ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Allego sentenza CdC Sezione 3^ d'Appello n. 85/2020 in rif. alla sentenza della CdC Lombardia n. 191/2018 pubb. 28/09/2018 (ricorrente APS. CC. – non indicata data arruolamento ma nell’appello si legge che: alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità di servizio di 17 anni e otto mesi -)
N.B.: il collega nel partecipare all'Appello avanzato dall'INPS aveva chiesto, in via preliminare, di dichiarare l’inammissibilità dell’appello e, nel merito, previa valutazione dell’istanza di deferimento alle Sezioni riunite della questione di massima o di diritto, respingere l’appello, con conferma della sentenza n. 191 del 2018 della Sezione giurisdizionale della Regione Lombardia ....... ma, a tal riguardo, nulla si legge nella sentenza d'appello. Non si sa, se il Giudice riferirà tale circostanza con separata comunicazione alle Sezioni Riunite.
N.B.: il collega nel partecipare all'Appello avanzato dall'INPS aveva chiesto, in via preliminare, di dichiarare l’inammissibilità dell’appello e, nel merito, previa valutazione dell’istanza di deferimento alle Sezioni riunite della questione di massima o di diritto, respingere l’appello, con conferma della sentenza n. 191 del 2018 della Sezione giurisdizionale della Regione Lombardia ....... ma, a tal riguardo, nulla si legge nella sentenza d'appello. Non si sa, se il Giudice riferirà tale circostanza con separata comunicazione alle Sezioni Riunite.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Lo so, ma mi sembra strano che il Giudice d'Appello non abbia preso in considerazione l'obiezione del collega la richiesta ai fini: "valutazione dell’istanza di deferimento alle Sezioni riunite della questione di massima o di diritto" e, questo, perché si voleva bacchettare l'INPS che propone sempre gli Appelli.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Ok, cmq. nonostante tutto, ancora l'INPS non si ferma e non si piega alle continue sconfitte.
Però il Giudice conclude con questo: "tenuto conto della particolarità della questione trattata e dell’orientamento giurisprudenziale non ancora consolidato al momento della proposizione dell’appello, …."
Non ha senso però ancora oggi scrivere: "Spese compensate". Avrebbe dovuto condannare a tutte le alle spese l'INPS è riconoscere un "indennizzo" al collega.
Però il Giudice conclude con questo: "tenuto conto della particolarità della questione trattata e dell’orientamento giurisprudenziale non ancora consolidato al momento della proposizione dell’appello, …."
Non ha senso però ancora oggi scrivere: "Spese compensate". Avrebbe dovuto condannare a tutte le alle spese l'INPS è riconoscere un "indennizzo" al collega.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Questa riguarda il personale PolPen ove la CdC di Bologna ha rigettato il ricorso collettivo per come si legge, che mancavano alcuni dati personali su ogni persona ( ad esempio le date di arruolamento, ecc. ecc. ), poi non sappiamo che sarebbe stato accolto o rigettato essendo civili.
Vi è anche la condanna a spese.
Si legge:
1) - Il ricorso va dichiarato inammissibile per le assorbenti ragioni che seguono.
2) - A norma dell’art. 152 c. 1 lett. c) e d) del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal decreto legislativo n. 114/2019 (C.g.c.), infatti, il ricorso deve contenere la determinazione dell’oggetto della domanda e, almeno succintamente, l’esposizione dei fatti sui quali si fonda la stessa, pena l’inammissibilità sancita dal successivo art. 153 comma 1.
3) - La presenza di tali elementi essenziali e costitutivi del ricorso non è ravvisabile nel caso di specie, cosicchè non sussiste una compiuta rappresentazione degli elementi e dei dati, atti a definire gli esatti termini della controversia, con riferimento a ciascuno dei ricorrenti.
4) - Né dall’atto introduttivo del giudizio, né dalla scarna documentazione allegata (consistente nel solo cedolino della mensilità di pensione), non è dato evincere, infatti, il provvedimento di liquidazione della pensione impugnato da ciascuno dei ricorrenti, e neppure gli elementi di calcolo contestati e posti a base dello stesso; né la data precisa in cui i ricorrenti sarebbero stati assunti (indicata, genericamente, nel “1981, 1982 e 1983”), né la data del loro collocamento in quescienza, né il servizio utile maturato da ciascuno al 31/12/1995 (indicato genericamente “tra i quindici e i venti anni”).
Vi è anche la condanna a spese.
Si legge:
1) - Il ricorso va dichiarato inammissibile per le assorbenti ragioni che seguono.
2) - A norma dell’art. 152 c. 1 lett. c) e d) del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal decreto legislativo n. 114/2019 (C.g.c.), infatti, il ricorso deve contenere la determinazione dell’oggetto della domanda e, almeno succintamente, l’esposizione dei fatti sui quali si fonda la stessa, pena l’inammissibilità sancita dal successivo art. 153 comma 1.
3) - La presenza di tali elementi essenziali e costitutivi del ricorso non è ravvisabile nel caso di specie, cosicchè non sussiste una compiuta rappresentazione degli elementi e dei dati, atti a definire gli esatti termini della controversia, con riferimento a ciascuno dei ricorrenti.
4) - Né dall’atto introduttivo del giudizio, né dalla scarna documentazione allegata (consistente nel solo cedolino della mensilità di pensione), non è dato evincere, infatti, il provvedimento di liquidazione della pensione impugnato da ciascuno dei ricorrenti, e neppure gli elementi di calcolo contestati e posti a base dello stesso; né la data precisa in cui i ricorrenti sarebbero stati assunti (indicata, genericamente, nel “1981, 1982 e 1983”), né la data del loro collocamento in quescienza, né il servizio utile maturato da ciascuno al 31/12/1995 (indicato genericamente “tra i quindici e i venti anni”).
