ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
La CdC Sez. 2^ d’Appello, con sentenza n. 232/2020 (Udienza del 29/09/2020 e depositata il 14/10/2020) Accoglie l’appello del ricorrente CC. + 15, proveniente dalla CdC Emilia Romagna n. 265/2018 depositata il 21/11/2018.
Causa trattata dal
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rizzi Dott. Andrea Lupi
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Dott. Roberto Rizzi Dott. Andrea Lupi
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
ART. 54
AGGIORNAMENTI E GIURISPRUDENZA
Molti di voi sanno che l'intervento delle 2 sentenze della Sezione Appello Sicilia (40 e 43) ha in qualche modo riaperto "i giochi" rispetto a quella che sembrava essere una partita in procinto di chiudersi in maniera nettamente favorevole all'applicabilità dell'art 54, stante il limitato numero di giudici in disaccordo (Veneto e qualche sparuto caso nelle altre regioni).
Le 2 sentenze "Siciliane", a dirla tutta, non sono convincenti, sia in diritto che in fatto, tanto è che, successivamente, ben 3 GUP della Sezione Sicilia di primo grado le hanno disattese, continuando a pronunciarsi pro art 54 (vedi ad esempio sentenza nr 505).
Per allargare il campo, solo qualche giorno fa a Napoli mi sono stati accolti altri 2 ricorsi (sentenze nr 505 e 506), in Molise altri 3 ricorsi (sentenze 25, 26 e 27), a Roma 6 ricorsi (sentenze 387, 400, 401, 402, 463 e 491), a Milano (nr 146 / 2020).
A dimostrazione che le 2 sentenze sicule non hanno in alcun modo incrinato l'orientamento delle altre Sezioni, Regionali o Centrali (è di qualche giorno fa la sentenza 228 della 2ª sezione centrale appello, che espressamente confuta quelle siciliane).
Covid permettendo, proprio il 27 ottobre discuterò in appello a Palermo, auspicando di poter far loro cambiare idea prospettandogli punti di vista che non hanno, fino ad ora, preso in considerazione.
A quanti, poi, faranno domande sulla possibilità che il contrasto possa far approdare alle Riunite, chiedo di non farle. Ci sono situazioni che richiedono un lavoro silenzioso.
Avv. Claudio Parisi
AGGIORNAMENTI E GIURISPRUDENZA
Molti di voi sanno che l'intervento delle 2 sentenze della Sezione Appello Sicilia (40 e 43) ha in qualche modo riaperto "i giochi" rispetto a quella che sembrava essere una partita in procinto di chiudersi in maniera nettamente favorevole all'applicabilità dell'art 54, stante il limitato numero di giudici in disaccordo (Veneto e qualche sparuto caso nelle altre regioni).
Le 2 sentenze "Siciliane", a dirla tutta, non sono convincenti, sia in diritto che in fatto, tanto è che, successivamente, ben 3 GUP della Sezione Sicilia di primo grado le hanno disattese, continuando a pronunciarsi pro art 54 (vedi ad esempio sentenza nr 505).
Per allargare il campo, solo qualche giorno fa a Napoli mi sono stati accolti altri 2 ricorsi (sentenze nr 505 e 506), in Molise altri 3 ricorsi (sentenze 25, 26 e 27), a Roma 6 ricorsi (sentenze 387, 400, 401, 402, 463 e 491), a Milano (nr 146 / 2020).
A dimostrazione che le 2 sentenze sicule non hanno in alcun modo incrinato l'orientamento delle altre Sezioni, Regionali o Centrali (è di qualche giorno fa la sentenza 228 della 2ª sezione centrale appello, che espressamente confuta quelle siciliane).
Covid permettendo, proprio il 27 ottobre discuterò in appello a Palermo, auspicando di poter far loro cambiare idea prospettandogli punti di vista che non hanno, fino ad ora, preso in considerazione.
A quanti, poi, faranno domande sulla possibilità che il contrasto possa far approdare alle Riunite, chiedo di non farle. Ci sono situazioni che richiedono un lavoro silenzioso.
Avv. Claudio Parisi
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Gianfranco64 »
per naturopata
mi piacerebbe leggere un tuo commento sulle ultime tre sentenze della Corte dei Conti della Puglia da poco pubblicate.
mi piacerebbe leggere un tuo commento sulle ultime tre sentenze della Corte dei Conti della Puglia da poco pubblicate.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
1) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 233/2020 accoglie l’appello del ricorrente contro CGA CC. e INPS, (in rif. alla CdC Emilia Romagna n. 261/2018 depositata 21/11/2018) con più di 15 anni.
