ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

A futura memoria.
ART 54
LA PRIMA PRONUNCIA DELLA SEZIONE APPELLO SICILIA DOPO LA SENTENZA DELLE SEZIONI RIUNITE.
SIAMO ALLA BLASFEMIA GIURIDICA.
Le sentenze, come si dice, vanno rispettate.
Io però faccio l'avvocato (e soprattutto sono avvocato) da 17 anni, oltre ai 6 passati a studiare gli elementi e i fondamenti del diritto all'università.
Per cui credo di avere anche il diritto di critica verso una sentenza, a maggior ragione quando essa sovverte i più elementari criteri di ragionevolezza giuridica da cui non dovrebbe giammai discostarsi.
Parliamo di una sentenza depositata qualche giorno fa dalla sezione appello Sicilia che, come potete leggere dal pqm che ho allegato, accoglie l'appello dell'inps e dichiara il diritto al ricalcolo della pensione con l'aliquota ormai famosa del 2,44%.
Cosa c'è di strano, qualcuno penserà.
Di strano c'è questo: se andiamo a leggere l'appello dell'inps, troveremo scritto che l'istituto si duole che la sentenza di primo grado (appunto appellata) aveva riconosciuto al militare l'art 54, mentre l'istituto previdenziale afferma che tale articolo non è applicabile, per esserlo invece l'art 44, elevato a norma di sistema.
Questo il primo motivo di appello.
Il secondo motivo di gravame che troveremo scritto nell'appello è che al militare, al massimo, possa applicarsi l'aliquota annua del 2,20.
La sentenza delle Riunite ha, come noto, bocciato entrambe queste tesi dell'inps, escludendo che ai militari si applichi l'art 44 così come l'aliquota del 2,20 annuo.
Se dunque i 2 motivi di appello sollevati dall'Inps sono infondati, e se la sentenza di primo grado aveva correttamente riconosciuto il diritto all'art 54, come caxxo può il giudice siciliano scrivere "accoglie l'appello dell'inps e riforma la sentenza si primo grado"?
L'appello andava dichiarato infondato, la sentenza di primo grado confermata.
Con l'unico correttivo per cui l'aliquota ex art 54 non è più il 44% pieno ma il 2,44 annuo.
Vedete, nella sostanza cambia poco.
Ma nella forma significa tanto.
Non può farsi passare per vittoriosa una parte che ha in realtà perso su ogni fronte.
Come non può farsi passare per soccombente il militare che in realtà processualmente ha vinto.
Avv. Claudio Parisi




ART 54
I riflessi della sentenza nr 1/2021 delle SSRR alla luce delle prime pronunce delle sezioni centrali d'appello.
Si tornerà alle Riunite per i militari con meno di 15 anni al 31.12.1995?
A leggere il dispositivo della sentenza 1/2021 delle SSRR, c'è scritto letteralmente che la percentuale del 44% non è applicabile a chi aveva meno di 15 anni al 31.12.1995.
Ciò ha portato qualche giudice, ma anche taluni avvocati, a ritenere di conseguenza "chiusa la partita".
Ma non è così.
Il dispositivo della sentenza resa dalle Riunite deve essere letto in rapporto all'intero testo della pronuncia (come sin da subito abbiamo cercato di chiarire io e gli avvocati Chessa, Buccoleri, Pettinau, Fatta, Mignone, Bacci e Cleopazzo, per citarne alcuni) perché solo in tal modo è possibile dare un senso compiuto alla sentenza stessa.
Le Riunite hanno:
1 bocciato la tesi Inps secondo cui l'art 54 sarebbe stato abrogato;
2 bocciato la tesi Inps secondo cui ai militari si applicherebbe l'art 44 (e l'aliquota del 35%);
3 bocciato la tesi della sezione appello Sicilia e della procura generale dello stato secondo cui ai militari si applicherebbe l'aliquota annua del 2,20%;
4 confermato che ai militari può e deve applicarsi esclusivamente l'art 54;
5 specificato che l'art 54 deve essere letto come non più portante una aliquota unica e intera del 44%, applicabile a tutti bensì una aliquota del 2,44%.
Come si vede, le Riunite escludono soltanto che si applichi il 44% ma non che non si applichi l'art 54.
Anche perché, nel momento in cui si afferma l'inapplicabilità dell'art 44 e dell'aliquota del 2,20, non si vede cos'altro potrebbe applicarsi ai militari (tutti, sia sopra che sotto i 15 anni) se non il 2,44% annuo.
Ecco che allora la sentenza nr 24/2021 resa dalla 1ª sezione appello, all'esito dell'udienza del 21.01.2021, deve essere interpretata nel contesto in cui è stata deliberata: oggetto del giudizio era una "revocatoria", ritenuta inammissibile.
Certo, l'estensore (Laino, notoriamente favorevole all'art 54 nella massima estensione) ha affermato che il ricorso sarebbe stato infondato anche nel merito, poiché l'aliquota del 44% non è applicabile sotto i 15 anni; ma tale espressione deve essere letta nel preciso senso di cui sopra e non per ritenere che in simile fattispecie non vada comunque riconosciuto il 2,44 annuo indipendentemente dagli anni posseduti al 95.
Se cosi non fosse, si sarebbero già gettate le basi per un ritorno alle SSRR, dal momento che la 2ª sezione appello, con la sentenza nr 41 /2021 depositata qualche giorno dopo, si è pronunciata specificatamente nel caso di militare con meno di 15 anni, sancendo il principio per cui il 2,44 annuo è applicabile anche a loro.
Vale a conferire particolare autorevolezza alla sentenza 41 della 2ª sezione appello il fatto che l'estensore sia il giudice Razzano.
Quest'ultima, infatti, era membro del Collegio delle Riunite e pertanto sa benissimo quale sia la reale volontà espressa dalle SSRR.
Tale volontà è stata chiarita nella sentenza nr 41, che rappresenta per così dire l'interpretazione autentica della sentenza nr 1/2021 delle Riunite, nel senso che il 2,44% spetta a tutti i militari, con più o meno di 15 anni al 31.12.1995.
Cordialmente, Avv. Claudio Parisi


