Cassa Sottufficiali
Rispondi
1548 messaggi
-
Pagina 102 di 104
- Vai alla pagina:
- Precedente
- 1
- …
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- Prossimo
Re: Cassa Sottufficiali
Faresti bene a rileggerti alcune pagine precedenti di questo topic, per comprendere il perché del mio link che rimanda all'articolo e capire le battaglie che alcuni di noi hanno portato avanti....antoniope ha scritto:La banca Marche non esiste più, è stata assorbita dalla UBI BANCA
Senza alcuna vena polemica.
Cordialitá a tutti.
Re: Cassa Sottufficiali
Indennità supplementare
Ricorso perso
1) - il ricorrente, già Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri, in data 18 ottobre 2014 cessava dal servizio permanente per dimissioni volontarie, formulando contestualmente richiesta di liquidazione dell’indennità supplementare
2) - In data 23 aprile 2015 gli veniva notificato il provvedimento definitivo di diniego, motivato, in estrema sintesi, sulla base della circostanza che, nella fattispecie considerata, il Maresciallo Capo G.. non ha maturato alcuna forma di trattamento pensionistico, essendo cessato dal servizio permanente per dimissioni volontarie.
N.B.: il CdS specifica altresì che:
3) - la firma digitale – che peraltro risulta ictu oculi in calce al provvedimento – sostituisce la sottoscrizione manuale, come ha recentemente chiarito questo Consiglio di Stato (Sez. IV, 14 ottobre 2016, n. 4260).
-------------------------------------------------
PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201802066 - Public 2018-08-30 -
Numero 02066/2018 e data 27/08/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 27 giugno 2018
NUMERO AFFARE 00028/2016
OGGETTO:
Ministero della difesa, Stato Maggiore della difesa, Centro unico stipendiale interforze.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Marco G.., contro Ministero della difesa, Stato Maggiore della difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, avverso il diniego di corresponsione dell'indennità supplementare da parte della Cassa di previdenza delle Forze Armate;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 59/15 del 21/09/2015, con cui il Ministero della difesa, Cassa di previdenza delle Forze Armate, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;
Premesso e considerato:
1.) Con il ricorso straordinario in oggetto, il sig. Marco G.. ha impugnato la nota prot. n. M_D SSMD 0034978, datata 16 marzo 2015, dell’Ufficio di gestione della cassa di previdenza delle Forze Armate, incardinato presso il Ministero della difesa - Stato Maggiore della difesa, con cui gli è stato comunicato il mancato accoglimento della richiesta di liquidazione degli emolumenti previsti dall’art. 1914 del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell’ordinamento militare”.
2.) In fatto, giova premettere che il ricorrente, già Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri, in data 18 ottobre 2014 cessava dal servizio permanente per dimissioni volontarie, formulando contestualmente richiesta di liquidazione dell’indennità supplementare, spettante, a mente del summenzionato art. 1914, d. lgs. n. 66/2010, «agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente, nonché agli appuntati e ai carabinieri, iscritti da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, che cessano dal servizio con diritto a pensione».
2.1.) Con nota del 6 febbraio 2015, il sig. G.. riformulava istanza per la corresponsione degli importi asseritamente maturati in suo favore.
2.2.) In data 23 aprile 2015 gli veniva notificato il provvedimento definitivo di diniego, motivato, in estrema sintesi, sulla base della circostanza che, nella fattispecie considerata, il Maresciallo Capo G.. non ha maturato alcuna forma di trattamento pensionistico, essendo cessato dal servizio permanente per dimissioni volontarie.
In quella sede è stato chiarito, del resto, che tale diritto alla percezione dell'indennità non permane nel tempo in attesa della effettiva percezione della pensione.
3.) Avverso il summenzionato provvedimento, il ricorrente ha spiegato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deducendo l’inesistenza o la nullità dello stesso in quanto non sottoscritto con firma autografa del soggetto responsabile.
4.) Il Ministero riferente propende per il rigetto del ricorso, essendo l’operato dell’Amministrazione immune dal vizio contestato.
5.) Il ricorso risulta infondato.
5.1) Ai fini della soluzione della presente controversia, la Sezione ritiene dirimente quanto messo in rilievo nella relazione ministeriale in ordine alla sottoscrizione digitale del diniego oggetto dell’odierno gravame.
5.2.) Infatti, secondo quanto dispone l’art. 20, comma 1-bis del d. lgs. n. 82/2005, “Codice dell’amministrazione digitale”, «Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. […]».
