Parere del CdS definitivo.
1) - personale del Corpo Forestale dello Stato, transitato nell’Arma dei Carabinieri
2) - il personale del CFS è esonerato dal contributo obbligatorio alla Cassa previdenza delle FA nel caso in cui l’interessato non abbia il requisito per maturare il diritto a percepire la “indennità supplementare”, cioè non debba ancora restare in servizio per un periodo di almeno di almeno 6 anni prima del congedo.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201902543
Numero 02543/2019 e data 03/10/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 3 luglio 2019
NUMERO AFFARE 02269/2016
OGGETTO:
Ministero della difesa, Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, Ufficio Condizione generale del personale.
Quesito del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, Ufficio Condizione generale del personale, proposto con relazione del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri per il Ministro della difesa, datata 14 novembre 2016, n.97, concernente i limiti entro i quali il personale del Corpo Forestale dello Stato, transitato nell’Arma dei Carabinieri, sia obbligato a versare i contributi con i quali il personale militare finanzia la Cassa di previdenza delle Forze Armate
LA SEZIONE
Vista la relazione ministeriale 14 novembre 2016, trasmessa con la nota a firma del Capo dell’Ufficio Condizione generale del personale 12 dicembre 2016, n. 97/15, con la quale il Ministero della difesa, Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Visti i pareri interlocutori n.175/2017 e n.975/2019, con i quali la Sezione, dapprima, ha rappresentato al Ministero della difesa che era opportuno acquisire il previo avviso del MIPAAF e del MEF sulle esposte problematiche e, di poi, visto il mancato adempimento alla richiesta istruttoria, ha chiesto se persistesse in capo all’Amministrazione richiedente l’interesse ad ottenere il parere sul quesito formulato con la relazione ministeriale del 14 novembre 2016.
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Lydia Ada Orsola Spiezia;
Premesso:
Con la relazione ministeriale del 14 novembre 2016 il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, con riguardo al transito di una parte del personale del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri in applicazione del decreto legislativo n.177/2017, a decorrere dal 1 gennaio 2017, ha posto al Consiglio di Stato, in funzione consultiva, il quesito articolato sui seguenti punti:
1. se il detto personale del CFS, transitato nei ruoli dell’Arma dei Carabinieri per legge (e non per arruolamento volontario) sia sempre obbligato a versare i contributi, con i quali i militari finanziano la “Cassa di Previdenza delle FA”, e, quindi, anche nel caso in cui, l’ex dipendente del CFS si trovi una situazione di servizio tale che non potrà maturare il diritto a percepire l’indennità supplementare, in quanto, all’epoca del previsto collocamento a riposo, non potrà essere in possesso del requisito consistente nel limite minimo dei sei anni di contribuzione;
2. se la normativa vigente consenta all’Amministrazione di non disporre, in via temporanea, le trattenute stipendiali a carico del personale del CFS, che transiterà nell’Arma dei Carabinieri, in attesa di uno specifico intervento legislativo in materia;
Con i pareri interlocutori n.175/2017 e n.975/2019, la Sezione, dapprima, ha rappresentato al Ministero della difesa che era opportuno acquisire il previo avviso del MIPAAF e del MEF sulle esposte problematiche e, di poi, visto il mancato adempimento alla richiesta istruttoria, ha chiesto se persistesse in capo all’Amministrazione richiedente l’interesse ad ottenere il parere sul quesito formulato con la relazione del 14 novembre 2016.
In riscontro agli aggiornati elementi richiesti con il parere interlocutorio n. 975 espresso nell’adunanza del 20 marzo 2019, con nota del 21 maggio 2019, n. 97/15, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha rappresentato che, nelle more, è venuto meno l’interesse al parere sul quesito, atteso che il legislatore ha integrato il contenuto del D.lgs. n. 66/2010, art. 1913, comma 3 bis, con il D.lgs. n. 228/2017, art.2, comma 1, lettera d.
Considerato:
La Sezione rileva che, nelle more dell’adempimento istruttorio disposto con il parere n.175/2017 a carico del Ministero della difesa, il D.lgs. n. 228/2017 (intervento correttivo del D.lgs. n.117/2016), all’art.2, comma 1, lettera d, ha previsto che il personale del CFS è esonerato dal contributo obbligatorio alla Cassa previdenza delle FA nel caso in cui l’interessato non abbia il requisito per maturare il diritto a percepire la “indennità supplementare”, cioè non debba ancora restare in servizio per un periodo di almeno di almeno 6 anni prima del congedo.
Pertanto la Sezione prende atto che il Ministero della difesa ed il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri non hanno più interesse ad ottenere dal Consiglio di Stato il parere richiesto sul quesito meglio indicato in oggetto.
P.Q.M.
La Sezione prende atto che il Ministero della difesa ed il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri non hanno più interesse ad ottenere dal Consiglio di Stato il parere richiesto sul quesito meglio indicato in oggetto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lydia Ada Orsola Spiezia Roberto Giovagnoli
IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli
Personale Corpo Forestale e versamenti contributi Cassa di previdenza FF.AA.
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