Ricorso Straordinario perso
sanzione disciplinare di sette giorni di consegna
1) - oggetto del provvedimento impugnato trae origine dai fatti accaduti presso l’Istituto scolastico frequentato dalla figlia del ricorrente: questi entrava in auto nel cortile della scuola, nonostante il divieto disposto dal dirigente scolastico e, alle rimostranze del personale della scuola, rispondeva con modi e toni ritenuti arroganti e persino minacciosi, come da esposto presentato alla locale stazione dei carabinieri.
2) - norme violate con i comportamenti addebitati al militare, contenute nel d.P.R. n. 90/2010 e concernenti i doveri attinenti al grado (art. 713, co. 2), il senso di responsabilità (art. 717), il contegno del militare (art. 732, co. 2).
--------------------------------------------------------------------------------------------------
PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201901060
Numero 01060/2019 e data 04/04/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 20 marzo 2019
NUMERO AFFARE 00487/2018
OGGETTO:
Ministero dell'economia e delle finanze.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da P.. S.., Appuntato Scelto della Guardia di finanza, per l’annullamento della determinazione del Comandante del Gruppo di Cagliari (n. ……./17 in data 23 giugno 2017), con la quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dal militare avverso il provvedimento del Comandante della Tenenza di OMISSIS (n. …../17 in data 13 aprile 2017), di irrogazione della sanzione disciplinare di sette giorni di consegna.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 39790 del 6 giugno 2018 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Aquilanti;
Premesso:
1. La sanzione disciplinare oggetto del provvedimento impugnato trae origine dai fatti accaduti presso l’Istituto scolastico frequentato dalla figlia del ricorrente: questi entrava in auto nel cortile della scuola, nonostante il divieto disposto dal dirigente scolastico e, alle rimostranze del personale della scuola, rispondeva con modi e toni ritenuti arroganti e persino minacciosi, come da esposto presentato alla locale stazione dei carabinieri.
Chiamato a risponderne in sede disciplinare, gli era comminata la sanzione in questione, così motivata: “Graduato libero dal servizio, dimostrava scarso senso di responsabilità, in violazione dei doveri attinenti al grado, alle funzioni del proprio stato e ai princìpi comportamentali, tenendo una condotta men che seria e decorosa nei confronti di una dirigente della pubblica amministrazione e di personale civile, manifestatasi nell’uso di espressioni e atteggiamenti che non rispettano le norme della civile convivenza, arrecando nocumento al prestigio proprio e dell’istituzione cui appartiene”.
Tali motivazioni sono state fatte proprie in sede di esame del ricorso gerarchico, la cui motivazione di rigetto richiama espressamente anche le norme violate con i comportamenti addebitati al militare, contenute nel d.P.R. n. 90/2010 e concernenti i doveri attinenti al grado (art. 713, co. 2), il senso di responsabilità (art. 717), il contegno del militare (art. 732, co. 2).
2. Il ricorrente richiama il principio della presunzione di non colpevolezza, intangibile sino alla prova della responsabilità e deduce in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti, negando gli addebiti contestati in sede disciplinare e, quanto al relativo procedimento, una carenza istruttoria consistente in particolare nella mancata escussione di una testimone da lui indicata nonché, in riferimento al ricorso gerarchico, la mancata disponibilità, al fine di poter esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, della relazione di servizio redatta dal Comandante della Tenenza per il Comandante del Gruppo.
3. L’Amministrazione replica sostenendo che la sanzione irrogata al ricorrente trova fondamento in un solido impianto probatorio, di natura documentale e testimoniale, non già limitato all’esame dell’esposto presentato dal dirigente scolastico, ma approfondito con riscontri e verifiche; inoltre, il procedimento disciplinare si è svolto nel pieno rispetto del diritto di difesa dell’incolpato, dalla notifica di contestazione degli addebiti alla formulazione di questi ultimi in termini circostanziati, alla possibilità, esperita in concreto, di presentare giustificazioni riferite agli specifici addebiti. Quanto alla relazione di cui il ricorrente lamenta la mancata conoscenza, si tratta di un adempimento estraneo al procedimento disciplinare, ma inerente solo all’istruttoria per la decisione sul ricorso gerarchico.
Considerato:
1. Nello svolgimento del procedimento disciplinare, l’Amministrazione dispone di un potere tipicamente discrezionale.
A tale riguardo, questo Consiglio di Stato (ex multis, Sez. II, n. 03281/2014) si è ripetutamente espresso, affermando la “insindacabilità del giudizio reso dall’autorità amministrativa in sede di valutazione dei fatti e di scelta della sanzione da irrogare, attesa la natura di rimedio esperibile solo a fronte di vizi di legittimità, e non già di merito, demolitori dei provvedimenti impugnati che il ricorso straordinario possiede”. Nello stesso parere si precisa che “comporta un attento vaglio di legittimità anche la valutazione dei limiti oltre i quali la discrezionalità dell’autorità amministrativa non può dispiegarsi e che sono i limiti della coerenza, della ragionevolezza e della logicità, oltreché della corrispondenza ai fatti dei provvedimenti verso cui sono rivolti”.
In modo anche più specifico, avuto riguardo al caso in esame, va rammentato un altro parere su ricorso straordinario (Cons. di Stato, sez. II, n. 02133/2016: “al componente di un Corpo militare (…) è richiesta una condotta irreprensibile, sia in servizio che nella vita privata, poiché anche sotto quest’ultimo profilo, il contegno non appropriato del militare può determinare riflessi negativi sul prestigio e sull’immagine dell’Amministrazione (…)”.
2. I motivi di ricorso, peraltro, si riferiscono piuttosto ai fatti addebitati nel procedimento disciplinare, mentre i lamentati vizi di tale procedimento, lungi dall’essere dimostrati, sono esclusi dall’insieme della vicenda e da ogni singolo atto, anche per ciò che riguarda le specifiche censure rivolte alla mancata escussione di una testimone, ritenuta ininfluente dall’autorità disciplinare nella propria legittima valutazione e alla mancata disponibilità della relazione sul ricorso gerarchico, estrinseca al procedimento disciplinare.
3. In definitiva, il Collegio ritiene che dagli atti non emergono elementi di carenza istruttoria né di violazione del diritto di difesa, mentre il potere disciplinare dell’amministrazione, nel rispetto di ogni garanzia e dei requisiti di proporzione e motivazione adeguata, risulta esercitato, nel caso di specie, con le forme e nei termini stabiliti dalle norme vigenti in materia e senza travalicare i limiti della coerenza, della ragionevolezza e della logicità, oltreché della corrispondenza ai fatti del provvedimento adottato.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Aquilanti Mario Luigi Torsello
IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
Sanzione disciplinare
-
- Sostenitore
- Messaggi: 1774
- Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm
Re: Sanzione disciplinare
Messaggio da naturopata »
Un ricorso del genere non andava fatto al Presidente della Repubblica, andava percorsa la via ordinaria TAR/CDS.
Rispondi
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE