Missione internazionale “Active Endeavour”

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Missione internazionale “Active Endeavour”

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Per la partecipazione a tutto il personale interessato (Che sicuramente ci sarà anche qualcuno in pensione) - Ricorso ACCOLTO


- missione internazionale denominata “Active Endeavour”

1) - I ricorrenti lamentano un trattamento diverso e sperequativo rispetto a quello riservato ai colleghi partecipanti all’operazione “Enduring Freedom”, i quali hanno ottenuto l’indennità di missione di cui al decreto regio n. 941 del 1926.

Il TAR Lazio precisa:

2) - Alla luce del quadro normativo sopra riportato, si evince che la legge n. 231 del 2003 costituisce la disciplina di riferimento, applicabile ai ricorrenti che hanno prestato servizio all’operazione internazionale Active Endeavour.

3) - Non si rileva, pertanto, alcun criterio discretivo diretto a favorire le attività svolte dal personale impegnato nella Enduring Freedom rispetto a quelle dei militari partecipanti alla missione Active Endeavour, considerato altresì lo stretto grado di coordinazione tra le due operazioni.

4) - ………. al contrario, il legislatore ha individuato un mero parametro per il computo della indennità da corrispondere ai partecipanti all’operazione Enduring Freedom ed alla missione Active Endeavour.

5) - Per le suesposte ragioni il ricorso è meritevole di positiva considerazione e va, pertanto, accolto, e, per l’effetto, riconosciuto il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento economico previsto dall’art. 7 della legge n. 231 del 2003. Sono salvi gli ulteriori atti dell’Amministrazione intimata.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201810099, - Public 2018-10-18 –

Pubblicato il 18/10/2018

N. 10099/2018 REG. PROV. COLL.
N. 06757/2008 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6757 del 2008, proposto da
Adragna Gaspare, Agati Roberto, Annesi Rocco, Antonazzo Antonio, Arpaia Ferdinando, Asaro Baldassare, Assi Ivan, Bello Massimiliano, Bertasi Dario Maria, Bisanti Antonio, Boccarusso Pierluigi, Bocco Antonio, Camiolo Stefano, Campasso Marco B, Cardellicchio Davide, Carlucci Francesco, Cassa Francesco, Cassatella Giorgio, Cava Fabio, Cerchia Enrico, Cestaro Alessandro, Ciardo Fabio, Ciardo Luigi, Cifelli Marco, Conte Antonino, Contini Antonio, Corrente Nicola, Cortese Marco, Crisari Ugo, D'Aliberti Salvatore, Damiani Donato, De Muro Antonio, Del Gottardo Dario, Del Medico Giuseppe, Della Rocca Domenico, Demelas Gianmario, Di Fazio Enzo, Di Trapani Ignazio, Fedre Alessandro W, Felone Luca, Fersurella Giuseppe, Finocchiaro Alfio Alfonso, Fiume Vito, Fosso Gaetano, Galizia Cesareo, Gemma Antonio Pantaleo, Gentili Andrea, Giacalone Vincenzo, Gilardi Davide, Giuffrida Angelo, Grassi Vito Antonio, Greco Vincenzo, Grilli Luigi, Iachetti Massimo, Iusco Luca, Labate Giovanni, Lallo Matteo Stefano, Lanza Andrea, Lapia Carmine, Latorre Massimiliano, Ligorio Domenico, Lorenzoni Gianfranco, Maffei Giovanni, Marchesini Reggiani Giacomo, Marconi Mauro, Margheriti Alessandro, Marotta Michelangelo, Marra Vincenzo, Masi Domenico, Mazzocchi Vincenzo, Mazzolari Massimo, Meloni Roberto, Mennella Angelo, Merola Giuseppe, Messina Giovanni, Messina Massimiliano, Miccoli Fabio, Minetola Massimiliano, Morrone Antonio, Morrone Giuseppe, Muriglia Stefano, Murri Aldo, Muscato Raimondo, Natale Antonio, Normanno Giuseppe, Ominelli Raffaele, Paturzo Amedeo, Pavese Giovanni, Peis Alberto, Pirelli Francesco, Pisapia Gianpaolo, Platania Davide Ignazio, Politano Fernando, Polito Alessio, Prevedelli Simone, Provvidenti Fabio, Quatra Daniele, Ramponi Massimiliano, Ridolfo Concetta, Rinicella Giovanni, Santovito Alessandro, Saponaro Cosimo, Saraceno Domenico, Sario Antonio, Scagliusi Vito, Scaramuzzi Davide, Schembri Salvatore, Scianatico Vincenzo, Scicolone Emanuele, Serino Yuri, Sperduto Sergio, Spolaor Umberto, Stallone Michele, Stuto Salvatore, Terragno Stefano, Triolo Salvatore, Trotta Fabio, Trovato Pio Michele, Tumminelli Emanuele, Turco Filippo, Valerio Emanuele, Vinci Carmelo, Vivarelli Roberto, Zilli Ileana Anna, Zuffiano' Romeo, Zumpano Marcello, rappresentati e difesi dagli avvocati Dario Caldato e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Confalonieri, 5;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti al riconoscimento ed alla corresponsione, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, dell’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in relazione alla partecipazione alla missione internazionale denominata “Active Endeavour”; con la conseguente condanna dell’Amministrazione convenuta al pagamento dell’indennità suddetta, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo effettivo, con tutte le eventuali maggiorazioni dovute ex lege.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 settembre 2018 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 9 giugno 2008, gli odierni esponenti chiedono l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in relazione alla partecipazione alla missione internazionale denominata “Active Endeavour”, con la conseguente condanna dell’Amministrazione convenuta al pagamento dell’indennità suddetta, oltre agli interessi legali.

