QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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naturopata
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Avv. Massimo Vitelli ha scritto: mar feb 26, 2019 2:12 pm Solo per evitare inutili confusioni, io non so e non ho indicato quale sede giudiziaria abbia rimesso la questione alle Sezioni Riunite, ma confermo che tale rimessione é stata dedotta dal GUP dr.Berruti oggi presso la CDC Piemonte, come motivazione del rinvio di un giudizio all'udienza di giugno.
Escludo comunque che la rimessione sia avvenuta a cura di un Giudice di primo grado.

Ok, infatti mi sembrava strano. Quindi vediamo quale sezione ha creato il contrasto, a questo punto ritengo la III^. Ma può farlo senza aver sentenziato, ovvero solo sul presupposto di una diversa valutazione che vorrebbe percorrere ad esempio nel primo caso che dovrebbe trattare ai primi di marzo?


naturopata
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Faccio presente anche, come evidenziato anche ulteriormente dall'Avv. Vitelli, che le sezioni Riunite possono essere azionate direttamente dal Presidente della Corte o dal Procuratore Generale. A questo punto, appare più probabile una soluzione di questo tipo, atteso che le sezioni centrali si sono mosse, almeno le prime due verso il no. Vedremo.
naturopata
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Come volevasi dimostrare:

Tanto tuonò che piovve! Abbiamo ricevuto conferma della notizia informale, ricevuta ieri da un noto Collega reduce dall’Udienza innanzi al GUP del Piemonte, che le Sezioni Riunite Giurisdizionali della Corte dei Conti Centrale sono state, pochi giorni orsono, formalmente investite per decidere sulla Questione di Massima riguardante l’interpretazione dell’art. 3 co.7 D.Lgs. 165/1967.
Finalmente, come sempre prospettato dal Nostro Studio e come ribadito nell’articolo divulgativo sull’insuccesso subito con la Sentenza nr. 31/19 del 18.2. u.s. della I^ Sez Centrale che si aggiungeva alla Sentenza Negativa di pochi giorni prima assunta dalla II^ Sezione della C.C., la vexata quaestio ermeneutica è approdata alle Sezioni Riunite, sede giurisdizionale deputata a pronunziare “l’ultima parola” sulla vertenza in narrativa.
Il percorso per giungere al definitivo approdo del giudizio delle Sezioni Riunite, ritenuto giudiziariamente ineludibile e necessario per definire tutti i contenziosi in atto in materia di applicazione del moltiplicatore per i Militari Riformati, se non ci ha colto di sorpresa, è stato veramente repentino ed ha seguito una procedura di infrequente applicazione.
In pratica nel corso di un procedimento pensionistico pendente innanzi alla sezione Giurisdizionale della Corte Territoriale del Trentino Alto Adige (Corte investita per la prima volta della problematica) Il GUP competente, sulla scorta dei due ormai consolidati e contrastanti orientamenti interpretativi, assumendo di non poter decidere il procedimento di sua competenza, ha ritenuto di dover proporre d’Ufficio una Questione di Massima al Presidente della Corte dei Conti Centrale in Roma.
Il Presidente della Corte dei Conti Centrale, ai sensi dell’art. 114 del nuovo codice di Giustizia Contabile, motu proprio, ha deferito alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale la risoluzione della Questione di Massima depositando formale istanza presso la relativa .
Il procedimento, che verrà trattato in Camera di Consiglio, è in attesa di calendarizzazione, cioè di fissazione della data di Udienza in cui verrà discusso.
Queste, per il momento, sono le notizie certe che possiamo, con soddisfazione divulgare. Ci riserviamo, con successivi interventi, ulteriori commenti ed eventuali iniziative da assumere magari prendendo contatto con il collegio difensivo Trentino.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Udienza camerale alle sezioni riunite della Corte dei Conti fissata per il giorno 10 aprile 2019.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Dallo studio Chessa:

https://www.studiolegalechessa.com/2019 ... a-berlino/

Riassumendo:

la pregiudiziale d'inammissibilità della questione di massima del Procuratore Generale per mancanza di contrasto orizzontale in appello verrà respinta;
l'altra pregiudiziale di intervento ad adiuvandum di un altro studio legale che venga accolto o meno c'interessa poco;
entro giugno al massimo conosceremo l'esito.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Collega della GdiF - la posto qui perché tratta anche il Moltiplicare -.