N.B.: in 1° grado aveva fatto ricorso per art. 54 rigettato e art. 3 cd. Moltiplicatore Accolto. (In appello art. 54 Accolto e art. 3 Moltiplicatore rigettato come al solito)
1) - Anche in questa sentenza d’Appello n. 233/2020, possiamo leggere che: “per ciò che in particolare concerne l’art. 54 cit., il difensore dell’INPS, facendo riferimento alle pronunce n. 40/2020 e n. 43/2020 della Sezione d’appello per la Sicilia contrarie al riconoscimento del beneficio pensionistico, ha chiesto venga posta una questione di massima alle Sezioni riunite di questa Corte affinché si pronuncino al riguardo”.
Inoltre, il Giudice d’Appello precisa ancora:
2) - Né paiono idonee a far rimeditare siffatto orientamento le considerazioni, di identico tenore, espresse dalla Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, con le sentenze n. 40 del 3 agosto 2020 e n. 43 del 17 settembre 2020, a tenore delle quali “se è vero che l’intero art. 54 del D.P.R. n.1092/1973 regolamenta, in linea generale, i trattamenti pensionistici normali spettanti ai militari nell’ambito del sistema “retributivo puro”, è altrettanto vero che il 1° comma del medesimo art. 54, laddove individua un’aliquota fissa (il 44%) in rapporto ad un ben determinato arco temporale pluriennale, reca una disciplina speciale ed eccezionale, applicabile, in funzione essenzialmente perequativa (onde garantire un congruo trattamento minimo di pensione), esclusivamente agli ambiti soggettivi sopra delineati, ritenuti dal legislatore meritevoli di particolare tutela dal punto di vista previdenziale”.
3) - In assenza di convincenti argomenti nelle citate pronunce di segno diverso dall’orientamento univocamente assunto dalle Sezioni centrali di appello in altri sovrapponibili giudizi, deve allo stato escludersi che sull’ambito applicativo dell’art. 54 cit. ricorra una difformità di soluzioni interpretative tale da indurre al deferimento della questione alle Sezioni riunite, ai sensi degli artt. 11, comma 3, e 114, comma primo, c.g.c.
N.B.: in 1° grado aveva fatto ricorso per art. 54 rigettato e art. 3 cd. Moltiplicatore Accolto. (In appello art. 54 Accolto e art. 3 Moltiplicatore rigettato come al solito)
1) - Anche in questa sentenza d’Appello n. 233/2020, possiamo leggere che: “per ciò che in particolare concerne l’art. 54 cit., il difensore dell’INPS, facendo riferimento alle pronunce n. 40/2020 e n. 43/2020 della Sezione d’appello per la Sicilia contrarie al riconoscimento del beneficio pensionistico, ha chiesto venga posta una questione di massima alle Sezioni riunite di questa Corte affinché si pronuncino al riguardo”.
Inoltre, il Giudice d’Appello precisa ancora:
2) - Né paiono idonee a far rimeditare siffatto orientamento le considerazioni, di identico tenore, espresse dalla Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, con le sentenze n. 40 del 3 agosto 2020 e n. 43 del 17 settembre 2020, a tenore delle quali “se è vero che l’intero art. 54 del D.P.R. n.1092/1973 regolamenta, in linea generale, i trattamenti pensionistici normali spettanti ai militari nell’ambito del sistema “retributivo puro”, è altrettanto vero che il 1° comma del medesimo art. 54, laddove individua un’aliquota fissa (il 44%) in rapporto ad un ben determinato arco temporale pluriennale, reca una disciplina speciale ed eccezionale, applicabile, in funzione essenzialmente perequativa (onde garantire un congruo trattamento minimo di pensione), esclusivamente agli ambiti soggettivi sopra delineati, ritenuti dal legislatore meritevoli di particolare tutela dal punto di vista previdenziale”.
3) - In assenza di convincenti argomenti nelle citate pronunce di segno diverso dall’orientamento univocamente assunto dalle Sezioni centrali di appello in altri sovrapponibili giudizi, deve allo stato escludersi che sull’ambito applicativo dell’art. 54 cit. ricorra una difformità di soluzioni interpretative tale da indurre al deferimento della questione alle Sezioni riunite, ai sensi degli artt. 11, comma 3, e 114, comma primo, c.g.c.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da istillnotaffound »
Glielo stanno dicendo in tutti i modi che non hanno voglia di giocare ad arrampicarsi sugli specchi....
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
Gianfranco64 ha scritto: ↑lun ott 19, 2020 11:36 am per naturopata
mi piacerebbe leggere un tuo commento sulle ultime tre sentenze della Corte dei Conti della Puglia da poco pubblicate.
Ho visto ora il tuo messaggio in mp e poi qui. Le ho viste e lette, ma era già un orientamento esistente. La loro tesi è allucinante, tranne se ritengano il diritto a fruire dell'art.54 solo per i +15, ma anche lì non c'è logica. In poche parole dare i 2,2 fino al 92 e poi per differenza col 44% al 95, per gli ultimi 3 anni avresti una % molto più elevata (per anno) che fino al 1992. Se si riconoscesse il diritto anche ai meno 15, quale percentuale per ogni anno dal 1993 al 1995 si dovrebbe applicare?
