Codice Deontologico Forense

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https://www.deborahbetti.it/avvocati-ob ... documenti/


Avvocati, obbligo di restituire i documenti ai clienti

Questo articolo è dedicato a Sergio, e a tutti gli amici di questo blog che come lui hanno problemi a farsi restituire i documenti dagli studi legali a cui sono stati affidati attraverso il contratto firmato con SDL Centrostudi S.P.A.

La legge a tal proposito è CHIARISSIMA! Non si interpreta leggiamo insieme qui di seguito l’articolo relativo estratto dal Nuovo codice Deontologico Forense:

Art. 33 –Restituzione di documenti

1. L’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice.
2. L’avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.
3. L’avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l’applicazione della censura.

Ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 Codice Deontologico (ora: 33 ncdf), 66 RDL n. 1578/1933, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.

Cosa significa quindi questo?

Significa che l’avvocato deve prontamente restituire tutti i documenti, atti di causa originali o copie ricevuti dal proprio cliente non appena questo ne fa richiesta di restituzione e non può trattenerli nemmeno se le sue competenze professionali non sono state saldate,

Nel sito web del Consiglio Nazionale Forense trovate anche altro materiale di lettura per approfondire questo argomento e per conoscere a fondo i vostri diritti, cliccate su questo link “codice deontologico tag 2235”

Vietata quindi la ritenzione dei documenti anche nel caso di mancato pagamento delle spettanze, figuriamoci se hai pagato in anticipo TUTTO!

Sul tema esiste anche una interessante Sentenza della Corte di Cassazione, la n° 24080 del 17/11/2011 …(non ci mancava, ne facevamo veramente a meno!) ma visto che qualcun altro ha fatto il lavoro per noi, non vedo perché non citarla e ringraziare sia il cittadino che la Magistratura per aver chiarito definitivamente anche questo punto importante.

Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 17/11/2011 n° 24080
Incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; nè l’obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione.
Cliccate sul titolo in azzurro se volete approfondire, leggere, scaricare o stampare la sentenza integrale.

Importante avviso a tutti gli avvocati, anche quelli che collaborano con la SDL Centrostudi Spa, rendere i documenti ai vostri clienti è un vostro preciso OBBLIGO!

Quindi cosa fare per richiedere all’avvocato i vostri documenti?

In realtà pare NON ci sia un OBBLIGO da parte del cliente di spedire una lettera, meglio la Raccomandata con R.R. o la PEC bensì dovrebbe essere più che sufficiente la semplice richiesta verbale.

Saranno quindi graditi gli interventi degli avvocati che potranno chiarirci la questione delle formalità da mettere in atto per attivare la procedura di restituzione dei documenti. Trovo comunque belli e graditi i gesti accompagnati da garbo e gentilezza, per cui la procedura di invio della lettera di richiesta di reso della documentazione può essere definita una raffinata cortesia nei confronti del professionista.

Qui di seguito invece un regalo confezionato per gli amici, ecco il documento/modello in word che ho chiamato Lettera_Avvocato_OBBLIGO_restituzione_DOCUMENTI e che potete scaricare, compilare, ed inviare qual’ora abbiate la necessità di rientrare in possesso dei vostri documenti che sono in DEPOSITO presso lo Studio Legale che vi ha seguito. (valido sempre e per tutto, non solo per la questione SDL)!

Ad un eventuale rifiuto siate fermi, decisi e gentili ma chiamate tranquillamente le Forze dell’Ordine per far valere il vostro diritto. BASTA! Non scherziamo più! e per inciso La LEGGE vale per TUTTI #maipiùsoli
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Re: Codice Deontologico Forense

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L’avvocato è obbligato a restituire al suo cliente la documentazione quando ne faccia richiesta.

Scarica qui il modulo da compilare ed inviare via PEC o Raccomandata R/R
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Re: Codice Deontologico Forense

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Scusate ma il giusto Modulo è questo qui sotto e non quello di cui sopra.
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Re: Codice Deontologico Forense

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Ecco anche il Modello di segnalazione disciplinare a carico dell'Avvocato.
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Ora, se per la vostra strada avete trovato un Avvocato "scorretto" nei vostri confronti, potete agire come meglio volete.
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Re: Codice Deontologico Forense

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risarcimento dei danni subiti in quanto asseritamente mal assistita dal suo legale
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Re: Codice Deontologico Forense

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Avvocato: illecito disciplinare se non restituisce atti al cliente.

20 giu 2025

Il CNF stabilisce che l'omessa restituzione tempestiva di atti e documenti al cliente costituisce illecito disciplinare, salvo la corrispondenza riservata.

La sentenza n. "421/2024 del CNF (pubblicata il 16 giugno 2025 sul sito del Codice deontologico) riguarda un avvocato che non restituiva al cliente - e alla parte assistita - atti e documenti relativi al mandato professionale. In particolare, l'avvocato tratteneva copie di atti giudiziali, perizie, e documenti utili per proseguire il contenzioso.

Il cliente lamentava la condotta ostruzionistica, evidenziando il proprio diritto a riaffermare la documentazione dopo la cessazione del rapporto professionale.

La decisione del CNF: violazione dell'art."33 CDF

Il CNF ha ribadito che l'art."33 del Codice Deontologico Forense impone all'avvocato di restituire prontamente atti e documenti al cliente e alla parte assistita, una volta terminata la prestazione o revocato il mandato.

Soltanto la corrispondenza riservata - disciplinata all'art."48 - può essere trattenuta, ma solo nei limiti strettamente necessari alla difesa e per tempi contenuti. Al di fuori di questa eccezione, la trattenuta costituisce illecito disciplinare.

Tutela del cliente e correttezza professionale.

La motivazione del CNF si fonda su due esigenze:

1. Accesso alla documentazione: il cliente deve avere piena possibilità di consultare la documentazione, indipendentemente dal rapporto con il professionista.

2. Onestà e trasparenza: trattenere documenti senza giustificazione mina la fiducia verso l'avvocato e ostacola l'effettivo esercizio del diritto.

La mancata restituzione configura dunque una scorrettezza professionale suscettibile di sanzione disciplinare.

N.B.: vedi allegato.
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