1) - Questa sentenza del CdS che tratta diversi argomentazioni, anche se il TAR del Piemonte ha accolto la domanda di riconoscimento del beneficio di cui all’art 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, consistente nell’aumento del contributo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione (c.d. moltiplicatore del montante contributivo): ciò sul rilievo che la norma riconosce la spettanza dell’incremento del montante contributivo al personale escluso dall’ausiliaria e “al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria”, categoria quest’ultima alla quale ha ritenuto riconducibile il ricorrente dichiarato permanentemente non idoneo ai servizi d’istituto e dunque impossibilitato all’esercizio dell’opzione al collocamento in ausiliaria.

A tutta risposta, il CdS la pensa come l'INPS e LO NEGA, dichiarando sul Moltiplicatore che la competenza è della CdC:

2) - L’appello deve essere quindi accolto, come anticipato, relativamente al capo della sentenza appellata con il quale è stata accolta la domanda di riconoscimento del beneficio di cui all’art 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, ovvero dell’aumento del contributo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione (c.d. moltiplicatore del montante contributivo): trattasi infatti di beneficio direttamente incidente sulle modalità di calcolo del trattamento pensionistico, la cui cognizione non può quindi che essere devoluta al giudice speciale (Corte dei Conti) avente giurisdizione in materia.

N.B.: leggete le varie materie trattate direttamente nell'allegata sentenza.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Questa è la sentenza della SECONDA Sez. d'Appello n. 61/2019 che tratta l'art. 3 e l'art. 54 di cui si parla tanto.


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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Cari colleghi, va un plauso allo Studio Legale di cui all'allegato.

Ecco, vi partecipo la Comparsa per le SS.RR. della CdC, per l'Udienza del 10/04/2019 proveniente dal medesimo sito.


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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Perso, ma la posto giusto per la curiosità di qualcuno che mi ha fatto richiesta su ciò che scrivevano adesso le CdC. regionali.

Ecco cosa contiene ora la sentenza della CdC Toscana n. 206 del 20/05/2019 circa la questione del "Moltiplicatore" ma, sotto la stessa data ne stanno altre.

1) - L’INPS ha rigettato la domanda ed il Comando Generale non ha risposto.

2) - A sostegno della sua posizione l’INPS ha citato recenti precedenti di questa Sezione (119 – 120 / 2019) nonché della Prima Sezione Centrale di Appello (31/2019).

3) - Recente giurisprudenza delle Sezioni Centrali di Appello di questa Corte, intervenendo in una situazione di contrasto nella giurisprudenza in primo grado, ha ritenuto che la norma in oggetto vada interpretata alla luce delle norme del C.O.M. che disciplinano l’istituto dell’ausiliaria e, in particolare: OMISSIS OMISSIS (sez. II app. 7.2.2019 n. 29; sez. I app. 18.2.2019 n. 31).

4) - Le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza 13/2019QM depositata il 6 maggio 2019, hanno dichiarato improcedibile la questione di massima sollevata stante la formazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale appena rappresentato da parte delle Sezioni di Appello Centrali.

5) - Come noto, infatti, l’istituto dell’ausiliaria consente al personale militare, che cessa dal servizio per sopraggiunti limiti di età e con il raggiungimento di almeno 40 anni di servizio effettivo, di rimanere, su base volontaria e con apposita richiesta scritta, a disposizione dell’amministrazione per essere richiamato, a richiesta, in servizio.

6) - A fronte della disponibilità manifestata, il personale collocato in ausiliaria ha diritto alla relativa indennità, per la disponibilità offerta all’amministrazione; il militare collocato in ausiliaria, infatti, non può assumere altri impieghi e contravvenendo a tale disposizione, decade.