1.1 I ricorrenti – in qualità di Ufficiali, Sottufficiali e Graduati della Marina Militare – rappresentano di aver prestato servizio nella missione internazionale “Active Endeavour” dal 1 aprile 2003 al 31 dicembre 2006.

Specificano gli odierni esponenti che inizialmente era prevista l’erogazione di una indennità di missione – di cui al decreto regio n. 942 del 3 giugno 1926 – esclusivamente in favore del personale partecipante alla “Enduring Freedom”, operazione internazionale collegata alla Active Endeavour. Successivamente, la legge 11 agosto 2003, n. 231 aveva disposto l’erogazione di una indennità di missione nella misura del 98 per cento anche a favore degli odierni esponenti, a partire dal 1 luglio 2003 sino al 31 dicembre 2006.

Nonostante quanto sopra, mentre il personale militare della missione “Enduring Freedom” percepiva la indennità in questione, ai ricorrenti, partecipanti all’operazione “Active Endeavour”, svoltasi nel mar Mediterraneo, tale emolumento non veniva corrisposto.

2. Gli odierni esponenti si gravano con il ricorso in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di illegittimità:

I. Violazione, errata e falsa applicazione del r.d. n. 941/1926, rifer. legge n. 231/2003, legge n. 68/2004, legge n. 208/2004, legge n. 39/2005, legge n. 157/2005, legge n. 51/2006, legge n. 247/2006; eccesso di potere; violazione del principio di uguaglianza; violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, disparità di trattamento.

II. Violazione, errata e falsa applicazione del r.d. n. 941/1926, rifer. legge n. 231/2003, legge n. 68/2004, legge n. 208/2004, legge n. 39/2005, legge n. 157/2005, legge n. 51/2006, legge n. 247/2006; eccesso di potere; travisamento, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta.

I ricorrenti lamentano un trattamento diverso e sperequativo rispetto a quello riservato ai colleghi partecipanti all’operazione “Enduring Freedom”, i quali hanno ottenuto l’indennità di missione di cui al decreto regio n. 941 del 1926. Agli odierni esponenti appare, pertanto, manifestatamente ingiusta la mancata corresponsione di tale beneficio economico, posto che l’attività svolta in missione dai deducenti è strettamente collegata a quella relativa alla Enduring Freedom. Risulta, dunque, palese l’ingiustizia e la manifesta illogicità di un trattamento diverso.

