Ricongiunzione lavoro prima dell arruolamento
Ricongiunzione lavoro prima dell arruolamento
Messaggio da Antonio_1961 »
Salve chiedo ai competenti, e solo con risposte certe - se è possibile ricongiungere il periodo lavorativo prima dell arruolamento, anche dopo il pensionamento ?
Re: Ricongiunzione lavoro prima dell arruolamento
Secondo l'INPS non si può fare perché sei già in pensione. Dico questo perché è già successo ad un collega, che una volta andato in pensione si è accorto che aveva 8 mesi di lavoro esterno prima dell'Arma ma che si è fermato d'avanti alla risposta dell'impiegato senza fare ricorso alla CdC.
Ad ogni modo, conviene fare istanza di ricongiungimento contributivo e adeguamento pensionistico e attendere la risposta da parte dell'INPS che sarà sicuramente negativa, ma poi, conviene fare ricorso alla CdC per chiedere l'unificazione contributiva o chiedere contestualmente la restituzione dei contributi versati a suo tempo.
Ad ogni modo, conviene fare istanza di ricongiungimento contributivo e adeguamento pensionistico e attendere la risposta da parte dell'INPS che sarà sicuramente negativa, ma poi, conviene fare ricorso alla CdC per chiedere l'unificazione contributiva o chiedere contestualmente la restituzione dei contributi versati a suo tempo.
Re: Ricongiunzione lavoro prima dell arruolamento
Messaggio da Antonio_1961 »
"Possono avvalersi di questo tipo di ricongiunzione tutti i lavoratori dipendenti e i loro superstiti, in caso abbiano diritto alla pensione indiretta. Dal 31 luglio 2010, a determinate condizioni, la facoltà di presentare la domanda di ricongiunzione è stata estesa anche al soggetto “assicurato” inteso come colui che può vantare contribuzione accreditata presso la Gestione Dipendenti Pubblici che non abbia già dato titolo ad un trattamento di quiescenza, anche se non sia più in servizio. Pertanto, la domanda può essere presentata anche dopo la cessazione dal servizio, purché non si sia maturato il diritto a pensione".
Che significa, si può o non si può ?
Che significa, si può o non si può ?
Re: Ricongiunzione lavoro prima dell arruolamento
Questa l'ho postata il 19/11/2017 in un altro post
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Interessante sentenza che può servizi ai lettori del forum
L'INPS viene bacchettato per il suo comportamento.
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PUGLIA SENTENZA 464 02/11/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA SENTENZA 464 2017 PENSIONI 02/11/2017
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Sent. n. 464/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
- in funzione di Giudice Unico delle Pensioni -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 33443 del registro di segreteria, proposto da
G.. Filippo, nato a OMISSIS (MT) il ...10.1953 (C.F.: OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Colonna (avv.gianlucacolonna@pec.it), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bari, alla via E. Caccuri n. 7;
contro
INPS, non costituito.
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
udite, nella pubblica udienza del 4.10.2017, le parti, come da verbale.
FATTO
Con l’epigrafato ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato all’ente previdenziale, il ricorrente, premesso che:
- ha lavorato alle dipendenze di Poste Italiane fino a luglio 2014, risolvendo il rapporto di lavoro a mezzo di accordo consensuale sottoscritto in sede di conciliazione sindacale il 19.6.2014;
- ha presentato istanza finalizzata alla costituzione di rendita vitalizia per i contributi omessi e caduti in prescrizione, ex art. 13, l. n. 1338/62, chiedendo il riscatto contributivo dei periodi lavorativi 4.3.1969 - 26.4.1969 e 15.3.1975 - 26.1.1976, rispettivamente prestati in qualità di apprendista pastaio presso il Pastificio Stella Oro di Altamura (BA) e di apprendista rettificatore meccanico presso il C.I.A.P.I. Regione Puglia;
- con raccomandata del 3.11.2014 l’INPS gli ha comunicato l’accoglimento della sua istanza, determinando in € 3.494,37 gli oneri di riscatto;
- tuttavia, tale atto è stato annullato in autotutela, giusta provvedimento n. 090000-16-0310 del 26.7.2016, adottato sempre dall’ente previdenziale e motivato con riguardo all’assenza di rapporto lavorativo nel periodo 15.3.1975 - 26.1.1976, trattandosi di partecipazione ad un corso di formazione professionale;
- in data 19.9.2016 egli ha impugnato in via amministrativa il cennato provvedimento di autotutela, rimanendo però l’INPS sempre silente;
chiede l’annullamento del predetto provvedimento emesso in autotutela e, conseguentemente,
l’accertamento del proprio diritto al riscatto integrale dei periodi contributivi omessi, ovvero – in subordine – rideterminare in € 527,00 l’onere di riscatto, limitandone l’ammontare al periodo 4.3.1969 - 26.4.1969 e, per l’effetto, condannare l’INPS alla restituzione della differenza. In via ancora più gradata, si conclude per la restituzione dell’intero importo versato per il denegato riscatto.