7) - In alternativa alla suddetta indennità, al personale che non transita in ausiliaria perché non prevista o perché non in possesso dei requisiti psicofisici per accedervi, l’ordinamento ha previsto l’applicazione dei benefici di cui all’art. 3, comma 7, D.Lgs. 165/1997, così come meglio chiarito anche da giurisprudenza conforme di questa Corte (Corte conti Lombardia n. 224/2018).
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE TOSCANA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 206 Pubblicazione 20/05/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere, MARIA RITA MICCI in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 61321 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 15 marzo 2019 e proposto dal Sig: G.. SALVATORE NATO A OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Renzo Filoia ed elettivamente domiciliato in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci 18, presso lo studio del difensore, per delega in calce al ricorso . Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo PEC renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it;

contro
INPS rappresentato e difeso dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli (avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.itavv.antonella.francescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it), in virtù di procura rilasciata dal legale rappresentante dell’Istituto e depositata preso la Cancelleria di questa Sezione).

per
il riconoscimento del diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione con un aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, come stabilito dall’art. 3, comma 7, D.Lgs 165 del 1997.

Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del 15 maggio 2019, celebrata con l’assistenza del Segretario Simonetta Agostini, l’avv. Renzo Filoia per il ricorrente, l’avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l’INPS.

Ritenuto in
FATTO

Il sig. G.. SALVATORE, Appuntato Sc. dell’Arma dei Carabinieri, è stato collocato in congedo assoluto per riforma in quanto “Non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato nei CC” a decorrere dal 25 settembre 2017. Egli è stato, quindi, escluso ex art. 992 D.Lgs 66/2010 dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria in quanto non più in possesso dei requisiti psico-fisici.

Conseguentemente l’INPS lo ha ritenuto non destinatario del diritto all’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, D.Lgs 165/1977.

Con diffida in data 15 gennaio 2019 il ricorrente ha chiesto al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri-Centro Nazionale Amministrativo-Chieti e all’INPS di Firenze il ricalcolo della pensione ex art. 3, comma 7, D.Lgs 165/1977.

L’INPS ha rigettato la domanda ed il Comando Generale non ha risposto.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto di dichiarare nullo il provvedimento emesso dall’INPS con il quale è stato determinato erroneamente il calcolo percentuale della base pensionabile del trattamento pensionistico; di riconoscere il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con il beneficio previsto dall’art. 3, comma 7, D.Lgs 165/1977; con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì in cui è transitato in pensione sino all’effettivo pagamento e con vittoria di spese e onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.

L’INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 3 aprile 2019 chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza dello stesso. L’INPS ha ritenuto che al ricorrente, collocato in congedo con titolarità di pensione diretta di inabilità, non compete il diritto all’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, D.Lgs n. 165/1977 in quanto dispensato dal servizio per fisica inabilità e non per il raggiungimento dei limiti di età. Secondo l’INPS il beneficio di cui all’art. 3, comma 7. D.Lgs 165/1977 non può prescindere dalla cessazione del servizio per raggiunti limiti di età ed al relativo accesso all’istituto dell’ausiliaria. L’art. 3, comma 1, D.Lgs 165/1977, stabilendo che il collocamento in ausiliaria può avvenire esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, esclude la possibilità di accedere all’ausiliaria in caso di pensionamento anticipato.

A sostegno della sua posizione l’INPS ha citato recenti precedenti di questa Sezione (119 – 120 / 2019) nonché della Prima Sezione Centrale di Appello (31/2019).

Con memoria del 2 maggio 2019 il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 15 maggio 2019 le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

Ritenuto in
DIRITTO

Dalla documentazione prodotta risulta che il ricorrente, è stato collocato in congedo non per limiti di età, ma per riforma, essendo stato giudicato non idoneo permanentemente al servizio militare. Non essendo in possesso, alla data del pensionamento, dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, non gli è stato riconosciuto il diritto all’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, D.lgs 165/1977.

L’art. 3, comma 7, d.lgs 165/1977 stabilisce che: “Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995 n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato”. La norma, pacificamente, è tuttora in vigore in quanto il D.lgs 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) espressamente prevede l’abrogazione dei soli commi da 1 a 5 del predetto art. 3 D.lgs 165/1977 (art. 2268, comma 1, n. 930).

