revoche pensioni per infermità

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stefanokdue
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Re: revoche pensioni per infermità

Messaggio da stefanokdue »

zica ha scritto:
lino ha scritto:Certo Zica la cosa allucinante e' proprio questa,pensiamo solo alle querele ricevute giornalmente contro le forze di polizia e se digraziamente ti prendi una condanna, magari per il classico litigio che nasce per aver elevato una contravvenzione, ti porteranno ad entrare sotto una certa ottica di lavoro per la quale sembra bramano arrivare(sperando sempre che le notizie siano infondante).
Egoisticamente parlando meno male che non e' un mio problema,e sono quasi civile.
Ciao
Eh sì, lino anche per me egoisticamente parlando non è il mio caso però certo che andare a lavorare col fiato sul collo......mah speriamo non sia davvero così..Ciao
ciao a tutti, mi sto curando dall'ansia, questa notizia e una bomba per me. skdue.


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lino
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Re: revoche pensioni per infermità

Messaggio da lino »

stefanokdue ha scritto:
zica ha scritto:
lino ha scritto:Certo Zica la cosa allucinante e' proprio questa,pensiamo solo alle querele ricevute giornalmente contro le forze di polizia e se digraziamente ti prendi una condanna, magari per il classico litigio che nasce per aver elevato una contravvenzione, ti porteranno ad entrare sotto una certa ottica di lavoro per la quale sembra bramano arrivare(sperando sempre che le notizie siano infondante).
Egoisticamente parlando meno male che non e' un mio problema,e sono quasi civile.
Ciao
Eh sì, lino anche per me egoisticamente parlando non è il mio caso però certo che andare a lavorare col fiato sul collo......mah speriamo non sia davvero così..Ciao
ciao a tutti, mi sto curando dall'ansia, questa notizia e una bomba per me. skdue.
Stefano stai tranquillo da dire al fare c'e' di mezzo il mare, sono norme fuori luogo e anti costituzionali faranno poca strada.
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zica
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Re: revoche pensioni per infermità

Messaggio da zica »

Si Stefano...concordo in pieno con Lino. Ciao
tuttiliberi

Re: revoche pensioni per infermità

Messaggio da tuttiliberi »

ho trovato due sentenze sulla revoca della pensione....

http://www.giustizia-amministrativa.it/ ... 263_11.XML" onclick="window.open(this.href);return false;

http://www.giustizia-amministrativa.it/ ... 734_11.XML" onclick="window.open(this.href);return false;
stefanokdue
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Re: revoche pensioni per infermità

Messaggio da stefanokdue »

zica ha scritto:Si Stefano...concordo in pieno con Lino. Ciao
grazie al collega lino, sempre disponibile. e al collega zica
gino59
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Re: revoche pensioni per infermità

Messaggio da gino59 »

.......Ma vi/ci rendiamo conto di tutto questo.....???..Egoisticamente (come altri colleghi) non interessa neanche a me',
ma qui si parla pure di pratiche/azione disciplinare, a suo tempo archiviata......!!!!.-

......sarebbe ....L' A P O C A L I S S E.......N.B. Chi avra' notizie di qualsiasi forma, lo posti.- grazie a tutti
zica
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Re: revoche pensioni per infermità

Messaggio da zica »

gino59 ha scritto:.......Ma vi/ci rendiamo conto di tutto questo.....???..Egoisticamente (come altri colleghi) non interessa neanche a me',
ma qui si parla pure di pratiche/azione disciplinare, a suo tempo archiviata......!!!!.-

......sarebbe ....L' A P O C A L I S S E.......N.B. Chi avra' notizie di qualsiasi forma, lo posti.- grazie a tutti
Vero è che c'è un abisso tra una perdita di grado per fatti delittuosi passati in giudicato ed una pratica di ammonizione disciplinare altresì archiviata da tempo!!! a questo punto bisogna avere chiarezza e certezza perchè sennò sarebbe davvero una apocalisse!!!
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lino
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Re: revoche pensioni per infermità

Messaggio da lino »

Io proporrei anche il congedo immediato per chi ha punizioni tipo divisa in disordine, scarpe sporche ecc, oltre alle punizioni corporali per il mancato battere dei tacchi, e chi piu'ne ha, piu ne metta.
Scusate il sarcasmo!!!!!
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billyelliot1964

Re: revoche pensioni per infermità

Messaggio da billyelliot1964 »

Faccio notare un particolare, quando le sentenze del CDS sono favorevoli al dipendente le spese di giudizio si compensano (ognuno paga le proprie), quando sono sfavorevoli al dipendente le spese di giudizio seguono la soccombenza, con questi dirigenti a questa repubblica non è rimasto che vendere banane
maximo

Re: revoche pensioni per infermità

Messaggio da maximo »

