Stap ha scritto: mar ago 04, 2020 3:41 pm
Buongiorno a tutti,
Alle ore 14 di oggi l’Avvocato Parisi mi ha comunicato l’esito favorevole della sentenza 107 della Terza Sezione di Appello relativamente all’articolo 54.
È inutile che posto la sentenza poiché a breve sarà pubblicata su portale.
Sulla pagina Facebook dell’Avvocato Parisi trovate maggiori dettagli anche relativamente alla sentenza della sezione di Appello della Sicilia.
Un saluto a tutti.
Riportiamo qui quello che asserisce l'avv. Parisi:
ART 54
COMMENTO A SENTENZA NR 40 DEL 16 LUGLIO 2020 CORTE CONTI SEZIONE APPELLO SICILIA.
RAFFRONTO CON SENTENZA NR 107 DEL 3 AGOSTO 2020 SEZIONE TERZA CENTALE D'APPELLO
Come noto a molti, è giunta la prima sentenza sull'articolo 54 da parte della sezione appello Sicilia, postasi in favore dell'Inps ed in contrasto con le Sezioni Centrali d'appello di Roma.
Si tratta di un "corto circuito" del sistema giudiziario della Corte dei Conti, poiché la Sicilia è l'unica Regione ad avere un "suo" autonomo grado di appello, nel senso che, mentre tutte le altre Regioni hanno la punta terminale a Roma, le cui decisioni svolgono funzione nomofilattica in tutta Italia, la sezione appello Sicilia è autonoma rispetto alle "Centrali", senza nemmeno la possibilità di risolvere i "conflitti" attraverso le Sezioni Riunite.
Detto questo, e per quanto le sentenze siano sempre da rispettare, dopo aver letto la sentenza sicula nr 40, non smetto di avere forti perplessità, legati ai presupposti normativi sulla cui base il Collegio siculo è pervenuto alla decisione.
L'errore di partenza è l'aliquota del 2.20% prevista dal comma 9 dell'articolo 54, che la corte siciliana erge a parametro annuale per i militari senza rendersi conto che quella norma (tra l'altro ulteriore dimostrazione del favore che il legislatore ha riservato ai militari rispetto ai civili) è applicabile solo a coloro che, cessando dal servizio per raggiunti limiti di età, non avevano maturato ALLA CESSAZIONE, 15 anni di servizio utile (di cui almeno 12 di servizio effettivo) mentre non è applicabile a chi, come la maggior parte di voi militari, alla cessazione aveva oltre 35 anni.
Peraltro, una simile disposizione NON era prevista per i civili che, cessando dal servizio per raggiunti limiti di età SENZA avere i 15 anni, NON avevano diritto ad alcuna pensione (a differenza del militare: e questo è il beneficio in parola) potendo solo vantare una indennità una tantum.
Con tutto il rispetto, il collegio siciliano ha preso, su questo punto, una gran cantonata.
Tanto è vero che proprio oggi mi è stata trasmessa la sentenza nr 107 del 3 agosto 2020 con cui la 3ª sezione centrale di appello, rigettando il gravame proposto dall'Inps avverso sentenza favorevole al mio assistito nella regione Marche, ha ben spiegato proprio questo passaggio circa l'aliquota del 2.20 e sui loro destinatari.
Allo stesso modo, la sentenza 107 ha ribadito l'esatto contrario di quanto sostenuto dal collegio siculo circa una "presunta doppia valorizzazione dei periodi contributivi".
Auspico dunque che in Sicilia (come pure avvenuto a Roma, quando la 3ª sezione prese una cantonata con la sentenza 175 / 2019, poi correggendo il proprio orientamento) approfondiscano con più ampia veduta la questione, emendando gli errori concettuali di cui sopra.
Avv. Claudio Parisi
Secondo l'Avv. Parisi l'appello Sicilia non potrebbe rimettere alla sezioni riunite, ma dalla norma io capisco l'esatto contrario:
Art. 10 codice giustizia contabile:
1. Sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado le sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede in Roma, con competenza estesa al territorio nazionale e la sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, con sede a Palermo, con competenza estesa al territorio regionale.
art. 114: 1. Le sezioni giurisdizionali d'appello possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d'ufficio o anche a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti.
Come è ben chiaro dall'art. 114 non si citano solo le centrai d'appello, ma le giurisdizioni d'appello e quindi anche la Sicilia.
Anche sul comma 9, quest'ultimo individua proprio chi che non avesse raggiunto il minimo della pensione (15anni) a quale percentuale annua aveva diritto, ovvero il 2,2%. Quindi secondo il suo ragionamento e delle centrali di Roma all'epoca della norma, se uno aveva solo 10 anni ex comma 9 doveva percepire il 2,93 per 10 anni (44/15), invece avrebbe percepito il 2,2 per 10 anni proprio perché non aveva raggiunto il minimo pensionabile all'epoca vigente che doveva portare vantaggio a chi giustamente aveva più anni di servizio. A mio parere sono le sezioni centrali di Roma che devono approfondire molto meglio.