quesito di natura procedurale. Avendo vinco il ricorso art. 54 circa un mese addietro presso CDC Sicilia qual'e la tempistica per notificare la sentenza all'INPS ed i tempi per addivenire esecutiva? Nel caso di esecutività dovrei successivamente notificarla all'INPS per i riconteggi? O dovrebbe essere emesso nuovo PA04 ? Grazie a chi mi dà delucidazioni.
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elciad1963
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Per zio Benito.
In primis onore al nome che porti.
Credo che la Direzione provinciale dell'INPS nel riformularti la nuova pensione in conseguenza della sentenza della CdC, abbia commesso l'errore madornale a tuo favore, calcolando l'intero 44% e non il reale valore del 2,44 del 16 anni ovvero il 39,06%, come doveva. Da qui gli oltre 3.000 euro anni in più sulla PAL. I miei calcoli da lgt.c.s. con 17 anni al 31.12.1995 (ottengo il 41.56%) ammontano a poco più di 1.560 euro lorde di differenza e solo considerando l'intero 44% che supero i 3.500 euro lordi annui come a te accaduto.
Spediamo che mai se ne accorgono almeno indirettamente con te e stata fatta giustizia. Lunga vita e buona pensione.
In primis onore al nome che porti.
Credo che la Direzione provinciale dell'INPS nel riformularti la nuova pensione in conseguenza della sentenza della CdC, abbia commesso l'errore madornale a tuo favore, calcolando l'intero 44% e non il reale valore del 2,44 del 16 anni ovvero il 39,06%, come doveva. Da qui gli oltre 3.000 euro anni in più sulla PAL. I miei calcoli da lgt.c.s. con 17 anni al 31.12.1995 (ottengo il 41.56%) ammontano a poco più di 1.560 euro lorde di differenza e solo considerando l'intero 44% che supero i 3.500 euro lordi annui come a te accaduto.
Spediamo che mai se ne accorgono almeno indirettamente con te e stata fatta giustizia. Lunga vita e buona pensione.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
1) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 119/2021 in rif. alla CdC Lazio n. 297/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 120/2021 in rif. alla CdC Lazio n. 287/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al Militare E.I. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 120/2021 in rif. alla CdC Lazio n. 287/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al Militare E.I. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
On.le TONELLI interpella il Governo su art. 54 per disparità tra personale Militare e PolStato.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
1) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 85/2021 in rif. alla CdC Toscana n. 279/2018, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 88/2021 in rif. alla CdC Marche n. 66/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega della GdF. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
3) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 92/2021 in rif. alla CdC Toscana n. 257/2018, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
4) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 125/2021 in rif. alla CdC Calabria n. 13/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
5) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 126/2021 in rif. alla CdC Basilicata n. 12/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega della GdF. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 88/2021 in rif. alla CdC Marche n. 66/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega della GdF. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
3) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 92/2021 in rif. alla CdC Toscana n. 257/2018, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
4) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 125/2021 in rif. alla CdC Calabria n. 13/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
5) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 126/2021 in rif. alla CdC Basilicata n. 12/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega della GdF. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Sezione Giurisdizionale Umbria Sentenza n. 9/2021/M
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria
in composizione monocratica
in funzione di G. U. P. ai sensi dell’art. 151 c.g.c.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso depositato l’8 maggio 2020, iscritto al n. 13001/M del registro di segreteria e proposto contro l’INPS da [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] e residente in [OMISSIS] in via [OMISSIS], rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dall'Avv. Paolo Celli ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Roma alla Via Luigi Rizzo n. 72.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, [OMISSIS] deduce di essersi arruolato nei Carabinieri l’8 ottobre 1984 e di aver maturato al 31/12/1995 un servizio utile pari ad anni 13 e mesi 4, con messa in quiescenza col grado di Appuntato Scelto V in data 16.02.2017, con complessivi 37 anni, 4 mesi, 9 giorni, arrotondati a 37 anni e 4 mesi.
