ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Fa seguito al post del 30/06/2020 della pagina n. 204 contenente la sentenza d’Appello 115/2020.
CdC sezione 1^ d’Appello n. 40/2021 su REVOCAZIONE sentenza medesima Sezione n. 115/2020 pubblicata il 29/06/2020 proveniente dalla CdC Sardegna n. 304/2018 e depositata il 31/10/2018, relativa al ricorrente già sottufficiale dell’Esercito Italiano con + 15 anni.
A suo tempo il ricorso era stato proposto per l’art. 54 ma a causa di errori di atti di causa era stato sentenziato l’art. 3 cd. “MOLTIPLICATORE” cosa che è stato chiarito con questa sentenza per REVOCAZIONE.
Il Giudice dichiara quanto segue:
P.Q.M.
la Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, dichiara l’ammissibilità del ricorso con annullamento della sentenza della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello n. XXX/XXXX depositata il XX/X/XXXX.
In fase rescissoria il Collegio, preso atto della sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte dei conti n. 1/2021, intervenuta nelle more in subiecta materia, conferma il decisum di cui alla sentenza di primo grado, con i correttivi recati dal principio di diritto enunciato dal giudice della nomofilachia, ex art. 117 del codice di giustizia contabile.
N.B.: a causa dell’udienza del 21/01/2021, oramai era subentrata la sentenza delle SS.RR. con la nuova percentuale.
CdC sezione 1^ d’Appello n. 40/2021 su REVOCAZIONE sentenza medesima Sezione n. 115/2020 pubblicata il 29/06/2020 proveniente dalla CdC Sardegna n. 304/2018 e depositata il 31/10/2018, relativa al ricorrente già sottufficiale dell’Esercito Italiano con + 15 anni.
A suo tempo il ricorso era stato proposto per l’art. 54 ma a causa di errori di atti di causa era stato sentenziato l’art. 3 cd. “MOLTIPLICATORE” cosa che è stato chiarito con questa sentenza per REVOCAZIONE.
Il Giudice dichiara quanto segue:
P.Q.M.
la Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, dichiara l’ammissibilità del ricorso con annullamento della sentenza della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello n. XXX/XXXX depositata il XX/X/XXXX.
In fase rescissoria il Collegio, preso atto della sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte dei conti n. 1/2021, intervenuta nelle more in subiecta materia, conferma il decisum di cui alla sentenza di primo grado, con i correttivi recati dal principio di diritto enunciato dal giudice della nomofilachia, ex art. 117 del codice di giustizia contabile.
N.B.: a causa dell’udienza del 21/01/2021, oramai era subentrata la sentenza delle SS.RR. con la nuova percentuale.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Riepilogo delle sole sentenze d’Appello subito dopo le SS.RR. per facile ritrovo
Postate qui da me il 3/02/2021
1) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 18/2021 Accoglie parzialmente l’appello dell’INPS e riconosce a favore del Militare il 2,44%, in rif. alla CdC Emilia Romagna n. 92/2019 con + 15 anni.
2) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 19/2021 Accoglie parzialmente l’appello dell’INPS e riconosce a favore del in rif. alla CdC Veneto n. 179/2018, con + 15 anni.
3) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 21/2021 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente in rif. alla CdC Veneto n. 145/2019 con + 15 anni.
Postate qui da me il 5/02/2021
1) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 24 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare, in rif. alla CdC Veneto n. 113/2019, con + 15 anni.
2) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 25 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare, in rif. alla CdC Lombardia (non Veneto che tratta l’esposizione all’amianto ) n. 176/2019 con + 15 anni.
3) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 26 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare, in rif. alla CdC Veneto n. 151/2019 con + 15 anni.
4) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 27 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare, in rif. alla CdC Veneto n. 105/2019 con + 15 anni.
5) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 28 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare, in rif. alla CdC Veneto n. 102/2019 con + 15 anni.
6) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 29 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare, in rif. alla CdC Veneto n. 107/2019, con + 15 anni.
Postate qui da me il 9/02/2021
1) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 33 Accoglie parzialmente l’appello dell’INPS ma riconosce al ricorrente Militare con + 15 anni il 2,44%, in rif. alla CdC Liguria n. 272/2018.
2) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 34 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare com + 15 anni, in rif. alla CdC Veneto n. 153/2019.
Postate qui da me il 10/02/2021
1) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 35 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente CC. con + 15 anni al 2,445%, in rif. alla CdC Veneto n. 159/2019.
2) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 38 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare con + 15 anni al 2,44%, in rif. alla CdC Veneto n. 115/2019.
3) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 39 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare al 2,445%, in rif. alla CdC Veneto n. 66/2019, con + 15 anni.
4) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 40 Accoglie parzialmente l’appello al 2,445% del ricorrente GdF, in rif. alla CdC Veneto n. 97/2019 con + 15 anni.
5) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 41 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente al 2,445% già appartenente alla GdF, arruolato il 25 settembre 1989, in rif. alla CdC Veneto n. 63/2019, con - 15 anni.
Postate qui da me il 15/02/2021
1) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 44 Accoglie parzialmente l’appello dell’INPS ma riconosce al ricorrente CC. con + 15 anni il 2,44%, in rif. alla CdC Lombardia n. 229/2019.
2) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 45 Accoglie parzialmente l’appello dell’INPS e riconosce al collega CC. con + 15 anni il 2,44%, in rif. alla CdC Lombardia n. 192/2019.
3) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 46 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente della GdF. con - 15 anni ( al 1995 aveva 8a. e 4m. – arruolato il 10 gennaio 1989 -) riconoscendo il 2,44%, in rif. alla CdC Emilia Romagna n. 88/2019.
Postate qui da me il 17/02/2021
1) - La CdC sez. d’Appello per la Sicilia con la n. 20 Accoglie l’appello dell’INPS e dichiara la rideterminazione sulla scorta dei principi fissati nella sentenza delle SS.RR. e tenuto conto delle aliquote percentuali ivi indicate per tutti i ricorrenti CC. con + 15 anni al 2,44%, in rif. alla CdC Sicilia n. 251/2020.
Postate qui da me il 24/02/2021
1) - CdC sezione 1^ d’Appello n. 40/2021 su REVOCAZIONE sentenza medesima Sezione n. 115/2020 pubblicata il 29/06/2020 proveniente dalla CdC Sardegna n. 304/2018 e depositata il 31/10/2018, relativa al ricorrente già sottufficiale dell’Esercito Italiano con + 15 anni.
A suo tempo il ricorso era stato proposto per l’art. 54 ma a causa di errori di atti di causa era stato sentenziato l’art. 3 cd. “MOLTIPLICATORE” cosa che è stato chiarito con questa sentenza per REVOCAZIONE.
Postate qui da me il 3/02/2021
1) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 18/2021 Accoglie parzialmente l’appello dell’INPS e riconosce a favore del Militare il 2,44%, in rif. alla CdC Emilia Romagna n. 92/2019 con + 15 anni.
2) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 19/2021 Accoglie parzialmente l’appello dell’INPS e riconosce a favore del in rif. alla CdC Veneto n. 179/2018, con + 15 anni.
3) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 21/2021 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente in rif. alla CdC Veneto n. 145/2019 con + 15 anni.
Postate qui da me il 5/02/2021
1) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 24 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare, in rif. alla CdC Veneto n. 113/2019, con + 15 anni.
2) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 25 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare, in rif. alla CdC Lombardia (non Veneto che tratta l’esposizione all’amianto ) n. 176/2019 con + 15 anni.
3) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 26 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare, in rif. alla CdC Veneto n. 151/2019 con + 15 anni.
4) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 27 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare, in rif. alla CdC Veneto n. 105/2019 con + 15 anni.
5) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 28 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare, in rif. alla CdC Veneto n. 102/2019 con + 15 anni.
6) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 29 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare, in rif. alla CdC Veneto n. 107/2019, con + 15 anni.
Postate qui da me il 9/02/2021
1) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 33 Accoglie parzialmente l’appello dell’INPS ma riconosce al ricorrente Militare con + 15 anni il 2,44%, in rif. alla CdC Liguria n. 272/2018.
2) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 34 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare com + 15 anni, in rif. alla CdC Veneto n. 153/2019.
Postate qui da me il 10/02/2021
1) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 35 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente CC. con + 15 anni al 2,445%, in rif. alla CdC Veneto n. 159/2019.
2) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 38 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare con + 15 anni al 2,44%, in rif. alla CdC Veneto n. 115/2019.
3) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 39 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare al 2,445%, in rif. alla CdC Veneto n. 66/2019, con + 15 anni.
4) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 40 Accoglie parzialmente l’appello al 2,445% del ricorrente GdF, in rif. alla CdC Veneto n. 97/2019 con + 15 anni.
5) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 41 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente al 2,445% già appartenente alla GdF, arruolato il 25 settembre 1989, in rif. alla CdC Veneto n. 63/2019, con - 15 anni.
Postate qui da me il 15/02/2021
1) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 44 Accoglie parzialmente l’appello dell’INPS ma riconosce al ricorrente CC. con + 15 anni il 2,44%, in rif. alla CdC Lombardia n. 229/2019.
2) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 45 Accoglie parzialmente l’appello dell’INPS e riconosce al collega CC. con + 15 anni il 2,44%, in rif. alla CdC Lombardia n. 192/2019.
3) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 46 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente della GdF. con - 15 anni ( al 1995 aveva 8a. e 4m. – arruolato il 10 gennaio 1989 -) riconoscendo il 2,44%, in rif. alla CdC Emilia Romagna n. 88/2019.
Postate qui da me il 17/02/2021
1) - La CdC sez. d’Appello per la Sicilia con la n. 20 Accoglie l’appello dell’INPS e dichiara la rideterminazione sulla scorta dei principi fissati nella sentenza delle SS.RR. e tenuto conto delle aliquote percentuali ivi indicate per tutti i ricorrenti CC. con + 15 anni al 2,44%, in rif. alla CdC Sicilia n. 251/2020.
Postate qui da me il 24/02/2021
1) - CdC sezione 1^ d’Appello n. 40/2021 su REVOCAZIONE sentenza medesima Sezione n. 115/2020 pubblicata il 29/06/2020 proveniente dalla CdC Sardegna n. 304/2018 e depositata il 31/10/2018, relativa al ricorrente già sottufficiale dell’Esercito Italiano con + 15 anni.
A suo tempo il ricorso era stato proposto per l’art. 54 ma a causa di errori di atti di causa era stato sentenziato l’art. 3 cd. “MOLTIPLICATORE” cosa che è stato chiarito con questa sentenza per REVOCAZIONE.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
Nell'elenco manca la n.24/2021 della 1^ Sez.Centrale in revocazione per un -15 che sembra non avrebbe comunque riconosciuto la percentuale del 2,44%:
".........Con l’odierno gravame il ricorrente, ex sottufficiale dei Carabinieri in pensione, deduce l’errore di fatto revocatorio, ex art. 202 comma 1, lett. f), c.g.c., asseritamente commesso da questa Sezione con l’epigrafata decisione, con cui è stato rigettato l’appello incidentale da costui proposto avverso il capo della sentenza di primo grado che non ha riconosciuto il suo diritto al beneficio di cui all’art. 54, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973, in ragione dell’assenza del requisito di almeno 15 anni di servizio alla data del 31.12.1995.
Deduce, al riguardo:
- la non corretta interpretazione della domanda giudiziale, non avendo chiesto l’applicazione dell’art. 54, comma 1, citato, ma la parcellizza-zione quindicesimale della percentuale del 44% per gli anni di servizio maturati al 31.12.1995
.............."Ad colorandum si osserva che, pur teoricamente superandosi positivamente il vaglio di ammissibilità della fase rescindente del giudizio, nel successivo momento rescissorio l’appello incidentale del ricorrente andrebbe comunque rigettato, alla stregua della sopraggiunta pronuncia resa dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n. 1/QM/2021, in ordine alla corretta esegesi del cennato art. 54, d.p.r. n.1092/73, in cui si è chiarito che il beneficio dell’aliquota del 44% è da escludersi per chi, alla data del 31.12.1995, non vantasse 15 anni di servizio
".........Con l’odierno gravame il ricorrente, ex sottufficiale dei Carabinieri in pensione, deduce l’errore di fatto revocatorio, ex art. 202 comma 1, lett. f), c.g.c., asseritamente commesso da questa Sezione con l’epigrafata decisione, con cui è stato rigettato l’appello incidentale da costui proposto avverso il capo della sentenza di primo grado che non ha riconosciuto il suo diritto al beneficio di cui all’art. 54, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973, in ragione dell’assenza del requisito di almeno 15 anni di servizio alla data del 31.12.1995.
