Il Ministero della Difesa perde l'Appello, per intempestività della domanda, poiché formulata oltre sei mesi dopo la piena conoscenza dell’infermità.
Interessante sentenza del CdS a favore di un collega CC.
- il termine semestrale
1) - il termine semestrale per la presentazione della suddetta domanda non decorre dal semplice verificarsi di un evento i cui danni possano manifestarsi in futuro o dalla conoscenza di una malattia o lesione, bensì dal momento dell’esatta percezione della natura e della gravità dell’infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio, occorrendo in definitiva, tenere in considerazione il lasso temporale entro il quale l’interessato abbia acquisito conoscenza, secondo un criterio di normalità, dell’effettiva conoscenza e gravità dell’affezione e delle relative conseguenze invalidanti (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 2631/2011).
2) - La mera consapevolezza, invero, di essere affetti da una infermità non comporta per il dipendente l’onere di proporre la domanda per il riconoscimento della causa di servizio nel termine di sei mesi, essendo richiesto – al fine di far decorrere detto termine – l’ulteriore requisito della consapevolezza della dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Si rileva inoltre che la prova della tardività della domanda rispetto alla conoscenza della reale consistenza dell’infermità e del legame eziologico tra l’attività lavorativa svolta e la malattia, incombe sull’amministrazione, che nel caso di specie in alcun modo risulta aver fornito.
vedi allegato
Gli effetti della domanda intempestiva?
Re: Gli effetti della domanda intempestiva?
Il CdS con il presente Parere accoglie il ricorso,
In merito alla domanda intempestiva perché presentata tardivamente, il CdS col Parere precisa:
1) - Per l’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001, la domanda per il riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio, ai fini dell’equo indennizzo, “deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento”. La decorrenza del termine di sei mesi entro il quale il dipendente ha l'onere di presentare l'istanza per il riconoscimento della dipendenza di un'infermità da cause di servizio può decorrere non solo dal momento in cui si abbia conoscenza di una malattia o di una lesione, ma anche da quello della percezione della natura e gravità dell'infermità e del relativo nesso causale con un fatto di servizio.
2) - Precisa la giurisprudenza di questo Consiglio che “solo a far data dal momento in cui il dipendente ha avuto la possibilità di ricollegare con certezza l'infermità alla prestazione del servizio inizia infatti a decorrere il termine per consentire all'interessato di indicare correttamente la natura dell'infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e le conseguenze sulla integrità fisica” (Cons. Stato, sez. IV, 4028/2019).
3) - Tale principio si applica anche alle ipotesi, come quelle del caso di specie, dove ricorrenti siano persone legate al militare deceduto.
In merito alla domanda intempestiva perché presentata tardivamente, il CdS col Parere precisa:
1) - Per l’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001, la domanda per il riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio, ai fini dell’equo indennizzo, “deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento”. La decorrenza del termine di sei mesi entro il quale il dipendente ha l'onere di presentare l'istanza per il riconoscimento della dipendenza di un'infermità da cause di servizio può decorrere non solo dal momento in cui si abbia conoscenza di una malattia o di una lesione, ma anche da quello della percezione della natura e gravità dell'infermità e del relativo nesso causale con un fatto di servizio.
2) - Precisa la giurisprudenza di questo Consiglio che “solo a far data dal momento in cui il dipendente ha avuto la possibilità di ricollegare con certezza l'infermità alla prestazione del servizio inizia infatti a decorrere il termine per consentire all'interessato di indicare correttamente la natura dell'infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e le conseguenze sulla integrità fisica” (Cons. Stato, sez. IV, 4028/2019).
3) - Tale principio si applica anche alle ipotesi, come quelle del caso di specie, dove ricorrenti siano persone legate al militare deceduto.
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Re: Gli effetti della domanda intempestiva?
Il CdS con il presente Parere accoglie il ricorso del ricorrente in quanto non si tratta di domanda intempestiva ai fini dell'Equo Indennizzo.
Il ricorrente già appartenente al Corpo Forestale dello Stato e poi nel 2017 transitato nell'Arma dei CC.
Cmq. la causa di servizio gli è stata riconosciuta ma gli era stato negato l'E.I..
1) - il ricorrente precisa di aver svolto 3 diversi accertamenti diagnostici presso degli specialisti e poi ha fatto domanda di c.d.s.:
- il primo, risalente al giorno 07.01.2010, data a cui la C.M.O. ha ritenuto di dover ricondurre la conoscibilità dell’infermità;
- il secondo, avvenuto in data 22.06.2010;
- il terzo, del 09.02.2015, data alla quale, a giudizio del ricorrente, la C.M.O. avrebbe dovuto più opportunamente riferire l’effettiva conoscibilità della patologia.
Il ricorrente già appartenente al Corpo Forestale dello Stato e poi nel 2017 transitato nell'Arma dei CC.
Cmq. la causa di servizio gli è stata riconosciuta ma gli era stato negato l'E.I..
1) - il ricorrente precisa di aver svolto 3 diversi accertamenti diagnostici presso degli specialisti e poi ha fatto domanda di c.d.s.:
- il primo, risalente al giorno 07.01.2010, data a cui la C.M.O. ha ritenuto di dover ricondurre la conoscibilità dell’infermità;
- il secondo, avvenuto in data 22.06.2010;
- il terzo, del 09.02.2015, data alla quale, a giudizio del ricorrente, la C.M.O. avrebbe dovuto più opportunamente riferire l’effettiva conoscibilità della patologia.
