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ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Feed - CARABINIERI

Angelo98
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Angelo98 »

Presumibilmente si tratta della 109 e non della 107
foxred
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da foxred »

Probabilmente sara' la 109.Ma la cosa strana che della 107 nè parlano sia l'Avv. Parisi che il diretto interessato alla sentenza.......
Angelo98
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Angelo98 »

Da segnalare altresì la 111, anche storicamente, in quanto riguarda il caso BERTI, che avviò il primo contenzioso giudiziale sull’art.54
Mareemare

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

Importante Art. 54

Stap ha scritto:
"Sulla pagina Facebook dell’Avvocato Parisi trovate maggiori dettagli anche relativamente alla sentenza della sezione di Appello della Sicilia".

Ti riferisci a questo scritto del 04 agosto c.a. dell'Avvocato Parisi o ad altro scritto più recente?

SENTENZA NR 40 DEL 16 LUGLIO 2020 CORTE CONTI SEZIONE APPELLO SICILIA.
RAFFRONTO CON SENTENZA NR 109 DEL 3 AGOSTO 2020 SEZIONE TERZA CENTRALE D'APPELLO

4 agosto

Come noto a molti, è giunta la prima sentenza sull'articolo 54 da parte della sezione appello Sicilia, postasi in favore dell'Inps ed in contrasto con le Sezioni Centrali d'appello di Roma.
Si tratta di un "corto circuito" del sistema giudiziario della Corte dei Conti, poiché la Sicilia è l'unica Regione ad avere un "suo" autonomo grado di appello, nel senso che, mentre tutte le altre Regioni hanno la punta terminale a Roma, le cui decisioni svolgono funzione nomofilattica in tutta Italia, la sezione appello Sicilia è autonoma rispetto alle "Centrali", senza nemmeno la possibilità di risolvere i "conflitti" attraverso le Sezioni Riunite.
Detto questo, e per quanto le sentenze siano sempre da rispettare, dopo aver letto la sentenza sicula nr 40, non smetto di avere forti perplessità, legati ai presupposti normativi sulla cui base il Collegio siculo è pervenuto alla decisione.
L'errore di partenza è l'aliquota del 2.20% prevista dal comma 9 dell'articolo 54, che la corte siciliana erge a parametro annuale per i militari senza rendersi conto che quella norma (tra l'altro ulteriore dimostrazione del favore che il legislatore ha riservato ai militari rispetto ai civili) è applicabile solo a coloro che, cessando dal servizio per raggiunti limiti di età, non avevano maturato ALLA CESSAZIONE, 15 anni di servizio utile (di cui almeno 12 di servizio effettivo) mentre non è applicabile a chi, come la maggior parte di voi militari, alla cessazione aveva oltre 35 anni.
Peraltro, una simile disposizione NON era prevista per i civili che, cessando dal servizio per raggiunti limiti di età SENZA avere i 15 anni, NON avevano diritto ad alcuna pensione (a differenza del militare: e questo è il beneficio in parola) potendo solo vantare una indennità una tantum.
Con tutto il rispetto, il collegio siciliano ha preso, su questo punto, una gran cantonata.
Tanto è vero che proprio oggi mi è stata trasmessa la sentenza nr 109 del 3 agosto 2020 con cui la 3ª sezione centrale di appello, rigettando il gravame proposto dall'Inps avverso sentenza favorevole al mio assistito nella regione Marche, ha ben spiegato proprio questo passaggio circa l'aliquota del 2.20 e sui loro destinatari.
Allo stesso modo, la sentenza 107 ha ribadito l'esatto contrario di quanto sostenuto dal collegio siculo circa una "presunta doppia valorizzazione dei periodi contributivi".
Auspico dunque che in Sicilia (come pure avvenuto a Roma, quando la 3ª sezione prese una cantonata con la sentenza 175 / 2019, poi correggendo il proprio orientamento) approfondiscano con più ampia veduta la questione, emendando gli errori concettuali di cui sopra.
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istillnotaffound
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

Sul concetto psicotropo della doppia valutazione ;-)