3. In data 30 agosto 2018 si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, la quale ha provveduto a depositare una relazione in data 14 settembre 2018, precisando che al personale partecipante alla operazione “Active Endeavour” non spettava l’indennità di cui al decreto regio n. 941 del 1926 bensì la diversa indennità sostitutiva di cui all’art. 3 della Legge 86/2001, comma 1 e comma 5. L’Amministrazione della Difesa ha rappresentato, inoltre, che il riconoscimento dell’indennità di missione di cui all’art. 7 della legge 11 agosto 2003, n. 231 era stata prevista in relazione ad altri interventi, in una area di conflitto diversa da quella in cui avevano operato i partecipanti alla missione Active Endeavour.

3. Alla pubblica udienza del 21 settembre 2018 il legale difensore di parte ricorrente ha chiesto lo stralcio della documentazione depositata dall’Amministrazione in data 14 settembre 2018 in ragione della tardività del deposito; il ricorso era trattenuto in decisione.


DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio dispone lo stralcio delle evidenze documentali depositate dall’Amministrazione intimata in data 14 settembre 2018, per la rilevata tardività del deposito medesimo rispetto ai termini previsti all’art. 73, comma 1, c.p.a.

2. Con il ricorso in epigrafe, gli odierni esponenti lamentano di aver subito un trattamento economico diverso rispetto a quello riservato al personale partecipante all’operazione “Enduring Freedom”, i quali hanno ottenuto l’indennità di missione di cui al decreto regio n. 941 del 1926. I ricorrenti affermano il proprio diritto al beneficio invocato, ritenendo che l’attività dagli stessi svolta rientri pacificamente tra quelle operanti fuori dal territorio nazionale e le condizioni siano state parimenti gravose di quelle vissute dagli equipaggi partecipanti all’operazione Enduring Freedom.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

3.1 Prima di esaminare il merito della controversia, occorre individuare la fonte normativa che disciplina il trattamento economico del personale ivi impiegato.

3.2 A tal fine, è d’uopo richiamare la legge n. 231 del 11 agosto 2003, relativa al “Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali”, la quale ha disposto all’art. 1, comma 3 che “È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all’operazione internazionale Enduring Freedom e alla missione Active Endeavour ad essa collegata”. Quanto alla corresponsione dell’indennità di missione, l’art. 7 della stessa legge richiama quanto stabilito dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 per il trattamento di missione del personale inviato all’estero nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali, specificando che la misura dell’indennità deve essere calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3.3 Quanto alla legge n. 86 del 2001, richiamata dall’Amministrazione a sostegno della propria difesa, essa prevede specifici compensi per il personale delle Forze armate in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l’orario di lavoro. In particolare, l’art. 3 comma 1 dispone che “il personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non è assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore”; quanto al trattamento economico, il comma 5 del medesimo articolo prevede che ad essi è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione di cui al d.lgs. del 12 maggio 1995, n. 195.

4. Tanto premesso, si deve verificare quale sia la disciplina da applicare nel caso in esame. La Sezione ha già chiarito in precedenti decisioni che il trattamento economico spettante ai militari impiegati all’estero per l'espletamento di operazioni di pace e di missioni condotte da organizzazioni internazionali è quello previsto dagli specifici provvedimenti normativi che autorizzano la partecipazione a tali interventi. In tale ottica è stato precisato che detto trattamento può essere di volta in volta diversamente regolato a seconda delle diverse aree d’impiego e del diverso momento in cui viene effettuata la missione (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 28 febbraio 2014, n. 2414; 25 maggio 2011, n. 4661). È stato altresì affermato, a quest’ultimo riguardo, che si deve riconoscere al legislatore un’ampia discrezionalità nel determinare in diversa misura i trattamenti economici complementari con riguardo alla specificità delle singole missioni, oltre che della diversa disponibilità finanziaria da impegnare nelle diverse operazioni.

4.1 Alla luce del quadro normativo sopra riportato, si evince che la legge n. 231 del 2003 costituisce la disciplina di riferimento, applicabile ai ricorrenti che hanno prestato servizio all’operazione internazionale Active Endeavour.

In primo luogo, dall’art. 7, comma 1, della legge sopra richiamata emerge chiaramente che al personale partecipante all’operazione internazionale Enduring Freedom ed alla missione Active Endeavour debba essere corrisposta per tutta la durata del periodo – nel caso di specie, dal 1 luglio 2003 al 31 dicembre 2006 – l’indennità di missione di cui al regio decreto n. 941 del 1926 nella misura del 98 per cento. Non si rileva, pertanto, alcun criterio discretivo diretto a favorire le attività svolte dal personale impegnato nella Enduring Freedom rispetto a quelle dei militari partecipanti alla missione Active Endeavour, considerato altresì lo stretto grado di coordinazione tra le due operazioni.

Inoltre, con riguardo al comma 2 della medesima disposizione, va precisato che il legislatore non ha voluto limitare la corresponsione della suddetta indennità alle sole operazioni svoltesi nei territori di Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman; al contrario, il legislatore ha individuato un mero parametro per il computo della indennità da corrispondere ai partecipanti all’operazione Enduring Freedom ed alla missione Active Endeavour. Pertanto, il fatto che l’area di intervento della missione svolta dai ricorrenti sia circoscritta alle coste mediterranee e non sia estesa ai territori indicati dall’art. 7 comma 2 non costituisce un fattore di ostacolo alla corresponsione della indennità di missione di cui al regio decreto n. 941 del 1926.

Infine, quanto alla indennità sostitutiva del compenso per lavoro straordinario e del recupero compensativo di cui all’art. 3 della legge n. 86 del 2001, il Collegio rileva che essa non rappresenta la fonte normativa che disciplina il trattamento economico del personale impiegato nella missione Active Endeavour. Essa costituisce una maggiorazione stipendiale per lo svolgimento di operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego oltre il normale orario di lavoro, ma non esclude l’indennità di missione di cui all’art. 7 della legge n. 231 del 2003.

4.2 Per le suesposte ragioni il ricorso è meritevole di positiva considerazione e va, pertanto, accolto, e, per l’effetto, riconosciuto il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento economico previsto dall’art. 7 della legge n. 231 del 2003. Sono salvi gli ulteriori atti dell’Amministrazione intimata.

5. Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- dispone lo stralcio delle evidenze documentali depositate dall’Amministrazione intimata in data 14 settembre 2018;

- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;

- compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rosa Perna Germana Panzironi





IL SEGRETARIO


panorama
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Re: Missione internazionale “Active Endeavour”

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L'avvocato deve notificare la sentenza al Ministero chiedendo di provvedere contestualmente al pagamento, Salvo che non viene fatto l'Appello.

Ti consiglio di farti vivo contattando direttamente l'avvocato, almeno gli fai capire che sei a conoscenza della sentenza e vedi cosa ti dice lui.
panorama
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Re: Missione internazionale “Active Endeavour”

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Ok, allora se non hai partecipato a quel ricorso, Ti conviene contattare lo stesso avvocato citato nella sentenza e in base alle date o anni delle tue missioni effettuare, valuterai con lui stesso se ci sono ancora i termini utili per fare ricorso o se sono prescritti i benefici economici.

Domattina cerca i suo recapiti su internet senza far passare altro tempo inutilmente.
panorama
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Re: Missione internazionale “Active Endeavour”

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Ok, non dimenticarti perché potrebbero eventualmente scadere i termini per proporre ricorso.
eassalve
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Re: Missione internazionale “Active Endeavour”

Messaggio da eassalve »

Salve oggi sono venuto a coniscienza del ricorso per la missione in argomento. Io ho parrecipato alla missione da gennaio ad aprile 2004 volevo sapere se è possibile richiedere il bonifico pur non avendo partecipato al ricorso.
Grazie in anticipo
panorama
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Re: Missione internazionale “Active Endeavour”

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A distanza di quasi 15 anni dalla missione che Bonifico vorresti tenendo conto della prescrizione?
Senza ricorso dovresti sapere che le sentenze non danno benefici ad Altri ma, solo ai ricorrenti.
Prova a contattare i legali citati nella sentenza se ti danno qualche speranza.
eassalve
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Re: Missione internazionale “Active Endeavour”

Messaggio da eassalve »

Io non avevo e nn ho dubbi che se nn fai parte del ricorso non ti spetta un € era solo per avere una risposta da dare ai miei carissimi colleghi che vanno avanti per sentito dire
panorama
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Re: Missione internazionale “Active Endeavour”

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Ok, prova ha fare alla tua Amministrazione regolare richiesta scritta dei benefici e vedi cosa ti rispondono, nel frattempo contatta lo studio legale e filtra qualche notizia.
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