Computo nella BU indennità pensionabile di polizia

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Computo nella BU indennità pensionabile di polizia

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ricorso Perso

computo, nell'indennità di buonuscita, dell'indennità pensionabile di polizia.

1) - egli ha riferito di aver regolarmente percepito l’indennità in questione per tutto il periodo in cui è stato in servizio.
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SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 3T, numero provv.: 201902176 ,

Pubblicato il 18/02/2019

N. 02176/2019 REG. PROV. COLL.
N. 04266/2003 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4266 del 2003, proposto da:
GIORGIO M.., rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele De Paola, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, p.zza delle Belle Arti, 1;

contro
I.N.P.D.A.P.– ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA– GESTIONE AUTONOMA EX E.N.P.A.S., rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Francesca Satta, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via C. Beccaria, 29;

per il riconoscimento
del diritto al computo, nell'indennità di buonuscita, dell'indennità pensionabile di polizia;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.D.A.P.– Istituto Nazionale per la Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica– Gestione Autonoma ex E.N.P.A.S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2018 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in decisione il sig. Giorgio M.., già colonnello dell’Arma dei Carabinieri, ha domandato a questo TAR il riconoscimento del proprio diritto al computo, nell’indennità di buonuscita, della c.d. indennità pensionabile di polizia di cui all’art. 43 della legge n. 121 del 1981, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.

In fatto egli ha riferito di aver regolarmente percepito l’indennità in questione per tutto il periodo in cui è stato in servizio. In diritto, secondo il ricorrente, tale indennità avrebbe “natura retributiva”, essendo essa “rapportata alle particolari modalità della prestazione lavorativa”, caratterizzandosi “come controprestazione”, come sarebbe stato statuito dalla decisione del Consiglio di Stato n. 148 del 7 marzo 1991. Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, pertanto, tale indennità andrebbe inclusa nella base contributiva.


2. Si è costituito in giudizio l’I.N.P.D.A.P.– Istituto Nazionale per la Previdenza dei Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con decreto n. 8070 del 2012 il Presidente di questa Sezione ha dichiarato la perenzione del ricorso, ai sensi dell’art. 82, comma 1, cod. proc. amm.; tuttavia, in accoglimento del ricorso in opposizione presentato dal ricorrente, questo TAR, con ordinanza n. 6646 del 2018, ha revocato il decreto di perenzione ed ha reiscritto il ricorso nel ruolo ordinario.

Alla pubblica udienza del 21 novembre 2018, in assenza di entrambe le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso non è fondato.

La questione dedotta in giudizio è stata funditus esaminata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con decisione 17 settembre 1996, n. 19, le cui conclusioni – rispetto alle quali il Collegio non trova motivo di discostarsi – sono state poi riaffermate dalla successiva giurisprudenza amministrativa (cfr., ad esempio, TAR Marche, sent. n. 657 del 2012, e Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 4784 del 2014). In detto precedente si è rilevato, in particolare, che dal riconosciuto carattere retributivo dell’indennità di polizia (cfr. art. 43 della legge n. 121 del 1981), non discende implicitamente che questa debba essere computata ai fini dell’indennità di buonuscita: di detta indennità è stabilita espressamente soltanto la pensionabilità, ma non sussiste una corrispondenza biunivoca necessaria tra la pensionabilità di un emolumento e la sua inclusione nell’indennità di buonuscita. A tale riguardo, l’Adunanza plenaria ha anche tracciato un parallelo con (il pur diverso) l’istituto dell'indennità di impiego operativo spettante al personale militare, secondo la disciplina recata dalla legge n. 78 del 1983, di cui espressamente è stabilita la sola pensionabilità con effetto dal gennaio 1982 ai sensi dell'art. 23, comma 2, della stessa legge, senza che alcuna norma (così come per l'indennità pensionabile di cui si tratta) ne stabilisca la computabilità ai fini dell'indennità di buonuscita. Si è quindi concluso, sul punto, che – pur dovendosi riconoscere la diversità di ratio delle due indennità, istituite per assolvere a diverse finalità – entrambe “hanno natura retributiva, ma non rientrano nella voce ‘stipendio’, che, per quanto concerne l'indennità di polizia, è tenuta distinta dall'emolumento in questione dal citato art. 43, terzo comma, della Legge 1° aprile 1981 n. 121”.

Del resto, il parimenti invocato art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, nell’elencare (in combinato disposto con l’art. 3, comma 2) le voci che compongono la base contributiva di calcolo dell’indennità di buonuscita, non comprende l’indennità di polizia di cui all’art. 43, comma 3, della legge n. 121 del 1981. Dirimenti, anche qui, le conclusioni cui è giunta la decisione dell’Adunanza plenaria, la quale ha rilevato che il cit. art. 38 precisa che possono concorrere a formare la base contributiva soltanto gli assegni e le indennità specificatamente indicati, nonché, come norma di chiusura, quelli previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale, “mentre le citate disposizioni normative concernenti l’indennità di polizia non contemplano affatto l’utilizzabilità di tale emolumento ai fini previdenziali”. Ha qui aggiunto l’Adunanza plenaria che il termine “retribuzione”, contenuto nell’art. 38 cit., “non è ricomprensivo di qualsiasi emolumento continuativamente erogato a corrispettivo dell’opera prestata” e che, d’altra parte, “la locuzione ‘stipendio’ nel pubblico impiego va, in linea di massima, intesa come paga tabellare e non come comprensiva di tutti gli emolumenti erogati con continuità ed a scadenza fissa (Cons. St., Sez. VI, n. 344 del 6 luglio 1982 e Sez. IV, n. 719 del 25 settembre 1990)”. “Il che significa che, per stabilire l’idoneità di un certo compenso a fare parte della base contributiva dell’indennità di buonuscita, ciò che rileva non è il carattere sostanziale di esso (natura retributiva o meno), ma il dato formale e cioè il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento (Cons. St., Sez. VI, 3 aprile 1985, n. 121 e 5 novembre 1990, n. 946; Cons. St., Sez. IV, 9 ottobre 1991 n. 783). E, nella specie, nessuna disposizione di legge stabilisce la computabilità ai fini dell’indennità di buonuscita dell’indennità di polizia”.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono da liquidarsi in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione terza-ter, definitivamente pronunciando,

Respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Giampiero Lo Presti, Presidente
Mario Alberto di Nezza, Consigliere
Antonino Masaracchia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Masaracchia Giampiero Lo Presti





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Re: Computo nella BU indennità pensionabile di polizia

Messaggio da Louis65 »

Io non ho letto questa sentenza sono passato direttamente alla risposta perchè l'indennità pensionabile non è mai stata inclusa nella BU
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