6.3 Non è corretta nemmeno l’osservazione dell’amministrazione che, inserito nel contesto della riforma, l’art. 54 comma 2 premierebbe una “anzianità fittizia”. Al contrario, correttamente intesa e applicata, la norma rispetta entrambe le esigenze rilevate dall’INPS: consente di applicare “una scala di accrescimento reale”, in quanto rispetta la proporzionalità nella valorizzazione della reale anzianità di servizio maturata alla data di collocamento a riposo, e consente “l'esatta valorizzazione della reale anzianità di servizio maturata al 31 dicembre 1995”, in quanto è solo questo periodo di servizio che è valutabile con il criterio retributivo di cui all’art. 54, e non quello maturato successivamente.

(Terza Sezione Centrale d'Appello sentenza nr. 111/2020)
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Angelo98
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Angelo98 »

Il concetto della doppia valutazione, purtroppo, non è psicotropo, ma reale.
Bisogna solo decidere se prevale:
1) l’ottima tesi della Terza Appello, secondo la quale, in buona sostanza, la doppia valutazione che CERTAMENTE si crea è stata già accettata e ratificata dal legislatore, come un effetto ordinario e voluto dall’art.1, comma 12, L n.335/1995, magari per attenuare i disastri del sistema contributivo;
2) oppure una tesi perequativa e correttiva, tutto sommato ragionevole e non molto pregiudizievole (soprattutto se contenuta nel limite dei 18 anni e non dei 20), che realizzi un contemperamento rispetto al periodo valutato sia con il retributivo, che con il contributivo: se ne gioverebbero così tutti i soggetti coinvolti, anche l’INPS.

Ovviamente, sarei estremamente lieto se si consolidasse il principio reso dalla Terza Appello, ma al contempo mi chiedo se, per non rischiare tutto, sia opportuna la proposizione di una subordinata che travolgesse la strumentale censura dell’INPS.
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

per chi vuole leggere,

1) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 109/2020 (discussa il 19/06/2020) rigetta l’appello dell’INPS in rif. alla CdC Marche n. 53/2019, con più di 15 anni.

2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 111/2020 (discussa il 19/06/2020) rigetta l’appello dell’INPS in rif. alla CdC Toscana n. 228/2018 (Fabio BERTI con 15 anni e 4 mesi al 31/12/1995). N.B.: nella sentenza della CdC Toscana si parla anche “benefici legge 336/70” l’importo del quadro 13 non corrisponderebbe alla somma dei quadri 11 e 12, con conseguente, ulteriore minore attribuzione economica, nonché si parla della quota “A” sistema retributivo.
La sentenza d’Appello e interessante da leggere.


Nella sentenza n. 111/2020 il giudice d’Appello scrive da pag. 16:

- Nel concreto meccanismo che ne deriva dopo la riforma, l’operatività dell’art. 54 cit. per il computo della quota retributiva nel cd. “regime misto” troverà il limite temporale al 31.12.1995 perché questa costituisce la data fatale per l’applicazione del criterio retributivo, riservato alle sole anzianità maturate a questa data.

- ………….. Solo a titolo di esempio, per chi abbia maturato 15 anni di servizio al 31.12.1995 e sia stato collocato a riposo con 35 anni, l’applicazione dell’art. 54, comma 2, determina l’applicazione dell’aliquota del 44% per il servizio maturato sino al 31.12.1995, e cioè solo per i primi 15 anni di servizio (e salva l’ulteriore distinzione di computo di cui all’art. 7 e 13 del d.lgs. n. 503/92).
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

@Angelo98
A mio umile parere il concetto della doppia valutazione è invece cempletamene psicotropo, creato ad hoc dal GUP De Marco per giustificare l'ingiustificabile.
E, sempre a mio umile parere, proporre una subordinata relativa equivale ad avallarlo e tirarsi un po' la zappa sui piedi.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Angelo98 »