Recente giurisprudenza delle Sezioni Centrali di Appello di questa Corte, intervenendo in una situazione di contrasto nella giurisprudenza in primo grado, ha ritenuto che la norma in oggetto vada interpretata alla luce delle norme del C.O.M. che disciplinano l’istituto dell’ausiliaria e, in particolare: dell’art. 992 il quale stabilisce che il collocamento in ausiliaria avviene esclusivamente a seguito della cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età o a domanda e, in presenza del raggiungimento del limite di età, se vi sia la volontà dell’interessato a continuare a prestare servizio ai sensi dell’art. 886; dell’art. 995 il quale prevede che, al termine del periodo di durata dell’ausiliaria, il militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto “a seconda dell’età e della idoneità”; dell’art. 996 che disciplina il transito in ausiliaria dalla riserva qualora cessino le cause della non idoneità e degli artt. 1864 “ Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria” e 1865 “Trattamento di quiescenza del personale alternativo all’istituto dell’ausiliaria”. Sulla base di tali norme, la predetta giurisprudenza ha ritenuto, che l’art. 3, comma 7, D.Lgs n. 165/1997: “opera, quindi, in favore di coloro che pur avendo raggiunto l’età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, id est per il transito in ausiliaria, non possano materialmente accedervi per inidoneità psicofisica, nonché in favore di coloro i quali, già transitati in ausiliaria, siano divenuti successivamente fisicamente inidonei. Coloro che versano in tali condizioni potranno, quindi, optare per il beneficio contributivo in questione, “in alternativa” al collocamento o alla permanenza (a seconda dei casi) in ausiliaria. Atteso che il cd. moltiplicatore è stato espressamente configurato dal legislatore come “alternativo all’ausiliaria”, occorre imprescindibilmente che l’interessato abbia titolo al collocamento in ausiliaria e, quindi, che sia cessato dal servizio esclusivamente per limiti d’età…L’avente diritto al transito in ausiliaria potrà scegliere, pertanto, tra il collocamento effettivo in detta posizione con annesso e conseguente trattamento economico (art. 1864 COM), oppure-in alternativa-avvalersi del beneficio contributivo previsto dall’art. 3 comma 7 citato (art. 1865 COM).” (sez. II app. 7.2.2019 n. 29; sez. I app. 18.2.2019 n. 31).

Le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza 13/2019QM depositata il 6 maggio 2019, hanno dichiarato improcedibile la questione di massima sollevata stante la formazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale appena rappresentato da parte delle Sezioni di Appello Centrali.

Come noto, infatti, l’istituto dell’ausiliaria consente al personale militare, che cessa dal servizio per sopraggiunti limiti di età e con il raggiungimento di almeno 40 anni di servizio effettivo, di rimanere, su base volontaria e con apposita richiesta scritta, a disposizione dell’amministrazione per essere richiamato, a richiesta, in servizio.

A fronte della disponibilità manifestata, il personale collocato in ausiliaria ha diritto alla relativa indennità, per la disponibilità offerta all’amministrazione; il militare collocato in ausiliaria, infatti, non può assumere altri impieghi e contravvenendo a tale disposizione, decade.

In alternativa alla suddetta indennità, al personale che non transita in ausiliaria perché non prevista o perché non in possesso dei requisiti psicofisici per accedervi, l’ordinamento ha previsto l’applicazione dei benefici di cui all’art. 3, comma 7, D.Lgs. 165/1997, così come meglio chiarito anche da giurisprudenza conforme di questa Corte (Corte conti Lombardia n. 224/2018).

In applicazione di tale principio il ricorrente, collocato in congedo prima del raggiungimento del limite d’età, in quanto cessato dal servizio il 24 MAGGIO 2017 per infermità non dipendente da causa di servizio, non ha diritto all’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, D.lgs 165/1977.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, in conformità al recente orientamento giurisprudenziale, poc’anzi citato, delle Sezioni Centrali di Appello nonché di questa stessa Sezione regionale, il ricorso in esame non è ritenuto meritevole di accoglimento e, come tale, deve essere rigettato.