Pertanto, la firma digitale – che peraltro risulta ictu oculi in calce al provvedimento – sostituisce la sottoscrizione manuale, come ha recentemente chiarito questo Consiglio di Stato (Sez. IV, 14 ottobre 2016, n. 4260).
6.) Conclusivamente, da quanto testé esposto emerge l’infondatezza della censura dedotta dal ricorrente.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Francesco Paolo Tronca Andrea Pannone
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
Ricorso perso
1) - il ricorrente, già Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri, in data 18 ottobre 2014 cessava dal servizio permanente per dimissioni volontarie, formulando contestualmente richiesta di liquidazione dell’indennità supplementare
2) - In data 23 aprile 2015 gli veniva notificato il provvedimento definitivo di diniego, motivato, in estrema sintesi, sulla base della circostanza che, nella fattispecie considerata, il Maresciallo Capo G.. non ha maturato alcuna forma di trattamento pensionistico, essendo cessato dal servizio permanente per dimissioni volontarie.
N.B.: il CdS specifica altresì che:
3) - la firma digitale – che peraltro risulta ictu oculi in calce al provvedimento – sostituisce la sottoscrizione manuale, come ha recentemente chiarito questo Consiglio di Stato (Sez. IV, 14 ottobre 2016, n. 4260).
-------------------------------------------------
PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201802066 - Public 2018-08-30 -
Numero 02066/2018 e data 27/08/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 27 giugno 2018
NUMERO AFFARE 00028/2016
OGGETTO:
Ministero della difesa, Stato Maggiore della difesa, Centro unico stipendiale interforze.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Marco G.., contro Ministero della difesa, Stato Maggiore della difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, avverso il diniego di corresponsione dell'indennità supplementare da parte della Cassa di previdenza delle Forze Armate;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 59/15 del 21/09/2015, con cui il Ministero della difesa, Cassa di previdenza delle Forze Armate, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;
Premesso e considerato:
1.) Con il ricorso straordinario in oggetto, il sig. Marco G.. ha impugnato la nota prot. n. M_D SSMD 0034978, datata 16 marzo 2015, dell’Ufficio di gestione della cassa di previdenza delle Forze Armate, incardinato presso il Ministero della difesa - Stato Maggiore della difesa, con cui gli è stato comunicato il mancato accoglimento della richiesta di liquidazione degli emolumenti previsti dall’art. 1914 del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell’ordinamento militare”.
2.) In fatto, giova premettere che il ricorrente, già Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri, in data 18 ottobre 2014 cessava dal servizio permanente per dimissioni volontarie, formulando contestualmente richiesta di liquidazione dell’indennità supplementare, spettante, a mente del summenzionato art. 1914, d. lgs. n. 66/2010, «agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente, nonché agli appuntati e ai carabinieri, iscritti da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, che cessano dal servizio con diritto a pensione».
2.1.) Con nota del 6 febbraio 2015, il sig. G.. riformulava istanza per la corresponsione degli importi asseritamente maturati in suo favore.
2.2.) In data 23 aprile 2015 gli veniva notificato il provvedimento definitivo di diniego, motivato, in estrema sintesi, sulla base della circostanza che, nella fattispecie considerata, il Maresciallo Capo G.. non ha maturato alcuna forma di trattamento pensionistico, essendo cessato dal servizio permanente per dimissioni volontarie.
In quella sede è stato chiarito, del resto, che tale diritto alla percezione dell'indennità non permane nel tempo in attesa della effettiva percezione della pensione.
3.) Avverso il summenzionato provvedimento, il ricorrente ha spiegato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deducendo l’inesistenza o la nullità dello stesso in quanto non sottoscritto con firma autografa del soggetto responsabile.
4.) Il Ministero riferente propende per il rigetto del ricorso, essendo l’operato dell’Amministrazione immune dal vizio contestato.
5.) Il ricorso risulta infondato.
5.1) Ai fini della soluzione della presente controversia, la Sezione ritiene dirimente quanto messo in rilievo nella relazione ministeriale in ordine alla sottoscrizione digitale del diniego oggetto dell’odierno gravame.
5.2.) Infatti, secondo quanto dispone l’art. 20, comma 1-bis del d. lgs. n. 82/2005, “Codice dell’amministrazione digitale”, «Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. […]».