Purtroppo la doppia valutazione è solo una realtà e non un parere, per tutti coloro che non vogliono far finta di ignorarla.
Invece, sulla subordinata si tratta senza dubbio di punti di vista.
Mi domando però: possiamo comportarci da superbì perché è CERTO il successo finale, oppure è meglio assumere un profilo di modestia, in quanto la battaglia risulta ancora lunga e difficile, senza considerare i pericoli maggiori che ancora incombono tutti indistintamente?
Mi riferisco, in ordine crescente: 1) Sezioni Riunite; 2) Corte Costituzionale; 3) il peggiore di tutti, cioè la leggina di “interpretazione autentica retroattiva “, ovviamente a favore dell’INPS, per chi non lo sapesse arma letale usata molto spesso dall’INPS, che, ricordo, è espressione di una chiara maggioranza governativa e parlamentare.
Ecco perché un po’ di umiltà e di cautela non guasterebbero!
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

Sono d'accordissimo con te @Angelo98: umiltà e cautela sono sempre fondamentali.
Però il rischio è quello di confondere umiltà e cautela con rassegnazione e desistenza.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Angelo98 »

Ma quale rassegnazione e desistenza.....mi sembra chiaro proprio il contrario, si tenterebbe di usare uno strumento per combattere fino alla fine meglio e per vincere, togliendo ogni pretesto all’avversario ed evitando tutte le terribili “trappole” già citate
Stap

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Stap »

Mareemare ha scritto: sab set 05, 2020 5:52 pm Importante Art. 54

Stap ha scritto:
"Sulla pagina Facebook dell’Avvocato Parisi trovate maggiori dettagli anche relativamente alla sentenza della sezione di Appello della Sicilia".

Ti riferisci a questo scritto del 04 agosto c.a. dell'Avvocato Parisi o ad altro scritto più recente?

SENTENZA NR 40 DEL 16 LUGLIO 2020 CORTE CONTI SEZIONE APPELLO SICILIA.
RAFFRONTO CON SENTENZA NR 109 DEL 3 AGOSTO 2020 SEZIONE TERZA CENTRALE D'APPELLO

4 agosto

Come noto a molti, è giunta la prima sentenza sull'articolo 54 da parte della sezione appello Sicilia, postasi in favore dell'Inps ed in contrasto con le Sezioni Centrali d'appello di Roma.
Si tratta di un "corto circuito" del sistema giudiziario della Corte dei Conti, poiché la Sicilia è l'unica Regione ad avere un "suo" autonomo grado di appello, nel senso che, mentre tutte le altre Regioni hanno la punta terminale a Roma, le cui decisioni svolgono funzione nomofilattica in tutta Italia, la sezione appello Sicilia è autonoma rispetto alle "Centrali", senza nemmeno la possibilità di risolvere i "conflitti" attraverso le Sezioni Riunite.
Detto questo, e per quanto le sentenze siano sempre da rispettare, dopo aver letto la sentenza sicula nr 40, non smetto di avere forti perplessità, legati ai presupposti normativi sulla cui base il Collegio siculo è pervenuto alla decisione.
L'errore di partenza è l'aliquota del 2.20% prevista dal comma 9 dell'articolo 54, che la corte siciliana erge a parametro annuale per i militari senza rendersi conto che quella norma (tra l'altro ulteriore dimostrazione del favore che il legislatore ha riservato ai militari rispetto ai civili) è applicabile solo a coloro che, cessando dal servizio per raggiunti limiti di età, non avevano maturato ALLA CESSAZIONE, 15 anni di servizio utile (di cui almeno 12 di servizio effettivo) mentre non è applicabile a chi, come la maggior parte di voi militari, alla cessazione aveva oltre 35 anni.
Peraltro, una simile disposizione NON era prevista per i civili che, cessando dal servizio per raggiunti limiti di età SENZA avere i 15 anni, NON avevano diritto ad alcuna pensione (a differenza del militare: e questo è il beneficio in parola) potendo solo vantare una indennità una tantum.
Con tutto il rispetto, il collegio siciliano ha preso, su questo punto, una gran cantonata.
Tanto è vero che proprio oggi mi è stata trasmessa la sentenza nr 109 del 3 agosto 2020 con cui la 3ª sezione centrale di appello, rigettando il gravame proposto dall'Inps avverso sentenza favorevole al mio assistito nella regione Marche, ha ben spiegato proprio questo passaggio circa l'aliquota del 2.20 e sui loro destinatari.
Allo stesso modo, la sentenza 107 ha ribadito l'esatto contrario di quanto sostenuto dal collegio siculo circa una "presunta doppia valorizzazione dei periodi contributivi".
Auspico dunque che in Sicilia (come pure avvenuto a Roma, quando la 3ª sezione prese una cantonata con la sentenza 175 / 2019, poi correggendo il proprio orientamento) approfondiscano con più ampia veduta la questione, emendando gli errori concettuali di cui sopra.
Si. Solo che la sentenza di appello è la 109.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

