PAGAMENTO LICENZA ORDINARIA NON USUFRUITA
Re: PAGAMENTO LICENZA ORDINARIA NON USUFRUITA
Messaggio da domengio »
In particolare devi vedere il punto "2" ASPETTATIVE - lettera "f" secondo alinea benchè tutta la circolare è interesante.
Ciao Domenico
Re: PAGAMENTO LICENZA ORDINARIA NON USUFRUITA
Messaggio da loris »
Re: PAGAMENTO LICENZA ORDINARIA NON USUFRUITA
Messaggio da domengio »
Ciao Domenico
Re: PAGAMENTO LICENZA ORDINARIA NON USUFRUITA
Messaggio da loris »


Re: PAGAMENTO LICENZA ORDINARIA NON USUFRUITA
Messaggio da domengio »
Ciao e se hai bisogno scrivi.
Sono anch'io in attesa del passaggio nei ruoli civili.
Domenico
Re: PAGAMENTO LICENZA ORDINARIA NON USUFRUITA
Messaggio da loris »
a me hanno risposto che serve prima la riforma, pero' ho un dubbio ma il decreto di persomil che dice che il comitato non ha accettato la causa di servizio non è anche la riforma???? Bo non ci sto capendo nulla, che mi dici??
Re: PAGAMENTO LICENZA ORDINARIA NON USUFRUITA
Messaggio da alexander212 »
si è esattamente così il giorno in cui ti viene notificato il decreto di diniego corrisponde al collocamento in "congedo assoluto"loris ha scritto:Ciao domenico, ma a te ti hanno monetizzato la licenza?
a me hanno risposto che serve prima la riforma, pero' ho un dubbio ma il decreto di persomil che dice che il comitato non ha accettato la causa di servizio non è anche la riforma???? Bo non ci sto capendo nulla, che mi dici??
Re: PAGAMENTO LICENZA ORDINARIA NON USUFRUITA
Messaggio da domengio »
IL Decreto del Ministero del diniego di causa di servizio dovrebbe essere anche riforma in quanto si allaccia al verbale della CMO nel quale uno veniva riformato con le varie diciture: NON idoneo al 100%; SI idoneo parzialmente qualora la causa di servizio è dipendente; SI idoneo nei ruoli civili (ho sintertizzato le diciture). Logicamente se uno non fa domanda per il ruolo civile è riformato e va in pensione. Cosa identica dovrebbe essere chi fa domanda nei ruoli con la differenza che si viene messi in aspettativa fino al transito.
Ovvero, dal giorno della notifica del decreto del Ministero Difesa si viene congedati ma si transita anche in aspettativa speciale in attesa del passaggio nei ruoli civili, logicamente chi ne fa richiesta per quest'utima. Purtoppo questa fase è abbastanza ambigua, si è in congedo (io ho restituito tutto pistola, tesserino buffetteria varia etc etc) ma si è anche in aspettativa speciale venendo amministrati ancora dal comando militare. Pensa che sono stato anche liquidato del fondo sottufficiali.
Comunque attualmente tutte le varie carte che mi sono arrivate hanno sempre come dicitura Maresciallo in congedo etc etc.
E' probabile che il tuo Comando intenda la riforma effettiva solo al passaggio nei ruoli civili avvenuto ovvero quando firmerai il contratto anche perchè una volta transitati non si può ritornare indietro, come dice la legge attuale. Purtroppo, benchè le leggi e circolari valgono per tutti, cambia il modo di agire da amministrazione ad amministrazione.
Da quello che lego nei vari post, ci sono amnministrazione che fanno pagare la cassa sottufficiali anche quando si è in aspettativa per il transito, liquidandola solo a passaggio effettivo.
Comunque, se il tuo Comando ha detto che aspetta solo la riforma per liquidarti, io non farei molto casino in quanto è come se ti avessero detto "aspetta un altro poco e ti diamo i soldi". Poi a te la decisione se scrivere o aspettare. Controllati bene le carte.