Pertanto, la firma digitale – che peraltro risulta ictu oculi in calce al provvedimento – sostituisce la sottoscrizione manuale, come ha recentemente chiarito questo Consiglio di Stato (Sez. IV, 14 ottobre 2016, n. 4260).
6.) Conclusivamente, da quanto testé esposto emerge l’infondatezza della censura dedotta dal ricorrente.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Francesco Paolo Tronca Andrea Pannone
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
Re: Cassa Sottufficiali
dal sito dello Stato Maggiore della Difesa
-------------------------------------------------
FAQ
Omissis
Indennità supplementare
Dopo quanto tempo dalla data del congedo è liquidata l’Indennità Supplementare?
Agli Ufficiali delle F.A. l’indennità é erogata allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente effettivo (D. Lgs. 66/2010, art. 1914 comma 4), con le relative deroghe previste dal D.M. 24 settembre 2012, art.1 comma 1, come di seguito riportato:
- Ufficiali Esercito e Carabinieri, allo scadere del 2° anno dalla cessazione dal servizio effettivo;
- Ufficiali Marina Militare, allo scadere del 2° anno dalla cessazione dal servizio effettivo il 50% dell’ammontare previsto e il restante 50% allo scadere del 3° anno.
- ai Sottufficiali delle F.A. e agli Appuntati e Carabinieri dell’Arma l’indennità è erogata in unica soluzione entro 120 giorni dal collocamento in congedo.
-------------------------------------------------
FAQ
Omissis
Indennità supplementare
Dopo quanto tempo dalla data del congedo è liquidata l’Indennità Supplementare?
Agli Ufficiali delle F.A. l’indennità é erogata allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente effettivo (D. Lgs. 66/2010, art. 1914 comma 4), con le relative deroghe previste dal D.M. 24 settembre 2012, art.1 comma 1, come di seguito riportato:
- Ufficiali Esercito e Carabinieri, allo scadere del 2° anno dalla cessazione dal servizio effettivo;
- Ufficiali Marina Militare, allo scadere del 2° anno dalla cessazione dal servizio effettivo il 50% dell’ammontare previsto e il restante 50% allo scadere del 3° anno.
- ai Sottufficiali delle F.A. e agli Appuntati e Carabinieri dell’Arma l’indennità è erogata in unica soluzione entro 120 giorni dal collocamento in congedo.
Re: Cassa Sottufficiali
FAQ
-------
Nel caso di collocamento in congedo senza diritto a pensione, è prevista la liquidazione dell’Indennità supplementare o la restituzione dei contributi versati alla Cassa?
In assenza dei presupposti previsti dalla vigente normativa (iscrizione ai Fondi per almeno 6 anni e collocamento in congedo con contestuale diritto a pensione) non è prevista la liquidazione dell’Indennità supplementare, né la restituzione dei contributi versati. Tuttavia, sono in corso di valutazione proposte per modificare l’attuale assetto normativo finalizzate a riconoscere il diritto alla restituzione dei contributi, qualora non sia corrisposto il beneficio dell’Indennità supplementare.
-------
Nel caso di collocamento in congedo senza diritto a pensione, è prevista la liquidazione dell’Indennità supplementare o la restituzione dei contributi versati alla Cassa?
In assenza dei presupposti previsti dalla vigente normativa (iscrizione ai Fondi per almeno 6 anni e collocamento in congedo con contestuale diritto a pensione) non è prevista la liquidazione dell’Indennità supplementare, né la restituzione dei contributi versati. Tuttavia, sono in corso di valutazione proposte per modificare l’attuale assetto normativo finalizzate a riconoscere il diritto alla restituzione dei contributi, qualora non sia corrisposto il beneficio dell’Indennità supplementare.
Re: Cassa Sottufficiali
SMD - Centro Unico Stipendiale Interforze - Prot. n. M_D SSMD 0106140 del 29-07-2015
Oggetto: Cassa di Previdenza delle Forze Armate. Istruzioni per la liquidazione e corresponsione dell’indennità supplementare e dell’assegno speciale.
vedi allegato
Oggetto: Cassa di Previdenza delle Forze Armate. Istruzioni per la liquidazione e corresponsione dell’indennità supplementare e dell’assegno speciale.
vedi allegato
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Cassa Sottufficiali
Per i colleghi CC.
Cosa ne pensate dei 2 punti riportati nell'allegato "C", NOTE della circolare chiarificatrice del SMD da me allegata?