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Re: Gli effetti della domanda intempestiva?
Tar Puglia sede di Bari accoglie
- domanda cds intempestiva ai fini dell'E.I. ma in effetti non .........
Il Tar scrive:
1) - Nella fattispecie, tale consapevolezza non poteva sussistere all’atto della dimissione dal primo ricovero nell’ospedale militare, poiché –si ribadisce- la Commissione medica lo aveva giudicato solo temporaneamente inidoneo al servizio, adducendo espressamente –allo stato degli atti- la non dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte.
2) - La domanda presentata in data 29 giugno 2011 deve, dunque, ritenersi tempestiva; sicché avrebbe dovuto essere esaminata dall’Amministrazione ai fini della concessione dell’equo indennizzo.
3) - ........... lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti gravati, disponendo che l’Amministrazione proceda ad esaminare l’istanza del ricorrente ai fini della concessione dell’equo indennizzo, nei termini richiesti.
- domanda cds intempestiva ai fini dell'E.I. ma in effetti non .........
Il Tar scrive:
1) - Nella fattispecie, tale consapevolezza non poteva sussistere all’atto della dimissione dal primo ricovero nell’ospedale militare, poiché –si ribadisce- la Commissione medica lo aveva giudicato solo temporaneamente inidoneo al servizio, adducendo espressamente –allo stato degli atti- la non dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte.
2) - La domanda presentata in data 29 giugno 2011 deve, dunque, ritenersi tempestiva; sicché avrebbe dovuto essere esaminata dall’Amministrazione ai fini della concessione dell’equo indennizzo.
3) - ........... lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti gravati, disponendo che l’Amministrazione proceda ad esaminare l’istanza del ricorrente ai fini della concessione dell’equo indennizzo, nei termini richiesti.
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Re: Gli effetti della domanda intempestiva?
Il CdS accoglie l'Appello del collega
1) - Il Ministero della Giustizia, con nota del 19 marzo 2015, ha rigettato la domanda presentata il 28 gennaio 1991 dell’odierno appellante, guardia in congedo del disciolto corpo degli Agenti di Custodia, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo relativamente alla malattia “-OMISSIS-”, nonché per la corresponsione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo.
2) - L’istanza di concessione dell’equo indennizzo è stata rigettata causa della tardività della presentazione della domanda.
Il CdS precisa:
3) - A parere del Collegio, nel caso di specie tale consapevolezza non è stata raggiunta nei termini temporali indicati nella sentenza gravata.
4) - Il Ministero ha preteso di far decorrere il suddetto termine decadenziale dalla diagnosi formulata in sede di ricovero nel 1986, “-OMISSIS-”, ma da tale diagnosi non si evinceva l’esistenza della patologia “-OMISSIS-”, per la quale l’interessato ha chiesto la dipendenza da causa di servizio e, di conseguenza, l’equo indennizzo.
5) - L’episodio OMISSIS diagnosticato nel 1986 non si palesa idoneo, per natura e intensità, a rivelare la seria infermità per la quale è stato richiesto l’equo indennizzo e, pertanto l’appellante non era in grado di essere a conoscenza nel 1986 dell’esistenza della patologia oggetto di richiesta, manifestatasi più tardi con le diagnosi di “-OMISSIS-” nel 1992, di “-OMISSIS-” del 9.7.1996 da parte della Commissione Medica Ospedaliera di -OMISSIS- e di “-OMISSIS-” che ha portato al riconoscimento della concedibilità della pensione privilegiata da parte della Corte dei Conti.
1) - Il Ministero della Giustizia, con nota del 19 marzo 2015, ha rigettato la domanda presentata il 28 gennaio 1991 dell’odierno appellante, guardia in congedo del disciolto corpo degli Agenti di Custodia, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo relativamente alla malattia “-OMISSIS-”, nonché per la corresponsione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo.
2) - L’istanza di concessione dell’equo indennizzo è stata rigettata causa della tardività della presentazione della domanda.
Il CdS precisa:
3) - A parere del Collegio, nel caso di specie tale consapevolezza non è stata raggiunta nei termini temporali indicati nella sentenza gravata.
4) - Il Ministero ha preteso di far decorrere il suddetto termine decadenziale dalla diagnosi formulata in sede di ricovero nel 1986, “-OMISSIS-”, ma da tale diagnosi non si evinceva l’esistenza della patologia “-OMISSIS-”, per la quale l’interessato ha chiesto la dipendenza da causa di servizio e, di conseguenza, l’equo indennizzo.
5) - L’episodio OMISSIS diagnosticato nel 1986 non si palesa idoneo, per natura e intensità, a rivelare la seria infermità per la quale è stato richiesto l’equo indennizzo e, pertanto l’appellante non era in grado di essere a conoscenza nel 1986 dell’esistenza della patologia oggetto di richiesta, manifestatasi più tardi con le diagnosi di “-OMISSIS-” nel 1992, di “-OMISSIS-” del 9.7.1996 da parte della Commissione Medica Ospedaliera di -OMISSIS- e di “-OMISSIS-” che ha portato al riconoscimento della concedibilità della pensione privilegiata da parte della Corte dei Conti.
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