aspettativa per motivi privati

Feed - GUARDIA DI FINANZA

Rispondi
rossodisera
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 4
Iscritto il: gio set 25, 2014 3:36 pm

aspettativa per motivi privati

Messaggio da rossodisera »

Salve , qualcuno sa i requisiti e in quali casi è possibile richiedere un anno di aspettativa non pagata ? chiedendo in amministrativa mi hanno risposto che è possibile usufruire di questo diritto solo se si ha un familiare che sta poco bene ... parlando con i colleghi invece mi hanno raccontato di colleghi di altri reparti che hanno usufruito di questa "concessione" anche per andare a studiare una lingua all'estero ... o per aprire un attività imprenditoriale ... mi sembra veramente di non essere preso in considerazione ...


Andrea1973
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 8
Iscritto il: sab ago 22, 2015 2:15 pm

Re: aspettativa per motivi privati

Messaggio da Andrea1973 »

Ciao, ti confermo che l'aspettativa non retribuita possa essere concessa anche per motivi di studio, ma purtroppo non sono in grado di fornirti gli estremi normativi.
Lo confermo perché un collega aveva trascorso un anno in Spagna per frequentare l'erasmus.
Ciao
antoniope
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1284
Iscritto il: lun ott 29, 2012 12:13 pm

Re: aspettativa per motivi privati

Messaggio da antoniope »

Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)
Art. 884 Aspettativa
1. L’aspettativa è la posizione di stato del militare temporaneamente esonerato dal servizio
per una delle cause previste dal presente codice.
2. L’aspettativa può conseguire a:
a) stato di prigionia o di disperso, ai sensi dell’ articolo 621;
b) infermità temporanee;
c) motivi privati;
d) riduzione dei quadri;
e) elezione in cariche politiche e amministrative;
f) prestazione di servizio all’estero del coniuge, dipendente - civile o militare - dello
Stato;
g) ammissione a un dottorato di ricerca;
h) applicazione delle disposizioni di cui alla sezione III del capo IV del titolo III del
presente libro;
i) applicazione dell’ articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
29 ottobre 2001, n. 461, nonché del decreto interministeriale di cui all’ articolo 930.
i-bis) applicazione dell’articolo 26 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Il periodo di aspettativa non è retribuita e né conteggiata ai fini pensionistici se non dietro riscatto a titolo oneroso
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13202
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: aspettativa per motivi privati

Messaggio da panorama »

Il CdS Accoglie l'appello del ricorrente.

1) - il ricorrente era collocato in congedo straordinario per motivi di studio dal 6 marzo 2007 al 5 febbraio 2009 con perdita della retribuzione dell’anzianità di servizio, nonché dei provvedimenti che disponevano la ripetizione delle retribuzioni erogate;

2) - ed i motivi aggiunti proposti per l’annullamento della determinazione del credito erariale su partita di stipendio n. -OMISSIS- del 2 marzo 2010;

3) - Per oltre due anni egli aveva regolarmente frequentato i corsi di dottorato, con svolgimento delle connesse attività di studio e di ricerca.

4) - In data 7 dicembre 2009, l’appellante presentava una domanda per rientrare in servizio, poiché impossibilitato a frequentare il corso di dottorato, in conseguenza di sopravvenuti impegni familiari, e chiedeva, dunque, nel contempo di usufruire dei previsti periodi di aspettativa per educazione ed assistenza a figli minori dal 6 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009.

5) - In data 4 marzo 2009, l’Amministrazione gli notificava il decreto, oggetto di gravame, col quale disponeva il collocamento in aspettativa senza assegni per motivi di studio, per il precedente biennio (dal 6 febbraio 2007 al 5 febbraio 2009); contestualmente gli comunicava la trattenuta mensile dello stipendio, fino all’integrale ripetizione delle somme dovute.

Il CdS precisa:

6) - Infatti, lo studio e la ricerca trovano una protezione a livello costituzionale e, nel caso in cui essi non possano continuare, non può essere disposto retroattivamente il recupero di quanto è stato corrisposto: diversamente opinando, si giungerebbe al paradosso per cui coloro che si sono dedicati allo studio ed alla ricerca, e poi trovino un posto di lavoro, dovrebbero restituire quanto ricevuto ove intendano svolgere l’attività lavorativa.

7) - Anche in questo caso, le scelte di vita non possono essere condizionate dalla prospettiva di dover restituire quanto percepito durante una fase di studio e di ricerca, la cui rilevanza non può essere retroattivamente eliminata.

- Ne discende che l’appello è fondato, non sussistendo un fondamento normativo alla pretesa della p.a. di recupero degli assegni, nell'ipotesi di mancato conseguimento del titolo.


N.B.: Congratulazioni al collega che ha lottato fino in fondo. Bravo.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Rispondi