Rappresenta che - con determinazione n. [OMISSIS] - gli è stata conferita dall’INPS la pensione ordinaria diretta di inabilità, n. 17423839, avente decorrenza 17/02/2012, liquidata con sistema misto retributivo – contributivo, in applicazione dell’art. 1, co. 12, della L. n.335/1995 (retributivo sino al 31.12.95, in quanto a tale data aveva maturato una anzianità inferiore ai 18 anni e contributivo per il periodo successivo).
Ciò posto, precisato di aver preventivamente presentato istanza amministrativa in data 18 febbraio 2020, espressamente respinta dall’INPS, chiede giudizialmente la rideterminazione con attribuzione dei benefici previsti dall’art. 54, co. 1, d.P.R. 1092/1973, lamentando che l’Istituto gli abbia applicato – al quindicesimo anno di servizio – l’aliquota del 35% ai sensi dell’art.44 TU n.1092/73, anziché quella del 44%.
Invocati numerosi precedenti giurisprudenziali favorevoli conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento della determinazione liquidativa del suo trattamento pensionistico e la conseguente riliquidazione della pensione con la percentuale del 2,93% ex art 54 cit., oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese.
2. L’INPS si è costituito e ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza, facendo leva sull’assunto che il ricalcolo della pensione in base all’art. 54 D.P.R. 1092/1973 spetterebbe soltanto a chi abbia maturato, all’atto della cessazione dal servizio, una anzianità contributiva totale compresa tra i quindici ed un massimo di venti anni e non a coloro che, come il ricorrente, abbiano maturato, complessivamente, in totale ben più di venti anni di servizio utile a fini di quiescenza e al 31.12.95 meno di quindici anni.
Ha concluso chiedendo il rigetto nel merito per infondatezza chiedendo, in via subordinata, volersi ridurre la condanna per gli accessori del credito alla maggior misura tra rivalutazione ed interessi legali, con esclusione di ogni anatocismo.
3. La causa è stata decisa in data odierna, sulla base degli atti, in applicazione dell’art. 85, co. 5, del D.L. n.18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, come esteso fino al termine dello stato emergenziale dall’art. 26-ter, inserito dalla L. n.126/2020, di conversione del D.L. n. 104/2020, come da dispositivo in calce, comunicato via PEC alle parti costituite.
DIRITTO
1. Nel merito il ricorso con riguardo alla pretesa volta ad ottenere il ricalcolo della pensione con l’incremento pari al 44% ex art.54 D.P.R. 1092/1973, è infondato, avuto riguardo alla concreta fattispecie prospettata. Seppure nel solco del tradizionale orientamento sinora portato avanti da questa Sezione, il beneficio in questione possa ancora ritenersi estensibile anche al personale che abbia maturato un’anzianità di servizio utile complessiva maggiore ai 20 anni, da una prima lettura della recentissima sentenza n.1/2021/QM delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, pare che la questione relativa alla riconoscibilità del ricalcolo ex art. 54 d.P.R. n.1092/73 sia stata risolta “con valutazione coerentemente negativa” per coloro che al 31.12.95 avessero maturato meno di 15 anni di servizio utile, essendosi formulato il seguente principio di diritto: “L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”. Il ricorso non può, pertanto, essere accolto.
5. Considerata la natura della questione ed i noti contrasti giurisprudenziali in materia, sussistono giusti motivi per operare l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, ex art. 31, comma 3, c.g.c..
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria
Respinge
il ricorso in epigrafe. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali. Manda alla Segreteria per comunicazioni e adempimenti di rito.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 85, V comma, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, conv. in L. n. 27/2020.
Il Giudice Unico
f.to Cons. Rosalba Di Giulio
Depositata in segreteria il 2 aprile 2021.
Il Direttore di segreteria
f.to Melita Di Iorio
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria
in composizione monocratica
in funzione di G. U. P. ai sensi dell’art. 151 c.g.c.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso depositato l’8 maggio 2020, iscritto al n. 13001/M del registro di segreteria e proposto contro l’INPS da [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] e residente in [OMISSIS] in via [OMISSIS], rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dall'Avv. Paolo Celli ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Roma alla Via Luigi Rizzo n. 72.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, [OMISSIS] deduce di essersi arruolato nei Carabinieri l’8 ottobre 1984 e di aver maturato al 31/12/1995 un servizio utile pari ad anni 13 e mesi 4, con messa in quiescenza col grado di Appuntato Scelto V in data 16.02.2017, con complessivi 37 anni, 4 mesi, 9 giorni, arrotondati a 37 anni e 4 mesi.