L’INPS non si è costituito.
All’udienza del 4.10.2017, l’avv. Colonna ha illustrato oralmente le argomentazioni contenute negli scritti difensivi.
Il giudizio è stato definito, come da dispositivo letto all’esito della camera di consiglio, contestualmente fissandosi il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell’art. 167, primo comma, c.g.c.
DIRITTO
Va pregiudizialmente, in rito, dichiarata la contumacia dell’INPS.
Sempre in rito, è da rilevarsi ex officio la sussistenza della giurisdizione di questo Giudice nella presente controversia, in ragione della rilevante (ma data dalla parte per scontata) circostanza circa la già avvenuta cessazione del rapporto di lavoro da cui discende il diritto a pensione (cfr. Cass., SS.UU., n. 15057/2017).
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Sono da rigettarsi, preliminarmente, le eccepite (e potenzialmente assorbenti) illegittimità formali del provvedimento di autotutela, concernenti le asserite violazioni plurime della l. n. 241/90. Vale la pena, all'uopo, ricordare che dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo - preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato - deriva che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento (come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla l. n. 241/90), o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, cosicché l'istante non potrebbe, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale rinvenendone la causa in disfunzioni procedimentali addebitabili all'Istituto (in termini. C. conti, Sez. Giurisd. Puglia, n. 345/2017).
Vanno parimenti rigettate le censure riguardanti il denegato riconoscimento del periodo contributivo di formazione professionale del 1975 - 1976, posto che solo con la legge n. 564 del 1996 (cfr. art.6) e solo a decorrere dal 1996, il legislatore ha parzialmente consentito, peraltro a particolari condizioni, il riscatto dei periodi formazione professionale preuniversitaria, quale certamente è quello svolto dal ricorrente presso il C.I.A.P.I. pugliese.
E’ da accogliersi, invece, il gravame riguardante la denegata rendita sull’altro periodo, non espressamente disconosciuto, in quanto l’impugnato provvedimento in autotutela non reca alcuna motivazione del disconoscimento e, comunque, non statuisce alcunchè sul punto. La portata precettiva dell’annullamento non può, dunque, che essere parziale e limitata al solo periodo per il quale s’è statuito.
D’altronde, trattasi di un periodo lavorativo a tutti gli effetti – e, dunque, rilevante ai fini di cui all’art. 13, l. n. 1338/62 - avendo l’attore svolto l’attività di apprendista pastaio con contratto di lavoro subordinato di tirocinio, sicchè l’INPS, che pure non ha chiarito la sua posizione, mancando di costituirsi in giudizio, non aveva alcun legittimo motivo per denegare il riconoscimento suddetto.
Ne consegue l’accoglimento della domandata rideterminazione , a carico dell’INPS, in € 527,00 degli oneri di riscatto versati, corrispondenti al solo periodo lavorativo 4.3.1969 - 26.4.1969, nonchè della restituzione della differenza dei contributi versati (€ 2.967,37).
La condanna alle spese di lite segue alla soccombenza.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in funzione di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00 oltre oneri fiscali e previdenziali.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2017.
IL GIUDICE
F.to (Cons. Aurelio Laino)
Depositata in Segreteria il 2.11.2017
IL FUNZIONARIO
F.to Maurizio Pizzi
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PUGLIA SENTENZA 464 02/11/2017
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Sent. n. 464/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
- in funzione di Giudice Unico delle Pensioni -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 33443 del registro di segreteria, proposto da
G.. Filippo, nato a OMISSIS (MT) il ...10.1953 (C.F.: OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Colonna (avv.gianlucacolonna@pec.it), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bari, alla via E. Caccuri n. 7;
contro
INPS, non costituito.
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
udite, nella pubblica udienza del 4.10.2017, le parti, come da verbale.