Gianfranco64
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gianfranco64 »

Comprendo la difesa del proprio operato, sicuramente vincente nelle sedi dei tribunali.
Ma per molti ricorrenti il sapore della vittoria ha un gusto amaro.
Unici a salvarsi sono stati i colleghi con più di 17 anni, ai quali poco è cambiato, tra vedersi applicato il coefficiente 2,93 o 2,44.
I colleghi con più 16 si sono visti dimezzare il riconoscimento economico, ma sempre un buon aumento.
I più delusi i più 15, che con il coefficiente del 2,44 si sono visti passare da un aumento di alcune migliaia di euro a due fichi secchi.
Nei miei precedenti post ho sempre evidenziato che qualsiasi coefficiente andrebbe applicato sia ai più 15 che ai meno 15.
Di fatto la sentenza delle SS.RR, inventando la divisione 44/18, non prevista da alcuna normativa ha riscritto la norma, pertanto sarebbe annullabile alla prima folata di vento.
Il quesito era chiaro, veniva chiesto se il 44% andava riconosciuto a 15 anni o a 20, visto che i ricorrenti cessavano dal servizio con più di 20 anni.
In sintesi, nella sentenza viene specificato che poiché i ricorrenti cessano dal servizio con più di 20 anni non può essere applicato il 44% a 15 anni, poi con fantasiosa interpretazione ed appoggiandosi al cambio del sistema tra retributivo e contributivo, poiché i ricorrenti misti potevano raggiungere al massimo 18 meno un giorno hanno stabilito il coefficiente del 44/18.
Questa sentenza politica e di mediazione non ha risposto al quesito.
Poiché sul forum sono sono presenti anche i colleghi della Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria, al momento esclusi dal 2,44.
Consiglio di far presente ai propri legali che la SS.RR ha stabilito che per i misti il limite del 44% non è più a 20 anni ma a 18.
Pertanto anche il 44% previsto dall’art 44 a 20 anni andrebbe rivalutato con la divisione a 18 .
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da avt8 »

L'Avv.CHESSA che ha curato i ricorsi su art.54, pubblica sul suo sito, che molti per effetto della sentenza delle SS.RR che hanno avuto il pagamento dopo il primo grado,-Dovranno restituire gli importi pensionistici avuti in più-
domenico69
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da domenico69 »

Gianfranco64 ha scritto: sab feb 13, 2021 12:49 pm Comprendo la difesa del proprio operato, sicuramente vincente nelle sedi dei tribunali.
Ma per molti ricorrenti il sapore della vittoria ha un gusto amaro.
Unici a salvarsi sono stati i colleghi con più di 17 anni, ai quali poco è cambiato, tra vedersi applicato il coefficiente 2,93 o 2,44.
I colleghi con più 16 si sono visti dimezzare il riconoscimento economico, ma sempre un buon aumento.
I più delusi i più 15, che con il coefficiente del 2,44 si sono visti passare da un aumento di alcune migliaia di euro a due fichi secchi.
Nei miei precedenti post ho sempre evidenziato che qualsiasi coefficiente andrebbe applicato sia ai più 15 che ai meno 15.
Di fatto la sentenza delle SS.RR, inventando la divisione 44/18, non prevista da alcuna normativa ha riscritto la norma, pertanto sarebbe annullabile alla prima folata di vento.
Il quesito era chiaro, veniva chiesto se il 44% andava riconosciuto a 15 anni o a 20, visto che i ricorrenti cessavano dal servizio con più di 20 anni.
In sintesi, nella sentenza viene specificato che poiché i ricorrenti cessano dal servizio con più di 20 anni non può essere applicato il 44% a 15 anni, poi con fantasiosa interpretazione ed appoggiandosi al cambio del sistema tra retributivo e contributivo, poiché i ricorrenti misti potevano raggiungere al massimo 18 meno un giorno hanno stabilito il coefficiente del 44/18.
Questa sentenza politica e di mediazione non ha risposto al quesito.
Poiché sul forum sono sono presenti anche i colleghi della Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria, al momento esclusi dal 2,44.
Consiglio di far presente ai propri legali che la SS.RR ha stabilito che per i misti il limite del 44% non è più a 20 anni ma a 18.
Pertanto anche il 44% previsto dall’art 44 a 20 anni andrebbe rivalutato con la divisione a 18 .

Ci siamo arrivati!
Meglio tardi che mai.
Ne parlavo già qui: attenzione-linps-deve-rifare-i-calcoli- ... 50#p226650
I legali sanno benissimo che la divisione è stata fatta su 18 anni, come lo sanno anche le pietre.
Quindi il consiglio non è far dividere anche il coefficiente dei civili sui 18 anni, bensì smontare quell'obbrobrio di sentenza sull'incostituzionalità creata tra civili e militari. 🤨
Ragioniamo o no?! 😒
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da domenico69 »

avt8 ha scritto: sab feb 13, 2021 12:55 pm L'Avv.CHESSA che ha curato i ricorsi su art.54, pubblica sul suo sito, che molti per effetto della sentenza delle SS.RR che hanno avuto il pagamento dopo il primo grado,-Dovranno restituire gli importi pensionistici avuti in più-
Ha scoperto l'acqua calda!
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

Esatto. Arrivati a questo punto solo cosi una difesa sarebbe degna di questo nome.
Buonasera.
domenico69
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da domenico69 »

naturopata ha scritto: ven feb 12, 2021 12:43 pm Questa è spettacolo!
non solo spettacolo, ma SPETTACOLISSIMOOOOO! 😡

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA
Il Giudice Unico delle Pensioni
Dott. Sergio Vaccarino ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 51/2021.....

....Pertanto, appare di tutta evidenza come il militare maturi il diritto a pensione al quindicesimo anno di servizio e conseguentemente l’aliquota del 44 per cento della base pensionabile va parimenti applicata già al quindicesimo anno di servizio, aliquota che non muta fino al ventesimo anno. Dal ventunesimo anno in poi detta aliquota aumenta del 1,80 per cento per ogni anno di servizio.
Rapportando quanto sopra in termini matematici l’aliquota da corrispondere, su base annua, per il personale militare è del 2,93 per cento (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie (dipendenti civili e dipendenti militari) con il riconoscimento del vantaggio del 44 per cento anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1, con riferimento al personale civile.

Indipendentemente da quello che sentenzia, che secondo me è...., ma qua sta dicendo nuovamente che spetta il 2,93% annuo, e non il 2,44% della "massima str....a" citata.
Vergogna su vergogna!
Se fa comodo si da il 2,93% se non fa comodo il 2,44%. 😒
Quante braccia sottratte all'agricoltura! 🤨


...Per effetto, però, dell’art. L’articolo 24 del d. l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: “A decorrere da 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto....

Se per gli ex retributivi puri (dal 95 in poi) viene detto quanto evidenziato in neretto, mi spiegate perché l'Inps gli corrisponde una pensione superiore all'80% massimo spettantegli?! 🤪

...
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando accoglie parzialmente il ricorso, come in motivazione.
Dichiara prescritte tutte le somme maturate prima del 22 luglio 2015.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate a favore della parte nella misura di € 800,00 (ottocento/00) oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore del procuratore costituito ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Catanzaro, 11 febbraio 2021
Il Giudice
f.to Sergio Vaccarino
Depositata in segreteria nei modi di legge
Catanzaro, 11/02/2021
Il Funzionario
f.to Dott.ssa Francesca Deni
Gianfranco64
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gianfranco64 »

Per Domenico69
Ti rispondo fraternamente ed amichevolmente, la risposta al tuo quesito sta nel doppio calcolo previsto per legge.
Ho provato ad allegarti la norma , ma non riesco ad allegarla.
Se qualcuno riesce ad allegarla mi fa una grande cortesia.
Comunque con tale norma viene spiegato come ed in che modalità i retributivi superano il tetto dell’ 80%
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

CdC Calabria n. 62/2021

1) - Dal dictum delle Sezioni Riunite si desume che la data rilevante ai fini della determinazione dell’aliquota di rendimento non è il 31.12.1992, ma il 31.12.1995.

2) - la quota retributiva della pensione deve essere calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati a quella data, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile (e non complessivamente e sic et simpliciter del 44% come richiesto).

3) - L’INPS dovrà per conseguenza provvedere a riliquidare la pensione spettante al ricorrente avuto riguardo ai riferiti criteri e, per l’effetto, a pagare al ricorrente tutte le differenze sui ratei arretrati, maggiorati degli interessi legali e, soltanto per l’ipotesi e per i periodi in cui l’indice di svalutazione vi dovesse essere superiore, anche della rivalutazione monetaria (v. Sezioni Riunite della Corte dei conti, sent. n. 6/2008/QM; ex plurimis, v. altresì SS.RR., sent. n. 10/2002/QM; Sez. III App., sent. n. 79/2015; Sez. II App., sent. n. 888/2017).

P.Q.M.

La Corte dei conti …… , accerta il diritto di parte ricorrente alla riliquidazione della quota retributiva della pensione, ……… al 31.12.1995, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile ………..
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Ci siamo arrivati!
Meglio tardi che mai.
Ne parlavo già qui: attenzione-linps-deve-rifare-i-calcoli- ... 50#p226650
I legali sanno benissimo che la divisione è stata fatta su 18 anni, come lo sanno anche le pietre.
Quindi il consiglio non è far dividere anche il coefficiente dei civili sui 18 anni, bensì smontare quell'obbrobrio di sentenza sull'incostituzionalità creata tra civili e militari. 🤨
Ragioniamo o no?! 😒[/b]

Anche perché se dividiamo su 18 anni per i civili avremo 35% a 15 cui aggiungere l'1,8 per tre anni e quindi il 5,4% che complessivamente fa 40,4% che diviso 18 fa 2,24 per ogni anni e quindi per i primi 15 anni si prende meno.

[/quote]
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gianfranco64 »

No naturopata, a livello matematico andrebbe diviso il 44% a 18 anziché a 20.
Quello è stato stravolto dalle SS.RR che anziché il 20 si sono inventati il 18 del passaggio tra retributivi e misti.
Quella è la variazione del sistema pensionistico con sentenza. Il calcolo 44/18 ne è stata solo la conseguenza.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Gianfranco64 ha scritto: sab feb 13, 2021 7:02 pm No naturopata, a livello matematico andrebbe diviso il 44% a 18 anziché a 20.
Quello è stato stravolto dalle SS.RR che anziché il 20 si sono inventati il 18 del passaggio tra retributivi e misti.
Quella è la variazione del sistema pensionistico con sentenza. Il calcolo 44/18 ne è stata solo la conseguenza.


Per l'art.44 non è così perché non c'è scritto né 18, ma nemmeno 20 (come invece nell'art.54, anzi c'è scritto da 15 a 20, ovvero con una certa motivazione di diritto si può andare da 15 a 20 e le SS.RR. hanno deciso per il 18 -1giorno), solo 15 anni al comma 1 per il 35% e poi l'1,8 ogni anno oltre il 15 esimo. Se fai su venti e non su 18 arrivi al 2,2% annuo e questo articolo, ripeto, tratta di anni effettivi e non utili, quindi non c'è alcuna annualità neutra (non esiste il da 15 a 20, come il 16,17,18,19.............) perché qui ci rientrano i veri civili anche.

La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento.

Se poi vogliamo essere ancora più precisi al comma due dice:

Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianità inferiore a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui al comma precedente e ridotta di 1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile

Ovvero visto che non si raggiungono i 15 anni al 1995, chi ne ha meno, dovrebbe vedersi ridotto ogni anno dal -15 dell'1,8%, alla luce della nuova normativa della legge 335/95, in quanto anche qui il 35% era previsto solo per chi andava in pensione con almeno 15 anni o più di servizio, quando ancora possibile.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gianfranco64 »

Comprendo che le discussioni sono inutili , nella sentenza delle SS.RR viene specificato che l’aliquota sarebbe stata 44/20, che poi è quella applicata ai militari retributivi.
Ora fermo restando la discussione che Polizia di Stato e Polizia di Stato rientrerebbero nell’art 54 per le motivazioni che ho specificato in un precedente post. Ti ripeto che a me è stato applicato art 54 comma 3, non vedo come mi sia stato applicato se l’ art 54 andrebbe applicato solo ai militari.
Comunque il tetto a 20 anni era del 44% per entrambi gli articoli.
Quindi consentimi di dire che con l’invenzione dei 18 anni hanno ridotto il 44% da tali anni, pertanto medesimo calcolo andrebbe applicato a tutti.
Poi se guardiamo l’art 54 a favore dei militari è riteniamo che solo per essi si possano riscrivere le leggi ad interpretazione, allora forse è meglio smetterla di discutere, poiché parleremmo due lingue diverse.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

Ciao Gianfranco, hai scritto:
"Comunque il tetto a 20 anni era del 44% per entrambi gli articoli".

Vero, però per i civili la base è 35% più 1,8% per i successivi 5 anni.

Per i militari la base è del 44% partendo dai 15 anni.
La base di partenza per entrambi sono i 15 anni.

Ora non più.
Per civili sono sempre previsti i 15 anni, per i militari diventano 18 anni.
Proprio non ci siamo.
Falsa applicazione di legge e "giochetto" delle tre carte Anticostituzionale.
Ovviamente per entrambe le categorie (civili e militari) al 31/12/1995 rientranti nel sistema misto.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gianfranco64 »

Non voglio assolutamente polemizzare, sto esponendo le mie valutazioni.
Partiamo dalla sentenza.
La legge parla tra i 15 ed I 20 anni.
Il quesito era semplice, il 44% andava concesso a 15 o a 20 anni.
Nella sentenza viene specificato che non può essere concesso il 44% a 15 poiché tale comma risulta inapplicabile in quanto il ricorrente cessa con più di 20 anni.
In modo del tutto personale, in sentenza il giudice dice poiché al 1995 il ricorrente non potrebbe maturare più di 18 anni meno un giorno, poiché con 18 anni sarebbe rimasto nel sistema retributivo , decide arbitrariamente che il 44% andrebbe diviso a 18 meno un giorno.
Ora tutte le sentenze ripetono l’affermazione di cui sopra, poi accolgono parzialmente il ricorso decidendo che vada applicato il coefficiente
Stabilito in sentenza, ovvero il 2,44.
Ora non entro nel merito di quale coefficiente andrebbe applicato. Certo i giudici nelle altre sentenze davano un sacco di giustificazioni, anni neutri, percentuale di favore, ....... Ora sentenziano che le SS.RR avevano ragione, ovvero che il 44% non può essere dato a 15 anni, ma danno il coefficiente stabilito nel 2,44.
Una cosa è certa, il 44/18 e’ completamente inventato, non è assolutamente riferito al comma 1 dell’art. 54, con la sentenza il giudice ha scritto il comma 1 bis, ovvero ai militari che rientrano nel sistema misto, va applicato il 44% con la graduale applicazione del 2,44 per ogni anno utile fino al 1995.
Di fatto ha inventato un nuovo coefficiente non previsto da alcuna normativa.
Dimenticavo che ha anche scritto che ai militari pur rientrando tra i 15 e 20 anni, poiché avevano 18 anni al 1995, il loro coefficiente sarebbe stato del 2,20, ovvero il 44/20.
Quindi pari colleghi ma coefficienti differenti per i primi 18 anni.
Quindi o il giudice ha avuto la delega del Governo a riscrivere l’articolo di una legge del 1973, oppure con la sua interpretazione ha riconosciuto la penalizzazione dei misti, riconoscendo l’impossibilità a raggiungere i 20 anni di retributivo, riscrivendo l’asse pensionistico dando il coefficiente maturato a 20 anni anticipandolo a 18 anni.
Per quanto attiene i civili, un misto non potrà allo stesso modo raggiungere i 20 anni per maturare il 44% pertanto lo stesso 44% andrebbe suddiviso a 18 anni , per le stesse motivazioni indicate nel giudice in sentenza.
Naturalmente queste sono solo le mie opinioni, pur riportando quanto scritto nella sentenza.
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