"Carabiniera" in ferma quadriennale prosciolta. Aveva avuto relazione con un superiore, trasferita e nuovamente subito allacciato una relazione con altro superiore. Oltre a non ottemperare all'obbligo del pernotto interno, aveva note caratteristiche pessime.
Consiglio di Stato
N. 00752/2021REG.PROV.COLL.
N. 03101/2020 REG.RIC.
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.a.r. per la Toscana ha accolto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, svolto dall’odierna appellata, carabiniere in ferma volontaria quadriennale, avverso il provvedimento di collocamento in congedo per non ammissione al servizio permanente effettivo con decorrenza dal 3 dicembre 2018, data di cessazione della ferma quadriennale.
1.1. Il T.a.r. aveva inizialmente accolto l’istanza cautelare sub specie di ordine di riesame: l’Amministrazione, in esito al riesame, aveva confermato il provvedimento, gravato con motivi aggiunti.
1.2. Nella sentenza impugnata il T.a.r., premesso che “entrambi i provvedimenti impugnati possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della sostanziale identità delle argomentazioni dedotte”, ha ritenuto che il giudizio di “non meritevolezza”, in tesi basato esclusivamente “sulle schede di valutazione e su due fatti significativi, riconducibili ad un trasferimento per incompatibilità ambientale e ad una sanzione disciplinare della consegna per due giorni”, sia eccessivo ed irragionevole, giacché:
- nel formulare tale giudizio l’Amministrazione, pur nell’ambito di una “ampia discrezionalità tecnica”, dovrebbe operare “una valutazione globale del rendimento della personalità del militare, ivi compresi gli aspetti relativi alla buona condotta, alla attitudine e al rendimento”, non focalizzarsi su specifici episodi;
- nella specie, “pur tralasciando come sia rimasta incontestata la circostanza relativa al fatto che solo ed esclusivamente la ricorrente sia risultata destinataria della sanzione disciplinare (e non quindi anche il commilitone)”, comunque “l’erogazione di una consegna per due giorni deve ritenersi di per sé insufficiente a fondare un giudizio di non meritevolezza, laddove quest’ultimo non sia confermato e strettamente correlato ad un giudizio complessivo, riferito all’intero periodo di permanenza nell’Arma”;
- parimenti, “anche il trasferimento per incompatibilità deve ritenersi non dirimente, essendo stato disposto sempre in conseguenza di detta relazione sentimentale”;
- di converso, le valutazioni matricolari della ricorrente nel quadriennio di servizio sarebbero comunque globalmente sufficienti;
- infine, la Commissione di valutazione “si era espressa all’unanimità e a favore della permanenza della ricorrente nell’Arma”.
2. L’Amministrazione ha interposto appello, sostenendo che:
- il rendimento della ricorrente, fin dal corso di formazione, sarebbe sempre stato tutt’altro che eccelso (da “nella media” del triennio 2014-2017 ad “inferiore alla media” dell’ultima valutazione prima del congedo); peraltro, la ricorrente non avrebbe mai impugnato le schede valutative;
- nel luglio 2016 l’appellata sarebbe stata trasferita d’autorità ad altra sede, a seguito dell’arresto, presso l’abitazione da lei condotta in locazione, di un maresciallo dell’Arma (poi incorso nella perdita del grado), con cui l’appellata, “sebbene assegnataria di posto letto in caserma”, intratteneva una relazione sentimentale;
- anche nella nuova sede l’appellata violava il vincolo di accasermamento notturno (derogabile solo per espressa deroga dei superiori) per una relazione con un sovrintendente, la rottura della quale avrebbe provocato una reazione dell’appellata tale da indurre il sovrintendente ad allertare la Centrale Operativa dell’Arma: a seguito di tale vicenda l’appellata avrebbe ricevuto la sanzione disciplinare di due giorni di consegna;
- a seguito di tale episodio, l’appellata sarebbe stata assente dal servizio per oltre sei mesi e, in tale arco temporale, sarebbe stata altresì riconosciuta temporaneamente inidonea al servizio;
- contrariamente agli assunti del T.a.r., anche il sovrintendente coinvolto nella vicenda sarebbe stato sanzionato disciplinarmente con due giorni di consegna e trasferito d’ufficio;
- in termini generali, l’ammissione al servizio permanente effettivo sarebbe subordinata al fatto che il militare, “tenuto conto di tutto ciò che ne ha caratterizzato in senso positivo e negativo la figura ed il rendimento fornito nel corso del vincolo”, dunque in esito ad una valutazione globale, unitaria e sintetica, sia ritenuto, con valutazione ampiamente discrezionale, “meritevole per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell’Arma”;
- è vero che la Commissione di avanzamento espresse parere favorevole all’ammissione dell’appellata al servizio permanente effettivo, ma, a prescindere dal fatto che tale parere non avrebbe carattere vincolante, altri quattro pareri espressi dai diretti superiori gerarchici (la Compagnia Carabinieri di Lucca, il Comando Provinciale Carabinieri di Lucca, la Legione Carabinieri Toscana ed il Comando Interregionale Carabinieri “Podgora”) ne avrebbero invece motivatamente proposto la non ammissione al servizio permanente.