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
La CdC Toscana accoglie il ricorso del Col. della GdF essendo andato in pensione con 60 anni di età anagrafica, in servizio dal 1 ottobre 1980 al 22 giugno 2019 (data del collocamento in congedo per raggiunti limiti d’età) e liquidata con il sistema misto a decorrere dal 23.6.2019”.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
La CdC Calabria accoglie il ricorso del collega della GdF arruolato in data 21.03.1993 (di molto inferiore ai 15 anni al 31/12/1995).
L'INPS ha lottato per far capire al giudice che la Sezione 1^ d'Appello con sentenza n. 64/2020, aveva detto NO per quelli con meno di 15 anni ma, il Giudice questo ha detto:
1) - La giurisprudenza contabile di appello ha altresì chiarito (Sez. II, sent. n. 228/2019) che "le date del 31.12.1995, o del 31.12.1992, rimangono rilevanti solo per accertare il regime applicabile al pensionato in base all’anzianità maturata rispetto alle date medesime (regime retributivo puro, contributivo puro, o regime “misto”), e per individuare, nell’ambito del regime “misto”, la base di computo della quota A “retributiva” (l’ultima retribuzione ovvero il criterio della media, di cui al d.lgs. n. 503/92).
2) - Quanto alla recente sentenza della I Sez, appello, sent. n. 64/2020, prodotta dall'Inps, questo giudice, preso atto del contrasto interpretativo nell'ambito della giurisprudenza di legittimità (auspicabilmente da dirimere con intervento nomofilattico), ritiene preferibile seguire il già illustrato prevalente indirizzo interpretativo, non avendo rinvenuto in detta ultima pronunzia uno specifico corredo motivatorio a confutazione del tradizionale orientamento, nonché tenuto conto che la recente diversa ricostruzione ermeneutica, facente leva sull'applicazione diretta del comma 9 dell'art. 54 (che però si riferisce testualmente ai soli pensionati di anzianità - dunque non alla fattispecie in esame - e fa riferimento al mancato raggiungimento del periodo di contribuzione alla data della cessazione dal servizio) sembra prestare il fianco a possibili asimmetrie interpretative le cui ragioni (ai fini dell'istituto de quo) attendono compiuta ricostruzione sistematica.
L'INPS ha lottato per far capire al giudice che la Sezione 1^ d'Appello con sentenza n. 64/2020, aveva detto NO per quelli con meno di 15 anni ma, il Giudice questo ha detto:
1) - La giurisprudenza contabile di appello ha altresì chiarito (Sez. II, sent. n. 228/2019) che "le date del 31.12.1995, o del 31.12.1992, rimangono rilevanti solo per accertare il regime applicabile al pensionato in base all’anzianità maturata rispetto alle date medesime (regime retributivo puro, contributivo puro, o regime “misto”), e per individuare, nell’ambito del regime “misto”, la base di computo della quota A “retributiva” (l’ultima retribuzione ovvero il criterio della media, di cui al d.lgs. n. 503/92).
2) - Quanto alla recente sentenza della I Sez, appello, sent. n. 64/2020, prodotta dall'Inps, questo giudice, preso atto del contrasto interpretativo nell'ambito della giurisprudenza di legittimità (auspicabilmente da dirimere con intervento nomofilattico), ritiene preferibile seguire il già illustrato prevalente indirizzo interpretativo, non avendo rinvenuto in detta ultima pronunzia uno specifico corredo motivatorio a confutazione del tradizionale orientamento, nonché tenuto conto che la recente diversa ricostruzione ermeneutica, facente leva sull'applicazione diretta del comma 9 dell'art. 54 (che però si riferisce testualmente ai soli pensionati di anzianità - dunque non alla fattispecie in esame - e fa riferimento al mancato raggiungimento del periodo di contribuzione alla data della cessazione dal servizio) sembra prestare il fianco a possibili asimmetrie interpretative le cui ragioni (ai fini dell'istituto de quo) attendono compiuta ricostruzione sistematica.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Oggi 03/06/2020, la CdC Veneto ha pubblicato delle sentenze (n. 69, 70,72 e 73) tutte NEGATIVE ed emesse dal giudice Maurizio Massa.
Cmq. vi allegato la n. 73/2020
Cmq. vi allegato la n. 73/2020
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Amici, vi auguro con tutto il cuore che riusciate a fare valere le vostre sacrosante ragioni.
Io credevo di averle viste parecchie con il ricorso pensioni (avvio fondi-risarcimento danni) giunto dopo oltre 10 anni (di rimbalzi e Commisari ad Acta) in Cassazione...ma qui si stanno superando!!!
Incrocio le dita per voi.
Io credevo di averle viste parecchie con il ricorso pensioni (avvio fondi-risarcimento danni) giunto dopo oltre 10 anni (di rimbalzi e Commisari ad Acta) in Cassazione...ma qui si stanno superando!!!
Incrocio le dita per voi.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Salve a tutti, se qualcuno puo' darmi conferma che mi sia stata calcolata la pensione in base all' art. 44 in quanto devo inviare diffida all' INPS per ricalcolo della pensione in base all' art. 54:
In Polizia di Stato arruolato il 06.81 ed in pensione il 05.2020,
quota A 17 anni e 4 mesi = 0,39200
quota B 13 anni e 9 mesi = 0,32083
coefficente tab. A 60 anni = 4,53200
Grazie a chi puo' rispondermi
In Polizia di Stato arruolato il 06.81 ed in pensione il 05.2020,
quota A 17 anni e 4 mesi = 0,39200
quota B 13 anni e 9 mesi = 0,32083
coefficente tab. A 60 anni = 4,53200
Grazie a chi puo' rispondermi
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