Stante l’esistenza di contrasti giurisprudenziali che caratterizzano la vicenda in esame, si dispone la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, rigetta il ricorso presentato da G.. SALVATORE ed iscritto al n. 61321 del registro di Segreteria.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, all’udienza del 15 MAGGIO 2019.
IL GIUDICE
F.to Maria Rita Micci
Depositato in Segreteria il 20/05/2019


Pubblicata il 20/05/2019


Il Direttore della Segreteria
F.to Paola Altini

Sentenza n.206/2019
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Insomma se non lo avete ancora capito, lasciate perdere il moltiplicatore, quello che conta sono le sezione centrali, anche qualora dovesse esserci qualche corte di I° che continui a far finta di nulla.
panorama
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Molti ricorsi sono ancora in cammino e la migliore cosa da fare e chiedere al Giudice di non essere più interessati alla questione, almeno così potrebbero ottenere il "NULLA PER LE SPESE" oppure "SPESE COMPENSATE" ed evitare di avere una condanna totale al pagamento delle spese in favore dell'INPS.
Almeno risparmiano qualche cosa di €€€€€€€€€
panorama
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Ora per il "Moltiplicatore" si aggiunge anche quest'altra sentenza d'Appello che ha Accolto l'appello dell'INPS.

Appellata la sentenza della CdC Sardegna n. 58/2018.

La CdC Sez. 2^ conclude così:

1) - Ciò stante, essendo l’appellato incontestabilmente cessato prima del limite d’età previsto per il grado di appartenenza, non ha diritto a beneficiare del cd. moltiplicatore. Tale interpretazione è univocamente condivisa dalle Sezioni d’appello di questa Corte (v. sentt. n. 29/2019 e n. 61/2019 di questa Sezione; sent. 1^ Sez. App. n. 31/2019) così da ritenersi esclusa la sussistenza di un contrasto nomofilattico orizzontale, come di recente affermato dalle Sezioni Riunite che hanno dichiarato improcedibile la questione di massima deferita sulla tematica (v. SSRR n. 13/QM/2019).
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Sezione SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 158 Pubblicazione 21/05/2019

SENT. 158/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:
Luciano Calamaro Presidente
Luisa de Petris Consigliere rel.
Ilaria Annamaria Chesta 1^ Referendario
Elena Papa 1^ Referendario
Erika Guerri 1^ Referendario

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio d’appello iscritto al n. 53677 del registro di segreteria, proposto da INPS in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manuela Massa, Clementina Pulli, Emanuela Capannolo, Nicola Valente e Luigi Caliulo dell’Avvocatura centrale INPS, contro C. A. rappresentato e difeso dall’Avv. Elena Pettinau ed elettivamente domiciliato in Roma, via A. Baiamonti n.4, presso lo studio dell’Avv. Andrea Lippi.

avverso
la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna n. 58/2018, depositata il 28.3.2018;

Visti gli atti del giudizio;

Uditi all’udienza del 7 maggio 2019 il relatore, consigliere Luisa de Petris, l’Avv. Filippo Mangiapane, su delega, per l’INPS, non comparsa parte appellata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l’epigrafata sentenza, la Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna in composizione monocratica, ha accolto il ricorso proposto da C. A., ex sottufficiale dei Carabinieri, titolare di pensione di inabilità dal 1.10.2014, e, per l’effetto, ha dichiarato il diritto del medesimo alla riliquidazione della pensione in godimento mediante applicazione del beneficio previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, oltre accessori di legge sui ratei arretrati, condannando l’INPS al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente.

Avverso la sentenza ha interposto appello l’INPS per il seguente motivo:

1.“Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 7 del Decreto Legislativo n.165/1997, degli artt. 992, 996 e 1865 COM”.

