6 scatti sul tfs

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GERRY54
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6 scatti sul tfs

Messaggio da GERRY54 »

mi hanno inviato questo file qualcuno ne sa qualcosa circa i 6 scatti sul tfs
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panorama
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Re: 6 scatti sul tfs

Messaggio da panorama »

attribuzione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 21 della L. 232/1990 sul calcolo della base pensionabile e dell’indennità di buonuscita.
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TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Anno 2020 Numero 52

Sent. 52/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
composta dai seguenti magistrati
dott. Angelo Canale, Presidente
dott.ssa Giuseppa Maneggio, Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano, Consigliere
dott. Marco Smiroldo, Consigliere relatore
dott.ssa Patrizia Ferrari, Consigliere
riunita in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 50371 del Registro di Segreteria, proposto XX XX, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Parenti, presso il cui studio è domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 114, contro il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dal Dott. Gennaro Montesano, domiciliato in viale dell’Esercito n. 186, Roma,

per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio n. 455 del 18.11.2015.

Visti tutti gli atti ed i documenti di causa.
Uditi nella pubblica udienza del giorno 24.01.2020 il relatore, consigliere Marco Smiroldo, l’avv. Filippo Condemi su delega dell’avv. Parenti per XX; la dott.ssa Marina Propersi per il Ministero della Difesa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con l’impugnata sentenza il giudice di prime cure ha respinto il ricorso dell’odierno appellante volto ad ottenere il diritto all’attribuzione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 21 della L. 232/1990 sul calcolo della base pensionabile e dell’indennità di buonuscita.

L’appellante è un ex sottufficiale dell’A.M. cessato dal servizio a domanda dal 23.12.1994, al quale in data 27.07.2004 il D.M. (Difesa) n. 350/A/2004 ha liquidato la pensione ordinaria senza attribuzione dei sei scatti stipendiali.

Il giudice di prime cure ha, in primo luogo, rilevato che “l’attribuzione degli scatti di stipendio nella base pensionabile è basata su due distinti presupposti, goduti dal militare richiedente:

1) uno di carattere oggettivo, dovendo l’interessato essere cessato dal servizio non prima dell’entrata in vigore della normativa di riferimento;

2) uno di carattere soggettivo, dovendo la cessazione dal servizio essere riconnessa a una delle tipologie espressamente previste dalla Legge (per raggiungimento del limite di età, per dichiarata inabilità o per morte)”.

Ciò posto, ha ritenuto che “Nella fattispecie in esame, a seguito di specifica richiesta effettuata alle parti nel corso della pubblica udienza da parte del Giudicante, emerge, incontestatamente, che il ricorrente è privo dei requisiti soggettivi per l’attribuzione dei benefici richiesti, essendo cessato dal servizio, a domanda, in data 23.12.1994.

La cessazione dal servizio a domanda costituisce insormontabile ostacolo all’attribuzione del controverso miglioramento economico”.

2.- Con ricorso in appello notificato in data 14.01.2016 e depositato in data 29.01.2016, il sig. XX ha chiesto la riforma dell’impugnata sentenza rilevando che la normativa invocata – l’art. 21 della l. n. 232 del 1990 – non impedisce il riconoscimento degli scatti stipendiali a chi sia cessato dal servizio a domanda.

In realtà, ha chiarito l’appellante, la disposizione in esame riconosce il diritto a chiunque sia cessato dal servizio: a) per anzianità; b) per sopravvenuta inabilità al servizio; c) per decesso, indipendentemente dal fatto che il collocamento in congedo sia avvenuto a domanda.

Così, rilevato che l’appellante era andato in congedo al 23.12.1994, con l’anzianità contributiva di 36 anni di servizio utile, anzianità equiparata al pensionamento di vecchiaia, la difesa ha concluso per il sussistere delle condizioni per il riconoscimento del diritto richiesto, non escluso dall’entrata in vigore del d.lgs. 165 del 1997, e quindi in data successiva al congedo (1994) ed ha quindi chiesto l’accoglimento dell’appello.

2.- Con memoria del 03.01.2020 si è costituito il Ministero della Difesa contestando la fondatezza dei motivi di gravame e chiedendo il rigetto dell’appello.

3.- All’udienza del 24.01.2020, udita la relazione del Cons. Smiroldo, le parti hanno confermato le rispettive conclusioni e la causa è passata in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’appello è infondato e va respinto.

L’art. 21 della l. n. 232 del 1990 ha modificato l'articolo 6 bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 47, recante la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

In particolare, l’art. 6 bis, comma 1, del d.l. 387 del 1978 sopra richiamato ha stabilito che “Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto”.

L’odierno appellante è stato collocato in pensione a domanda in data 23.12.1994, con 36 anni di servizio utile e, ai sensi dell’art. 6, comma 7, l. n. 404 del 1990, con almeno 25 anni di servizio effettivamente prestato.

A tale stregua, occorre in primo luogo rilevare, come – da un lato – essendo cessato dal servizio in data successiva all’entrata in vigore della l.n. 232 del 1990, questa risulti al medesimo - almeno astrattamente - applicabile (v. SSRR n. 4/2001/QM); dall’altro lato, come correttamente indicato dall’appellante, l’art. 1, comma 4, del d.lgs. 165 del 1997 risulta inapplicabile ratione temporis al caso in esame, in quanto il sig. XX è cessato dal servizio nel 1994 e quindi prima del 01.01.1998 (v. art. 8 d.lgs. 165 del 1997), data di entrata in vigore della normativa in parola.

Ciò posto, passando ad esaminare la concreta applicabilità all’appellante della modifica introdotta con l’art. 21 della l. n. 232 del 1990 all’art. 6 bis, comma 1, del d.l. 387 del 1978, occorre riulevare che la predetta norma ha indicato i requisiti soggettivi per l’applicazione dei sei scatti, ossia: cessazione dal servizio per:
a) età;
b) permanente inabilità al servizio;
c) decesso in servizio.

A tale stregua, escluso il ricorrere nel caso in esame dei presupposti sub b) e c), il Collegio rileva che l’appellante non ha maturato il requisito dell’età, non essendo il sig. XX cessato dal servizio per raggiungimento dei limiti d’età, ma – come rilevato dal giudice di prime cure – “a domanda” e, quindi, prima del raggiungimento del limite d’età previsto dall’art. 21 della l. n. 232 del 1990.

Così, non essendo cessato il sig. XX per raggiunti limiti d’età l’appello deve essere respinto in quanto egli non ha diritto all’attribuzione dei sei scatti stipendiali (di cui all’art. 21 della L. 232/1990) sul calcolo della base pensionabile e dell’indennità di buonuscita.

Non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate di seguito in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti - III Sezione giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Nulla per le spese di giustizia.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00 in favore di parte appellata.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 24.01.2020.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Cons. Marco Smiroldo F.to Pres. Angelo Canale


Depositato in Segreteria il 18 Febbraio 2020


Il Dirigente
F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella
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