Deduce, al riguardo:
- la non corretta interpretazione della domanda giudiziale, non avendo chiesto l’applicazione dell’art. 54, comma 1, citato, ma la parcellizza-zione quindicesimale della percentuale del 44% per gli anni di servizio maturati al 31.12.1995
.............."Ad colorandum si osserva che, pur teoricamente superandosi positivamente il vaglio di ammissibilità della fase rescindente del giudizio, nel successivo momento rescissorio l’appello incidentale del ricorrente andrebbe comunque rigettato, alla stregua della sopraggiunta pronuncia resa dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n. 1/QM/2021, in ordine alla corretta esegesi del cennato art. 54, d.p.r. n.1092/73, in cui si è chiarito che il beneficio dell’aliquota del 44% è da escludersi per chi, alla data del 31.12.1995, non vantasse 15 anni di servizio
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
troppo forte il Veneto
CdC Veneto n. 32/2021 depositata il 23/02/2021, si legge:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) - In data 12 febbraio 2021 il ricorrente ha depositato brevi note ai sensi dell’art. 85, comma 5, del D.l. 18/20, con le quali, richiamata la sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 1/2021/QM/PRES del 4 gennaio 2021, ha precisato le conclusioni chiedendo l’accoglimento del ricorso con l’applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% “come enunciato nella sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 1/2021/QM”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2) - Preliminarmente osserva il Giudicante che con le note d’udienza del 12 febbraio 2021 il ricorrente, pur avendo dichiarato di “precisare le conclusioni”, ha in realtà formulato una domanda nuova, come tale non ammissibile in quanto non preceduta da istanza amministrativa (art. 153, comma1, lett. b) c.g.c.).
3) - Il ricorrente, infatti, ha espressamente chiesto l’applicazione dell’aliquota di rendimento così come individuata dalle Sezioni Riunite con la pronuncia n. 1/2021/QM/PRES del 4 gennaio 2021, la quale -ma sul punto di dirà amplius più oltre- ha escluso che l’art. 54 del D.P.R. 1092/73 (e l’aliquota di rendimento ivi indicata) possa trovare applicazione generalizzata al di fuori dei casi nei quali ricorrano i presupposti nella medesima disposizione indicati (cessazione dal servizio con un’anzianità contributiva tra i 15 e i 20 anni), pervenendo, in via ermeneutica, alla individuazione dell’aliquota applicabile alla liquidazione della quota retributiva dei trattamenti pensionistici c.d. misti dei militari che alla data del 31.12.1995 avessero maturato tra i 15 e i 20 anni di servizio utile, indicata nella misura del 2,445%.
Omissis
4) - Le Sezioni Riunite hanno quindi ricavato in via interpretativa, nel più volte sottolineato silenzio del legislatore, una diversa (e nuova) norma in concreto applicabile alla liquidazione della quota retributiva della pensione dei militari che, al 31.121995, avessero maturato almeno 15 e non più di 18 anni (perché diversamente sarebbero assoggettati al sistema retributivo puro) di servizio utile.
5) - E, tuttavia, l’applicazione di tale regola non appare conciliabile, stante il detto presupposto logico su cui essa si fonda (inapplicabilità dell’art. 54), con la richiesta applicazione dell’art 54 oggetto del ricorso e, prima di esso, della articolata diffida inviata all’INPS dal ricorrente (cfr. doc. 2 allegato al ricorso), nella quale è stata espressamente chiesta l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% di cui all’art. 54 citato.
6) - La specificità dei contenuti della previa istanza amministrativa formulata dal ricorrente esclude che essa possa avere una portata generalizzata valevole (pur valutata in ottica elastica) a sostenere la domanda “precisata”, peraltro basata su presupposti regolatori diversi, di nuova introduzione e sopravvenuti in corso di giudizio.
7) - La domanda “precisata”, quindi, deve essere dichiarata inammissibile, ferma, ovviamente, restando la facoltà del ricorrente di avviare nuovo iter amministrativo in ragione del mutamento giurisprudenziale intervenuto nella sede nomofilattica.
Omissis
La domanda nei termini in cui è stata formulata originariamente dal ricorrente, pertanto, non può trovare accoglimento.
CONCLUDENDO CON
P.Q.M.
Omissis
Dichiara inammissibile la domanda nuova e respinge per il resto il ricorso per le ragioni di cui in motivazione.
------------- In pratica la CdC Veneto non tiene conto nè della richiesta art. 54 e nè dell'integrazione al ricorso per aver chiesto l'applicazione del 2,44% statuito dalle SS.RR. in quanto è stata una interpretazione delle SS.RR. e non prevista da una Legge dello Stato.
La CdC ha detto ciò che io, dopo le SS.RR. ho sempre detto, cioè che le SS.RR. dovevano adottare in pieno l'art. 54 senza modificare nulla. La Legge va adeguata da Legge, ma, un pensiero proprio di un Giudice non va adeguato né a scavalcare una Legge.