Voce Carabinieri:
- Sottufficiali dalla nomina a Vicebrigadiere;
- Sottufficiali ruolo Sovrintendenti post 01.02.1989 a decorrere dalla data di nomina in servizio effettivo.
N.B.: a mio avviso potrei così decifrare:
prima Alinea riguarda i vecchi Sottufficiali (Vicebrigadieri di un tempo);
seconda Alinea post 01-02-1989 potrebbe trattarsi di coloro che erano stati nominati U.P.G. rientranti nel ruolo Sottufficiali e quindi, a ritroso alla data del passaggio in s.p.e. ( o servizio effettivo). Presumo che in questo caso spetterebbe una riliquidazione a secondo da quando è avvenuto il passaggio in s.e., in quanto il CNA calcola per tutti gli ex UPG ugualmente la data 01.02.1989.
Il dubbio rimane ma Chissà chi ha ragione sul fatto della seconda Alinea?
Cosa ne pensate dei 2 punti riportati nell'allegato "C", NOTE della circolare chiarificatrice del SMD da me allegata?
Voce Carabinieri:
- Sottufficiali dalla nomina a Vicebrigadiere;
- Sottufficiali ruolo Sovrintendenti post 01.02.1989 a decorrere dalla data di nomina in servizio effettivo.
N.B.: a mio avviso potrei così decifrare:
prima Alinea riguarda i vecchi Sottufficiali (Vicebrigadieri di un tempo);
seconda Alinea post 01-02-1989 potrebbe trattarsi di coloro che erano stati nominati U.P.G. rientranti nel ruolo Sottufficiali e quindi, a ritroso alla data del passaggio in s.p.e. ( o servizio effettivo). Presumo che in questo caso spetterebbe una riliquidazione a secondo da quando è avvenuto il passaggio in s.e., in quanto il CNA calcola per tutti gli ex UPG ugualmente la data 01.02.1989.
Il dubbio rimane ma Chissà chi ha ragione sul fatto della seconda Alinea?
Re: Cassa Sottufficiali
Indennità supplementare,
--------------------------------
Questa sentenza che ha Accolto il ricorso, nel contesto spiega molte altre cose
1) - ha prestato servizio presso le Forze Armate dell’Esercito italiano dall’anno 1978.
2) - In data 09.11.2010 è stato congedato ai sensi dell’art. 923 del D.Lgs. n. 66/2010, perché non idoneo al servizio militare e quindi è transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa.
3) - In data 14.02.2011 …... ha presentato istanza di corresponsione dell’indennità supplementare ai sensi dell’art. 1914, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2010.
4) - A tale istanza è stato dato riscontro negativo, sul presupposto che l’indennità richiesta spetterebbe – ai sensi del suddetto art. 1914 – ai soli Ufficiali cessati dal servizio permanente e collocati a riposo con diritto alla pensione, condizione non riscontrabile in capo al richiedente.
5) - L’Amministrazione ha negato altresì la restituzione dei contributi versati in costanza di impiego, ex art. 1917 del D.Lgs. n. 66/2010.
Il TAR precisa (ecco alcuni brani)
6) - La tesi sostenuta dall’Amministrazione resistente non può essere condivisa, per le seguenti ragioni. (N.B.: leggere direttamente nella sentenza allegata)
L’art. 1913, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2010, rubricato “Fondi previdenziali integrativi”, prevede......
L’art. 1914 disciplina e regola l’istituto dell’indennità supplementare stabilendo che......
Il successivo art. 1916 “Contributi obbligatori degli iscritti”, nella prima parte, recita......
7) - Come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione di controllo sugli enti, con la relazione allegata alla determinazione n. 120/2014, la Cassa di Previdenza delle Forze armate, istituita con d.P.R. 4 dicembre 2009 n. 211 previo riordino e accorpamento delle singole casse previdenziali preesistenti, fornisce prestazioni previdenziali ed assistenziali aggiuntive a quelle dell’ex Inpdap, agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate.
- Funzione principale della Cassa è quella di corrispondere agli iscritti, all’atto della cessazione dal servizio, l’indennità supplementare di cui all’art. 1914 del D.Lgs. n. 66/2010.
9) - Dunque, chiarisce la Corte dei Conti che la Cassa eroga agli iscritti cessati dal servizio un assegno “una tantum”, integrativo dell’indennità di buonuscita riconosciuta ai pubblici dipendenti alla cessazione del rapporto di impiego, di importo pari alla percentuale dell’ultimo stipendio lordo indicata al comma 2 dell’art. 1914, per il numero di anni di iscrizione al fondo.