2.1. L’appellata, costituitasi in resistenza, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per “mancata/generica indicazione dei motivi” e, nel merito, ha sostenuto la correttezza della sentenza impugnata.
2.2. In esito alla camera di consiglio dell’11 giugno 2020, la Sezione, con ordinanza n. 3459 del 12 giugno 2020, ha accolto l’istanza cautelare svolta dall’Amministrazione con la seguente motivazione: “Osservato che il provvedimento gravato evidenzia, quale ragione della non ammissione allo s.p.e. dell’odierna appellata, “alcune rilevanti carenze comportamentali ed attitudinali e un rendimento in flessione nel tempo” che, unitariamente considerati, danno idonea contezza, ad una esame tipico della fase, dell’assenza del previsto requisito della “meritevolezza”, tanto più alla luce dei “comportamenti contrari al senso di responsabilità e al contegno del militare” ripetutamente tenuti dall’interessata;
Rilevato, inoltre, che il provvedimento sottolinea che il parere della Commissione di valutazione e avanzamento è sì obbligatorio, ma non vincolante;
Ritenuto, quindi, che tale motivazione - alla luce dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nel disporre un provvedimento ampliativo quale quello dell’ammissione allo s.p.e. e del fatto che il giudizio caratteristico di “sufficienza” non equivale, ai fini de quibus, alla “meritevolezza” - non presenta, ad un esame tipico della fase, profili evidenti di irragionevolezza ed illogicità, in considerazione, altresì, del prioritario interesse pubblico a che gli appartenenti all’Arma siano soggetti pienamente capaci di svolgere i delicati compiti del Corpo”.
2.3. In vista della trattazione del ricorso l’appellata ha versato in atti difese scritte.
2.4. Il ricorso è stato introitato in decisione alla pubblica udienza del giorno 22 dicembre 2020, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020.
3. Il ricorso in appello è fondato.
4. Preliminarmente, non si ravvisano profili di inammissibilità dell’appello: l’Amministrazione, invero, ha enucleato con sufficiente specificazione le ragioni di censura della decisione di prime cure.
4.1. Del resto, l’inammissibilità consegue a casi estremi di genericità dell’atto, tali da non consentire al Giudice d’appello di comprendere i motivi sottesi alla proposizione del gravame.
5. Quanto al merito, il provvedimento del Comando Generale qui impugnato pone a fondamento della valutazione di non ammissione dell’appellata al servizio permanente effettivo “alcune rilevanti carenze comportamentali ed attitudinali e un rendimento in flessione nel tempo”.
5.1. Più in particolare, il Comando ha valorizzato:
- il livello delle valutazioni matricolari conseguite nel tempo dall’interessata, tutt’altro che pregevoli e, oltretutto, peggiorate nel corso del tempo;
- l’irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo;
- la sottoposizione ad un trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale, misura che, pur prescindendo dalla colpa dell’interessata, è comunque volta ad esclusiva tutela dell’Istituzione ed è adottata allorché il prestigio e la funzionalità del Corpo non siano presidiabili altrimenti.
5.2. Orbene, in materia di ammissione al servizio permanente effettivo l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità: il provvedimento di ammissione, infatti, ha natura ampliativa, in quanto attribuisce all’interessato un bene della vita prima non spettante, e consegue ad una valutazione complessiva sia della persona nei suoi attributi “morali e culturali”, sia del militare nella sua “condotta, attitudine e rendimento”.