dalla pagina FB dell'Avvocato Claudio PARISI di oggi 17/09/2020


ART 54

COSA SUCCEDERA' PRESSO LE SEZIONI CENTRALI DI ROMA DOPO LA SENTENZA SICILIANA?

Ho presenziato, questa mattina, davanti alla Prima Sezione Centrale in un appello proposto dall'Inps avverso una sentenza della Calabria del 2018 che ha riconosciuto il diritto ex art 54 a un Maresciallo dei CC con meno di 15 anni al 95.

Con un po' di emozione, sono sincero, poiché per me era la prima discussione successiva alla ormai nota sentenza della sezione appello Sicilia.

Ovviamente gli avvocati dell'inps hanno incentrato tutta la loro arringa proprio su tale sentenza, chiedendo che la questione venga rimessa alle sezioni riunite.

Venuto il mio turno, ho evidenziato:

1) che la sentenza siciliana è, al momento, una pronuncia isolata che si contrappone a centinaia di sentenze delle 3 sezioni centrali e, come tale, insuscettibile di incrinarne l'orientamento. Un po' come accadde con la famosa sentenza 175 della terza sezione per cui, ricorderete, le altre 2 sezioni rifiutarono di andare alle Riunite, con la conseguenza che poi la Terza si allineò (sentenza 228 e 266 del 2019).

2) che la sentenza siciliana si fonda su 2 questioni (una in diritto e l'altra in fatto) già ampiamente affrontate e decise in sede centrale in maniera opposta.

In diritto, è la questione del comma 9 dell'articolo 54 e, da questo punto di vista, non si può non rilevare che il collegio siculo ha preso una svista, poiché quella norma si riferisce al militare cessato per raggiunti limiti di età e che al momento della cessazione non aveva raggiunto 15 anni di servizio (mentre nel caso in esame il militare NON è cessato per limiti di età e comunque, al momento della cessazione, di anni ne aveva 35, quindi ben più di 15).

In fatto, si tratta della questione per cui applicando l'articolo 54, secondo l'Inps il militare fruirebbe per 2 volte degli stessi periodi contributivi e, inoltre, la pensione diventerebbe addirittura più alta di quella interamente retributiva.

Su tale aspetto, ho detto ai giudici che non li avrei annoiati con disquisizioni di concetto, su cui peraltro si è già scritto tanto, ma che avrei analizzato con loro, se avessero avuto un po' di pazienza, i fatti reali, per vedere se quello che afferma l'Inps è vero oppure no.

Ho quindi esibito ai giudici i decreti di pensione emessi dall'Inps in applicazione delle sentenze di primo grado.

Rivolgendomi poi all'avvocato dell'istituto, gli ho detto che sono sicuro che i nuovi decreti se li è letti; e gli ho chiesto come mai, dopo averli letti, continuano a negare l'evidenza.

Dai decreti si può vedere infatti come:

la pensione ricalcolata col 54 possa mai superare quella retributiva (rimane una netta differenza di 4/5.000 € lordi annui),

vi siano modifiche delle anzianità contributive o doppie valorizzazioni, come dicono loro; le anzianità ante 95 sono e restano quelle che erano, al pari di quelle post 96, che erano e restano quelle che erano.

Ho chiesto quindi di rigettare l'appello e di NON rimettere la questione alle Riunite, anche perché non c'è alcun contrasto da dirimere qui alle centrali.

A meno che non vogliano considerare Palermo come la 4ª sezione.

