Equo indennizzo compatibile con indennizzo assicurativo

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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alexsander

Equo indennizzo compatibile con indennizzo assicurativo

Messaggio da alexsander »

Gentile Avvocato, come prima cosa le porgo i più cordiali saluti e complimenti per le problematiche affrontate di volta in volta in questo forum.
Le chiedo se la concessione dell'equo indennizzo è compatibile con il risarcimento assicurativo.
Le spiego meglio: incidente in servizio quale militare trasportato ed In fase di risarcimento da parte dell'assicurazione INA a copertura dell'auto di servizio pagata dall'amministrazione.
Arriva la richiesta dal Ministero relativa alla liquidazione dell'Equo indennizzo per le ferite riportate a seguito dell'incidente e riconosciute dalla commissione M.O. SI dipendenti dal servizio.
Nel contesto mi si chiede di dichiarare eventuali risarcimenti ricevuti o in fase di liquidazione da parte dell'assicurazione pagata dall'amministrazione.
Mi domando ora se vengo risarcito dall'assicurazione non verrò risarcito dal Ministero con l'equo indennizzo.
Perchè se comunque l'Arma viene, dal canto suo, risarcita anch'essa dall'assicurazione per i danni subiti in ordine alla convalescenza da me effettuata?
Ancora, se il conducente dell'auto di servizio viene risarcito dall'assicurazione dell'altro veicolo e non dall'INA che copre l'auto di servizio in quanto i punti di invalidità superano i 9, anch'esso non percepirà l'equo indennizzo?
Non dovrebbe rientrare in quanto l'assicurazione che lo liquida non viene pagata dall'amministrazione ma è privata.
Mi piacerebbe avere maggiori delucidazioni in merito e fare chiarezza sui due casi sopra elencati anche con un eventuale consiglio su ricorsi vari. Grazie
Alexsander


Pietro Gervasi

Re: Equo indennizzo compatibile con indennizzo assicurativo

Messaggio da Pietro Gervasi »

alexsander ha scritto:Gentile Avvocato, come prima cosa le porgo i più cordiali saluti e complimenti per le problematiche affrontate di volta in volta in questo forum.
Le chiedo se la concessione dell'equo indennizzo è compatibile con il risarcimento assicurativo.
Le spiego meglio: incidente in servizio quale militare trasportato ed In fase di risarcimento da parte dell'assicurazione INA a copertura dell'auto di servizio pagata dall'amministrazione.
Arriva la richiesta dal Ministero relativa alla liquidazione dell'Equo indennizzo per le ferite riportate a seguito dell'incidente e riconosciute dalla commissione M.O. SI dipendenti dal servizio.
Nel contesto mi si chiede di dichiarare eventuali risarcimenti ricevuti o in fase di liquidazione da parte dell'assicurazione pagata dall'amministrazione.
Mi domando ora se vengo risarcito dall'assicurazione non verrò risarcito dal Ministero con l'equo indennizzo.
Perchè se comunque l'Arma viene, dal canto suo, risarcita anch'essa dall'assicurazione per i danni subiti in ordine alla convalescenza da me effettuata?
Ancora, se il conducente dell'auto di servizio viene risarcito dall'assicurazione dell'altro veicolo e non dall'INA che copre l'auto di servizio in quanto i punti di invalidità superano i 9, anch'esso non percepirà l'equo indennizzo?
Non dovrebbe rientrare in quanto l'assicurazione che lo liquida non viene pagata dall'amministrazione ma è privata.
Mi piacerebbe avere maggiori delucidazioni in merito e fare chiarezza sui due casi sopra elencati anche con un eventuale consiglio su ricorsi vari. Grazie
Alexsander
L'Equo Indennizzo
L'equo indennizzo è uno speciale beneficio economico che spetta al dipendente pubblico nel caso in cui questi abbia contratto una patologia o subito una menomazione per cause di servizio.
Ha diritto all'equo indennizzo il dipendente pubblico che abbia perso la propria integrità fisica per una delle cause di servizio riconducibili ad una delle tabelle allegate al DPR 30 dicembre 1981, n. 834.
Il dipendente che intende ottenere il riconoscimento dell'equo indennizzo, innanzitutto deve presentare all'ufficio di appartenenza la domanda per il riconoscimento della dipendenza da cause di servizio.
Il termine di decadenza è di sei mesi dall'evento dannoso o dal giorno in cui l'interessato abbia avuto piena consapevolezza dell'infermità; tale domanda può essere proposta anche dagli eredi entro sei mesi dal decesso.
All'istanza devono essere allegati i precedenti sanitari ed ogni altra documentazione che possa risultare utile per una completa valutazione della patologia contratta e della dipendenza dal servizio prestato.
L'equo indennizzo si riduce del 25% o del 50% se il dipendente ha superato il cinquantesimo o il sessantesimo anno di età al momento dell'evento che ha provocato il danno (prescindere da quando venga accertata la dipendenza da cause di servizio, accertamento che può anche avvenire in un secondo momento).
E' importante precisare che tale beneficio economico non ha carattere né retributivo, né risarcitorio ma puramente indennitario e la giurisprudenza (Cass. Sez. unite 14/12/1999, n. 900, Cass. Sez. lavoro 19/04/2000, n. 5160) ritiene tale indennizzo totalmente cumulabile con il risarcimento del danno.
L'equo indennizzo non è altresì cumulabile con un'eventuale rendita INAIL per malattia professionale e non è un reddito imponibile ai fini IRPEF.
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