Deduce l’appellante che il beneficio in questione non spetta se non sussistono i requisiti (anagrafici e di idoneità psicofisica) per accedere alla posizione di ausiliaria. L’appellato non ha raggiunto il limite massimo d’età per la cessazione dal servizio, sicché non potendo transitare in ausiliaria, non avrebbe alcun titolo ad usufruire del beneficio contributivo invocato.

Conclude chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza allegando precedenti giurisprudenziali in tal senso.

Parte appellata si è ritualmente costituita con memoria depositata il 19.7.2018, confutando gli assunti avversari e richiamando pronunce delle Sezioni giurisdizionali di primo grado a favore della spettanza del beneficio in questione. Conclude, quindi, chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza odierna parte appellante si è riportata al gravame insistendo per l’accoglimento e concludendo come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che l’interpretazione del quadro normativo di settore fornita dal primo giudice non possa condividersi.

L'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165/1997 (recante “Attuazione delle deleghe conferite dall’art. 2 comma 23 della legge 8° agosto 1995 n. 335 e dall’art. 1, commi 97 lett. g] e 99 della legge 23.12.1996 n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia, e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego”) recita: "Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato".

Il codice dell’ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66/2010) ha mantenuto in vigore il predetto comma disponendo l'abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell'articolo 3 del d. lgs. n. 165/1997 (v. art. 2268, comma 1, n. 930 C.O.M.).

Il decreto legislativo n 94 del 29 maggio 2017 (recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244”), all’art. 10 (“Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare”) comma 2, ha invece modificato il predetto articolo 3, comma 7, ultimo periodo, del d. lgs. n. 165/1997 inserendo dopo le parole «Forze di polizia ad ordinamento militare», le seguenti: «e per il personale delle Forze armate».

Ciò stante, l’articolo 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997 contempla due categorie di destinatari:
a) “il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza”;
b) “il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335”.

La prima categoria è evidentemente quella “del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” di cui al richiamato art.1 (“Campo di applicazione”) dello stesso decreto legislativo n. 165/1997, per il quale, come noto, il relativo ordinamento giuridico (smilitarizzato con la legge n.121/1981) non contempla l’istituto dell’ausiliaria. Alla seconda categoria appartiene, invece, il “personale militare” contemplato

dal medesimo art.1 dello stesso decreto legislativo vale a dire quello “delle Forze armate, compreso l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza” (v. art.1) il cui ordinamento giuridico prevede e disciplina l’istituto dell’ausiliaria.

Ebbene, è a tale istituto e alla relativa disciplina che occorre fare riferimento per individuare l’ambito applicativo e la ratio del beneficio contributivo per cui è causa (cd. “moltiplicatore”) previsto dal richiamato articolo 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997.

L’art. 992 (“Collocamento in ausiliaria”) del C.O.M. stabilisce che tale collocamento avviene “esclusivamente” a seguito della cessazione dal servizio per raggiungimento del limite d’età previsto per il grado rivestito o a domanda ai sensi dell’art. 909, comma 4 (vale a dire, per gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri, ipotesi questa evidentemente non ricorrente in fattispecie). La condizione per l’accesso all’ausiliaria del personale militare è, quindi, il raggiungimento del limite d’età previsto per il grado rivestito sicché non potrà, all’evidenza, accedere a tale posizione il personale che, per qualunque motivo, non abbia compiuto la suddetta età anagrafica. Ove, invece, sia stato raggiunto il limite d’età, occorre altresì la volontà/disponibilità dell’interessato a continuare a prestare servizio atteso quanto previsto dall'art. 886 (“Ausiliaria”) a mente del quale "la categoria dell’ausiliaria comprende il personale militare che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione". Il personale che si trovi in tale posizione può, infatti, essere richiamato in servizio (art. 993) ed è soggetto a determinati obblighi (art. 994) la cui inosservanza comporta “l’immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell’ausiliaria”. L’art. 995 ("Cessazione dell'ausiliaria") prevede che, al termine del periodo di durata dell’ausiliaria (cinque anni ex art. 992 comma 2), il militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto “a seconda dell'età e della idoneità”. La disposizione contempla altresì le cause di cessazione anticipata dell’ausiliaria, vale a dire, la mancata accettazione dell'impiego (o la revoca dell'accettazione degli impieghi assegnati per due volte), i motivi di salute, (“Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari”), ovvero i motivi professionali. L’art. 996 invece, disciplina il “Transito in ausiliaria dalla riserva” stabilendo che: “1. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, se entro il periodo di tempo indicato dall'articolo 992 riacquista l'idoneità ai servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria. 2. Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva è computato ai fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria”.