CdC Veneto n. 32/2021 depositata il 23/02/2021, si legge:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) - In data 12 febbraio 2021 il ricorrente ha depositato brevi note ai sensi dell’art. 85, comma 5, del D.l. 18/20, con le quali, richiamata la sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 1/2021/QM/PRES del 4 gennaio 2021, ha precisato le conclusioni chiedendo l’accoglimento del ricorso con l’applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% “come enunciato nella sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 1/2021/QM”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2) - Preliminarmente osserva il Giudicante che con le note d’udienza del 12 febbraio 2021 il ricorrente, pur avendo dichiarato di “precisare le conclusioni”, ha in realtà formulato una domanda nuova, come tale non ammissibile in quanto non preceduta da istanza amministrativa (art. 153, comma1, lett. b) c.g.c.).
3) - Il ricorrente, infatti, ha espressamente chiesto l’applicazione dell’aliquota di rendimento così come individuata dalle Sezioni Riunite con la pronuncia n. 1/2021/QM/PRES del 4 gennaio 2021, la quale -ma sul punto di dirà amplius più oltre- ha escluso che l’art. 54 del D.P.R. 1092/73 (e l’aliquota di rendimento ivi indicata) possa trovare applicazione generalizzata al di fuori dei casi nei quali ricorrano i presupposti nella medesima disposizione indicati (cessazione dal servizio con un’anzianità contributiva tra i 15 e i 20 anni), pervenendo, in via ermeneutica, alla individuazione dell’aliquota applicabile alla liquidazione della quota retributiva dei trattamenti pensionistici c.d. misti dei militari che alla data del 31.12.1995 avessero maturato tra i 15 e i 20 anni di servizio utile, indicata nella misura del 2,445%.
Omissis
4) - Le Sezioni Riunite hanno quindi ricavato in via interpretativa, nel più volte sottolineato silenzio del legislatore, una diversa (e nuova) norma in concreto applicabile alla liquidazione della quota retributiva della pensione dei militari che, al 31.121995, avessero maturato almeno 15 e non più di 18 anni (perché diversamente sarebbero assoggettati al sistema retributivo puro) di servizio utile.
5) - E, tuttavia, l’applicazione di tale regola non appare conciliabile, stante il detto presupposto logico su cui essa si fonda (inapplicabilità dell’art. 54), con la richiesta applicazione dell’art 54 oggetto del ricorso e, prima di esso, della articolata diffida inviata all’INPS dal ricorrente (cfr. doc. 2 allegato al ricorso), nella quale è stata espressamente chiesta l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% di cui all’art. 54 citato.
6) - La specificità dei contenuti della previa istanza amministrativa formulata dal ricorrente esclude che essa possa avere una portata generalizzata valevole (pur valutata in ottica elastica) a sostenere la domanda “precisata”, peraltro basata su presupposti regolatori diversi, di nuova introduzione e sopravvenuti in corso di giudizio.
7) - La domanda “precisata”, quindi, deve essere dichiarata inammissibile, ferma, ovviamente, restando la facoltà del ricorrente di avviare nuovo iter amministrativo in ragione del mutamento giurisprudenziale intervenuto nella sede nomofilattica.
Omissis
La domanda nei termini in cui è stata formulata originariamente dal ricorrente, pertanto, non può trovare accoglimento.
CONCLUDENDO CON
P.Q.M.
Omissis
Dichiara inammissibile la domanda nuova e respinge per il resto il ricorso per le ragioni di cui in motivazione.
------------- In pratica la CdC Veneto non tiene conto nè della richiesta art. 54 e nè dell'integrazione al ricorso per aver chiesto l'applicazione del 2,44% statuito dalle SS.RR. in quanto è stata una interpretazione delle SS.RR. e non prevista da una Legge dello Stato.