Ciao Domenico
Re: PAGAMENTO LICENZA ORDINARIA NON USUFRUITA
Messaggio da ispanico1968 »
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 5775 del 2006, proposto dal Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Abito Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Amoroso, con domicilio eletto presso l’ avv. Sandro Picciolini in Roma, viale Parioli, n. 72;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 00274/2006, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO SOMME PER FERIE NON FRUITE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le note difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2010 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’ avvocato dello Stato Barbieri e l’ avvocato Amoroso.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1). Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio respingeva il ricorso proposto dal Ministero dell’interno in opposizione a decreto ingiuntivo recante la condanna al pagamento in favore del sig. Francesco Abito, già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, di una somma corrispondente al periodo di congedo ordinario non fruito, perché collocato in aspettativa per malattia che in prosieguo ha comportato la dispensa dal servizio per inidoneità fisica.
Il Tribunale amministrativo regionale , in particolare, riconosceva che il diritto alla maturazione del periodo di congedo ordinario non viene meno in caso di assenza per malattia dal servizio. Al dato obiettivo del mancato godimento delle ferie - indipendentemente da espressa previsione normativa - segue il diritto all’ indennità sostitutiva. L’ obbligo di monetizzazione per equivalente delle ferie non fruite non è in ogni caso eludibile ove al periodo di aspettativa segua la dispensa dal servizio, tanto più quando la malattia stessa sia stata contratta per ragioni o in occasione del servizio.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Ministero dell’ Interno ed ha confutato le conclusioni del primo giudice , sottolineando che nessuna pretesa economica può essere avanzata per di ferie non fruite in costanza di collocamento in aspettativa per infermità.
Il sig. Abito, costituitosi in giudizio, ha contraddetto i motivi di appello, insistendo per la conferma della sentenza appellata.
All’ udienza del 15 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2) ) L’ appello è infondato.
Si verte qui in sostanza della corretta interpretazione da darsi alle disposizioni in tema di congedo ordinario di cui agli artt. 18 d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998- 2001 ed al biennio economico 1998-1999) e 14 d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (di recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le forze di polizia ad ordinamento militare). Per l’Amministrazione appellante, infatti, da queste disposizioni si trae la conclusione che il reclamato trattamento non spetta, giacché il diritto al compenso sostitutivo postula che il fatto causativo dell’impedimento al godimento delle ferie sia da imputare all’Amministrazione, il che non avviene nel caso della malattia che ha dato luogo al collocamento in aspettativa.
La Sezione non condivide un siffatto assunto. Vale considerare quanto segue:
2.1). In ordine al diritto dell’appartenente ai ruoli della Polizia di Stato alla monetizzazione, mediante corresponsione dell’indennità per ferie non godute, del periodo di congedo ordinario non fruito in quanto collocato in aspettativa per infermità (vale a dire in assenza di attività di servizio), si è ripetutamente pronunciata questa Sezione con un indirizzo favorevole alle tesi qui sviluppate dalla difesa dell’appellato, che qui si ritiene di confermare (cfr. Cons. Stato, VI, 7 maggio 2001, n. 2520; 21 aprile 2008, n. 1765, specifico riguardo al dipendente della Polizia di Stato; 23 luglio 2008 n. 3636; 24 febbraio 2009, n. 1084; e già v. Cons. Stato, V, 3 marzo 2001, n. 1230; IV, 7 giugno 2005, n. 2964). In tal modo è stato disatteso l’opposto orientamento, a tenore del quale il diritto del dipendente a fruire dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute non si configura dato che la mancata fruizione dipende da una situazione soggettiva (lo stato di infermità causante l’aspettativa) che non è non direttamente imputabile all’Amministrazione, la quale può essere chiamata in causa solo nel caso in cui costringa il dipendente ad effettuare la prestazione lavorativa nel periodo feriale (Cons. Stato, IV, 30 maggio 2005, n. 2779; 27 aprile 2005, n. 1956; 27 dicembre 2004, n. 8245).