Da ultimo, a fronte dell’art. 1864 COM che disciplina il "Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria", il successivo art. 1865 si occupa del “Trattamento di quiescenza del personale alternativo all'istituto dell'ausiliaria" disponendo che "Per il personale militare si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165”. La norma in questione è stata così modificata nella rubrica e nel testo dall’art. 10 del decreto legislativo n 94/2017, innanzi richiamato.

Ciò stante, ai sensi delle indicate disposizioni, sistematicamente interpretate, deve ritenersi che il raggiungimento del limite d’età per la cessazione dal servizio attivo sia condizione imprescindibile per l’accesso all’ausiliaria, unitamente alla volontà/disponibilità dell’interessato ad essere richiamato in servizio che presuppone, evidentemente, la permanenza dell’idoneità psicofisica all’impiego e “ai servizi dell’ausiliaria” (v. art. 996 COM). Ne consegue che la cessazione anticipata dal servizio (quindi, prima del compimento del limite d’età previsto in base al grado rivestito), qualunque ne sia la causa, impedisce l’accesso all’ausiliaria. Se, viceversa, dopo il collocamento in ausiliaria sia sopravvenuta una delle cause previste dall’art. 995 COM (non accettazione dell’impiego, “motivi di salute”, motivi professionali), il soggetto cessa dalla suddetta posizione e transita nella riserva e ciò può verificarsi anche prima della scadenza del periodo di ausiliaria (v. art. 992 COM).

Ebbene, il militare che sia stato riformato per motivi di salute prima del raggiungimento dell’età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, non può all’evidenza transitare in ausiliaria perché privo della condizione essenziale ed imprescindibile, rectius “esclusiva” ex art. 992 COM, occorrente per l’accesso a tale posizione.

All’interno del suddetto quadro normativo di riferimento va collocata ed interpretata la disposizione di cui all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165/1997. L’incremento del montante contributivo ivi previsto in favore del “personale militare” -categoria di rilievo in fattispecie- opera, quindi, in favore di coloro che pur avendo raggiunto l’età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, id est per il transito in ausiliaria, non possano materialmente accedervi per inidoneità psicofisica, nonché in favore di coloro i quali, già transitati in ausiliaria, siano divenuti successivamente fisicamente inidonei. Coloro che versano in tali condizioni potranno, quindi, optare per il beneficio contributivo in questione, “in alternativa” al collocamento o alla permanenza (a seconda dei casi) in ausiliaria. Atteso che il cd. moltiplicatore è stato espressamente configurato dal legislatore come “alternativo all’ausiliaria”, occorre imprescindibilmente che l’interessato abbia titolo al collocamento in ausiliaria e, quindi, che sia cessato dal servizio esclusivamente per limiti d’età (quali previsti per il grado rivestito). L’avente diritto al transito in ausiliaria potrà scegliere, pertanto, tra il collocamento effettivo in detta posizione con annesso e conseguente trattamento economico (art. 1864 COM), oppure -in alternativa- avvalersi del beneficio contributivo previsto dall’art. 3 comma 7 citato (art. 1865 COM).

Tale interpretazione è conforme alla ratio dell’istituto dell’ausiliaria che, in tal modo, non ne rimane svilita come viceversa accadrebbe se il cd. moltiplicatore venisse riconosciuto, indiscriminatamente, a favore di tutto il personale riformato/congedato per inidoneità psicofisica all’impiego prima del raggiungimento dei limiti anagrafici di cui all’art. 992 COM. Accedendo alla tesi condivisa dal primo giudice, il beneficio de quo finirebbe, infatti, col diventare “sostitutivo” -e non già alternativo come per legge- di un istituto non previsto (e non concepito) per coloro i quali siano cessati anticipatamente rispetto ai limiti anagrafici dal servizio attivo. In altre parole, si giungerebbe col riconoscere l’equivalente contributivo (non a caso pari alla durata del periodo di ausiliaria) del trattamento economico dell’ausiliaria ai non aventi diritto a tale posizione giuridica.