Scusate ,ma immagino che queste sentenze sono solo per gravi pendenze penali ,ma non amministrative altrimenti dovrebbero togliere gradi e pensioni a tutti,CHI DI NOI NON HA MAI PRESO RAPPORTO DISCIPLINARE ? poi un altra cosa che non mi quadra ,perchè le pensioni d'infermita' le spspendono/revocano e quelle d'anzianita' non le toccano ?

ma è così anche per le forze di POLIZIA o solo per C.C. e GUARDIA DI FINANZA?
aspetto una delucIdazione da Roberto
ciaoooooooooooooooooooooo maximo
tuttiliberi

Re: revoche pensioni per infermità

Messaggio da tuttiliberi »

Perchè le pensioni per infermità sono pensioni militari e fanno parte della inidoneità al servizio che non ha nulla a che fare con quelle di vecchiaia che danno a tutti i cittadini italiani che raggiungono l'età anagrafica.

Il nuovo ordinamento riguarda solo carabinieri e finanzieri non riguarda la polizia di stato.
Sto sentendo che stanno vagliando in primis le pensioni dei colleghi che hanno avuto procedimenti penali importanti e poi arriveranno anche a fatti meno gravi. La cosa più schifosa è che tutto questo non si applica agli ufficiali.

Penso che è ora di reagire ragazzi...
Johnny
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Re: revoche pensioni per infermità

Messaggio da Johnny »

Le due sentenze postate da Tuttiliberi vedono soccombere i militari a cui hanno tolto la pensione oppure ho capito male?

La cosa più incredibile è la RETROATTIVITA’ per l’applicazione della norma.
E anche la disparità di trattamento con gli altri dipendenti pubblici.
Prendiamo come esempio un dipendente pubblico, magari colluso con la mafia, che viene condannato, in via definitiva o meno. Se va in pensione per inabilità al lavoro, a lui, che è colluso con la mafia, la pensione non gliela tolgono...
Questa disparità di trattamento potrebbe essere illegittima, però noi siamo militari, anzi, per meglio dire, siamo “specifici”.
Nell’Italia c’è poco da sperare, chissà se la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo……..
Johnny
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Re: revoche pensioni per infermità

Messaggio da zica »

quello che penso jonnhi, è che che in "considerazione dell'art.1 della Costituzione non deve esistere disparità nella disciplina e nella volontà di essere un Servitore dello Stato!! è una situazione (questo vale per tutti i dipendenti statali militari o civili) che magari sembra essere quasi imposta ma intimamente è una sorta di giuramento che con onore e con orgoglio abbiamo fatto propria perchè abbiamo proprie le motivazioni perchè una costituzione sia sempre in grado di esistere e di andare avanti, semmai augurando nella migliore situazione possibile perchè per noi controllori non esistano soprusi/abusi!!! ..questo deve riguardare tutti noi e anche qualsiasi lavoratore che deve difendere non la propria posizione, ma l"interesse di tutti e della propria e straguadagnata Costituzione.. Io sinceramente ho paura che passo dopo passo vi sia una situazione ingovernabile per noi e per tutti, così detto sembra fantapolitica!!! spero sempre proprio di no!!....Confido sempre per ottimismo, e per buon senso che si trovi un giusto equilibrio per tutto..
leonardo virdò
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Re: revoche pensioni per infermità

Messaggio da leonardo virdò »

Ma porca miseria, quasi quasi non voglio più la riforma, aspetto la massima anzianità.
Proprio adesso che volevo litigare con l'inquilino di sopra....che faccio?...sicuramente mi querela e poi?
Boh! questa è peggio della dittatura ragazzi. Dobbiamo sottostare ai sigg.vertici dell'Arma anche nell'aldilà.
Sapete che faccio prima che mi macchio??................intanto mi assegnano la pensione, prendo il tfs e poi mi trasferico ai caraibi :D :D
Secondo me è una buffonata da rivedere........fatte le leggi trovato l'inganno.
Un saluto.
panorama
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Re: revoche pensioni per infermità

Messaggio da panorama »