Rappresenta che - con determinazione n. [OMISSIS] - gli è stata conferita dall’INPS la pensione ordinaria diretta di inabilità, n. 17423839, avente decorrenza 17/02/2012, liquidata con sistema misto retributivo – contributivo, in applicazione dell’art. 1, co. 12, della L. n.335/1995 (retributivo sino al 31.12.95, in quanto a tale data aveva maturato una anzianità inferiore ai 18 anni e contributivo per il periodo successivo).
Ciò posto, precisato di aver preventivamente presentato istanza amministrativa in data 18 febbraio 2020, espressamente respinta dall’INPS, chiede giudizialmente la rideterminazione con attribuzione dei benefici previsti dall’art. 54, co. 1, d.P.R. 1092/1973, lamentando che l’Istituto gli abbia applicato – al quindicesimo anno di servizio – l’aliquota del 35% ai sensi dell’art.44 TU n.1092/73, anziché quella del 44%.
Invocati numerosi precedenti giurisprudenziali favorevoli conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento della determinazione liquidativa del suo trattamento pensionistico e la conseguente riliquidazione della pensione con la percentuale del 2,93% ex art 54 cit., oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese.
2. L’INPS si è costituito e ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza, facendo leva sull’assunto che il ricalcolo della pensione in base all’art. 54 D.P.R. 1092/1973 spetterebbe soltanto a chi abbia maturato, all’atto della cessazione dal servizio, una anzianità contributiva totale compresa tra i quindici ed un massimo di venti anni e non a coloro che, come il ricorrente, abbiano maturato, complessivamente, in totale ben più di venti anni di servizio utile a fini di quiescenza e al 31.12.95 meno di quindici anni.
Ha concluso chiedendo il rigetto nel merito per infondatezza chiedendo, in via subordinata, volersi ridurre la condanna per gli accessori del credito alla maggior misura tra rivalutazione ed interessi legali, con esclusione di ogni anatocismo.
3. La causa è stata decisa in data odierna, sulla base degli atti, in applicazione dell’art. 85, co. 5, del D.L. n.18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, come esteso fino al termine dello stato emergenziale dall’art. 26-ter, inserito dalla L. n.126/2020, di conversione del D.L. n. 104/2020, come da dispositivo in calce, comunicato via PEC alle parti costituite.
DIRITTO
1. Nel merito il ricorso con riguardo alla pretesa volta ad ottenere il ricalcolo della pensione con l’incremento pari al 44% ex art.54 D.P.R. 1092/1973, è infondato, avuto riguardo alla concreta fattispecie prospettata. Seppure nel solco del tradizionale orientamento sinora portato avanti da questa Sezione, il beneficio in questione possa ancora ritenersi estensibile anche al personale che abbia maturato un’anzianità di servizio utile complessiva maggiore ai 20 anni, da una prima lettura della recentissima sentenza n.1/2021/QM delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, pare che la questione relativa alla riconoscibilità del ricalcolo ex art. 54 d.P.R. n.1092/73 sia stata risolta “con valutazione coerentemente negativa” per coloro che al 31.12.95 avessero maturato meno di 15 anni di servizio utile, essendosi formulato il seguente principio di diritto: “L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”. Il ricorso non può, pertanto, essere accolto.
5. Considerata la natura della questione ed i noti contrasti giurisprudenziali in materia, sussistono giusti motivi per operare l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, ex art. 31, comma 3, c.g.c..
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria
Respinge
il ricorso in epigrafe. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali. Manda alla Segreteria per comunicazioni e adempimenti di rito.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 85, V comma, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, conv. in L. n. 27/2020.
Il Giudice Unico
f.to Cons. Rosalba Di Giulio
Depositata in segreteria il 2 aprile 2021.
Il Direttore di segreteria
f.to Melita Di Iorio

