Periodo trascorso in sospensione cautelare
Periodo trascorso in sospensione cautelare
Con il messaggio 29 maggio 2018, n. 2161 l’INPS fornisce chiarimenti in merito agli obblighi contributivi e alla valutazione ai fini pensionistici e previdenziali ( TFS/ TFR) del periodo trascorso in sospensione cautelare per i lavoratori per i quali pende un giudizio innanzi all’autorità giudiziaria.
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Re: Periodo trascorso in sospensione cautelare
questa è quella richiamata nel SMG su cui sopra.
Con la circolare INPS 16 gennaio 2014, n. 6 l’Istituto ha indicato, tra i redditi imponibili ai fini pensionistici per la Gestione Dipendenti Pubblici (GDP), anche l’assegno alimentare corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso.
Con la circolare INPS 16 gennaio 2014, n. 6 l’Istituto ha indicato, tra i redditi imponibili ai fini pensionistici per la Gestione Dipendenti Pubblici (GDP), anche l’assegno alimentare corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso.
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