N. 03467/2011 REG.PROV.COLL.
N. 09401/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9401 del 1997, proposto dal Sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. OMISSIS, presso il cui studio, in Roma, OMISSIS, è elettivamente domiciliato;
contro
Ministero delle Finanze - Comando Generale Guardia di Finanza, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede, in Roma, via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;
per l'annullamento
del provvedimento di cui alla nota prot. …… del 4.4.1997, notificato al ricorrente il 17.4.1997, adottato dal Capo del I Reparto, Ufficio Personale, Sottufficiali, Appuntati e Finanzieri del Comando Generale della Guardia di Finanza, di inottemperanza al disposto della sentenza n.1150 dell’8.5.1996, pubblicata il 25.6.1996 della II^ Sezione del TAR del Lazio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con sentenza n. ….. dell’8.4.1988 (pubblicata il 5.5.1988) la Corte di Appello di Roma, I^ Sez. Penale, in riforma di una precedente condanna del Tribunale di Cassino, assolveva il ricorrente “per insufficienza di prove” da una serie di imputazioni.
In pendenza del procedimento penale, l’Amministrazione - a seguito di procedimento disciplinare - adottava un provvedimento di espulsione a carico del ricorrente.
A seguito dell’assoluzione il ricorrente chiedeva la riammissione in servizio.
Ma l’Amministrazione, valutata la condotta del ricorrente (ed il contenuto narrativo della sentenza, che aveva decretato l’assoluzione con formula dubitativa), con determinazione n. …… del 20.1.1990, adottata dal Comandante Generale, negava la riammissione in servizio.
Avverso tale determinazione il militare proponeva ricorso gerarchico, che veniva respinto con Decreto ministeriale n. ……. del 3.7.1990.
In data 9.11.1994 l’interessato avanzava una nuova istanza di riammissione in servizio, ma con determinazione n……… del 22.3.1995 il Comandante Generale la respingeva, rappresentando che la posizione del militare risultava correttamente definita con la determinazione n…….. del 20.1.1990.
Il militare proponeva - allora - ricorso innanzi al TAR del Lazio (II^ Sezione), che con sentenza n…… dell’8.5.1996, pubblicata il 25.6.1996, lo accoglieva, annullando il provvedimento che aveva negato la riammissione in servizio.
Dalla predetta sentenza nasceva l’obbligo per l’Amministrazione - espressamente sancito dal Giudice - di rinnovare il procedimento a carico del ricorrente, valutando la condotta morale e civile dallo stesso tenuta nei cinque anni successivi alla data di rimozione.
Con atto extragiudiziale del 10.8.1996, l’interessato chiedeva all’Amministrazione di dare ottemperanza alla sentenza, rinnovando il procedimento disciplinare; e di riammetterlo in servizio.
A questo punto l’Amministrazione ha adottato il provvedimento n……. del 4.4.1997 (sottoscritto dal Capo del I Reparto, Ufficio Personale Sottufficiali, Appuntati e Finanzieri), con cui ha definitivamente rigettato la richiesta di riassunzione del ricorrente.
Con il ricorso in esame, quest’ultimo ha impugnato anche il predetto sopravvenuto provvedimento lamentandone la illegittimità sotto vari profili.
Ritualmente costituitasi l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
In pendenza del giudizio, con sentenza n.1438 del 10.9.1999, la IV^ Sezione del Consiglio di Stato ha annullato la sentenza n.1150 del 1996 emessa dal TAR del Lazio.
Infine, all’udienza del 9.3.2011, uditi i Difensori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Con il primo mezzo di gravame il ricorrente lamenta violazione di legge , deducendo:
che la proposizione del ricorso gerarchico avverso la determinazione n……… del 20.1.1990 (con cui il Comandante Generale aveva negato la riammissione in servizio) doveva essere considerata equipollente anche ad una istanza di riammissione ex art.7 della L.29.1.1942 n.64;
e che pertanto essa è stata proposta entro il termine prescritto a tale norma (un anno dalla data di collocamento in congedo).
La doglianza non può essere condivisa.
Il ricorso gerarchico presentato il 28.2.1990 mirava al riesame (ed all’annullamento) della determinazione n…….. del 20.1.1990, con cui il Comandante Generale aveva decretato - a seguito di procedimento disciplinare - la sanzione della cessazione della rafferma del ricorrente per motivi disciplinari (ai sensi dell’art.43 della L.3.8.1961 n.833), sicchè non poteva essere considerata equipollente alla richiesta di riammissione in servizio ex art.7 della L.29.1.1942 n.64.
Quest’ultima è stata proposta in forma espressa da ricorrente - come extrema ratio - solamente nel novembre del 1994 e cioè a distanza di oltre quattro anni dal 20.1.1990, data (dell’inflizione della sanzione disciplinare della cessazione dalla ferma, nochè) del collocamento in congedo.
E poiché l’art.7 della L. n.64 del 1942 prescrive che l’istanza ivi regolamentata dev’essere presentata entro il termine perentorio di un anno dal congedo, correttamente l’Amministrazione la ha considerata inammissibile perché fuori termine.
1.2. Con il secondo ed il terzo mezzo di gravame - che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro connessione argomentativa - il ricorrente lamenta eccesso di potere per inottemperanza alla sentenza n.1150 del 25.6.1996, deducendo che da tale sentenza nasceva l’obbligo a carico dell’Amministrazione di rinnovare il procedimento disciplinare che aveva condotto alla cessazione della rafferma ed al collocamento in congedo.
La domanda giudiziale relativa al mezzo di gravame in esame è divenuta improcedibile.
La sentenza in questione è stata infatti annullata dalla IV^ sezione del Consiglio di Stato con sentenza n.1438 del 10.9.1999, con la conseguenza che l’obbligo dell’Amministrazione di darvi ottemperanza non è più attuale.
2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va respinto.
Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Compensa le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l'intervento dei Signori Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore
Salvatore Mezzacapo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/04/2011
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