Conferma della fondatezza di tale interpretazione rinviene dall’espresso riconoscimento del beneficio in questione anche in favore del personale il cui ordinamento giuridico non contempla l’istituto dell’ausiliaria (Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco) ma che, nondimeno, sia cessato dal servizio per raggiungimento del limite d’età previsto dall’ordinamento di appartenenza (v. art. 3, comma 7, primo periodo, innanzi riportato), vale a dire in presenza dello stesso requisito stabilito per il collocamento in ausiliaria del personale militare ed equiparato. Al personale della Polizia di Stato, invero, fa riferimento l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 387/2002 che nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ha affermato con riferimento esclusivamente al predetto personale, che “l’incremento del montante contributivo individuale, traducendosi in un aumento del trattamento pensionistico effettivamente erogato, assume carattere compensativo, per il personale che ne fruisce, della mancata applicazione dell’istituto dell’ausiliaria”. Secondo la Consulta, infatti, “ad ulteriore conferma che il legislatore ha inteso in questo modo procedere ad una sostanziale uniformità di trattamento tra le varie Forze di polizia, sta il fatto che per il personale ad ordinamento militare il menzionato incremento del montante contributivo "opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato"; che, pertanto, la presunta violazione del principio di eguaglianza non sussiste, perché la legge prevede un beneficio alternativo a quello del collocamento in ausiliaria per il personale che da quest’ultima è escluso” con ciò riferendosi, evidentemente, al personale della Polizia di Stato e non certo al personale militare “escluso” dall’ausiliaria per non averne titolo, come invece ventilato dai fautori della tesi interpretativa qui avversata.

Ciò stante, essendo l’appellato incontestabilmente cessato prima del limite d’età previsto per il grado di appartenenza, non ha diritto a beneficiare del cd. moltiplicatore. Tale interpretazione è univocamente condivisa dalle Sezioni d’appello di questa Corte (v. sentt. n. 29/2019 e n. 61/2019 di questa Sezione; sent. 1^ Sez. App. n. 31/2019) così da ritenersi esclusa la sussistenza di un contrasto nomofilattico orizzontale, come di recente affermato dalle Sezioni Riunite che hanno dichiarato improcedibile la questione di massima deferita sulla tematica (v. SSRR n. 13/QM/2019).

La sentenza impugnata va pertanto annullata.

Il contrasto giurisprudenziale esistente in primo grado al momento della proposizione dell’appello, giustifica la compensazione delle spese del giudizio del grado ex art. 31, comma 3 CGC.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, previa riunione dei giudizi, così provvede:

-accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, annulla l'impugnata sentenza;

-compensa interamente tra le parti le spese del presente grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2019.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Luisa de Petris) (Luciano Calamaro)
F.to Luisa de Petris F.to Luciano Calamaro


Depositata in Segreteria il 21.05.2019


IL DIRIGENTE
(dott.ssa Sabina Rago)
F.to Sabina Rago


DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL PRESIDENTE
(Luciano Calamaro)
Depositato in Segreteria il 21.05.2019 F.to Luciano Calamaro
IL DIRIGENTE
(dott.ssa Sabina Rago)
F.to Sabina Rago
In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 21.05.2019
IL DIRIGENTE
(dott.ssa Sabina Rago)
F.to Sabina Rago
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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quest'appello è dell’udienza del 7 maggio 2019.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Altra sentenza a favore dell'INPS

La CdC Sez. 2^ d'Appello, con la sentenza n. 207/2019 del 13/06/2019 accoglie l'appello dell'INPS in riferimento alla sentenza della CdC Sardegna n. 62/2018 del 28/3/2018 i cui ricorrenti erano tutti ex Carabinieri.
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