La CdC ha detto ciò che io, dopo le SS.RR. ho sempre detto, cioè che le SS.RR. dovevano adottare in pieno l'art. 54 senza modificare nulla. La Legge va adeguata da Legge, ma, un pensiero proprio di un Giudice non va adeguato né a scavalcare una Legge.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Quanto dice Panorama è ormai chiaro. Le SS.RR.non si sono limitate ad interpretare l'art.54, ma sono andate oltre, modificando il tenore dello stesso che solo il legislatore può fare. Ma, in concreto, cosa possiamo fare adesso noi? A chi dobbiamo ricorrere per far sentire la nostra voce? Grazie a chi saprà rispondere.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
In realtà, a mio modesto parere, il Veneto mi pare affermi che l'art.54, comma 1, così come delineato dalle SS.RR. non possa più applicarsi a chi abbia tra i 15 e 20, ma solo a chi abbia tra i 15 e 18, ma sempre senza superare la soglia ora dei 18 rispetto ai 20 di prima (praticamente sempre a nessuno), tranne ad eventuali casi residui di pensioni quantificate con l'anzianità massima di 18 anni (anziché 20) al 1995.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Gianfranco64 »
Vedo che diciamo le stesse cose ma a seconda degli interessi diamo interpretazioni diverse.
Gia dalla prima sentenza del 2021 il Veneto ha rigettato i ricorsi in ordine alla principale richiesta del 2,93, non applica il 2,44 in quanto richiesta secondaria al non accoglimento del 2,93. Lasciando la definizione del ricorso alle Corti centrali di Appello.
Al momento sono emerse 2 disparità, le pochissime sentenze che non accolgono il 2,44 per i meno 15, tra cui una sentenza della prima sezione di appello. Mentre ad altri viene riconosciuto il ricalcolo.
Altra disparità il coefficiente, in molte sentenze viene indicato il 2,44, in quelle della seconda sezione di appello il 2,445, le differenze sono minime, ma sempre differenze economiche ci sono.
Tutti siamo concordi che la sentenza delle SS.RR non ha dato una interpretazione ma ha scritto il comma 1 BIS dell’articolo 54, prassi di competenza del potere legislativo e non della Corte dei Conti.
Visti gli autorevoli legali impegnati nei ricorsi, forse un loro intervento sarebbe utile a spiegare il perché in sede di tribunale non attacchino la sentenza delle SS.RR, priva di fondamento di legge .
Comunque credo che vada valutata anche la prima parte della sentenza, ovvero che la precedente trascrizione dei 15 a 20 non possa essere applicata ,in quanto i ricorrenti cessano dal servizio con più di 20 anni.
Forse , più di qualcuno credo che debba ringraziare il giudice per l’invenzione del coefficiente del 2,44, mentre quelli dai 16 anni in giù ne risultano fortemente penalizzati.
Gia dalla prima sentenza del 2021 il Veneto ha rigettato i ricorsi in ordine alla principale richiesta del 2,93, non applica il 2,44 in quanto richiesta secondaria al non accoglimento del 2,93. Lasciando la definizione del ricorso alle Corti centrali di Appello.
Al momento sono emerse 2 disparità, le pochissime sentenze che non accolgono il 2,44 per i meno 15, tra cui una sentenza della prima sezione di appello. Mentre ad altri viene riconosciuto il ricalcolo.
Altra disparità il coefficiente, in molte sentenze viene indicato il 2,44, in quelle della seconda sezione di appello il 2,445, le differenze sono minime, ma sempre differenze economiche ci sono.
Tutti siamo concordi che la sentenza delle SS.RR non ha dato una interpretazione ma ha scritto il comma 1 BIS dell’articolo 54, prassi di competenza del potere legislativo e non della Corte dei Conti.
Visti gli autorevoli legali impegnati nei ricorsi, forse un loro intervento sarebbe utile a spiegare il perché in sede di tribunale non attacchino la sentenza delle SS.RR, priva di fondamento di legge .
Comunque credo che vada valutata anche la prima parte della sentenza, ovvero che la precedente trascrizione dei 15 a 20 non possa essere applicata ,in quanto i ricorrenti cessano dal servizio con più di 20 anni.
Forse , più di qualcuno credo che debba ringraziare il giudice per l’invenzione del coefficiente del 2,44, mentre quelli dai 16 anni in giù ne risultano fortemente penalizzati.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
Tutti siamo concordi che la sentenza delle SS.RR non ha dato una interpretazione ma ha scritto il comma 1 BIS dell’articolo 54, prassi di competenza del potere legislativo e non della Corte dei Conti.
Ma questo conferma che il comma 1 è, di fatto, implicitamente abrogato.
Visti gli autorevoli legali impegnati nei ricorsi, forse un loro intervento sarebbe utile a spiegare il perché in sede di tribunale non attacchino la sentenza delle SS.RR, priva di fondamento di legge.