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Gianfranco64 »
Al momento la nota positiva e che i giudici della Corte dei Conti sono conformi sulla decisione che vada applicato l'art 54.
i problemi sorgono al momento pratico di applicare i coefficienti per determinare l'importo della pensione.
Facciamo un quadro delle decisioni prese in cui vengono specificati i coefficienti:
partiamo dalle ultime tre sentenze della Puglia, 2 coefficienti, fino al 1992 poichè aveva meno di 15 anni il 2,20 ( 44/20), poi al 1995 poichè raggiunge i 15 anni il 44%. La domanda è come verranno calcolati quelli con meno 15 anni al 1995?
Ultime sentenze Abruzzo, per i primi 20 anni va calcolato il 44%, ma la differenza tra i 20 anni e gli anni effettivi al 1995 vanno decurtati dal montante contributivo, in sintesi con una mano danno e con l'altra tolgono. praticamente hanno riscritto la norma rendendola flessibile, ovvero retributivo fino a 20 anni e non piu al 1995, misto dal 21 anno.
In Sicilia la corte di appello, poichè con meno di 20 anni , il comma nove con coefficiente 2,20, peccato che cessando il servizio con piu di 20 anni sia inapplicabile come motivazione.
Molto piu pratici in Emilia Romagna, specificatamente in Provincia di Ravenna, 13 anni di servizio al 1995, coefficiente unico del 44%, sette anni di abbuono.
Ora non vorrei dilungarmi su gli altri artificiosi calcoli indicati nelle sentenze.
A mio parere l'art 54 dovrebbe diventare materia di studio accademico dei giuristi internazionali, un cosi piccolo e breve articolo normativo che nelle sedi dei tribunali amministrativi presenta mille sfaccettature interpretative, insomma un piccolo diamante.
Io di questa norma credo di aver capito molto poco, ma gli addetti ai lavori anche meno.
i problemi sorgono al momento pratico di applicare i coefficienti per determinare l'importo della pensione.
Facciamo un quadro delle decisioni prese in cui vengono specificati i coefficienti:
partiamo dalle ultime tre sentenze della Puglia, 2 coefficienti, fino al 1992 poichè aveva meno di 15 anni il 2,20 ( 44/20), poi al 1995 poichè raggiunge i 15 anni il 44%. La domanda è come verranno calcolati quelli con meno 15 anni al 1995?
Ultime sentenze Abruzzo, per i primi 20 anni va calcolato il 44%, ma la differenza tra i 20 anni e gli anni effettivi al 1995 vanno decurtati dal montante contributivo, in sintesi con una mano danno e con l'altra tolgono. praticamente hanno riscritto la norma rendendola flessibile, ovvero retributivo fino a 20 anni e non piu al 1995, misto dal 21 anno.
In Sicilia la corte di appello, poichè con meno di 20 anni , il comma nove con coefficiente 2,20, peccato che cessando il servizio con piu di 20 anni sia inapplicabile come motivazione.
Molto piu pratici in Emilia Romagna, specificatamente in Provincia di Ravenna, 13 anni di servizio al 1995, coefficiente unico del 44%, sette anni di abbuono.
Ora non vorrei dilungarmi su gli altri artificiosi calcoli indicati nelle sentenze.
A mio parere l'art 54 dovrebbe diventare materia di studio accademico dei giuristi internazionali, un cosi piccolo e breve articolo normativo che nelle sedi dei tribunali amministrativi presenta mille sfaccettature interpretative, insomma un piccolo diamante.
Io di questa norma credo di aver capito molto poco, ma gli addetti ai lavori anche meno.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Infatti, l’unico ragionevole e logico MASSIMO COMUNE DIVISORE risulta rappresentato dal coefficiente del 2,9333% annuo, con sbarramento al 15^ anno.
Ma diritto, ragione e logica non sono sempre in grado di prevalere sulle subdole misure di tutela del (maltrattato) bilancio pubblico!
Ma diritto, ragione e logica non sono sempre in grado di prevalere sulle subdole misure di tutela del (maltrattato) bilancio pubblico!
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da DoNotCross »
La Prima Sezione Centrale della Corte dei Conti., 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐧𝐧. 𝟐𝟔 𝐞 𝟐𝟕 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟎, 𝐡𝐚 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐒𝐄𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐑𝐈𝐔𝐍𝐈𝐓𝐄 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐢̀ 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚𝐭𝐚:istillnotaffound ha scritto: ↑lun ott 19, 2020 6:21 pm Glielo stanno dicendo in tutti i modi che non hanno voglia di giocare ad arrampicarsi sugli specchi....
