Buongiorno a tutti,
per chi viene riformato dalla C.M.O. con terapia salva vita, oltre alle ferie non godute sapete dirmi se spettano altre voci del tipo riposi settimanali e licenza speciale?
Grazie.
Terapia Salva Vita
Re: Terapia Salva Vita
L'Amministrazione di solito quanto uno viene riformato NON prende in considerazione né riposi settimanali, né recuperi r.s. e né Festività soppresse. Queste le devi chiedere direttamente a parte, inviando una regolare richiesta scritta mediante PEC all'Amministrazione, solo dopo aver avuto certezza che il tuo Ufficio/Comando ha inoltrato la richiesta per il pagamento della Licenza non goduta senza aver inserito nè riposi e nè Festività soppresse maturate.
Re: Terapia Salva Vita
Una volta che il N.C. scrive al CNA i giorni ammessi alla contabilizzazione e vedi che mancano i gg. di R.S. o R.F. o i giorni di Lic. Speciale, allora ti regoli di conseguenza inviando una richiesta scritta a mezzo PEC al CNA. Di sicuro e che il N.C. non comunicherà nulla di tutto ciò, allora tu con la tua richiesta integri le spettanze e vedi come si comporta il CNA, altrimenti dovrai fare ricorso al Tar o ricorso straordinario al PDR tramite CdS.
Re: Terapia Salva Vita
Pol.Pen. - monetizzazione dei giorni di congedo ordinario e di festività soppresse maturati e non fruiti dal ricorrente.
1) - congedo ordinario non fruito per gli anni 2010, 2011 e 2012 per un totale di 160 giorni.
2) - Il decreto impugnato riconosce il pagamento per 60 giorni di congedo ordinario e 1 giorno di festività soppressa. (N.B.: 60+1= 61)
3) - Con il decreto n. 412-13 del 24 febbraio 2014 l'amministrazione, tenendo conto delle osservazioni della Ragioneria dello Stato di Bari formulate con le note dell'8 novembre 2012 e del 7 maggio 2013, ha modificato il precedente provvedimento giungendo a riconoscere altri 45 giorni di congedo e 4 giorni di festività soppresse oltre a quelli già riconosciuti con il decreto oggetto del ricorso in esame. (N.B.: 45+4= 49)
P.S.: Tot. 61+49= 110 gg. (mancano 50 gg.)
------------------------------------------------------
PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201900834
Numero 00834/2019 e data 18/03/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 13 febbraio 2019
NUMERO AFFARE 02006/2015
OGGETTO:
Ministero della giustizia.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor Fernando Antonio Sabatino, contro Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, per l’annullamento del decreto n. 121/2013 del 4 marzo 2013, con cui il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Puglia ha stabilito la monetizzazione dei giorni di congedo ordinario e di festività soppresse maturati e non fruiti dal ricorrente.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 0384674 del 22/10/2015 con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giovanni Orsini;
Premesso e considerato:
1. Il signor Sabatino, già assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria chiede, con il ricorso straordinario in esame, l'annullamento del decreto n. 121 del 4 marzo 2013 emesso dal Provveditore regionale per la Puglia del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria concernente la monetizzazione dei giorni non fruiti di congedo ordinario e festività soppresse.
2. Il ricorrente, in data 11 maggio 2012, aveva chiesto all'amministrazione il pagamento del congedo ordinario non fruito per gli anni 2010, 2011 e 2012 per un totale di 160 giorni.
Il decreto impugnato riconosce il pagamento per 60 giorni di congedo ordinario e 1 giorno di festività soppressa.
3. Il ricorso deduce il difetto di motivazione e l'illegittimità del provvedimento per erroneità del calcolo del periodo di congedo ordinario e del numero di festività soppresse e relativo mancato riconoscimento.
4. Con il decreto n. 412-13 del 24 febbraio 2014 l'amministrazione, tenendo conto delle osservazioni della Ragioneria dello Stato di Bari formulate con le note dell'8 novembre 2012 e del 7 maggio 2013, ha modificato il precedente provvedimento giungendo a riconoscere altri 45 giorni di congedo e 4 giorni di festività soppresse oltre a quelli già riconosciuti con il decreto oggetto del ricorso in esame.
Tale ultimo provvedimento non è stato impugnato dal ricorrente.
5. La Sezione ritiene, pertanto, che il ricorso, essendo stato presentato avverso un provvedimento non più vigente in quanto modificato dalla stessa amministrazione, debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso sia improcedibile.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Orsini Mario Luigi Torsello
IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
1) - congedo ordinario non fruito per gli anni 2010, 2011 e 2012 per un totale di 160 giorni.
2) - Il decreto impugnato riconosce il pagamento per 60 giorni di congedo ordinario e 1 giorno di festività soppressa. (N.B.: 60+1= 61)
3) - Con il decreto n. 412-13 del 24 febbraio 2014 l'amministrazione, tenendo conto delle osservazioni della Ragioneria dello Stato di Bari formulate con le note dell'8 novembre 2012 e del 7 maggio 2013, ha modificato il precedente provvedimento giungendo a riconoscere altri 45 giorni di congedo e 4 giorni di festività soppresse oltre a quelli già riconosciuti con il decreto oggetto del ricorso in esame. (N.B.: 45+4= 49)
P.S.: Tot. 61+49= 110 gg. (mancano 50 gg.)
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201900834
Numero 00834/2019 e data 18/03/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 13 febbraio 2019
NUMERO AFFARE 02006/2015
OGGETTO:
Ministero della giustizia.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor Fernando Antonio Sabatino, contro Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, per l’annullamento del decreto n. 121/2013 del 4 marzo 2013, con cui il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Puglia ha stabilito la monetizzazione dei giorni di congedo ordinario e di festività soppresse maturati e non fruiti dal ricorrente.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 0384674 del 22/10/2015 con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giovanni Orsini;
Premesso e considerato:
1. Il signor Sabatino, già assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria chiede, con il ricorso straordinario in esame, l'annullamento del decreto n. 121 del 4 marzo 2013 emesso dal Provveditore regionale per la Puglia del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria concernente la monetizzazione dei giorni non fruiti di congedo ordinario e festività soppresse.
2. Il ricorrente, in data 11 maggio 2012, aveva chiesto all'amministrazione il pagamento del congedo ordinario non fruito per gli anni 2010, 2011 e 2012 per un totale di 160 giorni.
Il decreto impugnato riconosce il pagamento per 60 giorni di congedo ordinario e 1 giorno di festività soppressa.
3. Il ricorso deduce il difetto di motivazione e l'illegittimità del provvedimento per erroneità del calcolo del periodo di congedo ordinario e del numero di festività soppresse e relativo mancato riconoscimento.
4. Con il decreto n. 412-13 del 24 febbraio 2014 l'amministrazione, tenendo conto delle osservazioni della Ragioneria dello Stato di Bari formulate con le note dell'8 novembre 2012 e del 7 maggio 2013, ha modificato il precedente provvedimento giungendo a riconoscere altri 45 giorni di congedo e 4 giorni di festività soppresse oltre a quelli già riconosciuti con il decreto oggetto del ricorso in esame.
Tale ultimo provvedimento non è stato impugnato dal ricorrente.
5. La Sezione ritiene, pertanto, che il ricorso, essendo stato presentato avverso un provvedimento non più vigente in quanto modificato dalla stessa amministrazione, debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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