Premesso quanto segue: estratto da https://www.avvocatoleone.com/polizia-a ... -militari/naturopata ha scritto: ↑lun mar 04, 2019 11:27 amI 15 anni sono utili, quindi sono sufficienti 12 anni 6 mesi e 1 giorno effettivi, ma ciò, a mio modo di vedere e della sezione centrale, al di là di giudici di primo grado che fomentano un contenzioso senza alcuna speranza, l'art.54 è applicabile solo a chi cessa dal servizio da militare e non a chi si sia arruolato da militare o perché si ritenga equiparato ai militari quando conviene, altrimenti ripristiniamo la disciplina militare e i tribunali militari anche per le forze di polizia a ordinamento civile.
Va anche evidenziato che con la legge di smilitarizzazione con la quale il corpo militare venne disciolto e sostituito dall’odierna Polizia di Stato, venne espressamente stabilito che esso sarebbe divenuto un corpo civile ad ordinamento speciale. L’ordinamento speciale consiste nel mantenimento di un inquadramento paramilitare necessario per la corretta esecuzione degli ordini e comunque indispensabile per il mantenimento dei rapporti operativi con le altre Forze di Polizia italiane, ancora militari.
Altra circostanza di fatto da tenere in debita considerazione circa la reale volontà del legislatore del 1981 di non creare una distinzione/discriminazione dal punto di vista giuridico tra forze di polizia a status militare e quelle a status civile, è rappresentata dall’art. 61 del Dpr 1092/1973 il quale dispone che al personale dei Vigili del Fuoco e al Corpo Forestale dello Stato (personale non militare) si applicano le disposizioni stabilite per quanto riguarda il trattamento di quiescenza per le categorie militari.
Infine, già il Consiglio di Stato, nel 1983, si era pronunciato su tale questione pensionistica affermando che: “nessuna incidenza avrebbe avuto la smilitarizzazione della Polizia di Stato sul trattamento di quiescenza, che rimane quella più favorevole prevista per i militari”.
Tale disparità di trattamento pensionistico a parità di condizioni, evidente anche all’occhio di un non perìto, potrebbe in via di principio anche condurre al sollevamento di una questione di legittimità costituzionale per violazione del combinato disposto dell’art. 3 (principio di uguaglianza) ed art. 36 della Costituzione.
Considerando il tuo ragionamento di equità sui tribunali militari o civili dovreste considerare tutti i riconoscimenti stipendiali e di indennità di cui avete beneficiato grazie a impegno e soldi dei colleghi civili. Se ci vogliamo dividere a livello amministrativo, e invece auspico maggiore uniformità e condivisione dei benefici e diritti non so chi ci rimette di più.