𝐀) se il beneficio previsto dall’art. 54, comma 1, d.p.r. n. 1092 del 1973 spetti o meno al personale militare collocato a riposo 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧’𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐢 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐚𝐧𝐧𝐢; in altri termini - avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione - se la “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della L. n.335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni d’anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31.12.1995 vantava un’anzianità ri-compresa tra i 15 e i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del ridetto art. 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell’effettivo numero di anni d’anzianità ma-turati al 31.12.1995, con applicazione del relativocoefficiente per ogni anno utile.
𝐁) In caso di ritenuta spettanza del beneficio di cui all’art. 54 al personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità, se la medesima aliquota del 44% sia applicabile 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 “𝐪𝐮𝐨𝐭𝐚 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐯𝐚” 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐢 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐜𝐡𝐞, 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝟑𝟏.𝟏𝟐.𝟏𝟗𝟗𝟓, 𝐯𝐚𝐧𝐭𝐚𝐯𝐚𝐧𝐨 𝐮𝐧’𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐞 𝐈𝐍F𝐄𝐑𝐈𝐎𝐑𝐄 𝐀 𝟏𝟓 𝐀𝐍𝐍𝐈”.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Però peccato che nessun collega ricorrente/interessato o Avvocato ne abbia parlato scrivendo che, la Prima Sezione Centrale della CdC, 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐧𝐧. 𝟐𝟔 𝐞 𝟐𝟕 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟎, 𝐡𝐚 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐒𝐄𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐑𝐈𝐔𝐍𝐈𝐓𝐄 la questione sull'art. 54.
Cmq. non ci resta che attendere l'esito fra 2-3 mesi circa, almeno tutto sarà più rilassante.
N.B.: si potrebbe sapere le date delle ordinanze rimesse alle SS.RR. e per quali sentenze di 1° grado?
Cmq. non ci resta che attendere l'esito fra 2-3 mesi circa, almeno tutto sarà più rilassante.
N.B.: si potrebbe sapere le date delle ordinanze rimesse alle SS.RR. e per quali sentenze di 1° grado?
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Stupisce alquanto l’iniziativa proprio della PRIMA APPELLO, cioè della Sezione con il numero in assoluto più rilevante di sentenze favorevoli.
Le pressioni in corso devono essere devastanti!
Il primo problema è che adesso tutte le discussioni già fissate verranno rinviate fino alla pronuncia delle Sezioni Riunite.
Ma il problema serio, ovviamente, è quello di evitare una decisione negativa su tutta la linea.
Le pressioni in corso devono essere devastanti!
Il primo problema è che adesso tutte le discussioni già fissate verranno rinviate fino alla pronuncia delle Sezioni Riunite.
Ma il problema serio, ovviamente, è quello di evitare una decisione negativa su tutta la linea.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Nei primi giorni di Settembre, sappiamo che l'Avv. PARISI ha discusso, (mi sembra 2 ricorsi) 1 e sicuro, proprio nella 1^ Sezione d'appello e non vorrei pensare che siano proprio le sue, ecco perchè forse fino ad oggi non sono state pubblicate.
Sarà così? Vedremo.
Sarà così? Vedremo.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da DoNotCross »
Già il 15.10.2020 innanzi al GUP Abruzzo, in un procedimento patrocinato dall'Avv. Fatta, da Palermo, con memoria di costituzione, l'INPS - tra l'altro - chiese un ulteriore rinvio poichè " era notizia di pochi giorni, che con ordinanza non ancora pubblicata, era stata rimessa questione di massima alle Sezioni Riunite". Il Giudice ha respinto tale richiesta in uno per il principio della ragionevole durata del processo ed anche perchè "non consta una remissione alle Sezioni Riunite". Ricorso accolto.
N.B. Preciso che non sono parte in causa, altrimenti sarebbe stata mia cura rendere pubblica la notizia per tempo, anche senza l'appunto che hai fatto. Come te sono in attesa della fissazione di udienza in appello proposto dall'INPS e mi limito a condividere notizie, come d'altronde fai tu
N.B. Preciso che non sono parte in causa, altrimenti sarebbe stata mia cura rendere pubblica la notizia per tempo, anche senza l'appunto che hai fatto. Come te sono in attesa della fissazione di udienza in appello proposto dall'INPS e mi limito a condividere notizie, come d'altronde fai tu
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da DoNotCross »
Il Nota bene è riferito a Panorama
PANORAMA
Ok, grazie per la tua informazione aggiornata.
ciao
PANORAMA
Ok, grazie per la tua informazione aggiornata.
ciao
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
A questo punto la domanda nasce spontanea. Saranno rinviate solo quelle della prima sezione? Le altre 2 sezioni andranno avanti con i giudizi? E poi 2/3 mesi per avere notizie in merito alle ssrr mi sembrano pochini.
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