pensione a 57 anni
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salve e complimenti agli admin del blog . chi mi puo' confermare l'uscita anticipata a 57 anni e 35 di servizio(io a 57 anni avrei 36 di servizio) grazie a chi mi dara' risposta
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Re: pensione a 57 anni
Messaggio da oreste.vignati »
Attualmente sono 58 anni di età con 35 anni (compresi i figurativi)
Poi devi fare 12 mesi di finestra mobile
Poi devi fare 12 mesi di finestra mobile
Re: pensione a 57 anni
Oreste correggimi se sbaglio, per la pensione anticipata occorrerebbero 30+5 anni 30 anni di servizio effettivo più scivolo 5 anni e 57 anni di età più 12 mesi di aspettativa di vita più 12 mesi di finestra mobile 57+1+1= 59 anni !?
Oppure 37 anni e 3 mesi effettivi di servizio più 5 anni di scivolo 37 anni + 3 mesi + 5 anni = 42 anni e 3 mesi a qualunque età fino al 31/12/2022 confermi?
Se non dovessero cambiare le regole io, nato il 2.2.1966 in Polizia dal 4.7.1985 potrei andare in pensione anticipata dal 1.11.2022? mi confermi' Grazie!
Oppure 37 anni e 3 mesi effettivi di servizio più 5 anni di scivolo 37 anni + 3 mesi + 5 anni = 42 anni e 3 mesi a qualunque età fino al 31/12/2022 confermi?
Se non dovessero cambiare le regole io, nato il 2.2.1966 in Polizia dal 4.7.1985 potrei andare in pensione anticipata dal 1.11.2022? mi confermi' Grazie!
Re: pensione a 57 anni
gisso666 Buonasera.
Stralcio ultima circolare Inps.
3. Adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco
Nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, ossia del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per effetto di quanto dispone il decreto in esame, per il biennio 2021/2022 i requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico non sono ulteriormente incrementati. Al riguardo, si specificano i requisiti per l’accesso al pensionamento per il biennio 2021/2022.
3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del D.lgs n. 165 del 1997)
A decorrere dal 1° gennaio 2021, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico non è ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2019/2020. Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.
3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del D.lgs n. 165 del 1997)
A decorrere dal 1° gennaio 2021 l’accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, avviene con i seguenti requisiti: 1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età; 2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, ed in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni; 3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni. Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).
Stralcio ultima circolare Inps.
3. Adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco
Nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, ossia del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per effetto di quanto dispone il decreto in esame, per il biennio 2021/2022 i requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico non sono ulteriormente incrementati. Al riguardo, si specificano i requisiti per l’accesso al pensionamento per il biennio 2021/2022.
3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del D.lgs n. 165 del 1997)
A decorrere dal 1° gennaio 2021, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico non è ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2019/2020. Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.
3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del D.lgs n. 165 del 1997)
A decorrere dal 1° gennaio 2021 l’accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, avviene con i seguenti requisiti: 1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età; 2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, ed in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni; 3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni. Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).
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Re: pensione a 57 anni
Messaggio da oreste.vignati »
Si irpino66 il totale e quello che hai scritto, l'unica precisazione e che bisogna avere 30+5 e 5i8 anni di età più la finestra mobile di 12 mesi.IRPINO66 ha scritto: ↑ven feb 14, 2020 3:39 pm Oreste correggimi se sbaglio, per la pensione anticipata occorrerebbero 30+5 anni 30 anni di servizio effettivo più scivolo 5 anni e 57 anni di età più 12 mesi di aspettativa di vita più 12 mesi di finestra mobile 57+1+1= 59 anni !?
Oppure 37 anni e 3 mesi effettivi di servizio più 5 anni di scivolo 37 anni + 3 mesi + 5 anni = 42 anni e 3 mesi a qualunque età fino al 31/12/2022 confermi?
Se non dovessero cambiare le regole io, nato il 2.2.1966 in Polizia dal 4.7.1985 potrei andare in pensione anticipata dal 1.11.2022? mi confermi' Grazie!
Il totale e uguale cambia solo che l'aspettativa di vita bisogna farla in servizio, mentre la finestra mobile ( per chi può ) può essere omesa.
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Re: pensione a 57 anni
Messaggio da Gianfranco64 »
Pongo un quesito per i più esperti.
Nel caso di pensione dei 30 +5 di figurativo, raggiunti i 60 anni spetterebbe il moltiplicatore o dovrebbe aspettare i 62 anni?
Nel caso di pensione dei 30 +5 di figurativo, raggiunti i 60 anni spetterebbe il moltiplicatore o dovrebbe aspettare i 62 anni?
Re: pensione a 57 anni
Grazie Oreste, quindi mi stai dicendo che dal luglio 2021, avendo soddisfatto i requisiti dei 41 anni potrei "aspettare" la pensione, che maturerei dopo la finestra mobile dei 15 mesi a novembre 2022, facoltativamente senza lavorare, ma senza retribuzione ed ulteriore contribuzione, giusto? Grazie!oreste.vignati ha scritto: ↑ven feb 14, 2020 9:03 pmSi irpino66 il totale e quello che hai scritto, l'unica precisazione e che bisogna avere 30+5 e 5i8 anni di età più la finestra mobile di 12 mesi.IRPINO66 ha scritto: ↑ven feb 14, 2020 3:39 pm Oreste correggimi se sbaglio, per la pensione anticipata occorrerebbero 30+5 anni 30 anni di servizio effettivo più scivolo 5 anni e 57 anni di età più 12 mesi di aspettativa di vita più 12 mesi di finestra mobile 57+1+1= 59 anni !?
Oppure 37 anni e 3 mesi effettivi di servizio più 5 anni di scivolo 37 anni + 3 mesi + 5 anni = 42 anni e 3 mesi a qualunque età fino al 31/12/2022 confermi?
Se non dovessero cambiare le regole io, nato il 2.2.1966 in Polizia dal 4.7.1985 potrei andare in pensione anticipata dal 1.11.2022? mi confermi' Grazie!
Il totale e uguale cambia solo che l'aspettativa di vita bisogna farla in servizio, mentre la finestra mobile ( per chi può ) può essere omesa.
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