Con le dette decisioni favorevoli alla corresponsione della indennità, è stato, in particolare, posto in rilievo:
- che il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall’ art. 36 della Costituzione, non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in tema di lavoro privato, è stato affermato – risolvendo un’annosa disputa giurisprudenziale - che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del periodo di assenza per malattia: Cass., SS. UU., 12 novembre 2001, n. 14020);
- che, anche nel settore dell’impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie,non imputabile all’ interesso non preclude di suo l’ insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta infatti di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa/retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall’effettività del servizio (nella specie collocamento in aspettativa per malattia);
- che, con specifico riferimento al comparto di pubblico impiego cui appartiene l’odierno appellato, i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite - espressamente contemplate agli artt. 14 del d.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 254 del 1999, non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie; perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità;
- che, in conclusione “nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo” (Cons. Stato, VI, n. 1765 del 2008).
La Sezione non ravvisa ragioni per doversi discostare dalla su riferite precedenti conclusioni. Esse non recedono a fronte dell’ordine argomentativo sviluppato in appello, teso a collegare in rapporto di consequenzialità la maturazione del diritto alla ferie all’effettività della prestazione lavorativa de die in diem, con ricaduta quindi anche sulla sua monetizzazione per equivalente. In contrario, come posto in rilievo nella stessa sentenza che si appella, l’esonero dal servizio attivo per riconosciuta malattia (in ipotesi derivante anche da causa di servizio), non determina una deminutio dello stato giuridico del pubblico dipendente quanto alle restanti prerogative ed, in particolare, in ordine alla maturazione del diritto al riposo per ferie.
L’ appello va, quindi, respinto.
In relazione ai profili della controversia, spese ed onorari del giudizio vanno compensati fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, respinge l’ appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Severini, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Re: PAGAMENTO LICENZA ORDINARIA NON USUFRUITA
Messaggio da ispanico1968 »
(in quanto il Consiglio di Stato in tale data non si è mai riunito) nella circolare esplicativa del 28 febbraio al punto 3.
Quello che vorrei capire è: come cavolo interpretano le leggi questo gruppo colto che sta a Persomil? Il diritto alle ferie è sempre valido o che uno sia riformato e congedato o che sia riformato
continui ad operare in abiti civili. La suddetta circolare evidenzia che il Consiglio di Stato in questa adunanza abbia dato una risoluzione alle vertenze passate inerenti al pagamento della licenza ordinaria:
ERRATO. In questa sentenza si legge e rilegge che in passato ci sono stati casi simili in cui il C.S. si sia espresso sempre, contro l'avvocatura di Stato. Chi la paga l'avvocatura di stato che và contro
i diritti dello Stato?
Re: PAGAMENTO LICENZA ORDINARIA NON USUFRUITA
Messaggio da ispanico1968 »
Re: PAGAMENTO LICENZA ORDINARIA NON USUFRUITA
Messaggio da loris »


Re: PAGAMENTO LICENZA ORDINARIA NON USUFRUITA
Messaggio da ispanico1968 »
Scusami Loris...ma se non ricordo male tu hai avuto la riforma da parte del CVCS che ti ha riformato?loris ha scritto:Si queste sentenze sono giuste, ma la mia amministrazione rispondendomi alla mia richiesta di pagamento della lic ordinaria in aspettativa, mi dici che fino a quando non vi è la riforma non aspetta![]()
Io comunque sono intenzionato ad andare avanti anche a fare il ricorso al TAR, e dato che loro ragionano con la legge a favore di chi la interpreta nel modo + inesatto possibile
perdere tot euro annui per la prescrizione quinquennale no, quello no.
Re: PAGAMENTO LICENZA ORDINARIA NON USUFRUITA
Messaggio da loris »
allora io ho avuto il verbale della commissione delle cause di servizio che mi diceva che la causa non era stata accettata. ora chiedo quel decreto di diniego della causa di servizio è anche la riforma? In pari data della notifica dell'atto ho fatto domanda per l'impiego civile. Il mio comando ha solo inviato la domanda con i documenti richiesti e basta. Non mi ha ne riformato ne messo in aspettativa speciale di transito, io almeno non ho firmato niente se non la domanda di passaggio al civile. a me mi sa che conoscono poco la legge e qualcuno prendera' un bel cazziatone da roma.
Re: PAGAMENTO LICENZA ORDINARIA NON USUFRUITA
Messaggio da marco1977 »
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