10) - Visto quanto precede, è necessario chiarire quale sia la natura giuridica dell’indennità supplementare di cui sopra.
11) - Ritiene il Collegio che all’indennità di cui all’art. 1914 del D.Lgs. n. 66/2010 debba essere riconosciuta natura giuridica di trattamento di fine rapporto e non di trattamento pensionistico.
12) - Si tratta quindi di una forma di retribuzione differita.
13) - Ciò è dimostrato dal fatto che i versamenti obbligatori avvengono attraverso l’accantonamento di una quota percentuale dello stipendio annuo, compresa la tredicesima mensilità.
14) - Inoltre, i versamenti vengono effettuali mensilmente, mediante trattenute sullo stipendio, direttamente dall’Amministrazione che deve corrispondere la retribuzione.
15) - Ad ulteriore sostegno di tale tesi, inoltre, è possibile rinviare a quanto affermato dalla Corte dei Conti nella relazione sopra citata che, come visto, ha precisato che l’indennità è costituita da un assegno “una tantum”, integrativo dell’indennità di buonuscita riconosciuta ai pubblici dipendenti alla cessazione del rapporto di impiego.
16) - Peraltro, lo stesso Consiglio di Stato ha recentemente affermato che l'indennità di fine rapporto spettante ai dipendenti ha natura di retribuzione differita, sia pure con funzione previdenziale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 04.07.2018, n.4100).
Dunque, il fatto che l’indennità costituisca un trattamento di fine rapporto, e quindi una forma di retribuzione differita, non esclude affatto che la stessa possa svolgere una funzione previdenziale, intesa come sostegno al dipendente nel momento della cessazione dal servizio e del conseguente cambiamento di stato.
17) - Si tratta tuttavia della finalità dell’istituto, che non ne muta la natura sostanziale.
--------------------------------
Questa sentenza che ha Accolto il ricorso, nel contesto spiega molte altre cose
1) - ha prestato servizio presso le Forze Armate dell’Esercito italiano dall’anno 1978.
2) - In data 09.11.2010 è stato congedato ai sensi dell’art. 923 del D.Lgs. n. 66/2010, perché non idoneo al servizio militare e quindi è transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa.
3) - In data 14.02.2011 …... ha presentato istanza di corresponsione dell’indennità supplementare ai sensi dell’art. 1914, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2010.
4) - A tale istanza è stato dato riscontro negativo, sul presupposto che l’indennità richiesta spetterebbe – ai sensi del suddetto art. 1914 – ai soli Ufficiali cessati dal servizio permanente e collocati a riposo con diritto alla pensione, condizione non riscontrabile in capo al richiedente.
5) - L’Amministrazione ha negato altresì la restituzione dei contributi versati in costanza di impiego, ex art. 1917 del D.Lgs. n. 66/2010.
Il TAR precisa (ecco alcuni brani)
6) - La tesi sostenuta dall’Amministrazione resistente non può essere condivisa, per le seguenti ragioni. (N.B.: leggere direttamente nella sentenza allegata)
L’art. 1913, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2010, rubricato “Fondi previdenziali integrativi”, prevede......
L’art. 1914 disciplina e regola l’istituto dell’indennità supplementare stabilendo che......
Il successivo art. 1916 “Contributi obbligatori degli iscritti”, nella prima parte, recita......
7) - Come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione di controllo sugli enti, con la relazione allegata alla determinazione n. 120/2014, la Cassa di Previdenza delle Forze armate, istituita con d.P.R. 4 dicembre 2009 n. 211 previo riordino e accorpamento delle singole casse previdenziali preesistenti, fornisce prestazioni previdenziali ed assistenziali aggiuntive a quelle dell’ex Inpdap, agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate.
- Funzione principale della Cassa è quella di corrispondere agli iscritti, all’atto della cessazione dal servizio, l’indennità supplementare di cui all’art. 1914 del D.Lgs. n. 66/2010.
9) - Dunque, chiarisce la Corte dei Conti che la Cassa eroga agli iscritti cessati dal servizio un assegno “una tantum”, integrativo dell’indennità di buonuscita riconosciuta ai pubblici dipendenti alla cessazione del rapporto di impiego, di importo pari alla percentuale dell’ultimo stipendio lordo indicata al comma 2 dell’art. 1914, per il numero di anni di iscrizione al fondo.
