Avanzamento "a scelta" (terza valutazione non idoneo).

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Avanzamento "a scelta" (terza valutazione non idoneo).

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Il CdS rigetta il ricorso straordinario.

1) - il Sovrintendente è stato escluso dall'aliquota determinata al 31 dicembre 2015, 3^ valutazione.

Il CdS precisa altresì:

2) - Sotto questo profilo, il Collegio non può obnubilare la circostanza che la valutazione in esame involge la personalità complessiva del militare ed è, perciò, caratterizzata da un elevato tasso di discrezionalità sindacabile ab esterno con la tecnica dell’eccesso di potere mediante le figure sintomatiche dell’abnormità, irrazionalità, macroscopica irragionevolezza o illogicità, palese travisamento dei fatti: profili viziante che, alla luce di quanto sopra argomentato in punto di avvenuto bilanciamento degli interessi in gioco e di valutazione complessiva degli elementi di fatto curriculari, non rinvengono nella fattispecie.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201902948

Numero 02948/2019 e data 25/11/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 13 novembre 2019


NUMERO AFFARE 00830/2018

OGGETTO:
Ministero dell'economia e delle finanze.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro Ministero dell'economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, avverso mancata giudizio di non idoneità all'avanzamento "a scelta" al grado di brigadiere capo - terza valutazione - anno 2015.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 76341 del 12 marzo 2018 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rotondo;


Premesso e Considerato

Con il ricorso in esame, il brigadiere -OMISSIS- impugna il giudizio di non idoneità all'avanzamento "a scelta" (terza valutazione) determinata al 31 dicembre 2015, al grado di brigadiere capo, espresso nei suoi confronti dalla Commissione Permanente di Avanzamento.

Il provvedimento, notificato all’interessato il 17 luglio 2017, risulta così motivato:

“Atteso che il Sovrintendente è stato escluso dall'aliquota determinata al 31 dicembre 2015, 3^ valutazione, poiché alla data di formazione della stessa, risultava in aspettativa per un periodo non inferiore a 60 giorni; Rilevato che (…) risultano annotati, in particolare: giorni 3 di consegna; giorni 2 di consegna; giudizi positivi nelle valutazioni caratteristiche, tuttavia non di livello apicale; Considerata la gravità della condotta tenuta dal valutando in occasione dei fatti oggetto delle sanzioni disciplinari di Corpo, dalle quali emergono determinanti connotazioni negative relative a carenze di carattere e professionali; Osservato che: il grado di brigadiere capo costituisce il grado apicale nel ruolo sovrintendenti; le qualità di carattere risultano, per loro natura, tendenzialmente stabili e che pertanto le carenze evidenziate incidono in modo negativo sull’affidabilità del candidato a rivestire il grado superiore; Ritenuto che, in sede di bilanciamento, gli elementi negativi di giudizio esposti in rassegna risultino, per la loro gravità, prevalenti rispetto agli elementi positivi indicati ai fini dell’accertamento circa il possesso, da parte dell’interessato, di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore, al quale sono connesse maggiori responsabilità di comando e di controllo, Io giudica, con riferimento all’aliquota 31.12.2015, 3° valutazione “non idoneo” all’avanzamento a scelta al grado superiore, perché “non possiede i requisiti di carattere e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore”.

Il militare, nel gravarsi tempestivamente avverso il menzionato atto, deduce eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità della motivazione, violazione delle norme disciplinanti l’attività amministrativa, erroneità dei presupposti.

Riferisce che quella del 18 marzo 2015 è l’unica data di riferimento per la valutazione, in quanto corrispondente a quella di fine corso del II corso Sovrintendenti; che a tale data egli non risultava in aspettativa per un periodo non inferiore a 60 giorni: la commissione d’avanzamento avrebbe, pertanto, conteggiato in eccedenza nove mesi, con diseguaglianza rispetto ai colleghi del terzo corso; la consegna di 3 giorni comminata il 7 aprile 2014 non poteva fare parte del novero dei provvedimenti disciplinari oggetto di valutazione, poiché il periodo di riferimento non poteva che essere l’anno solare 1 gennaio - 31 dicembre 2015; i giudizi per gli anni 2014 e 2015 sono stati più che positivi (rendimento elevato – giudizio “eccellente”).

Il Ministero ha depositato documenti e relazione.

All’Adunanza del 13 novembre 2019, il ricorso è stato trattenuto per la deliberazione del parere.

Il ricorso è infondato.

Il Collegio premette che il giudizio di "idoneità" all'avanzamento presuppone, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, una valutazione complessiva del militare, da condursi sulla base di un elemento oggettivo predeterminato dalla legge, alla luce di tutti i suoi precedenti di carriera e non esclusivamente sulla sola documentazione personale di ciascun valutando riferita alle sole risultanze dei giudizi caratteristici, pur se questi tutti positivi.

Il giudizio di non idoneità, contestato dal ricorrente, si è basato per l’appunto su una valutazione complessiva dello scrutinando che ha tenuto conto, per quanto qui di interesse particolare ai fini della presente decisione, delle sanzioni disciplinari inflitte al militare e sulla scorta delle quali il giudizio osteggiato è stato articolato.

Il milite censura la motivazione in “parte qua” resa dal Ministero sul presupposto che la commissione non avrebbe dovuto prendere in considerazione le due sanzioni disciplinari in quanto non facenti parte dell'annualità in cui è stata formata la divisata aliquota di valutazione (2015).

Sennonché, la normativa concernente l'avanzamento (art. 33, co. 1 e 2 della legge 10 maggio 1983, n. 212, come modificato dall’art. 2146 del D.Lgs n. 66 del 2010), stabilisce che:

“La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun ispettore o sovrintendente. 2. La commissione ha facoltà d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l’ispettore o il sovrintendente …”.

La Commissione d’avanzamento esprime, dunque, i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun valutando, per tale intendendosi senza possibilità di equivocare il testo della norma, quella formata e conseguita alla data di promozione al grado di Brigadiere.

Ciò significa che gli elementi da cui desumere l’idoneità al grado superiore, ossia quelli utili ai fini della valutazione del possesso dei requisiti per l’avanzamento, non sono quelli esclusivamente riferibili allo stretto periodo di riferimento (come sostenuto in tesi dal ricorrente), bensì anche quelli intercorrenti tra la formazione dell'aliquota e lo scrutinio e, più in generale, afferenti la carriera stessa del militare.

La “ratio” sottesa alla norma in esame risiede nella necessità di garantire il principio di attualità della valutazione di idoneità, che postula un giudizio storico sulla complessiva figura del sovrintendente aggiornato alla data dello scrutinio; storicità che – come ha chiarito il Consiglio di Stato (sez. III Parere 20 maggio 2008 n. 1448; idem 18 gennaio 2005 n. 7223, richiamati anche dalla parte resistente), addirittura abbraccia le circostanze emerse in momenti anche successivi all'anno di riferimento della promozione ma comunque intervenute prima del giudizio.

La commissione, infatti, è tenuta, per fatto di legge, a prendere in considerazione tutte le componenti curriculari in quanto significative di una visione globale della posizione dello scrutinando, tutte utili ai fini del giudizio prognostico.

Sulla scorta di tali elementi, la commissione ha espresso il proprio giudizio, tenuto conto e bilanciati tutti gli elementi presenti nella documentazione personale del ricorrente, tra i quali figurano sia le sanzioni disciplinari sia i giudizi caratteristici i quali ultimi, se pur seppur costantemente positivi, non sono stati sempre apicali (vedi rapporti informativi versati in atti contrassegnati da “rendimento elevato”; e anche quando “eccellente”, non accompagnato da aggettivazioni superlative).

Sotto questo profilo, il Collegio non può obnubilare la circostanza che la valutazione in esame involge la personalità complessiva del militare ed è, perciò, caratterizzata da un elevato tasso di discrezionalità sindacabile ab esterno con la tecnica dell’eccesso di potere mediante le figure sintomatiche dell’abnormità, irrazionalità, macroscopica irragionevolezza o illogicità, palese travisamento dei fatti: profili viziante che, alla luce di quanto sopra argomentato in punto di avvenuto bilanciamento degli interessi in gioco e di valutazione complessiva degli elementi di fatto curriculari, non rinvengono nella fattispecie.

Il ricorso in esame è, dunque, infondato e va pertanto respinto.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate nel provvedimento.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Rotondo Paolo Carpentieri




IL SEGRETARIO
Carola Cafarelli



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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