Vedremo.
Avv. Claudio Parisi
Angelo98
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Angelo98 »

Se la Sez. APPELLI SICILIA non dovesse cambiare idea, il rinvio verrà fatto in ogni caso proprio da Palermo.
Ovviamente, tanti...tanti....tanti...scongiuri!
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

altra notizia sempre dalla pagina FB. commento del 9 settembre u.s.


ART. 54
Orientamenti successivi alla nota sentenza 40/2020 della sezione regionale di appello Sicilia.

Hi discusso questa mattina a Roma, avanti alla sezione di 1º grado, un ricorso ex art 54 per un militare con meno di 15 anni al 95.
Il Giudice è la Dott.ssa Bombino, che già si è espressa in passato con sentenza favorevoli ai militari, ma si trattava sempre di casi con oltre i 15 anni.
Quindi restava l'incognita di come si sarebbe espressa, sia alla luce della sentenza siciliana, sia sul fatto che mancavano i 15 anni.
Gli avvocati dell'inps (che ormai hanno rinunciato, nella discussione, a ripetere tutte le pappardelle solite, viste le batoste che hanno preso in lungo e largo) puntano ormai tutto sulla sentenza 40/2020, oltre ad insistere sul fatto che il Veneto continua a dare ragione a loro. Sulla questione dei 15 anni, insistono nel richiamare la sentenza 64 di febbraio 2020 della 1ª sez appello che effettivamente aveva dato ragione all'inps nel caso di mitare under 15.
Ho replicato a queste considerazioni, evidenziando:
che le sentenze del Veneto (a prescindere dal fatto che tutte le altre regioni danno ragione a noi) in appello vengono ormai sistematicamente riformate, come è accaduto per la nr 46 / 2018;
quanto alla sentenza siciliana, ho rimarcato che la decisione si fonda sulla presunta applicabilità del comma 9 dell'art 54 (aliquota del 2.20) senza rendersi conto che tale norma era applicabile solo per il militare che cessava dal servizio per raggiunti limiti di età e senza avere maturato i 15 anni alla data di CESSAZIONE dal servizio.
Pertanto non può applicarsi nel nostro caso perché il militare (non cessato per limiti di età) i 15 anni non li aveva al 95, mentre alla cessazione ne ha molti di più, ovvero 35, 40 eccetera.
Peraltro ho evidenziato che la questione del comma 9 è già stata esaminata e demolita in centinaia di sentenze d'appello, tra cui la 228/2019 della 3ª sezione o la 203 della 1ª sezione pubblicata a luglio 2020. Inoltre, ad agosto 2020 (quindi dopo la sentenza siciliana) le sezioni centrali d'appello hanno depositato varie altre sentenze (tra cui 109 e 111/2020) che non hanno minimamente considerato l'isolato precedente siculo.
Sulla questione di non avere i 15 anni, oltre a richiamare decine di sentenze ormai favorevoli in Campania, Calabria, Sardegna, Lombardia, eccetera, non dimenticando varie pronunce parimenti favorevoli della 2ª sezione (310 / 2019, 195 / 2020) ho evidenziato che la stessa 1ª sezione, resasi conto che con la sentenza 64 / 2020 avevano preso una cantonata, ha rivisto il proprio orientamento con la successiva sentenza 73 del mese di luglio, cui sono seguite decine di altre pronunce favorevoli (vedi 203 depositata a luglio) nelle quali hanno spiegato che la 64 è stata, appunto, un errore e, difronte alla richiesta dell'inps di andare alle sezioni riunite, l'hanno rigettata affermando che non c'è alcun contrasto da risolvere, perché l'orientamento è fermo nel ritenere applicabile il 54 anche sotto i 15.
Oggi pomeriggio mi è pervenuto, via pec il dispositivo, con cui anche la Dott.ssa Bombino, credo per la prima volta nel Lazio in 1º grado, ci ha dato ragione, riconoscendo il diritto per gli under 15.
Avv. Claudio Parisi


N.B.: dobbiamo sempre dire grazie all'Avvocato che ci aggiorna di continuo.
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