Chi quelli che dicevano che 'art.44 ormai non centrava più nulla ed era solo una questione di percentuali (beh l'hanno ottenuta la percentuale), o quelli che dicevano che l'appello sicilia non poteva elevare la questione di massima alle SS.RR. o quelli che si sono ostinati a non chiedere la rimessione alle SS.RR. dopo il primo no della 3^ sez. centrale e il primo no sui -15 della 1^ sez. centrale, ovvero molto prima dell'appello Sicilia.
Comunque credo che vada valutata anche la prima parte della sentenza, ovvero che la precedente trascrizione dei 15 a 20 non possa essere applicata ,in quanto i ricorrenti cessano dal servizio con più di 20 anni.
Certo, ma è meglio lasciarlo silente pena la possibilità del 2,2% per tutti.
Forse , più di qualcuno credo che debba ringraziare il giudice per l’invenzione del coefficiente del 2,44, mentre quelli dai 16 anni in giù ne risultano fortemente penalizzati.
I Giudici non regalano nulla, il fatto è che sono stati proprio scarsi e hanno preso delle cantonate talmente incredibili che le SS.RR. hanno dovuto apparare una incredibile figuraccia, ma la sentenza fa acqua perché il livello è quello.
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Ma questo conferma che il comma 1 è, di fatto, implicitamente abrogato.
Visti gli autorevoli legali impegnati nei ricorsi, forse un loro intervento sarebbe utile a spiegare il perché in sede di tribunale non attacchino la sentenza delle SS.RR, priva di fondamento di legge.
Chi quelli che dicevano che 'art.44 ormai non centrava più nulla ed era solo una questione di percentuali (beh l'hanno ottenuta la percentuale), o quelli che dicevano che l'appello sicilia non poteva elevare la questione di massima alle SS.RR. o quelli che si sono ostinati a non chiedere la rimessione alle SS.RR. dopo il primo no della 3^ sez. centrale e il primo no sui -15 della 1^ sez. centrale, ovvero molto prima dell'appello Sicilia.
Comunque credo che vada valutata anche la prima parte della sentenza, ovvero che la precedente trascrizione dei 15 a 20 non possa essere applicata ,in quanto i ricorrenti cessano dal servizio con più di 20 anni.
Certo, ma è meglio lasciarlo silente pena la possibilità del 2,2% per tutti.
Forse , più di qualcuno credo che debba ringraziare il giudice per l’invenzione del coefficiente del 2,44, mentre quelli dai 16 anni in giù ne risultano fortemente penalizzati.
I Giudici non regalano nulla, il fatto è che sono stati proprio scarsi e hanno preso delle cantonate talmente incredibili che le SS.RR. hanno dovuto apparare una incredibile figuraccia, ma la sentenza fa acqua perché il livello è quello.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da elciad1963 »
A mio avviso la vicenda dell'articolo 54 rispecchia appieno la situazione attuale in cui versa lo stato italiano. Tutti comandano, nessuno comanda e ognuno fa i cavoli propri. Poi ci lamentiamo che i giovani cervelli e i vecchi pensionati scappano all'estero....
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
L'Avv. Claudio FATTA nel suo post di FB del 6 Gennaio 2021 ricorda che:
Come hanno avuto modo di ricordare proprio le Sezioni Riunite della Corte dei Conti (sent. n. 5/QM/2008), con riferimento all’efficacia della pronuncia delle SS.RR. in giudizi diversi da quello a quo, non sorge alcun obbligo giuridico di adeguarsi ad essa per le Sezioni singole, sia di primo grado che di appello.
In merito a quanto sopra nasce spontanea la domanda: Ma la portata di questa sentenza del 2008 delle SS.RR. la conosce soltanto l'avv. FATTA o gli altri ne sono all'oscuro? Perchè se gli altri avvocati non la conoscono allora sarà un nostro compito renderli edotti. Inoltre, l'avvocato FATTA la cita nei suoi ricorsi giusto per leggere cosa dicono i giudici?
Come hanno avuto modo di ricordare proprio le Sezioni Riunite della Corte dei Conti (sent. n. 5/QM/2008), con riferimento all’efficacia della pronuncia delle SS.RR. in giudizi diversi da quello a quo, non sorge alcun obbligo giuridico di adeguarsi ad essa per le Sezioni singole, sia di primo grado che di appello.
In merito a quanto sopra nasce spontanea la domanda: Ma la portata di questa sentenza del 2008 delle SS.RR. la conosce soltanto l'avv. FATTA o gli altri ne sono all'oscuro? Perchè se gli altri avvocati non la conoscono allora sarà un nostro compito renderli edotti. Inoltre, l'avvocato FATTA la cita nei suoi ricorsi giusto per leggere cosa dicono i giudici?