5.3. Il giudizio, in altre parole, impinge in una sfera valutativa dell’Amministrazione strutturalmente esclusa dal sindacato giurisdizionale, che può solo rilevarne, ab externo, profili di macroscopica illogicità, irragionevolezza ed arbitrarietà.
6. Nella specie, non emergono elementi in tal senso.
6.1. In primo luogo, l’Amministrazione ha preso atto del rendimento professionale dell’interessata, che per tabulas è sempre stato ab initio tutt’altro che pregevole e che, da ultimo, consta essersi ulteriormente abbassato sino alla valutazione di “inferiore alla media”: è d’uopo, in proposito, precisare che le valutazioni matricolari non risultano essere state impugnate.
6.2. In secondo luogo, l’Amministrazione ha ascritto particolare rilievo ai riflessi istituzionali dei comportamenti dell’appellata: in altri termini, l’Amministrazione non ha stigmatizzato la vita privata del militare in sé e per sé considerata (ciò che sarebbe stato, all’evidenza, illegittimo), ma le conseguenze oggettive che ne sono derivate sull’ordinato e regolare assolvimento dei compiti d’istituto.
6.3. In proposito, i due episodi che hanno riguardato commilitoni, oltre ad aver comportato la violazione del dovere di accasermamento, hanno avuto un oggettivo impatto sulle funzioni istituzionali del Corpo: nel primo caso, infatti, è stato necessario trasferire d’autorità l’interessata in un Comando ubicato in diversa Provincia, nell’altro caso, connotato anche dall’interessamento della locale Centrale Operativa, l’appellata è stata attinta da sanzione disciplinare (e l’altro militare, parimenti sanzionato, è stato pure trasferito d’ufficio), con provvedimenti che non risultano essere stati impugnati.
6.4. Sulla base di quanto è complessivamente risultato nello svolgimento del servizio, l’Amministrazione ha tratto la convinzione che l’appellata non sia “meritevole” di ammissione al servizio permanente effettivo.
6.5. Siffatto giudizio, necessariamente basato su dati oggettivi, ha un intrinseco carattere prognostico, in quanto è teso a ponderare, con valutazione ampiamente discrezionale, se l’inserimento in pianta stabile nel Corpo dell’interessato, sino a quel momento avvinto da mera ferma volontaria ad tempus, sia prospetticamente proficuo per il Corpo medesimo.
6.6. Del resto, ciò non configura una lesione del diritto al lavoro dell’interessato, considerato che la forma di reclutamento in parola si affianca, quale opportunità ulteriore, all’ordinaria e generale modalità concorsuale.
6.7. Di converso, il parere della Commissione di valutazione favorevole all’ammissione dell’appellata al servizio permanente non ha rilievo ostativo all’emanazione del provvedimento gravato, e ciò sia perché tale parere non ha carattere vincolante, sia perché i molteplici pareri espressi dalla catena territoriale di comando sono stati concordi nel proporre, viceversa, la non ammissione.
6.8. In particolare, il Comandante della Compagnia di Lucca, Comando presso cui l’appellata prestava da ultimo servizio, ha rappresentato che l’interessata aveva tenuto una condotta e fornito un rendimento “non sempre adeguati ed in linea con le aspettative” e che gli apprezzamenti ricevuti in relazione a due distinte operazioni di servizio rientrano nelle “espressioni elogiative che la scala gerarchica è solita tributare genericamente a fini esortativi a tutti gli operanti, senza approfondire il contributo fornito da ciascun militare, in occasione di operazioni di polizia giudiziaria di minore rilievo, riconducibili all’ordinario assolvimento dei compiti istituzionali e laddove non vengono ravvisati i presupposti per avanzare alcuna proposta di ricompensa”.
6.9. Nell’esercizio della potestà ampiamente discrezionale de qua, in definitiva, non risultano profili di vizio della funzione, attingibili dal sindacato di questo Giudice.
7. Il ricorso in appello, pertanto, va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettato il ricorso di primo grado.
8. Il rilievo degli interessi sottesi alla controversia giustifica, comunque, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 3101 del 2020, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.
Prosciolta dalla ferma
Re: Prosciolta dalla ferma
Questa volta l'Arma ha fatto bene. Evidentemente questa ex collega era insofferente alla disciplina militare.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
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Re: Prosciolta dalla ferma
Non ci vuole niente ha farti passare per un militare che non si adatta alla vita militare e farti sbattere fuori per il tramite delle Note caratteristiche.
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