FATTO
Con l’epigrafato ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato all’ente previdenziale, il ricorrente, premesso che:
- ha lavorato alle dipendenze di Poste Italiane fino a luglio 2014, risolvendo il rapporto di lavoro a mezzo di accordo consensuale sottoscritto in sede di conciliazione sindacale il 19.6.2014;
- ha presentato istanza finalizzata alla costituzione di rendita vitalizia per i contributi omessi e caduti in prescrizione, ex art. 13, l. n. 1338/62, chiedendo il riscatto contributivo dei periodi lavorativi 4.3.1969 - 26.4.1969 e 15.3.1975 - 26.1.1976, rispettivamente prestati in qualità di apprendista pastaio presso il Pastificio Stella Oro di Altamura (BA) e di apprendista rettificatore meccanico presso il C.I.A.P.I. Regione Puglia;
- con raccomandata del 3.11.2014 l’INPS gli ha comunicato l’accoglimento della sua istanza, determinando in € 3.494,37 gli oneri di riscatto;
- tuttavia, tale atto è stato annullato in autotutela, giusta provvedimento n. 090000-16-0310 del 26.7.2016, adottato sempre dall’ente previdenziale e motivato con riguardo all’assenza di rapporto lavorativo nel periodo 15.3.1975 - 26.1.1976, trattandosi di partecipazione ad un corso di formazione professionale;
- in data 19.9.2016 egli ha impugnato in via amministrativa il cennato provvedimento di autotutela, rimanendo però l’INPS sempre silente;
chiede l’annullamento del predetto provvedimento emesso in autotutela e, conseguentemente,
l’accertamento del proprio diritto al riscatto integrale dei periodi contributivi omessi, ovvero – in subordine – rideterminare in € 527,00 l’onere di riscatto, limitandone l’ammontare al periodo 4.3.1969 - 26.4.1969 e, per l’effetto, condannare l’INPS alla restituzione della differenza. In via ancora più gradata, si conclude per la restituzione dell’intero importo versato per il denegato riscatto.
L’INPS non si è costituito.
All’udienza del 4.10.2017, l’avv. Colonna ha illustrato oralmente le argomentazioni contenute negli scritti difensivi.
Il giudizio è stato definito, come da dispositivo letto all’esito della camera di consiglio, contestualmente fissandosi il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell’art. 167, primo comma, c.g.c.
DIRITTO
Va pregiudizialmente, in rito, dichiarata la contumacia dell’INPS.
Sempre in rito, è da rilevarsi ex officio la sussistenza della giurisdizione di questo Giudice nella presente controversia, in ragione della rilevante (ma data dalla parte per scontata) circostanza circa la già avvenuta cessazione del rapporto di lavoro da cui discende il diritto a pensione (cfr. Cass., SS.UU., n. 15057/2017).
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Sono da rigettarsi, preliminarmente, le eccepite (e potenzialmente assorbenti) illegittimità formali del provvedimento di autotutela, concernenti le asserite violazioni plurime della l. n. 241/90. Vale la pena, all'uopo, ricordare che dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo - preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato - deriva che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento (come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla l. n. 241/90), o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, cosicché l'istante non potrebbe, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale rinvenendone la causa in disfunzioni procedimentali addebitabili all'Istituto (in termini. C. conti, Sez. Giurisd. Puglia, n. 345/2017).
Vanno parimenti rigettate le censure riguardanti il denegato riconoscimento del periodo contributivo di formazione professionale del 1975 - 1976, posto che solo con la legge n. 564 del 1996 (cfr. art.6) e solo a decorrere dal 1996, il legislatore ha parzialmente consentito, peraltro a particolari condizioni, il riscatto dei periodi formazione professionale preuniversitaria, quale certamente è quello svolto dal ricorrente presso il C.I.A.P.I. pugliese.
E’ da accogliersi, invece, il gravame riguardante la denegata rendita sull’altro periodo, non espressamente disconosciuto, in quanto l’impugnato provvedimento in autotutela non reca alcuna motivazione del disconoscimento e, comunque, non statuisce alcunchè sul punto. La portata precettiva dell’annullamento non può, dunque, che essere parziale e limitata al solo periodo per il quale s’è statuito.
D’altronde, trattasi di un periodo lavorativo a tutti gli effetti – e, dunque, rilevante ai fini di cui all’art. 13, l. n. 1338/62 - avendo l’attore svolto l’attività di apprendista pastaio con contratto di lavoro subordinato di tirocinio, sicchè l’INPS, che pure non ha chiarito la sua posizione, mancando di costituirsi in giudizio, non aveva alcun legittimo motivo per denegare il riconoscimento suddetto.
Ne consegue l’accoglimento della domandata rideterminazione , a carico dell’INPS, in € 527,00 degli oneri di riscatto versati, corrispondenti al solo periodo lavorativo 4.3.1969 - 26.4.1969, nonchè della restituzione della differenza dei contributi versati (€ 2.967,37).
La condanna alle spese di lite segue alla soccombenza.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in funzione di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00 oltre oneri fiscali e previdenziali.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2017.
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Depositata in Segreteria il 2.11.2017
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Re: Ricongiunzione lavoro prima dell arruolamento
Messaggio da Antonio_1961 »
Grazie Panorama, a volte dimentico che viviamo il Italia - dove la confusione è legge 

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