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Gianfranco64 »
Vero che i giudici non hanno l’obbligo di adeguarsi alla sentenza delle SS.RR, ma se lette con attenzione, tutte le sentenze accolgono parzialmente il ricorso dell’INPS , in quanto inapplicabile il comma 1 dell’art 54. Poi però dispongono il ricalcolo adeguandosi a quanto sentenziato dalla predetta sentenza.
Pertanto il 2,44 viene applicato in relazione alla sentenza e non per applicazione di una interpretazione del comma 1 dell’art 54.
Quindi, o ci si accontenta del 2,44 o bisogna ribaltare la sentenza , sperando che in una revisione venga di nuovo riconosciuto il diritto del 44% a 15 anni.
Ultimo appunto, siamo sicurI che sia conveniente rimettere in gioco una nuova interpretazione dell’art 54.
Pertanto il 2,44 viene applicato in relazione alla sentenza e non per applicazione di una interpretazione del comma 1 dell’art 54.
Quindi, o ci si accontenta del 2,44 o bisogna ribaltare la sentenza , sperando che in una revisione venga di nuovo riconosciuto il diritto del 44% a 15 anni.
Ultimo appunto, siamo sicurI che sia conveniente rimettere in gioco una nuova interpretazione dell’art 54.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Per non deragliare inutilmente ed irreversibilmente, senza ulteriori commenti (e quanti ce ne sarebbero....), forse sarebbe opportuno:
1) leggere l’art.117 c.g.c. compresa la relativa rubtica;
2) leggere la giurisprudenza d’appello più recente, che ricava dall’art.117 (introdotto nel 2016 e quindi molto dopo il 2008) addirittura un OGGLIGO/VINCOLO CONFORMATIVO di tutte le sezioni (e non solo di quelle di appello) alle decisioni delle SSRR;
3) osservare maggiore attenzione e moderazione prima di avventurasi in affermazioni quantomeno audaci.......
1) leggere l’art.117 c.g.c. compresa la relativa rubtica;
2) leggere la giurisprudenza d’appello più recente, che ricava dall’art.117 (introdotto nel 2016 e quindi molto dopo il 2008) addirittura un OGGLIGO/VINCOLO CONFORMATIVO di tutte le sezioni (e non solo di quelle di appello) alle decisioni delle SSRR;
3) osservare maggiore attenzione e moderazione prima di avventurasi in affermazioni quantomeno audaci.......
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Gianfranco64 »
Visto che la sentenza delle SS.RR sarebbe chiara
Visto che esisterebbe l’obbligo/vincolo confermativo.
1) perché alcune sezioni applicano il 2,44 ed altre il 2,445
2) perché alcune sezioni riconoscono il 2,44 ai meno 15 ed altre no
3) perché alcune sezioni in automatico applicano la sentenza ed altre no.
Non siamo noi a fare commenti audaci, ma altri a fare confusione con giudizi opposti.
Mi piacerebbe leggere un commento giuridico sulla legittimità dell’operato delle SS.RR in relazione alla rideterminazione del coefficiente.
Visto che esisterebbe l’obbligo/vincolo confermativo.
1) perché alcune sezioni applicano il 2,44 ed altre il 2,445
2) perché alcune sezioni riconoscono il 2,44 ai meno 15 ed altre no
3) perché alcune sezioni in automatico applicano la sentenza ed altre no.
Non siamo noi a fare commenti audaci, ma altri a fare confusione con giudizi opposti.
Mi piacerebbe leggere un commento giuridico sulla legittimità dell’operato delle SS.RR in relazione alla rideterminazione del coefficiente.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
Corte Piemonte sentenza n.55/2021 rigetta -15:
Da ciò consegue, poiché il ricorrente non aveva 15 anni di anzianità al 31.12.1995, l’inapplicabilità dell’invocato disposto normativo.
La conclusione risulta confermata dalla recente pronuncia delle SS.RR. n. 1/QM/21 secondo cui “L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.
Le spese di lite, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali, vanno ragionevolmente compensate.
Da ciò consegue, poiché il ricorrente non aveva 15 anni di anzianità al 31.12.1995, l’inapplicabilità dell’invocato disposto normativo.
La conclusione risulta confermata dalla recente pronuncia delle SS.RR. n. 1/QM/21 secondo cui “L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.
Le spese di lite, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali, vanno ragionevolmente compensate.
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