10) - Visto quanto precede, è necessario chiarire quale sia la natura giuridica dell’indennità supplementare di cui sopra.
11) - Ritiene il Collegio che all’indennità di cui all’art. 1914 del D.Lgs. n. 66/2010 debba essere riconosciuta natura giuridica di trattamento di fine rapporto e non di trattamento pensionistico.
12) - Si tratta quindi di una forma di retribuzione differita.
13) - Ciò è dimostrato dal fatto che i versamenti obbligatori avvengono attraverso l’accantonamento di una quota percentuale dello stipendio annuo, compresa la tredicesima mensilità.
14) - Inoltre, i versamenti vengono effettuali mensilmente, mediante trattenute sullo stipendio, direttamente dall’Amministrazione che deve corrispondere la retribuzione.
15) - Ad ulteriore sostegno di tale tesi, inoltre, è possibile rinviare a quanto affermato dalla Corte dei Conti nella relazione sopra citata che, come visto, ha precisato che l’indennità è costituita da un assegno “una tantum”, integrativo dell’indennità di buonuscita riconosciuta ai pubblici dipendenti alla cessazione del rapporto di impiego.
16) - Peraltro, lo stesso Consiglio di Stato ha recentemente affermato che l'indennità di fine rapporto spettante ai dipendenti ha natura di retribuzione differita, sia pure con funzione previdenziale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 04.07.2018, n.4100).
Dunque, il fatto che l’indennità costituisca un trattamento di fine rapporto, e quindi una forma di retribuzione differita, non esclude affatto che la stessa possa svolgere una funzione previdenziale, intesa come sostegno al dipendente nel momento della cessazione dal servizio e del conseguente cambiamento di stato.
17) - Si tratta tuttavia della finalità dell’istituto, che non ne muta la natura sostanziale.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Cassa Sottufficiali
Contatti SMD
-) 06 - 47.35.97.17/18 o 19 finale;
di scorta Tel. 06/47.35.97.23 (questo è quello che sta scritto sul foglio di liquidazione che mi è pervenuto).
-) 06 - 47.35.97.17/18 o 19 finale;
di scorta Tel. 06/47.35.97.23 (questo è quello che sta scritto sul foglio di liquidazione che mi è pervenuto).
Re: Cassa Sottufficiali
In data 04 Aprile 2019, mi è stata accreditata la ri-liquidazione della Cassa per un importo di €. 804,43 a seguito del nuovo contratto 2016/2018.
Sono stato collocato in pensione a far data 31/12/2017 con il grado di APS. Q.S..
Sono stato collocato in pensione a far data 31/12/2017 con il grado di APS. Q.S..
Re: Cassa Sottufficiali
Xxxxxxxxxx
Ciao, ti hanno invitato anche qualche notifica o solo accredito su conto. Grazie saluti
Re: Cassa Sottufficiali
Ciao iosonoquì,
La mia data di arruolamento è ininfluente (1982), in quanto essendo un APS. Q.S. per noi della base decorre per tutti dal 01/02/1989 e i conteggi sono stati fatti fino al 30/12/2017 (ultimo gg. di servizio), avendo una liquidazione netta di €. 12.004,68 su una base di calcolo Totale di €. 25.872,16 (calcolati su 29 anni), comprensiva di:
- benefici economici art. 117/120 (cause di servizio);
- quota stipendio parametri;
- tredicesima.
Logicamente non tutti hanno i benefici per c.d.s. riferiti alla Tabella "A" e la liquidazione varia da persona a persona, così come può variare in base al Grado e stipendio parametrato.
La mia data di arruolamento è ininfluente (1982), in quanto essendo un APS. Q.S. per noi della base decorre per tutti dal 01/02/1989 e i conteggi sono stati fatti fino al 30/12/2017 (ultimo gg. di servizio), avendo una liquidazione netta di €. 12.004,68 su una base di calcolo Totale di €. 25.872,16 (calcolati su 29 anni), comprensiva di:
- benefici economici art. 117/120 (cause di servizio);
- quota stipendio parametri;
- tredicesima.
Logicamente non tutti hanno i benefici per c.d.s. riferiti alla Tabella "A" e la liquidazione varia da persona a persona, così come può variare in base al Grado e stipendio parametrato.
Rispondi
1548 messaggi
-
Pagina 102 di 104
- Vai alla pagina:
- Precedente
- 1
- …
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- Prossimo
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE